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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5256 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2004/2021/CC, avverso la sentenza n. 8568/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 dicembre 2020;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
BA d'HI (Na) in Via Cufa n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tundo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da C.F._2 Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Francesco Del Vecchio (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Roberta Del Vecchio (C.F.: Email_2 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da C.F._5 Email_3 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione in riassunzione notificato il 9 giugno 2017, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano chiedendone la CP_1 condanna: a) al pagamento, in suo favore, dell'indennità, rapportata al valore del canone locativo,
1 pretesa per l'esclusivo godimento esercitato da quest'ultimo in ordine all'unità immobiliare, ubicata a Napoli, in Via Prolungamento CA De RC n. 14, con decorrenza dal 21 giugno 2006 al 28 maggio 2015; b) al rendimento del conto delle rendite incassate, in tale periodo, a titolo di canoni locativi, inerenti alle due unità immobiliari, ubicate a Napoli, nella Piazzetta San CA all'Arena n.
7 e n. 4/5, con condanna del convenuto al pagamento della quota in suo favore spettante.
A sostegno di tali domande, la parte istante allegava che: a) gli immobili de quibus erano stati oggetto di comunione ordinaria tra esse parti in causa, già nudi proprietari, essendone stata usufruttuaria la comune madre, , deceduta il 20 giugno 2006; b) dopo il decesso Persona_1 della madre, il convenuto aveva continuato a godere in via esclusiva, in parte direttamente ed in parte mediante la percezione dei canoni locativi, dei cespiti immobiliari in questione, sino al 28 maggio
2015, giorno dell'eseguita estrazione a sorte, espletata in sede di procedimento giudiziario promosso dall'attore per conseguire lo scioglimento di tale comunione, cui era seguita l'assegnazione di tali immobili mediante il successivo decreto di trasferimento del 20 maggio 2016.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 ottobre 2017, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare: a) l'improponibilità della domanda attrice, per essere coperta
[...] dal giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
20 gennaio 2004, con la quale il giudice adito nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria dei cespiti immobiliari de quibus aveva già respinto la domanda di rendicontazione proposta nei confronti dell'odierno convenuto;
b) l'intervenuta prescrizione;
concludendo, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda per la pretesa infondatezza della medesima e per il preteso difetto di prova, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
espletato l'interrogatorio formale deferito dall'attore al convenuto;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 8568/2020, pubblicata il 16 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava l'improponibilità della domanda attrice, condannando l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice statuiva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto: a) non prescritto il diritto alla rendicontazione, essendo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla divisione, nella specie, intervenuta con decorrenza dal 20 maggio 2016, a seguito dell'estrazione a sorte eseguita nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria;
b) improcedibile la domanda di rendiconto, per essere coperta dal giudicato esterno, rappresentato dalla
2 sentenza definitiva n. 684/04 del Tribunale di Napoli, non gravata sul punto, che aveva già respinto tale medesima domanda già proposta da Parte_2
2. - L'AP
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 aprile 2021, Parte_1 proponeva appello, sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 8658/2020 del Tribunale di Napoli;
2) dichiari ammissibili le domande proposte da in via riconvenzionale con l'atto di opposizione del 2.10.2015 e riassunte con Parte_1
l'atto di citazione del 09.06.2017, 3) ordini al sig. di rendere il conto della gestione CP_1 degli immobili in comunione fino al momento dell'effettiva divisione;
4) condanni al CP_1 pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile in Napoli alla via Prolungamento
CA De RC n. 14 per il periodo dal 21 gennaio 2006 al 28 maggio 2015 nella misura di €
33.544,50 pari alla metà della stima media del valore locativo dell'immobile nel detto arco temporale moltiplicato per i 107 mesi di godimento esclusivo, o al diverso importo anche maggiore ritenuto congruo dalla Corte di Appello;
5) condanni al pagamento della quota di spettanza CP_1 di dei canoni e di locazione e degli altri frutti civili degli immobili in Napoli alla Parte_1
Piazzetta San CA all'Arena ai civici n. 7 e n. 4/5 pari ad almeno € 13.375,00 o al diverso importo anche maggiore ritenuto congruo dalla Corte di Appello;
6) condanni il sig. al CP_1 pagamento degli interessi dal dovuto al saldo sugli importi liquidati per indennità e frutti civili;
7) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio maggiorati di spese generali IVA e
