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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 409/2023
tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, come da procura in atti
RICORRENTE
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANNA LEONARDA, come da procura in atti
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Silvia Rigon, è comparsa con collegamento da remoto per in sostituzione avv. NASO, nessuno per il Parte_1 CP_1
ISTRUZIONE ; il procuratore della ricorrente si riportano agli atti e alle CP_1
conclusioni, rinunciando ad un secondo collegamento per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 409 /2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, come da Parte_1
procura agli atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIRARDI ANNA LEONARDA, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
premesso di essere dipendente del Parte_1 Controparte_2
attualmente in servizio presso IC Selvazzano 2 e di aver prestato in qualità di
[...] docente servizio all'estero dal 1.09.2009 al 31.08.2018, con precedente ricorso agiva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta dell'indennità integrativa speciale operata dal convenuto e la restituzione delle relative somme CP_1
per il periodo dal 1.08.2017 al 31.08.2018, avendo già ottenuto sentenza favorevole per il periodo pregresso (Tribunale di Roma, sentenza 12.10.2018, n. 7627). Il processo così instaurato si concludeva con sentenza n. 126/2021, con cui venivano dichiarate illegittime le trattenute effettuate sulla retribuzione della ricorrente in misura pari all'indennità
pagina. 2 di 7 integrativa speciale dal 1.08.2017 al 31.08.2018 e conseguentemente veniva condannato il alla restituzione di dette somme, oltre interessi fino al saldo. CP_1
Con il presente giudizio la ricorrente, alla luce della parziale ottemperanza del , CP_1
chiede la restituzione di euro 832,45 a titolo di illegittima trattenuta previdenziale, importo residuo dovuto a fronte di un credito di euro 7465,87 e di un minore importo corrisposto pari ad euro 6633,42.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro in CP_1 favore del Giudice dell'ottemperanza amministrativo, il difetto di legittimazione passiva del in favore del Controparte_2 Controparte_3
nonché, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.06.2024 il Giudice sollecitava le parti a prendere posizione in relazione alla possibile duplicazione del titolo esecutivo, cui seguiva la precisazione da parte della ricorrente del petitum del presente giudizio consistente nell'accertamento della debenza delle trattenute previdenziali applicate su somme retributive corrisposte in ritardo e non del diritto alla voce retributiva dell'indennità integrativa speciale;
il insisteva sul CP_1
difetto di giurisdizione e, in ogni caso, sulla legittimità delle trattenute previdenziali, non essendovi tardività nell'esecuzione della sentenza n. 126/2021.
Con ordinanza del 3.10.2024veniva disposta l'acquisizione degli atti e documenti relativi al procedimento promosso avanti il Tribunale di Padova dalla ricorrente nei confronti del decisa con sentenza n. 126/2021. CP_1
La causa viene decisa sulla base della documentazione prodotta e acquisita a seguito della sopra indicata ordinanza.
***
In via pregiudiziale di rito occorre esaminare il difetto di giurisdizione eccepito dal convenuto. CP_1
La ricorrente sostiene che, avendo il corrisposto in ritardo le somme dovute a CP_1
titolo di illegittime trattenute per indennità integrativa speciale, lo stesso avrebbe dovuto parimenti versare la quota di contribuzione spettante alla dipendente ex art. 23 L. 218/1952.
Il Ministero, invece, riconosciute le somme dovute sullo stipendio di maggio 2022, operava la relativa trattenuta previdenziale, insistendo sulla legittimità della stessa “perché prima di quella data ed in particolare prima del riconoscimento del provvedimento giudiziale
Cont conosciuto dalla solo in conseguenza del provvedimento giudiziale l'obbligazione non era ancora sorta”, così ribadendo che l'obbligazione nei confronti della ricorrente è nata solo con il provvedimento giudiziale tale per cui non può parlarsi di tardività.
pagina. 3 di 7 La posizione della ricorrente appare condivisibile, avendo il corrisposto le somme CP_1
retributive illegittimamente trattenute solo a seguito di accertamento e condanna dell'intestato Tribunale e pertanto tardivamente, essendo stato il convenuto inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali.
Invero, se da un lato l'art. 19 della L. 218/1952 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di operare le trattenute previdenziali a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, dall'altro il successivo art. 23 dispone che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori […]”, norma pacificamente applicabile anche in ipotesi di pubblico impiego, riferendosi la disposizione al “datore di lavoro” senza distinzione tra quello pubblico e privato ed esprimendo in ogni caso principio avente carattere generale.
