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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 4957/2024 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Cannata e Salvo Cangialosi Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, via Pietro D'Asaro n. 13.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Adolfo Landi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via G.
Puccini n. 32.
- resistente –
All'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente dalla con nota del 09/10/2023, avente efficacia dal 14/10/2023, e condanna la Controparte_1
società resistente all'immediata reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore dei servizi di assistenza Controparte_1
Co aeroportuale in favore del vettore nell'Aeroporto di Palermo, a far data dal 09/05/2005, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di operaio livello 5 del C.C.N.L.
Trasporto Aereo, deduceva l'illegittimità del licenziamento comunicatogli dalla società resistente
1 con nota del 9/10/2023 a seguito di procedura di cambio d'appalto dei servizi di handling, con subentro della società a decorrere dal 15/10/2023 – alle dipendenze della quale Parte_2
veniva riassunto -, poiché adottato in violazione delle norme di legge e del C.C.N.L Trasporto
Aereo, con particolare riferimento alla clausola sociale disciplinata dall'art. 25 della Parte Generale
e dall'art. H37 della Parte Speciale nonché dell'art. 7 del Protocollo di Sito e, Pt_3
segnatamente, lamentava la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità nell'individuazione dei lavoratori destinatari del passaggio ed in ogni caso l'errata applicazione dei criteri di individuazione dei suddetti lavoratori, nonché la violazione delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamento collettivo ex lege 223/91 per il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage; per le superiori ragioni chiedeva “Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto annullare, il licenziamento comunicato all'odierno
ricorrente dalla società con nota del 09.10.2023, avente efficacia dal Controparte_1
15.10.2023 (doc. 01), in quanto nullo, formalmente e sostanzialmente viziato, e nello specifico irrogato in carenza e violazione dei presupposti di legge e di contratto collettivo, nonché in violazione dei criteri di scelta, come meglio spiegato nei motivi di cui in narrativa. - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 Stat. Lav., condannare parte resistente all'immediata reintegrazione
dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro i limiti di legge, detratto comunque
l'aliunde perceptum. - Per l'ulteriore effetto, condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente, maggiorati degli interessi nella misura legale. - In subordine, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e 7 Stat. Lav., condannare parte datoriale al pagamento, in favore del lavoratore
illegittimamente licenziato, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da determinarsi tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. - Con vittoria di spese e compensi”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo la carenza di interesse di parte ricorrente – stante la riassunzione dello stesso alle dipendenze della società subentrante – e variamente contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
2 All'udienza del 5 novembre 2024 la società resistente dichiarava espressamente di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio, ovvero la corresponsione di sei mensilità o, in alternativa, la reintegrazione nel posto di lavoro. Parte ricorrente, tuttavia, non accettava la suddetta proposta.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025.
Anzitutto, per quanto concerne l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dalla resistente, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema
di procedure idonee ad acconsentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con
l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr. Cass. n. 12613/2007). Anche più di recente è stato ribadito che "la scelta effettuata
dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in
tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare
l'atto risolutivo” (cfr. Cass. n. 22121/2016). Da ultimo è stato sottolineato come “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto
all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del
3 recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (cfr.
Cass. n. 29922/2018, richiamata pure da Cass. n. 2014/2020).
Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso di specie, deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire, quale interesse ad una pronuncia che accerti le ragioni del recesso e l'impossibilità di rimpiego del lavoratore coinvolto. È priva di fondamento, in proposito, la circostanza per cui, con l'anzidetto cambio di appalto, il ricorrente ha comunque ottenuto un nuovo posto di lavoro conservando il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano.
Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica, in punto di fatto, che il licenziamento in questione sia stato intimato in ragione del cambio di appalto, cioè del subentro della società
[...]
nel servizio prima appaltato in via esclusiva alla e nessuna delle Parte_4 Controparte_1
parti dubita del fatto che siano state rispettate le condizioni previste dagli artt. 25 e ss. del CCNL di settore, vale a dire che i lavoratori coinvolti nel transito siano stati assunti senza periodo di prova nell'azienda subentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda cedente, mantenendo, come detto, il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e gli scatti, data la risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale assunzione presso l'azienda subentrante.