CPA. IN VIA ISTRUTTORIA, qualora la Corte di Appello non ritenga sufficiente per la determinazione del valore locativo dell'immobile in Napoli alla via Prolungamento CA De RC
14 il ricorso alle risultanze della Banca Dati delle quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle
Entrate e la relazione di CTU resa nel giudizio di divisione si chiede disporsi consulenza tecnica-
d'ufficio per procedere alla relativa quantificazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 luglio 2021, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dell'avverso motivo di censura e dell'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, di cui richiedeva il rigetto, reclamando la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi della presente fase.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, i cui atti processuali risultano essere presenti nel corrispondente fascicolo elettronico;
dichiarata con l'ordinanza pubblicata il 15 settembre 2021 l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per essere stata formulata nell'atto d'appello, senza, tuttavia, essere stata reiterata nelle note depositate il giorno 8 settembre 2021 per la trattazione
3 cartolare della prima udienza del 14 settembre 2021; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° luglio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 3 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata: a) per la pretesa illogicità della motivazione, atteso l'insanabile contrasto tra le premesse e le conseguenze del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, tale da renderla affetta da nullità per il preteso difetto del requisito di cui al n. 4 del comma 2 dell'art. 132
c.p.c.; b) per la pretesa violazione del limite temporale del giudicato e del principio di riproposizione delle domande abbandonate, per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni;
c) per avere qualificato la sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli come decisione di merito e non di rito, preclusiva dell'esame della domanda attrice.
Più precisamente, la parte impugnante lamentava che: 1) alla premessa, formulata dal giudice di prime cure, secondo la quale avrebbe potuto promuovere, dopo il passaggio in Parte_1 giudicato della richiamata sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, la domanda di rendiconto, al fine di far valere la sua pretesa economica in ordine alla gestione esclusiva degli immobili in comunione da parte del convenuto, successiva al periodo compreso tra il 20 giugno 2006, data del decesso della madre-usufruttuaria, ed il 28 maggio 2015, giorno dell'estrazione a sorte eseguita nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria, ai fini dell'individuazione dei futuri assegnatari di tali beni immobili, fosse seguita la seguente conclusione, affetta da illogicità, per avere il Tribunale ritenuto tale decisione quale elemento ostativo all'accoglimento della nuova domanda di rendiconto, avendo sul punto precisato: “Tuttavia, il Tribunale, con la suddetta sentenza definitiva n.
684/04, aveva rigettato la domanda di rendiconto proposta da sia perché non Parte_1 riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché due dei tre beni in comunione, erano gravati dall'usufrutto in favore della madre dei comunisti, mentre il terzo bene, risultava infruttifero.”; 2) il giudicato non coprirebbe le c.d. sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento;
3) con l'intervenuto decesso della madre-usufruttuaria e l'estinzione dell'usufrutto, avvenuto nel corso del secondo grado del giudizio di divisione, la situazione di fatto e di diritto sarebbe mutata rispetto a quella considerata dal Tribunale nella citata sentenza n. 684/2004, determinando il venire meno dell'efficacia del giudicato rispetto alla nuova domanda, per nulla identica alla precedente, in quanto proposta dall'attore in riferimento
4 alla gestione esclusiva da parte del comunista-convenuto dei beni in comunione inerenti al periodo successivo al 20 giugno 2006, data in cui, a seguito del decesso dell'usufruttuaria, si era consolidata in capo ai due comunisti superstiti la piena proprietà sugli immobili, già oggetto della comunione;
4) la mancata riproposizione della domanda di rendiconto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio definito con la citata sentenza n. 684/2004 non ne precluderebbe la successiva riproposizione in altro giudizio.
3.2. -Il motivo articolato di critica, pur ponendo censure condivisibili, ritenendo la Corte che il giudice di primo grado avesse errato nel dichiarare l'improcedibilità della domanda di rendiconto attrice, non conducono, però, all'accoglimento delle originarie domande di parte istante, dovendo essere rigettate sulla base della motivazione qui di seguito sviscerata, dovendosi dare atto che: a) la domanda di condanna del convenuto-appellato al pagamento, in favore dell'attore-appellante, dell'indennità per il preteso godimento esclusivo dell'immobile in Napoli, alla Via Prolungamento
CA De RC n. 14, per il periodo dal 21 giugno 2006 al 28 maggio 2015, è rimasta sfornita di prova, per cui va respinta perché non adeguatamente provata;
b) l'ulteriore domanda di condanna del convenuto-appellato al pagamento, in favore dell'attore-appellante, della quota dei frutti civili, rispetto al quantum a tale titolo ricavato dal primo nello stesso periodo dagli immobili in Napoli, alla
Piazzetta San CA all'Arena n. 4/5 e n. 7, è destituita di fondamento, per cui va respinta.
