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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
FU PA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06F104029.2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4625/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. T9D06F104029.2024 al fine di ottenerne l'annullamento .
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia della Riscossione ha negato la detraibilità dell'I.V.A. recuperata nella fattura n. 16 del 24/11/2018 in quanto effettuata oltre il termine annuale di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha eccepito la Violazione e/o Falsa Applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n.. 633/72.
In altri termini, l'Ufficio ha ritenuto l'operazione di conguaglio effettuata con la fattura n. 16 del 24/11/2018 rientrante nell'alveo del comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, che limita l'esercizio del diritto alla nota di variazione in diminuzione entro l'anno dal compimento dell'operazione. Tale impostazione secondo parte ricorrente sarebbe palesemente illegittima, oltre che inammissibile, in quanto contraria alla giurisprudenza ed alla granitica prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia.
Discussa la causa alla udienza del 12 dicembre 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene preliminarmente di esporre una premessa in fatto al fine di meglio comprendere le ragioni del contribuente.
Il sig. Ricorrente_1 è un cantautore, compositore musicale, produttore discografico e front man del gruppo musicale Gruppo_1. Per la riproduzione su nastri, fonogrammi e canali radio, tv e digitali, il ricorrente percepisce i relativi diritti d'autore di cui agli artt. 73 e 73-bis della L. n. 633/41. Tali diritti di utilizzazione economica sono raccolti dal Associazione_1 istituto di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli Artisti, Interpreti o Esecutori (AIE), che si occupa di riscuotere e distribuire i compensi spettanti agli attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d'orchestra,
i quali maturano in conseguenza delle diffusioni delle loro opere per mezzo delle televisioni, delle radio, dei pubblici esercizi, dei new media, ecc.
Per i diritti dal 2009 al 2016, fase di cd. startup del Associazione_1, la liquidazione in acconto dei diritti d'autore è avvenuta, ai sensi del regolamento di ripartizione vigente ratione temporis, sulla base di notule unilateralmente predisposte dal medesimo Associazione_1 dopo circa 2/3 anni dal termine di ciascun esercizio di riferimento ed invece il saldo, unitamente alle somme accantonate presso i vari Fondi di garanzia1, dopo circa 3/4 anni.
Ed infatti, per i diritti d'autore liquidati per gli anni dal 2009 al 2011, il ricorrente ha emesso la fattura n. 31 del 02/10/2014 dell'importo di €.46.9864,08.
Per i diritti d'autore liquidati in acconto per l'anno 2012, il ricorrente ha emesso la fattura n. 5 del 25/02/2016 dell'importo di €.24.023,86.
Il ricorrente ha provveduto a denunciare ed a versare l'I.V.A. esposta nelle predette fatture.
Per i diritti d'autore liquidati, in acconto ed a saldo, relativi agli anni dal 2009 al 2016 ed i rilasci del Fondo di Garanzia, il ricorrente ha emesso la fattura di conguaglio n. 16 del 24/11/2018 dell'importo di €.21.250,31. Il Associazione_1, in ossequio alle disposizioni del Regolamento di ripartizione vigente ratione temporis, all'esito delle opportune verifiche e revisioni, ha proceduto al conguaglio delle somme ancora dovute al ricorrente, al netto di quanto già corrisposto in forza delle fatture nn. 31/2014, 5/2016 e 6/2016. Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 3 comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi relative alla cessione dei diritti d'autore in senso stretto, effettuate direttamente dall'autore o dai suoi eredi, sono fuori campo IVA, il ricorrente ha proceduto alla rettifica della base imponibile indicata nelle precedenti fatture nn. 31/2014, 5 e 6 del 2016.
Tutto ciò premesso, l'unica condizione –limite temporale – all'esercizio del diritto alla detrazione dell'I.V.A.
è costituito dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, di talché la nota di variazione si considera tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale
I.V.A. relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, e l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale I.V.A. di riferimento.
Ciò che rileva ai fini della detrazione è, dunque, anche il momento di emissione della nota di variazione che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto (Circ. ADE n. 20/E del 29 dicembre 2021 n. 20/E; risposte ad interpello n. 119/E del 17/02/2021 e n. 192/E del 24/06/2020).
