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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1845 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AG RA (C. F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa (CE) alla Via Donizetti,16/b
(PEC: Email_1
OPPONENTE
Contro
C. F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI COSIMO
LU (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in AVEZZANO, VIA MOLISE 31 ( PEC:
; Email_2
OPPOSTO
Pag. 1 a 5 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2022 (R. G. n. 616/2022) deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di opposizione risultano pretestuosi e generici.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., formulata con il primo motivo di opposizione, non è stata suffragata da alcuna allegazione, né sono state articolate istanze istruttorie nell'atto introduttivo o nei termini assegnati ex art. 183, VI comma,
c.p.c. Pertanto, non vi è prova che la merce fornita – di cui l'opposta chiede il pagamento in sede monitoria - fosse affetta da gravi vizi.
Inoltre, come eccepito da parte opposta, trattandosi di garanzia per vizi della cosa venduta, riconducibile alla disciplina ex artt. 1490 c.c. e seguenti, si rileva che l'opponente non ha dedotto di aver tempestivamente denunciato i vizi e rispettato i termini e le condizioni per l'azione, restando pertanto l'eccezione priva di alcun fondamento.
Anche il secondo motivo su cui l'opposizione è articolata è destituito di fondamento.
Come evidenziato anche dall'opposta, dapprima l'opponente afferma di aver ricevuto la merce, seppur affetta da gravi vizi, e successivamente lamenta l'inesistenza del credito azionato, e segnatamente afferma che non sarebbe dimostrata “né l'esistenza né la natura del credito, tanto che alcun contratto né prova della consegna della merce è stata depositati da parte opposta, a cui specificamente incombe l'onere della prova di dimostrare il rapporto sottostante” ( cfr pag. 3 atto di citazione).
Tale difesa – incompatibile e contraddittoria rispetto al primo motivo di opposizione
– è comunque smentita dalle allegazioni di parte opposta, che ha depositato le fatture accompagnatorie sottoscritte (all. d) e i documenti di trasporto della merce, siglati per ricevuta dall'opponente (all. e).
Pag. 2 a 5 Ebbene, trattandosi di contratto che non deve avere forma scritta ad substantiam né ad probationem, e alla luce dei documenti di trasporto depositati e delle fatture, il contratto di fornitura di frutta e la relativa consegna della merce risultano provati. I documenti in questione non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente nella prima difesa utile;
pertanto, deve ritenersi come fatto pacifico ex art. 115 c.p.c. che l'opponente abbia ricevuto i prodotti.
Da ultimo, deve essere rigettato il terzo motivo, afferente alla carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
Venendo alla contestazione avanzata dalla debitrice circa il valore probatorio delle fatture, deve richiamarsi nella presente sede il principio di diritto a mente del quale:
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019 Rv. 655656 - 01).
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte fa presente che “…Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti...”. Ebbene, le fatture emesse dall'opposta non risultano essere state contestate dall'opponente, se non – per la prima volta- nella presente sede.
D'altra parte, come detto, la società opponente non ha neppure contestato in giudizio la produzione dei D.D.T. che, per giurisprudenza pacifica, hanno pieno valore probatorio in quanto sottoscritti dalla medesima società debitrice al momento della consegna della merce. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro Pag. 3 a 5 ammesso il riferimento alle bolle)” (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594). Poiché nel corso del giudizio parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione sui predetti documenti allegati dalla società creditrice, né li ha contestati con l'articolazione di mezzi istruttori sul punto, si ritiene ulteriormente provata per tabulas la conclusione del contratto e la debenza della somma ingiunta.
Risulta altresì provato l'inadempimento di parte opponente sulla base dei noti principi che regolano la materia, avendo parte opposta allegato l'inadempimento e non avendo parte opponente fornito prova di aver di converso adempiuto (cfr. Cass. sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito portato dal decreto ingiuntivo deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum (né compete a questo giudice, per giurisprudenza consolidata, la disamina circa la sussistenza dei presupposti in fase monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro sussistenti nel caso di specie).
Ogni altra questione risulta assorbita.
Si ritiene di accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, in quanto dal contegno processuale dell'opponente è emerso che ha agito con colpa grave, da rinvenirsi: a) la parte ha spiegato difese non sorrette né da allegazioni puntuali né da istanze probatorie;
b) la parte ha spiegato difese tra loro incompatibili (deducendo dapprima i vizi della merce e in seconda istanza la mancata prova della consegna della merce stessa); c) la parte non ha depositato note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza tuttavia rinunciare agli atti o all'azione. La parte opponente viene pertanto condannata al pagamento della somma di 1.078 euro, pari al 10% della sorte capitale indicata di cui al decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o diritto di rilievo e della snellezza della fase istruttoria e di trattazione.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 316/2022 (R. G. n. 616/2022);
- Condanna l'opponente ex art. 96, primo comma, c.p.c. al pagamento dell'ulteriore somma di 1.078 euro in favore di Controparte_2
[...]