Per quanto concerne la censura riguardante la violazione dei criteri di individuazione dei lavoratori, in primo luogo, occorre evidenziare che del tutto impropriamente il ricorrente richiama gli specifici oneri di comunicazione previsti dalla legge n. 223/1991, all'art. 4, nella materia dei licenziamenti collettivi. Ed infatti la procedura contrattuale di cui si discute nasce per integrare la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248/2007, il cui comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto che "nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in
appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e trattasi dunque di “un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei
4 rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi” (così testualmente Cass. n. 10118/2022 in motivazione e, in termini analoghi, Cass. n.9650/2023).
Ciò detto, l'accertamento della correttezza dei criteri di individuazione delle unità operative investite dal cambio di appalto intercorso tra la e la e Controparte_1 Parte_4
Co relativo ai servizi di handling per il vettore presso l'aeroporto di Palermo non può che muoversi sul solco dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300/1970, ma non dei criteri di cui all'art. 5 l. n.
223/1991, i quali non possono – per le ragioni anzidette - trovare alcuna diretta applicazione nel caso di specie.
In proposito, parte ricorrente non ha fornito elementi tali da indurre a ritenere che la determina datoriale non superi uno scrutinio di ragionevolezza secondo i canoni di correttezza e buona fede, né ha dedotto specificamente in cosa sarebbe consistita l'asserita violazione dei criteri di scelta ed il motivo per cui la società resistente avrebbe dovuto preferire mantenere in servizio il ricorrente, anziché gli altri suoi ex colleghi, limitandosi alla doglianza generica sul punto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di repêchage, giova ricordare che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (così testualmente Cass. n. 29922/2018 cit.; ma per altre ipotesi parimenti escluse dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi si veda, ad es.,
Cass. n. 12439/2018, Cass. n. 1117/2000).
Occorre poi evidenziare che “allorquando il licenziamento per motivo oggettivo non trovi giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all'espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, è il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi (cfr. Cass. n. 25563/2017, ribadita anche da Cass. n. 19732/2018). Poiché è pacifico che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti “impiegati dell'appalto, in via esclusiva o prevalente, da almeno sei mesi”, non appare potersi dubitare del collegamento causale fra l'esubero conseguente alla perdita dell'appalto e la sua individuazione quale soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, e ciò anche in relazione ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare la condotta datoriale, giacché è proprio il collegamento funzionale tra un determinato appalto ed i lavoratori impiegativi esclusivamente o prevalentemente almeno negli ultimi sei mesi
5 ad attivare la salvaguardia occupazionale secondo la procedura di cui agli artt. 24 e seguenti del
CCNL.
Può assumere rilievo, a prescindere dalla oggettiva contrazione delle attività conseguentemente alla perdita di uno degli appalti in corso e dalla possibile attivazione delle cd. clausole sociali,
l'obbligo per il datore di lavoro di ricollocare altrimenti i lavoratori ove possibile. E ciò è tanto più vero in situazioni, come quella di specie, in cui viene in rilievo una società che esplica ordinariamente attività a favore di soggetti pubblici e privati mediante contratti di appalto e per cui la cessazione di uno di questi rientra nella fisiologica dinamica imprenditoriale.
Ebbene, il ricorrente ha – per quanto sinteticamente, nella complessiva economia del ricorso – dedotto l'esistenza di una possibilità di repêchage, richiamando l'obbligo del datore di lavoro, anche in caso di perdita di un appalto, di reimpiegare i lavoratori in altri servizi o in mansioni equivalenti,
e ha rappresentato che la società resistente, nelle more della contestata procedura di cambio d'appalto, ha proceduto all'assunzione di altri dipendenti con contratti a tempo pieno ed indeterminato, nonché ha trasformato rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e da tempo parziale a tempo pieno.