L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed
Erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 218/1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo (cfr. Cass. 14.9.2015, n. 18044).
In tal senso è anche la Corte di Appello di Venezia (sentenza n. 89/2023) che ha deciso analoga fattispecie.
In particolare, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva ritenuto corretta da parte del la corresponsione degli arretrati al netto delle CP_1
trattenute previdenziali gravanti sul dipendente, in maniera condivisibile rileva che
“l'interpretazione seguita dal tribunale non considera che nel caso di specie le somme retributive corrisposte dal soltanto a seguito di accertamento della Corte di Appello CP_5
di Roma che aveva ritenuto illegittima la mancata corresponsione degli stipendi tabellari comprensivi della indennità integrativa speciale, sono state pagate oltre la scadenza naturale del debito. Trattasi di pagamento tardivo del che “colpevolmente” era stato CP_5 inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di datore di lavoro”.
pagina. 4 di 7 Tuttavia, nel caso di specie, non si ritiene di poter arrivare ad una sentenza nel merito della domanda, risultando fondata l'eccezione preliminare sollevata dal , diversamente CP_1
da quanto deciso in altra controversia dalla sentenza della Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2096/2024 prodotta nel corso del presente giudizio.
***
Sebbene, infatti, la domanda della ricorrente appaia nel merito fondata, occorre però, in via preliminare, verificare se la decisione nel merito non comporti la violazione del ne bis in idem.
Dalla sentenza n. 126/2021 e dalla lettura dei relativi atti introduttivi e dei documenti allegati, emerge che la ricorrente, in quel precedente giudizio, aveva chiesto la condanna del a restituire le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce “indennità CP_1 integrativa speciale” (cfr. conclusioni del ricorso sub RG 896/2020), previa quantificazione delle stesse mediante il seguente calcolo “dal 1.7.2017 al 31.8.2017 + 13°esima = 2 mesi x
532,01 = 1064,02 e dal 1.9.2017 al 31.8.2018 + 13°esima = 13 mesi x 532,01 = 6916,13” per un totale pari ad euro 7.980,15.
Benché non fosse specificato se le somme fossero richieste al netto ovvero al lordo, tuttavia l'importo di euro 532,01 assunto come base di calcolo viene ricavato dalla contrattazione collettiva, indicante pertanto l'importo al lordo.
Che l'importo oggetto della domanda di condanna di cui alla sentenza 126/2021 fosse richiesto al lordo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore si ricava anche dal fatto, non contestato che, a fronte della debenza della somma di euro 7465,87, siano stati versati solo euro 6633,42.
Tale conclusione è confermata dal prospetto allegato al ricorso dalla stessa ricorrente sub doc. 2, in cui viene indicato come “DIFF. LORDO” l'importo di euro 7465,87, come “DIFF.
RIT. PREVIDENZIALI” euro 832,45 e “DIFF. IMPONIBILE FISCALE” euro 6633,42.
In conclusione, parte ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna al pagamento di una somma (corrispondente alla ritenuta previdenziale effettuata dal
) nonostante sia già in possesso di una sentenza di condanna del al CP_1 CP_1
pagamento della somma lorda.
Ciò significa che l'accoglimento del presente ricorso comporterebbe una duplicazione del titolo esecutivo, disponendo già la ricorrente di un valido titolo esecutivo idoneo ad essere portato in esecuzione.
L'adempimento solo parziale, da parte del , della statuizione della precedente CP_1
pagina. 5 di 7 sentenza di condanna, potrà pertanto, eventualmente, essere fatto valere dalla ricorrente in fase esecutiva, e non invece richiedendo ora una (ulteriore) sentenza di condanna a suo favore.
Né può ritenersi che la docente sia sprovvista di titolo esecutivo trattandosi di una sentenza di condanna generica.
Invero, già le Sezioni Unite, con sentenza 2.07.2012, n. 11066, hanno affermato la possibilità di interpretazione extratestuale della sentenza, sulla base degli elementi acquisiti nel processo, chiarendo che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa.
Sullo stesso solco si pone anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che costituisce titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. la sentenza di condanna (apparentemente) generica, il cui credito però è determinabile attraverso dati desumibili da atti e documenti ritualmente acquisiti nel processo e non contestati dall'altra parte (cfr. ex multis Cass. ord. 28.08.2024, n. 23234).