Per effetto della tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione, sorge il diritto a detrarre dall'imposta dovuta un importo pari a quello a suo tempo annotato a debito nel registro delle fatture ex art. 23 D.P.R. 633/72 ed oggetto di variazione.
Tale impostazione è, peraltro, consolidata e granitica nella prassi dell'Ufficio in quanto già chiarita con la
Risoluzione 398113 del 18/07/1984 dell'allora Direzione Generale delle Tasse del Ministero delle Finanze, rubricata “Rettifica di inesattezze della fatturazione”, secondo la quale “le rettifiche in argomento non possono considerarsi effettuate “in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”, sia perché non attengono propriamente a “inesattezze della fatturazione” in quanto il sistema di fatturazione adottato dall' Ente è regolamentato espressamente da provvedimenti CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), in base ai quali l'ente è autorizzato ad emettere fatture provvisorie con riferimento ai consumi presunti, e poi fatture a conguaglio dopo la rilevazione del consumo effettivo di energia elettrica”. Anche perché già all'epoca si postulava che “nella fattispecie in esame, trattandosi di impossibilità oggettiva di effettuare nel termine di un anno in taluni casi, le dette rettifiche per effetto del menzionato sistema di fatturazione disciplinato con provvedimenti di carattere generale del CIP, deve ritenersi, in via residuale, che tale ipotesi rientri tra le
“simili” previste dal sopra riportato “secondo comma” di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso di specie, il sistema di ripartizione determinato dal regolamento vigente ratione temporis sulla base di acconti e di conguagli successivi, effettuati anche a distanza di anni, rientrano nelle originarie previsioni contrattuali e costituiscono termine per procedere alla nota di variazione iva in diminuzione.
Pertanto si ritiene di accogliere le ragioni del contribuente.
In considerazione della natura della decisione, che lascia spazio a diverse interpretazione in parte non confortate da pronunce di merito e/o di legittimità, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
FU PA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2881/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06F104029.2024 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4625/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Le Parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 , con ricorso, rituale e tempestivo, ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. T9D06F104029.2024 al fine di ottenerne l'annullamento .
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia della Riscossione ha negato la detraibilità dell'I.V.A. recuperata nella fattura n. 16 del 24/11/2018 in quanto effettuata oltre il termine annuale di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/72.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha eccepito la Violazione e/o Falsa Applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n.. 633/72.
In altri termini, l'Ufficio ha ritenuto l'operazione di conguaglio effettuata con la fattura n. 16 del 24/11/2018 rientrante nell'alveo del comma 3 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, che limita l'esercizio del diritto alla nota di variazione in diminuzione entro l'anno dal compimento dell'operazione. Tale impostazione secondo parte ricorrente sarebbe palesemente illegittima, oltre che inammissibile, in quanto contraria alla giurisprudenza ed alla granitica prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia.
Discussa la causa alla udienza del 12 dicembre 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene preliminarmente di esporre una premessa in fatto al fine di meglio comprendere le ragioni del contribuente.
Il sig. Ricorrente_1 è un cantautore, compositore musicale, produttore discografico e front man del gruppo musicale Gruppo_1. Per la riproduzione su nastri, fonogrammi e canali radio, tv e digitali, il ricorrente percepisce i relativi diritti d'autore di cui agli artt. 73 e 73-bis della L. n. 633/41. Tali diritti di utilizzazione economica sono raccolti dal Associazione_1 istituto di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale degli Artisti, Interpreti o Esecutori (AIE), che si occupa di riscuotere e distribuire i compensi spettanti agli attori, doppiatori, cantanti, musicisti, direttori d'orchestra,
i quali maturano in conseguenza delle diffusioni delle loro opere per mezzo delle televisioni, delle radio, dei pubblici esercizi, dei new media, ecc.
Per i diritti dal 2009 al 2016, fase di cd. startup del Associazione_1, la liquidazione in acconto dei diritti d'autore è avvenuta, ai sensi del regolamento di ripartizione vigente ratione temporis, sulla base di notule unilateralmente predisposte dal medesimo Associazione_1 dopo circa 2/3 anni dal termine di ciascun esercizio di riferimento ed invece il saldo, unitamente alle somme accantonate presso i vari Fondi di garanzia1, dopo circa 3/4 anni.