3.3. -Pur corrispondendo al vero che la sentenza n. 684/2004, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria dei cespiti immobiliari de quibus, pubblicata il 20 gennaio 2004, fosse passata in cosa giudicata per l'omessa impugnazione sul capo col quale era stata respinta la domanda di rendiconto proposta in tale giudizio di divisione da nei Parte_1 confronti del germano in parte qua era stato così testualmente stabilito: “… Ed invero, CP_1 anche a voler trascurare la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, deve osservarsi che due dei tre beni in contestazione sono gravati dall'usufrutto per l'intero in favore della
, mentre per quanto concerne il bene sub A) (ove l'usufrutto materno insiste solo per la quota Per_1 di 1/3), la consulenza ha evidenziato che trattasi di bene assolutamente inutilizzato ed infruttifero, sicché alcuna rendita appare oggettivamente ritratta o ritraibile dal medesimo.”, non è condivisibile il convincimento espresso nella decisione qui impugnata, laddove il primo giudice riteneva che la richiamata sentenza n. 684/2004 fosse preclusiva, in forza del noto principio del divieto del ne bis in idem, dell'esame nel merito della domanda di rendicontazione, che qui ci occupa, formulata per il periodo successivo al decesso dell'usufruttuaria, compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 28 maggio
2015, atteso che il giudicato non impedisce che sul diritto accertato in maniera irretrattabile possa riverberarsi l'efficacia (modificativa, estintiva o impeditiva) di quei fatti giuridici che siano ontologicamente sopravvenuti alla sua formazione, quali, secondo l'assunto di parte attrice-
5 appellante, l'esclusivo godimento da parte dell'altro comunista di un cespite immobiliare e la percezione esclusiva da parte del medesimo soggetto dei frutti civili a seguito di locazione di altro immobile, il tutto già oggetto di comunione ordinaria dopo il dichiarato scioglimento della stessa.
Infatti, dovendosi ritenere che l'amministrazione dei beni in comunione gestita da un solo comunista rientri nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, che rientra tra i c.d. rapporti di durata, può senz'altro affermarsi che il richiamato giudicato non copra i fatti sopravvenuti variabili, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
05/08/2025, n. 22633), nella specie, maturati nel periodo compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 28 maggio 2015, ovvero successivamente alla sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato nell'ottobre dell'anno 2004, che copre la pretesa economica consequenziale all'originaria domanda di rendicontazione a partire dalla notificazione di quel libello introduttivo del giudizio, risalente al 19 agosto 1987, sino all'ottobre dell'anno 2004 e non oltre.
3.4. -Passando, poi, alla delibazione del merito della controversia, il Collegio rileva che la consolidata giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica “ha più volte affermato, in sede di interpretazione della disposizione di cui all'art. 1102 c.c., che il diritto del comproprietario all'uso del bene comune rientra nella facoltà del suo diritto dominicale, che ha per contenuto l'intero bene
e non una sua parte, incontrando i soli limiti di non alterarne la destinazione e di non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uso. Da tale principio discende che di per sé il godimento della cosa da parte di uno dei comunisti non può essere considerato fonte di pregiudizio in danno degli altri, salvo che si provi che essi siano stati impediti di utilizzarlo direttamente (Cass. n. 6458 del
2019; Cass. n. 7019 del 2019; Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 2423 del 2015; Cass. n. 5156 del
2012).” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/05/2023, n. 12028).
Orbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stata fornita la prova di impedimenti al godimento del bene nei confronti della parte attrice-appellante e che, anzi, non fosse stato nemmeno allegato da quest'ultima che il convenuto-appellato le avesse mai negato, quale altra comproprietaria, di accedere all'immobile, ovvero di utilizzarlo direttamente.
Invero, i testi escussi sul punto si erano limitati a riferire, a seconda della parte che li aveva addotti, in maniera contrastante e, comunque, irrilevante ai fini del presente thema probandum et decidendum, che nel periodo controverso il convenuto aveva abitato personalmente e con la propria famiglia l'appartamento in Napoli, alla Via Prolungamento CA De RC n. 14, ovvero l'appartamento in HI in Via Acquedotto, senza precisare se quest'ultimo avesse impedito all'altro
6 comproprietario istante di fare parimenti uso secondo il suo diritto della prima unità immobiliare sopra riportata.