Nel caso di specie, la sentenza n. 126/2021 trova fondamento sui dati sopraindicati e riportati nell'atto introduttivo del giudizio e relativi allegati, a fronte di una costituzione del limitata a contestare l'an e non il quantum della pretesa. CP_1
Il quantum della pretesa, sebbene non espressamente riportato nella sentenza di condanna,
è agevolmente e pacificamente calcolabile avendo riguardo anche solo agli atti del giudizio da cui è scaturita la sentenza, tale per cui la predetta non può definirsi di condanna generica.
*** Pertanto, l'eccezione preliminare del di difetto di giurisdizione del Giudice adito CP_1
in favore del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza appare fondata.
Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In caso di sentenze del giudice ordinario il giudizio di ottemperanza trova un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, non potendone precisarne il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria al fine di definirne l'effetto conformativo. È dunque precluso al giudice amministrativo dell'ottemperanza di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di pagina. 6 di 7 calcolo, scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto, tale accertamento concernendo il merito del rapporto.
Resta pertanto inammissibile l'azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario contenenti una condanna generica poiché la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante.
Al contrario, l'azione è invece ammissibile per le sentenze che si presentano in forma generica in senso lato, in quanto rimettono il contenuto concreto della condanna ad un'attività di quantificazione che non necessariamente comporti l'esigenza di un ulteriore accertamento con profili di cognizione.
Conclusivamente, avuto riguardo alla natura della sentenza 126/2021, quale sentenza di condanna non generica, ritenuto che parte ricorrente dispone di un titolo esecutivo validamente azionabile in sede di ottemperanza, la controversia avrebbe dovuto essere incardinata presso il Giudice dell'Ottemperanza, deputato alla gestione del contenzioso inerente l'omessa o inesatta esecuzione da parte della Pubblica Amministrazione delle sentenze passate in giudicato.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo in sede di ottemperanza.
L'accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione.
La particolarità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione della spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo in sede di ottemperanza;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Padova, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon
pagina. 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 409/2023
tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. NASO Parte_1 C.F._1
DOMENICO, come da procura in atti
RICORRENTE
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIRARDI ANNA LEONARDA, come da procura in atti
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Silvia Rigon, è comparsa con collegamento da remoto per in sostituzione avv. NASO, nessuno per il Parte_1 CP_1
ISTRUZIONE ; il procuratore della ricorrente si riportano agli atti e alle CP_1
conclusioni, rinunciando ad un secondo collegamento per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, al termine della camera di consiglio, decide con sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice del lavoro dott. Silvia Rigon
pagina. 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 409 /2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. NASO DOMENICO, come da Parte_1
procura agli atti
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GIRARDI ANNA LEONARDA, come da procura generale alle liti
CONVENUTO
CONCLUSIONI precisate dalle parti come nei rispettivi atti e che qui si intendono trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
premesso di essere dipendente del Parte_1 Controparte_2
attualmente in servizio presso IC Selvazzano 2 e di aver prestato in qualità di
[...] docente servizio all'estero dal 1.09.2009 al 31.08.2018, con precedente ricorso agiva in giudizio chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta dell'indennità integrativa speciale operata dal convenuto e la restituzione delle relative somme CP_1
per il periodo dal 1.08.2017 al 31.08.2018, avendo già ottenuto sentenza favorevole per il periodo pregresso (Tribunale di Roma, sentenza 12.10.2018, n. 7627). Il processo così instaurato si concludeva con sentenza n. 126/2021, con cui venivano dichiarate illegittime le trattenute effettuate sulla retribuzione della ricorrente in misura pari all'indennità
pagina. 2 di 7 integrativa speciale dal 1.08.2017 al 31.08.2018 e conseguentemente veniva condannato il alla restituzione di dette somme, oltre interessi fino al saldo. CP_1
Con il presente giudizio la ricorrente, alla luce della parziale ottemperanza del , CP_1
chiede la restituzione di euro 832,45 a titolo di illegittima trattenuta previdenziale, importo residuo dovuto a fronte di un credito di euro 7465,87 e di un minore importo corrisposto pari ad euro 6633,42.
Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro in CP_1 favore del Giudice dell'ottemperanza amministrativo, il difetto di legittimazione passiva del in favore del Controparte_2 Controparte_3
nonché, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.06.2024 il Giudice sollecitava le parti a prendere posizione in relazione alla possibile duplicazione del titolo esecutivo, cui seguiva la precisazione da parte della ricorrente del petitum del presente giudizio consistente nell'accertamento della debenza delle trattenute previdenziali applicate su somme retributive corrisposte in ritardo e non del diritto alla voce retributiva dell'indennità integrativa speciale;
il insisteva sul CP_1
difetto di giurisdizione e, in ogni caso, sulla legittimità delle trattenute previdenziali, non essendovi tardività nell'esecuzione della sentenza n. 126/2021.