Posto che nessun rilievo potrebbe darsi all'assunzione da parte della società uscente di profili diversi da quello rivestito dal sig. , a tempo determinato ed in relazione ad esigenze Pt_1
contingenti, tali argomenti non valgono, tuttavia, a superare il nodo fondamentale che, in simili fattispecie, pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento all'obbligo del repêchage;
Se la prova posta a carico della datrice, e cioè nello specifico l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore può essere normalmente offerta anche attraverso il ricorso ad elementi presuntivi ed indiziari (cfr. Cass. n. 3040/2011), non può che constatarsi nella specie la totale carenza di qualsivoglia prospettazione al riguardo: posto, infatti, che la stessa resistente dà atto del fatto che la procedura di appalto ha riguardato l'intera platea dei lavoratori della
[...]
Co impiegati nell'appalto con , relativamente a tutte le figure rientranti nella CP_1
categoria degli impiegati e degli operai, non contestandosi in maniera specifica, dunque, l'esistenza di “servizi diversi da quelli esistenti presso l'aeroporto”, nulla può argomentarsi in ordine ad una possibile già piena occupazione di tali servizi;
né prova contraria viene fornita dalla resistente in relazione all'accordo di prossimità depositato in atti dal ricorrente.
In altri termini era la resistente a dovere dedurre e dimostrare l'inesistenza di posizioni lavorative scoperte presso la propria organizzazione produttiva idonee a rendere effettivamente in esubero il ricorrente licenziato ed a rendere perciò inevitabili le garanzie occupazionali predisposte dal CCNL.
6 E dal momento che tale prova non la si è neppure tentato di offrire, fondata è la richiesta di vedere qualificato come illegittimo il ricevuto licenziamento.
La sanzione conseguente a tale illegittimità deve essere individuata alla luce dei precipui insegnamenti della Corte di cassazione, la quale ha chiarito anzitutto che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' previsto dall'art. 18, comma 7, St. Lav., come novellato dalla I. n.
92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage")” affermando, poi, che “la
'manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso”
laddove, in presenza di una «insufficienza probatoria» concernente l'adempimento dell'obbligo di repêchage deve invece ritenersi applicabile il regime indennitario (cfr. Cass. n. 14035/2018, Cass.
n. 181/2019, Cass. n. 29102/2019).
Nel caso di specie non può non valorizzarsi il fatto che, a ben vedere, l'azienda non ha neppure prospettato in concreto l'impossibilità di una alternativa ricollocazione presso di sé del lavoratore lasciato transitare invece in capo alla vincitrice dell'appalto con la Parte_4 CP_1
ciò che consente di individuare in questo caso una “chiara pretestuosità del recesso”.
[...]
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta la reintegra nel posto di lavoro, mentre deve escludersi la tutela risarcitoria, atteso che la riassunzione del lavoratore alle dipendenze dalla subentrante è coeva al licenziamento e, considerato che il lavoratore ha conservato il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano, l'aliunde perceptum assorbe per l'intero la sanzione risarcitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto, ma tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della circostanza per cui il lavoratore ha rifiutato la proposta conciliativa di cui sopra, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
7
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 4957/2024 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Cannata e Salvo Cangialosi Parte_1
ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, via Pietro D'Asaro n. 13.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Adolfo Landi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via G.
Puccini n. 32.
- resistente –
All'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
- In accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente dalla con nota del 09/10/2023, avente efficacia dal 14/10/2023, e condanna la Controparte_1
società resistente all'immediata reintegrazione del dipendente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/04/2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della società operante nel settore dei servizi di assistenza Controparte_1
Co aeroportuale in favore del vettore nell'Aeroporto di Palermo, a far data dal 09/05/2005, con contratto a tempo pieno e indeterminato e con la qualifica di operaio livello 5 del C.C.N.L.