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta, liquidate per onorari in 3.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1845 / 2022 promossa da:
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
AG RA (C. F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Aversa (CE) alla Via Donizetti,16/b
(PEC: Email_1
OPPONENTE
Contro
C. F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DI COSIMO
LU (C. F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in AVEZZANO, VIA MOLISE 31 ( PEC:
; Email_2
OPPOSTO
Pag. 1 a 5 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 316/2022 (R. G. n. 616/2022) deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
I motivi di opposizione risultano pretestuosi e generici.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., formulata con il primo motivo di opposizione, non è stata suffragata da alcuna allegazione, né sono state articolate istanze istruttorie nell'atto introduttivo o nei termini assegnati ex art. 183, VI comma,
c.p.c. Pertanto, non vi è prova che la merce fornita – di cui l'opposta chiede il pagamento in sede monitoria - fosse affetta da gravi vizi.
Inoltre, come eccepito da parte opposta, trattandosi di garanzia per vizi della cosa venduta, riconducibile alla disciplina ex artt. 1490 c.c. e seguenti, si rileva che l'opponente non ha dedotto di aver tempestivamente denunciato i vizi e rispettato i termini e le condizioni per l'azione, restando pertanto l'eccezione priva di alcun fondamento.
Anche il secondo motivo su cui l'opposizione è articolata è destituito di fondamento.
Come evidenziato anche dall'opposta, dapprima l'opponente afferma di aver ricevuto la merce, seppur affetta da gravi vizi, e successivamente lamenta l'inesistenza del credito azionato, e segnatamente afferma che non sarebbe dimostrata “né l'esistenza né la natura del credito, tanto che alcun contratto né prova della consegna della merce è stata depositati da parte opposta, a cui specificamente incombe l'onere della prova di dimostrare il rapporto sottostante” ( cfr pag. 3 atto di citazione).
Tale difesa – incompatibile e contraddittoria rispetto al primo motivo di opposizione
– è comunque smentita dalle allegazioni di parte opposta, che ha depositato le fatture accompagnatorie sottoscritte (all. d) e i documenti di trasporto della merce, siglati per ricevuta dall'opponente (all. e).
Pag. 2 a 5 Ebbene, trattandosi di contratto che non deve avere forma scritta ad substantiam né ad probationem, e alla luce dei documenti di trasporto depositati e delle fatture, il contratto di fornitura di frutta e la relativa consegna della merce risultano provati. I documenti in questione non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della società opponente nella prima difesa utile;
pertanto, deve ritenersi come fatto pacifico ex art. 115 c.p.c. che l'opponente abbia ricevuto i prodotti.
Da ultimo, deve essere rigettato il terzo motivo, afferente alla carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c.
Venendo alla contestazione avanzata dalla debitrice circa il valore probatorio delle fatture, deve richiamarsi nella presente sede il principio di diritto a mente del quale:
“la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019 Rv. 655656 - 01).
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte fa presente che “…Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti...”. Ebbene, le fatture emesse dall'opposta non risultano essere state contestate dall'opponente, se non – per la prima volta- nella presente sede.
D'altra parte, come detto, la società opponente non ha neppure contestato in giudizio la produzione dei D.D.T. che, per giurisprudenza pacifica, hanno pieno valore probatorio in quanto sottoscritti dalla medesima società debitrice al momento della consegna della merce. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro Pag. 3 a 5 ammesso il riferimento alle bolle)” (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594). Poiché nel corso del giudizio parte opponente non ha disconosciuto la sottoscrizione sui predetti documenti allegati dalla società creditrice, né li ha contestati con l'articolazione di mezzi istruttori sul punto, si ritiene ulteriormente provata per tabulas la conclusione del contratto e la debenza della somma ingiunta.
Risulta altresì provato l'inadempimento di parte opponente sulla base dei noti principi che regolano la materia, avendo parte opposta allegato l'inadempimento e non avendo parte opponente fornito prova di aver di converso adempiuto (cfr. Cass. sez.un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Alla luce di quanto sopra esposto, il credito portato dal decreto ingiuntivo deve ritenersi provato sia nell'an che nel quantum (né compete a questo giudice, per giurisprudenza consolidata, la disamina circa la sussistenza dei presupposti in fase monitoria per l'emissione del decreto ingiuntivo, peraltro sussistenti nel caso di specie).
Ogni altra questione risulta assorbita.
Si ritiene di accogliere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta, in quanto dal contegno processuale dell'opponente è emerso che ha agito con colpa grave, da rinvenirsi: a) la parte ha spiegato difese non sorrette né da allegazioni puntuali né da istanze probatorie;
b) la parte ha spiegato difese tra loro incompatibili (deducendo dapprima i vizi della merce e in seconda istanza la mancata prova della consegna della merce stessa); c) la parte non ha depositato note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza tuttavia rinunciare agli atti o all'azione. La parte opponente viene pertanto condannata al pagamento della somma di 1.078 euro, pari al 10% della sorte capitale indicata di cui al decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto o diritto di rilievo e della snellezza della fase istruttoria e di trattazione.
Pag. 4 a 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 316/2022 (R. G. n. 616/2022);
- Condanna l'opponente ex art. 96, primo comma, c.p.c. al pagamento dell'ulteriore somma di 1.078 euro in favore di Controparte_2
[...]
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte opposta, liquidate per onorari in 3.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Tivoli, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
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