3.5. -Quanto all'ulteriore domanda finalizzata a conseguire la quota dei frutti civili spettanti all'attore-appellante, così come prodotti dall'altra unità immobiliare in comunione col germano ubicata in Napoli, alla Piazzetta San CA all'Arena n. 4/5 e n. 7, per essere stata locata CP_1 da quest'ultimo, incamerando l'intero valore del canone concordato, il Collegio evidenzia che costituisce ius receptum il principio, secondo il quale: “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art.
2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 04/07/2012,
n. 11135), ovvero reclamare: “… il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20885).
Ovviamente, ove si tratti, come nella fattispecie in esame, di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore non potrà svolgere altre azioni derivanti dal contratto, essendo la facoltà del mandatario di sostituirsi al mandante limitata dal comma 2 dell'art. 1705 c.c. ai crediti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario.
In ogni caso, in tale evenienza:
a) l'opposizione del comproprietario non locatore rileva solo se portata a conoscenza e manifestata prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2031 c.c., rimanendo, in caso contrario, il contratto di locazione pienamente efficace, nonostante non vi sia il consenso del comproprietario che non ha stipulato il contratto;
b) il comproprietario non locatore, che abbia ratificato l'operato dell'altro comunista, ai sensi dell'art. 1705 c.c., potrà sostituirsi al comproprietario locatore per il solo esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato con preclusione del compimento di ogni altra azione derivante dal contratto;
c) il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e dal conduttore è, dunque, valido ed efficace, per cui la posizione del conduttore è posta al riparo da eventuali contrasti, che dovessero insorgere tra i comproprietari in ordine alla gestione del bene comune, mentre il comproprietario non locatore, che sia a conoscenza dell'intenzione dell'altro comproprietario di addivenire alla stipula del contratto di locazione del bene comune, deve manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonera dal dover adempiere le obbligazioni assunte dal gestore, ma conserva comunque la facoltà
7 di ratificare il contratto stipulato dal comproprietario locatore (cfr., Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/07/2023, n. 20885);
d) con la ratifica - che può essere desunta anche dalla domanda di pagamento dei canoni che sia rivolta al conduttore - il comproprietario non locatore può esigere da quest'ultimo, in virtù del comma 2 dell'art. 1705, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c., la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica stessa, non avendo tale atto efficacia retroattiva (cfr., Cass. civ., Sez. III,
10/10/2019, n. 25433).
Alla luce di siffatti principi va respinta la domanda tesa a conseguire la quota dei frutti civili pretesi dall'attore-appellante, così come prodotti dall'altra unità immobiliare in comunione col germano ubicata in Napoli, alla Piazzetta San CA all'Arena n. 7 e n. 4/5, così come CP_1 proposta dall'attore nei confronti dell'altro comproprietario locatore, dovendosi dare atto che il comproprietario, non locatore, nel caso di specie, non può chiedere all'altro Parte_1 comproprietario, locatore, la restituzione della quota dei canoni ricevuti dalla CP_1 conduttrice prima della ratifica del contratto di locazione, che avrebbe dovuto richiedere a quest'ultima solo dopo la ratifica, limitatamente al pagamento dei canoni successivamente dovuti.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, pur dovendosi riformare la sentenza gravata per avere erroneamente disposto l'improcedibilità delle domande attrici, le stesse - unitamente ai motivi di censura finalizzati al loro accoglimento - vanno respinte nel merito per la loro rilevata infondatezza.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, conclusasi con la reiezione nel merito delle originarie pretese attrici, respinte nel primo grado per ragioni di rito a seguito dell'erronea declaratoria d'improcedibilità, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico dell'appellante, in favore dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. 13 agosto 2022,
n. 147.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8568/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 dicembre 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e le originarie domande attrici;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore di nella complessiva somma di € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre CP_1 al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2004/2021/CC, avverso la sentenza n. 8568/2020 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 dicembre 2020;
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
BA d'HI (Na) in Via Cufa n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tundo (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da C.F._2 Email_1 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Francesco Del Vecchio (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_4
e dall'avv. Roberta Del Vecchio (C.F.: Email_2 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Napoli, come da C.F._5 Email_3 procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione in riassunzione notificato il 9 giugno 2017, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, il germano chiedendone la CP_1 condanna: a) al pagamento, in suo favore, dell'indennità, rapportata al valore del canone locativo,
1 pretesa per l'esclusivo godimento esercitato da quest'ultimo in ordine all'unità immobiliare, ubicata a Napoli, in Via Prolungamento CA De RC n. 14, con decorrenza dal 21 giugno 2006 al 28 maggio 2015; b) al rendimento del conto delle rendite incassate, in tale periodo, a titolo di canoni locativi, inerenti alle due unità immobiliari, ubicate a Napoli, nella Piazzetta San CA all'Arena n.