Trasporto Aereo, deduceva l'illegittimità del licenziamento comunicatogli dalla società resistente
1 con nota del 9/10/2023 a seguito di procedura di cambio d'appalto dei servizi di handling, con subentro della società a decorrere dal 15/10/2023 – alle dipendenze della quale Parte_2
veniva riassunto -, poiché adottato in violazione delle norme di legge e del C.C.N.L Trasporto
Aereo, con particolare riferimento alla clausola sociale disciplinata dall'art. 25 della Parte Generale
e dall'art. H37 della Parte Speciale nonché dell'art. 7 del Protocollo di Sito e, Pt_3
segnatamente, lamentava la violazione dei principi di trasparenza, buona fede ed imparzialità nell'individuazione dei lavoratori destinatari del passaggio ed in ogni caso l'errata applicazione dei criteri di individuazione dei suddetti lavoratori, nonché la violazione delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamento collettivo ex lege 223/91 per il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage; per le superiori ragioni chiedeva “Accertare e dichiarare l'illegittimità, e per l'effetto annullare, il licenziamento comunicato all'odierno
ricorrente dalla società con nota del 09.10.2023, avente efficacia dal Controparte_1
15.10.2023 (doc. 01), in quanto nullo, formalmente e sostanzialmente viziato, e nello specifico irrogato in carenza e violazione dei presupposti di legge e di contratto collettivo, nonché in violazione dei criteri di scelta, come meglio spiegato nei motivi di cui in narrativa. - Per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 Stat. Lav., condannare parte resistente all'immediata reintegrazione
dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro i limiti di legge, detratto comunque
l'aliunde perceptum. - Per l'ulteriore effetto, condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione del ricorrente, maggiorati degli interessi nella misura legale. - In subordine, ai sensi dell'art. 18 co. 5 e 7 Stat. Lav., condannare parte datoriale al pagamento, in favore del lavoratore
illegittimamente licenziato, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da determinarsi tenuto conto dell'anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. - Con vittoria di spese e compensi”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, preliminarmente, eccependo la carenza di interesse di parte ricorrente – stante la riassunzione dello stesso alle dipendenze della società subentrante – e variamente contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
2 All'udienza del 5 novembre 2024 la società resistente dichiarava espressamente di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio, ovvero la corresponsione di sei mensilità o, in alternativa, la reintegrazione nel posto di lavoro. Parte ricorrente, tuttavia, non accettava la suddetta proposta.
La causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 6 marzo 2025.
Anzitutto, per quanto concerne l'eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dalla resistente, occorre rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema
di procedure idonee ad acconsentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con
l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione "ex novo" di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del
lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso, non incidendo sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario. Né la scelta effettuata per la costituzione di un nuovo rapporto implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo" (cfr. Cass. n. 12613/2007). Anche più di recente è stato ribadito che "la scelta effettuata
dal lavoratore per la costituzione di un nuovo rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in
tale scelta, in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare
l'atto risolutivo” (cfr. Cass. n. 22121/2016). Da ultimo è stato sottolineato come “La garanzia del passaggio dal datore originario all'impresa subentrante, di natura contrattuale collettiva, mira ad assicurare la stabilità e continuità dell'occupazione, ma lascia distinti i rapporti lavorativi, (non a caso si definisce un rapporto ex novo con l'impresa subentrante), sicché non solo una regola contrattuale non potrebbe mai escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo, ma neppure sarebbe invocabile trattandosi di distinti rapporti contrattuali rispetto ai quali differenti sono le obbligazioni e responsabilità datoriali. Anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto
all'altro, l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del
3 recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (cfr.
Cass. n. 29922/2018, richiamata pure da Cass. n. 2014/2020).
Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso di specie, deve ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire, quale interesse ad una pronuncia che accerti le ragioni del recesso e l'impossibilità di rimpiego del lavoratore coinvolto. È priva di fondamento, in proposito, la circostanza per cui, con l'anzidetto cambio di appalto, il ricorrente ha comunque ottenuto un nuovo posto di lavoro conservando il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano.
Tanto premesso, costituisce circostanza pacifica, in punto di fatto, che il licenziamento in questione sia stato intimato in ragione del cambio di appalto, cioè del subentro della società
[...]
nel servizio prima appaltato in via esclusiva alla e nessuna delle Parte_4 Controparte_1
parti dubita del fatto che siano state rispettate le condizioni previste dagli artt. 25 e ss. del CCNL di settore, vale a dire che i lavoratori coinvolti nel transito siano stati assunti senza periodo di prova nell'azienda subentrante e senza obbligo di reciproco preavviso per il lavoratore e l'azienda cedente, mantenendo, come detto, il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e gli scatti, data la risoluzione del rapporto di lavoro con contestuale assunzione presso l'azienda subentrante.