Ed infatti, per i diritti d'autore liquidati per gli anni dal 2009 al 2011, il ricorrente ha emesso la fattura n. 31 del 02/10/2014 dell'importo di €.46.9864,08.
Per i diritti d'autore liquidati in acconto per l'anno 2012, il ricorrente ha emesso la fattura n. 5 del 25/02/2016 dell'importo di €.24.023,86.
Il ricorrente ha provveduto a denunciare ed a versare l'I.V.A. esposta nelle predette fatture.
Per i diritti d'autore liquidati, in acconto ed a saldo, relativi agli anni dal 2009 al 2016 ed i rilasci del Fondo di Garanzia, il ricorrente ha emesso la fattura di conguaglio n. 16 del 24/11/2018 dell'importo di €.21.250,31. Il Associazione_1, in ossequio alle disposizioni del Regolamento di ripartizione vigente ratione temporis, all'esito delle opportune verifiche e revisioni, ha proceduto al conguaglio delle somme ancora dovute al ricorrente, al netto di quanto già corrisposto in forza delle fatture nn. 31/2014, 5/2016 e 6/2016. Inoltre, poiché ai sensi dell'art. 3 comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizi relative alla cessione dei diritti d'autore in senso stretto, effettuate direttamente dall'autore o dai suoi eredi, sono fuori campo IVA, il ricorrente ha proceduto alla rettifica della base imponibile indicata nelle precedenti fatture nn. 31/2014, 5 e 6 del 2016.
Tutto ciò premesso, l'unica condizione –limite temporale – all'esercizio del diritto alla detrazione dell'I.V.A.
è costituito dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, di talché la nota di variazione si considera tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale
I.V.A. relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, e l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale I.V.A. di riferimento.
Ciò che rileva ai fini della detrazione è, dunque, anche il momento di emissione della nota di variazione che rappresenta il presupposto formale necessario per l'esercizio concreto del diritto (Circ. ADE n. 20/E del 29 dicembre 2021 n. 20/E; risposte ad interpello n. 119/E del 17/02/2021 e n. 192/E del 24/06/2020).
Per effetto della tempestiva emissione della nota di variazione in diminuzione, sorge il diritto a detrarre dall'imposta dovuta un importo pari a quello a suo tempo annotato a debito nel registro delle fatture ex art. 23 D.P.R. 633/72 ed oggetto di variazione.
Tale impostazione è, peraltro, consolidata e granitica nella prassi dell'Ufficio in quanto già chiarita con la
Risoluzione 398113 del 18/07/1984 dell'allora Direzione Generale delle Tasse del Ministero delle Finanze, rubricata “Rettifica di inesattezze della fatturazione”, secondo la quale “le rettifiche in argomento non possono considerarsi effettuate “in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”, sia perché non attengono propriamente a “inesattezze della fatturazione” in quanto il sistema di fatturazione adottato dall' Ente è regolamentato espressamente da provvedimenti CIP (Comitato Interministeriale Prezzi), in base ai quali l'ente è autorizzato ad emettere fatture provvisorie con riferimento ai consumi presunti, e poi fatture a conguaglio dopo la rilevazione del consumo effettivo di energia elettrica”. Anche perché già all'epoca si postulava che “nella fattispecie in esame, trattandosi di impossibilità oggettiva di effettuare nel termine di un anno in taluni casi, le dette rettifiche per effetto del menzionato sistema di fatturazione disciplinato con provvedimenti di carattere generale del CIP, deve ritenersi, in via residuale, che tale ipotesi rientri tra le
“simili” previste dal sopra riportato “secondo comma” di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/72.
Nel caso di specie, il sistema di ripartizione determinato dal regolamento vigente ratione temporis sulla base di acconti e di conguagli successivi, effettuati anche a distanza di anni, rientrano nelle originarie previsioni contrattuali e costituiscono termine per procedere alla nota di variazione iva in diminuzione.
Pertanto si ritiene di accogliere le ragioni del contribuente.
In considerazione della natura della decisione, che lascia spazio a diverse interpretazione in parte non confortate da pronunce di merito e/o di legittimità, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Milano, lì 12 dicembre 2025
Il Relatore
Avv. Giuseppa Crisafulli
Il Presidente
Avv. Adele Marcellini