7 e n. 4/5, con condanna del convenuto al pagamento della quota in suo favore spettante.
A sostegno di tali domande, la parte istante allegava che: a) gli immobili de quibus erano stati oggetto di comunione ordinaria tra esse parti in causa, già nudi proprietari, essendone stata usufruttuaria la comune madre, , deceduta il 20 giugno 2006; b) dopo il decesso Persona_1 della madre, il convenuto aveva continuato a godere in via esclusiva, in parte direttamente ed in parte mediante la percezione dei canoni locativi, dei cespiti immobiliari in questione, sino al 28 maggio
2015, giorno dell'eseguita estrazione a sorte, espletata in sede di procedimento giudiziario promosso dall'attore per conseguire lo scioglimento di tale comunione, cui era seguita l'assegnazione di tali immobili mediante il successivo decreto di trasferimento del 20 maggio 2016.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 17 ottobre 2017, si costituiva in giudizio CP_1
eccependo, in via preliminare: a) l'improponibilità della domanda attrice, per essere coperta
[...] dal giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
20 gennaio 2004, con la quale il giudice adito nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria dei cespiti immobiliari de quibus aveva già respinto la domanda di rendicontazione proposta nei confronti dell'odierno convenuto;
b) l'intervenuta prescrizione;
concludendo, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda per la pretesa infondatezza della medesima e per il preteso difetto di prova, con la contestuale istanza di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
espletato l'interrogatorio formale deferito dall'attore al convenuto;
escussi i testimoni addotti dalle parti ed ammessi;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 8568/2020, pubblicata il 16 dicembre 2020, con la quale il Tribunale di Napoli dichiarava l'improponibilità della domanda attrice, condannando l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
In particolare, il primo giudice statuiva nei termini di cui innanzi, avendo ritenuto: a) non prescritto il diritto alla rendicontazione, essendo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla divisione, nella specie, intervenuta con decorrenza dal 20 maggio 2016, a seguito dell'estrazione a sorte eseguita nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria;
b) improcedibile la domanda di rendiconto, per essere coperta dal giudicato esterno, rappresentato dalla
2 sentenza definitiva n. 684/04 del Tribunale di Napoli, non gravata sul punto, che aveva già respinto tale medesima domanda già proposta da Parte_2
2. - L'AP
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 30 aprile 2021, Parte_1 proponeva appello, sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 8658/2020 del Tribunale di Napoli;
2) dichiari ammissibili le domande proposte da in via riconvenzionale con l'atto di opposizione del 2.10.2015 e riassunte con Parte_1
l'atto di citazione del 09.06.2017, 3) ordini al sig. di rendere il conto della gestione CP_1 degli immobili in comunione fino al momento dell'effettiva divisione;
4) condanni al CP_1 pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo dell'immobile in Napoli alla via Prolungamento
CA De RC n. 14 per il periodo dal 21 gennaio 2006 al 28 maggio 2015 nella misura di €
33.544,50 pari alla metà della stima media del valore locativo dell'immobile nel detto arco temporale moltiplicato per i 107 mesi di godimento esclusivo, o al diverso importo anche maggiore ritenuto congruo dalla Corte di Appello;
5) condanni al pagamento della quota di spettanza CP_1 di dei canoni e di locazione e degli altri frutti civili degli immobili in Napoli alla Parte_1
Piazzetta San CA all'Arena ai civici n. 7 e n. 4/5 pari ad almeno € 13.375,00 o al diverso importo anche maggiore ritenuto congruo dalla Corte di Appello;
6) condanni il sig. al CP_1 pagamento degli interessi dal dovuto al saldo sugli importi liquidati per indennità e frutti civili;
7) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio maggiorati di spese generali IVA e
CPA. IN VIA ISTRUTTORIA, qualora la Corte di Appello non ritenga sufficiente per la determinazione del valore locativo dell'immobile in Napoli alla via Prolungamento CA De RC
14 il ricorso alle risultanze della Banca Dati delle quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle
Entrate e la relazione di CTU resa nel giudizio di divisione si chiede disporsi consulenza tecnica-
d'ufficio per procedere alla relativa quantificazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 luglio 2021, si costituiva in giudizio CP_1
contestando la fondatezza dell'avverso motivo di censura e dell'istanza di sospensione
[...] dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata, di cui richiedeva il rigetto, reclamando la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi della presente fase.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, i cui atti processuali risultano essere presenti nel corrispondente fascicolo elettronico;