Per quanto concerne la censura riguardante la violazione dei criteri di individuazione dei lavoratori, in primo luogo, occorre evidenziare che del tutto impropriamente il ricorrente richiama gli specifici oneri di comunicazione previsti dalla legge n. 223/1991, all'art. 4, nella materia dei licenziamenti collettivi. Ed infatti la procedura contrattuale di cui si discute nasce per integrare la disciplina di cui all'art. 7 del D.L. 31/12/2007, n. 248/2007, il cui comma 4-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 31/2008, ha previsto che "nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in
appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” e trattasi dunque di “un'ipotesi ulteriore alle eccezioni rispetto all'applicazione della procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, già individuate dall'art. 24 comma 4 per i casi di scadenza dei
4 rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e di attività stagionali o saltuarie, relativa al subentro nell'appalto di servizi” (così testualmente Cass. n. 10118/2022 in motivazione e, in termini analoghi, Cass. n.9650/2023).
Ciò detto, l'accertamento della correttezza dei criteri di individuazione delle unità operative investite dal cambio di appalto intercorso tra la e la e Controparte_1 Parte_4
Co relativo ai servizi di handling per il vettore presso l'aeroporto di Palermo non può che muoversi sul solco dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e del divieto di discriminazione di cui all'art. 15 della legge n. 300/1970, ma non dei criteri di cui all'art. 5 l. n.
223/1991, i quali non possono – per le ragioni anzidette - trovare alcuna diretta applicazione nel caso di specie.
In proposito, parte ricorrente non ha fornito elementi tali da indurre a ritenere che la determina datoriale non superi uno scrutinio di ragionevolezza secondo i canoni di correttezza e buona fede, né ha dedotto specificamente in cosa sarebbe consistita l'asserita violazione dei criteri di scelta ed il motivo per cui la società resistente avrebbe dovuto preferire mantenere in servizio il ricorrente, anziché gli altri suoi ex colleghi, limitandosi alla doglianza generica sul punto.
Quanto alla violazione dell'obbligo di repêchage, giova ricordare che “anche nelle ipotesi del passaggio da un appalto all'altro l'originario datore di lavoro sarà tenuto a dimostrare, ove necessario, le ragioni del recesso e l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore in altre posizioni lavorative compatibili” (così testualmente Cass. n. 29922/2018 cit.; ma per altre ipotesi parimenti escluse dall'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi si veda, ad es.,
Cass. n. 12439/2018, Cass. n. 1117/2000).
Occorre poi evidenziare che “allorquando il licenziamento per motivo oggettivo non trovi giustificazione nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, bensì nella soppressione dei posti di lavoro di personale adibito all'espletamento di un servizio per un appalto venuto meno, è il nesso causale che necessariamente lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi (cfr. Cass. n. 25563/2017, ribadita anche da Cass. n. 19732/2018). Poiché è pacifico che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti “impiegati dell'appalto, in via esclusiva o prevalente, da almeno sei mesi”, non appare potersi dubitare del collegamento causale fra l'esubero conseguente alla perdita dell'appalto e la sua individuazione quale soggetto destinatario del provvedimento espulsivo, e ciò anche in relazione ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare la condotta datoriale, giacché è proprio il collegamento funzionale tra un determinato appalto ed i lavoratori impiegativi esclusivamente o prevalentemente almeno negli ultimi sei mesi
5 ad attivare la salvaguardia occupazionale secondo la procedura di cui agli artt. 24 e seguenti del
CCNL.
Può assumere rilievo, a prescindere dalla oggettiva contrazione delle attività conseguentemente alla perdita di uno degli appalti in corso e dalla possibile attivazione delle cd. clausole sociali,
l'obbligo per il datore di lavoro di ricollocare altrimenti i lavoratori ove possibile. E ciò è tanto più vero in situazioni, come quella di specie, in cui viene in rilievo una società che esplica ordinariamente attività a favore di soggetti pubblici e privati mediante contratti di appalto e per cui la cessazione di uno di questi rientra nella fisiologica dinamica imprenditoriale.