Con ordinanza del 3.10.2024veniva disposta l'acquisizione degli atti e documenti relativi al procedimento promosso avanti il Tribunale di Padova dalla ricorrente nei confronti del decisa con sentenza n. 126/2021. CP_1
La causa viene decisa sulla base della documentazione prodotta e acquisita a seguito della sopra indicata ordinanza.
***
In via pregiudiziale di rito occorre esaminare il difetto di giurisdizione eccepito dal convenuto. CP_1
La ricorrente sostiene che, avendo il corrisposto in ritardo le somme dovute a CP_1
titolo di illegittime trattenute per indennità integrativa speciale, lo stesso avrebbe dovuto parimenti versare la quota di contribuzione spettante alla dipendente ex art. 23 L. 218/1952.
Il Ministero, invece, riconosciute le somme dovute sullo stipendio di maggio 2022, operava la relativa trattenuta previdenziale, insistendo sulla legittimità della stessa “perché prima di quella data ed in particolare prima del riconoscimento del provvedimento giudiziale
Cont conosciuto dalla solo in conseguenza del provvedimento giudiziale l'obbligazione non era ancora sorta”, così ribadendo che l'obbligazione nei confronti della ricorrente è nata solo con il provvedimento giudiziale tale per cui non può parlarsi di tardività.
pagina. 3 di 7 La posizione della ricorrente appare condivisibile, avendo il corrisposto le somme CP_1
retributive illegittimamente trattenute solo a seguito di accertamento e condanna dell'intestato Tribunale e pertanto tardivamente, essendo stato il convenuto inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali.
Invero, se da un lato l'art. 19 della L. 218/1952 sancisce l'obbligo del datore di lavoro di operare le trattenute previdenziali a carico del lavoratore sulla retribuzione corrisposta alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, dall'altro il successivo art. 23 dispone che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori […]”, norma pacificamente applicabile anche in ipotesi di pubblico impiego, riferendosi la disposizione al “datore di lavoro” senza distinzione tra quello pubblico e privato ed esprimendo in ogni caso principio avente carattere generale.
L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed
Erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della legge 218/1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di “tempestivo pagamento” del relativo contributo (cfr. Cass. 14.9.2015, n. 18044).
In tal senso è anche la Corte di Appello di Venezia (sentenza n. 89/2023) che ha deciso analoga fattispecie.
In particolare, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado – che aveva ritenuto corretta da parte del la corresponsione degli arretrati al netto delle CP_1
trattenute previdenziali gravanti sul dipendente, in maniera condivisibile rileva che
“l'interpretazione seguita dal tribunale non considera che nel caso di specie le somme retributive corrisposte dal soltanto a seguito di accertamento della Corte di Appello CP_5
di Roma che aveva ritenuto illegittima la mancata corresponsione degli stipendi tabellari comprensivi della indennità integrativa speciale, sono state pagate oltre la scadenza naturale del debito. Trattasi di pagamento tardivo del che “colpevolmente” era stato CP_5 inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di datore di lavoro”.
pagina. 4 di 7 Tuttavia, nel caso di specie, non si ritiene di poter arrivare ad una sentenza nel merito della domanda, risultando fondata l'eccezione preliminare sollevata dal , diversamente CP_1
da quanto deciso in altra controversia dalla sentenza della Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2096/2024 prodotta nel corso del presente giudizio.
***
Sebbene, infatti, la domanda della ricorrente appaia nel merito fondata, occorre però, in via preliminare, verificare se la decisione nel merito non comporti la violazione del ne bis in idem.
Dalla sentenza n. 126/2021 e dalla lettura dei relativi atti introduttivi e dei documenti allegati, emerge che la ricorrente, in quel precedente giudizio, aveva chiesto la condanna del a restituire le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce “indennità CP_1 integrativa speciale” (cfr. conclusioni del ricorso sub RG 896/2020), previa quantificazione delle stesse mediante il seguente calcolo “dal 1.7.2017 al 31.8.2017 + 13°esima = 2 mesi x
532,01 = 1064,02 e dal 1.9.2017 al 31.8.2018 + 13°esima = 13 mesi x 532,01 = 6916,13” per un totale pari ad euro 7.980,15.
Benché non fosse specificato se le somme fossero richieste al netto ovvero al lordo, tuttavia l'importo di euro 532,01 assunto come base di calcolo viene ricavato dalla contrattazione collettiva, indicante pertanto l'importo al lordo.