dichiarata con l'ordinanza pubblicata il 15 settembre 2021 l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, per essere stata formulata nell'atto d'appello, senza, tuttavia, essere stata reiterata nelle note depositate il giorno 8 settembre 2021 per la trattazione
3 cartolare della prima udienza del 14 settembre 2021; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 giugno 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° luglio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 3 luglio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica a cura della sola parte appellante.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEI GRAVAME
3.1. - Con l'unico, ma articolato motivo d'impugnazione la parte appellante censurava la sentenza gravata: a) per la pretesa illogicità della motivazione, atteso l'insanabile contrasto tra le premesse e le conseguenze del percorso argomentativo seguito dal giudice di prime cure, tale da renderla affetta da nullità per il preteso difetto del requisito di cui al n. 4 del comma 2 dell'art. 132
c.p.c.; b) per la pretesa violazione del limite temporale del giudicato e del principio di riproposizione delle domande abbandonate, per non essere state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni;
c) per avere qualificato la sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli come decisione di merito e non di rito, preclusiva dell'esame della domanda attrice.
Più precisamente, la parte impugnante lamentava che: 1) alla premessa, formulata dal giudice di prime cure, secondo la quale avrebbe potuto promuovere, dopo il passaggio in Parte_1 giudicato della richiamata sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, la domanda di rendiconto, al fine di far valere la sua pretesa economica in ordine alla gestione esclusiva degli immobili in comunione da parte del convenuto, successiva al periodo compreso tra il 20 giugno 2006, data del decesso della madre-usufruttuaria, ed il 28 maggio 2015, giorno dell'estrazione a sorte eseguita nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria, ai fini dell'individuazione dei futuri assegnatari di tali beni immobili, fosse seguita la seguente conclusione, affetta da illogicità, per avere il Tribunale ritenuto tale decisione quale elemento ostativo all'accoglimento della nuova domanda di rendiconto, avendo sul punto precisato: “Tuttavia, il Tribunale, con la suddetta sentenza definitiva n.
684/04, aveva rigettato la domanda di rendiconto proposta da sia perché non Parte_1 riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, sia perché due dei tre beni in comunione, erano gravati dall'usufrutto in favore della madre dei comunisti, mentre il terzo bene, risultava infruttifero.”; 2) il giudicato non coprirebbe le c.d. sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento;
3) con l'intervenuto decesso della madre-usufruttuaria e l'estinzione dell'usufrutto, avvenuto nel corso del secondo grado del giudizio di divisione, la situazione di fatto e di diritto sarebbe mutata rispetto a quella considerata dal Tribunale nella citata sentenza n. 684/2004, determinando il venire meno dell'efficacia del giudicato rispetto alla nuova domanda, per nulla identica alla precedente, in quanto proposta dall'attore in riferimento
4 alla gestione esclusiva da parte del comunista-convenuto dei beni in comunione inerenti al periodo successivo al 20 giugno 2006, data in cui, a seguito del decesso dell'usufruttuaria, si era consolidata in capo ai due comunisti superstiti la piena proprietà sugli immobili, già oggetto della comunione;
4) la mancata riproposizione della domanda di rendiconto in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio definito con la citata sentenza n. 684/2004 non ne precluderebbe la successiva riproposizione in altro giudizio.
3.2. -Il motivo articolato di critica, pur ponendo censure condivisibili, ritenendo la Corte che il giudice di primo grado avesse errato nel dichiarare l'improcedibilità della domanda di rendiconto attrice, non conducono, però, all'accoglimento delle originarie domande di parte istante, dovendo essere rigettate sulla base della motivazione qui di seguito sviscerata, dovendosi dare atto che: a) la domanda di condanna del convenuto-appellato al pagamento, in favore dell'attore-appellante, dell'indennità per il preteso godimento esclusivo dell'immobile in Napoli, alla Via Prolungamento
CA De RC n. 14, per il periodo dal 21 giugno 2006 al 28 maggio 2015, è rimasta sfornita di prova, per cui va respinta perché non adeguatamente provata;
b) l'ulteriore domanda di condanna del convenuto-appellato al pagamento, in favore dell'attore-appellante, della quota dei frutti civili, rispetto al quantum a tale titolo ricavato dal primo nello stesso periodo dagli immobili in Napoli, alla
Piazzetta San CA all'Arena n. 4/5 e n. 7, è destituita di fondamento, per cui va respinta.