Ebbene, il ricorrente ha – per quanto sinteticamente, nella complessiva economia del ricorso – dedotto l'esistenza di una possibilità di repêchage, richiamando l'obbligo del datore di lavoro, anche in caso di perdita di un appalto, di reimpiegare i lavoratori in altri servizi o in mansioni equivalenti,
e ha rappresentato che la società resistente, nelle more della contestata procedura di cambio d'appalto, ha proceduto all'assunzione di altri dipendenti con contratti a tempo pieno ed indeterminato, nonché ha trasformato rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato e da tempo parziale a tempo pieno.
Posto che nessun rilievo potrebbe darsi all'assunzione da parte della società uscente di profili diversi da quello rivestito dal sig. , a tempo determinato ed in relazione ad esigenze Pt_1
contingenti, tali argomenti non valgono, tuttavia, a superare il nodo fondamentale che, in simili fattispecie, pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento all'obbligo del repêchage;
Se la prova posta a carico della datrice, e cioè nello specifico l'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore può essere normalmente offerta anche attraverso il ricorso ad elementi presuntivi ed indiziari (cfr. Cass. n. 3040/2011), non può che constatarsi nella specie la totale carenza di qualsivoglia prospettazione al riguardo: posto, infatti, che la stessa resistente dà atto del fatto che la procedura di appalto ha riguardato l'intera platea dei lavoratori della
[...]
Co impiegati nell'appalto con , relativamente a tutte le figure rientranti nella CP_1
categoria degli impiegati e degli operai, non contestandosi in maniera specifica, dunque, l'esistenza di “servizi diversi da quelli esistenti presso l'aeroporto”, nulla può argomentarsi in ordine ad una possibile già piena occupazione di tali servizi;
né prova contraria viene fornita dalla resistente in relazione all'accordo di prossimità depositato in atti dal ricorrente.
In altri termini era la resistente a dovere dedurre e dimostrare l'inesistenza di posizioni lavorative scoperte presso la propria organizzazione produttiva idonee a rendere effettivamente in esubero il ricorrente licenziato ed a rendere perciò inevitabili le garanzie occupazionali predisposte dal CCNL.
6 E dal momento che tale prova non la si è neppure tentato di offrire, fondata è la richiesta di vedere qualificato come illegittimo il ricevuto licenziamento.
La sanzione conseguente a tale illegittimità deve essere individuata alla luce dei precipui insegnamenti della Corte di cassazione, la quale ha chiarito anzitutto che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento' previsto dall'art. 18, comma 7, St. Lav., come novellato dalla I. n.
92 del 2012, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repéchage")” affermando, poi, che “la
'manifesta insussistenza' va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso”
laddove, in presenza di una «insufficienza probatoria» concernente l'adempimento dell'obbligo di repêchage deve invece ritenersi applicabile il regime indennitario (cfr. Cass. n. 14035/2018, Cass.
n. 181/2019, Cass. n. 29102/2019).
Nel caso di specie non può non valorizzarsi il fatto che, a ben vedere, l'azienda non ha neppure prospettato in concreto l'impossibilità di una alternativa ricollocazione presso di sé del lavoratore lasciato transitare invece in capo alla vincitrice dell'appalto con la Parte_4 CP_1
ciò che consente di individuare in questo caso una “chiara pretestuosità del recesso”.
[...]
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente e, conseguentemente, ordinare alla società convenuta la reintegra nel posto di lavoro, mentre deve escludersi la tutela risarcitoria, atteso che la riassunzione del lavoratore alle dipendenze dalla subentrante è coeva al licenziamento e, considerato che il lavoratore ha conservato il trattamento economico e normativo in godimento, l'anzianità maturata e continui a svolgere le medesime mansioni che gli erano affidate in precedenza, presso l'aeroporto palermitano, l'aliunde perceptum assorbe per l'intero la sanzione risarcitoria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto, ma tenuto conto dell'esito complessivo della lite, nonché della circostanza per cui il lavoratore ha rifiutato la proposta conciliativa di cui sopra, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 6 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
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