Che l'importo oggetto della domanda di condanna di cui alla sentenza 126/2021 fosse richiesto al lordo dei contributi previdenziali a carico del lavoratore si ricava anche dal fatto, non contestato che, a fronte della debenza della somma di euro 7465,87, siano stati versati solo euro 6633,42.
Tale conclusione è confermata dal prospetto allegato al ricorso dalla stessa ricorrente sub doc. 2, in cui viene indicato come “DIFF. LORDO” l'importo di euro 7465,87, come “DIFF.
RIT. PREVIDENZIALI” euro 832,45 e “DIFF. IMPONIBILE FISCALE” euro 6633,42.
In conclusione, parte ricorrente agisce nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna al pagamento di una somma (corrispondente alla ritenuta previdenziale effettuata dal
) nonostante sia già in possesso di una sentenza di condanna del al CP_1 CP_1
pagamento della somma lorda.
Ciò significa che l'accoglimento del presente ricorso comporterebbe una duplicazione del titolo esecutivo, disponendo già la ricorrente di un valido titolo esecutivo idoneo ad essere portato in esecuzione.
L'adempimento solo parziale, da parte del , della statuizione della precedente CP_1
pagina. 5 di 7 sentenza di condanna, potrà pertanto, eventualmente, essere fatto valere dalla ricorrente in fase esecutiva, e non invece richiedendo ora una (ulteriore) sentenza di condanna a suo favore.
Né può ritenersi che la docente sia sprovvista di titolo esecutivo trattandosi di una sentenza di condanna generica.
Invero, già le Sezioni Unite, con sentenza 2.07.2012, n. 11066, hanno affermato la possibilità di interpretazione extratestuale della sentenza, sulla base degli elementi acquisiti nel processo, chiarendo che la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa.
Sullo stesso solco si pone anche il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che costituisce titolo esecutivo valido ai sensi dell'art. 474 c.p.c. la sentenza di condanna (apparentemente) generica, il cui credito però è determinabile attraverso dati desumibili da atti e documenti ritualmente acquisiti nel processo e non contestati dall'altra parte (cfr. ex multis Cass. ord. 28.08.2024, n. 23234).
Nel caso di specie, la sentenza n. 126/2021 trova fondamento sui dati sopraindicati e riportati nell'atto introduttivo del giudizio e relativi allegati, a fronte di una costituzione del limitata a contestare l'an e non il quantum della pretesa. CP_1
Il quantum della pretesa, sebbene non espressamente riportato nella sentenza di condanna,
è agevolmente e pacificamente calcolabile avendo riguardo anche solo agli atti del giudizio da cui è scaturita la sentenza, tale per cui la predetta non può definirsi di condanna generica.
*** Pertanto, l'eccezione preliminare del di difetto di giurisdizione del Giudice adito CP_1
in favore del Giudice Amministrativo in sede di ottemperanza appare fondata.
Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
In caso di sentenze del giudice ordinario il giudizio di ottemperanza trova un preciso limite nel disposto della pronuncia azionata, non potendone precisarne il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria al fine di definirne l'effetto conformativo. È dunque precluso al giudice amministrativo dell'ottemperanza di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di pagina. 6 di 7 calcolo, scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto, tale accertamento concernendo il merito del rapporto.
Resta pertanto inammissibile l'azione di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario contenenti una condanna generica poiché la quantificazione di quanto dovuto presuppone un accertamento nel merito del rapporto sottostante.
Al contrario, l'azione è invece ammissibile per le sentenze che si presentano in forma generica in senso lato, in quanto rimettono il contenuto concreto della condanna ad un'attività di quantificazione che non necessariamente comporti l'esigenza di un ulteriore accertamento con profili di cognizione.
Conclusivamente, avuto riguardo alla natura della sentenza 126/2021, quale sentenza di condanna non generica, ritenuto che parte ricorrente dispone di un titolo esecutivo validamente azionabile in sede di ottemperanza, la controversia avrebbe dovuto essere incardinata presso il Giudice dell'Ottemperanza, deputato alla gestione del contenzioso inerente l'omessa o inesatta esecuzione da parte della Pubblica Amministrazione delle sentenze passate in giudicato.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo in sede di ottemperanza.
L'accoglimento della eccezione di difetto di giurisdizione assorbe ogni altra questione.
La particolarità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione della spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Amministrativo in sede di ottemperanza;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Padova, 3 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon
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