3.3. -Pur corrispondendo al vero che la sentenza n. 684/2004, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento di scioglimento della comunione ordinaria dei cespiti immobiliari de quibus, pubblicata il 20 gennaio 2004, fosse passata in cosa giudicata per l'omessa impugnazione sul capo col quale era stata respinta la domanda di rendiconto proposta in tale giudizio di divisione da nei Parte_1 confronti del germano in parte qua era stato così testualmente stabilito: “… Ed invero, CP_1 anche a voler trascurare la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, deve osservarsi che due dei tre beni in contestazione sono gravati dall'usufrutto per l'intero in favore della
, mentre per quanto concerne il bene sub A) (ove l'usufrutto materno insiste solo per la quota Per_1 di 1/3), la consulenza ha evidenziato che trattasi di bene assolutamente inutilizzato ed infruttifero, sicché alcuna rendita appare oggettivamente ritratta o ritraibile dal medesimo.”, non è condivisibile il convincimento espresso nella decisione qui impugnata, laddove il primo giudice riteneva che la richiamata sentenza n. 684/2004 fosse preclusiva, in forza del noto principio del divieto del ne bis in idem, dell'esame nel merito della domanda di rendicontazione, che qui ci occupa, formulata per il periodo successivo al decesso dell'usufruttuaria, compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 28 maggio
2015, atteso che il giudicato non impedisce che sul diritto accertato in maniera irretrattabile possa riverberarsi l'efficacia (modificativa, estintiva o impeditiva) di quei fatti giuridici che siano ontologicamente sopravvenuti alla sua formazione, quali, secondo l'assunto di parte attrice-
5 appellante, l'esclusivo godimento da parte dell'altro comunista di un cespite immobiliare e la percezione esclusiva da parte del medesimo soggetto dei frutti civili a seguito di locazione di altro immobile, il tutto già oggetto di comunione ordinaria dopo il dichiarato scioglimento della stessa.
Infatti, dovendosi ritenere che l'amministrazione dei beni in comunione gestita da un solo comunista rientri nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, che rientra tra i c.d. rapporti di durata, può senz'altro affermarsi che il richiamato giudicato non copra i fatti sopravvenuti variabili, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
05/08/2025, n. 22633), nella specie, maturati nel periodo compreso tra il 21 giugno 2006 ed il 28 maggio 2015, ovvero successivamente alla sentenza n. 684/2004 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato nell'ottobre dell'anno 2004, che copre la pretesa economica consequenziale all'originaria domanda di rendicontazione a partire dalla notificazione di quel libello introduttivo del giudizio, risalente al 19 agosto 1987, sino all'ottobre dell'anno 2004 e non oltre.
3.4. -Passando, poi, alla delibazione del merito della controversia, il Collegio rileva che la consolidata giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica “ha più volte affermato, in sede di interpretazione della disposizione di cui all'art. 1102 c.c., che il diritto del comproprietario all'uso del bene comune rientra nella facoltà del suo diritto dominicale, che ha per contenuto l'intero bene
e non una sua parte, incontrando i soli limiti di non alterarne la destinazione e di non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uso. Da tale principio discende che di per sé il godimento della cosa da parte di uno dei comunisti non può essere considerato fonte di pregiudizio in danno degli altri, salvo che si provi che essi siano stati impediti di utilizzarlo direttamente (Cass. n. 6458 del
2019; Cass. n. 7019 del 2019; Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 2423 del 2015; Cass. n. 5156 del
2012).” (Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/05/2023, n. 12028).
Orbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stata fornita la prova di impedimenti al godimento del bene nei confronti della parte attrice-appellante e che, anzi, non fosse stato nemmeno allegato da quest'ultima che il convenuto-appellato le avesse mai negato, quale altra comproprietaria, di accedere all'immobile, ovvero di utilizzarlo direttamente.
Invero, i testi escussi sul punto si erano limitati a riferire, a seconda della parte che li aveva addotti, in maniera contrastante e, comunque, irrilevante ai fini del presente thema probandum et decidendum, che nel periodo controverso il convenuto aveva abitato personalmente e con la propria famiglia l'appartamento in Napoli, alla Via Prolungamento CA De RC n. 14, ovvero l'appartamento in HI in Via Acquedotto, senza precisare se quest'ultimo avesse impedito all'altro
6 comproprietario istante di fare parimenti uso secondo il suo diritto della prima unità immobiliare sopra riportata.
3.5. -Quanto all'ulteriore domanda finalizzata a conseguire la quota dei frutti civili spettanti all'attore-appellante, così come prodotti dall'altra unità immobiliare in comunione col germano ubicata in Napoli, alla Piazzetta San CA all'Arena n. 4/5 e n. 7, per essere stata locata CP_1 da quest'ultimo, incamerando l'intero valore del canone concordato, il Collegio evidenzia che costituisce ius receptum il principio, secondo il quale: “La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art.
2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa.” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 04/07/2012,
n. 11135), ovvero reclamare: “… il pagamento "pro quota" dei canoni di locazione maturati in data successiva alla intervenuta ratifica.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20885).
Ovviamente, ove si tratti, come nella fattispecie in esame, di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore non potrà svolgere altre azioni derivanti dal contratto, essendo la facoltà del mandatario di sostituirsi al mandante limitata dal comma 2 dell'art. 1705 c.c. ai crediti derivanti dal contratto stipulato dal mandatario.
In ogni caso, in tale evenienza:
a) l'opposizione del comproprietario non locatore rileva solo se portata a conoscenza e manifestata prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 2031 c.c., rimanendo, in caso contrario, il contratto di locazione pienamente efficace, nonostante non vi sia il consenso del comproprietario che non ha stipulato il contratto;
b) il comproprietario non locatore, che abbia ratificato l'operato dell'altro comunista, ai sensi dell'art. 1705 c.c., potrà sostituirsi al comproprietario locatore per il solo esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato con preclusione del compimento di ogni altra azione derivante dal contratto;
c) il contratto sottoscritto dal comproprietario locatore e dal conduttore è, dunque, valido ed efficace, per cui la posizione del conduttore è posta al riparo da eventuali contrasti, che dovessero insorgere tra i comproprietari in ordine alla gestione del bene comune, mentre il comproprietario non locatore, che sia a conoscenza dell'intenzione dell'altro comproprietario di addivenire alla stipula del contratto di locazione del bene comune, deve manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonera dal dover adempiere le obbligazioni assunte dal gestore, ma conserva comunque la facoltà
7 di ratificare il contratto stipulato dal comproprietario locatore (cfr., Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
18/07/2023, n. 20885);
d) con la ratifica - che può essere desunta anche dalla domanda di pagamento dei canoni che sia rivolta al conduttore - il comproprietario non locatore può esigere da quest'ultimo, in virtù del comma 2 dell'art. 1705, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nell'art. 2032 c.c., la parte, proporzionale alla propria quota di proprietà indivisa, dei canoni locatizi dovuti nel periodo successivo alla ratifica stessa, non avendo tale atto efficacia retroattiva (cfr., Cass. civ., Sez. III,
10/10/2019, n. 25433).
Alla luce di siffatti principi va respinta la domanda tesa a conseguire la quota dei frutti civili pretesi dall'attore-appellante, così come prodotti dall'altra unità immobiliare in comunione col germano ubicata in Napoli, alla Piazzetta San CA all'Arena n. 7 e n. 4/5, così come CP_1 proposta dall'attore nei confronti dell'altro comproprietario locatore, dovendosi dare atto che il comproprietario, non locatore, nel caso di specie, non può chiedere all'altro Parte_1 comproprietario, locatore, la restituzione della quota dei canoni ricevuti dalla CP_1 conduttrice prima della ratifica del contratto di locazione, che avrebbe dovuto richiedere a quest'ultima solo dopo la ratifica, limitatamente al pagamento dei canoni successivamente dovuti.
4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, pur dovendosi riformare la sentenza gravata per avere erroneamente disposto l'improcedibilità delle domande attrici, le stesse - unitamente ai motivi di censura finalizzati al loro accoglimento - vanno respinte nel merito per la loro rilevata infondatezza.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase, conclusasi con la reiezione nel merito delle originarie pretese attrici, respinte nel primo grado per ragioni di rito a seguito dell'erronea declaratoria d'improcedibilità, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico dell'appellante, in favore dell'appellato, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M. 13 agosto 2022,
n. 147.
5.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8568/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 16 dicembre 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e le originarie domande attrici;
2) condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida, in favore di nella complessiva somma di € 9.991,00 a titolo di compensi, oltre CP_1 al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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