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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/04/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonina Provitina;
- opponente;
contro
GI , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa con sede in Milano, Via Tortona 25, Controparte_3
P.IVA. C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Cesare Giovanni Grassini;
- opposta;
pagina 1 di 8 avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo n. 211/2021 emesso dal tribunale di Enna il 7.7.2022
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Ritenere e dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 211/2021 del
07.07.2022 per violazione dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 638 c.p.c. e per l'effetto revocarlo;
Ritenere e
dichiarare la prescrizione del credito;
Ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto carente, ex
art. 633 c.p.c., del requisito della certezza, della liquidità e della esigibilità del diritto fatto valere e per
effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore
dello Stato avendo la opponente presentato istanza di ammissione al patrocinio, compensi ed onorari
secondo il criterio della soccombenza”.
Parte opposta: “nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è
creditrice della sig.ra , respingere in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2022 emesso dal
Tribunale di Enna e qui opposto, per l'importo di € 8.292,17 in linea capitale oltre interessi legali dal
dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
nel merito in via subordinata: - in ogni caso,
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento,
in favore di della somma di € 8.292,17 in linea capitale oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del
giudizio. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
pagina 2 di 8 Viene opposto il decreto in forza del quale il tribunale di Enna ha ingiunto a di pagare, Parte_1
in favore di la somma di euro 8.292,17 oltre interessi e spese. Controparte_1
Deduce l'opponente che il ricorso monitorio è del tutto indeterminato, non evincendosi dallo stesso quale sia la causa petendi giacchè l'opposta affermava unicamente di essere creditrice della Pt_1
senza specificare il titolo e allegando solo un estratto di scritture contabili autenticato. Di qui la impossibilità di comprendere se il titolo della pretesa fosse negoziale ovvero extra-negoziale. Ne
seguirebbe la nullità del ricorso, essendo i diritti di credito etero-determinati, e non potendosi ammettere che il creditore deduca cause del credito diverse da quelle originariamente spese poiché, se la causa è diversa, diverso è il credito effettivamente azionato.
In ogni caso, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito asseritamente vantato dall'opposta.
Argomenta, sul punto, parte opponente, evidenziando che dalla documentazione allegata in sede monitoria da parte opposta, pare evincersi che il credito risalga all'anno 2016.
Ancora, l'opponente deduce l'esorbitanza della pretesa creditoria evidenziando che controparte ha calcolato il credito mediante una ricostruzione presuntiva dei consumi di energia elettrica, senza far riferimento alcuno al c.d. criterio storico.
L'opposta contesta le eccezioni dell'opponente chiedendo la conferma del decreto opposto.
Segnatamente, l'opposta deduce che il credito trova titolo nel prelievo abusivo di energia elettrica da parte dell'opponente. Sul punto produce il verbale di verifica degli operatori del distributore,
evidenziandone l'efficacia fidefacente. In tale verbale, in particolare, è dato evincere che la si Pt_1
qualificò, al momento del controllo, quale utilizzatrice dell'energia elettrica e che il controllo operato terminò col rilievo di un allaccio abusivo alla rete con conseguente prelievo di energia elettrica in assenza di rapporto negoziale.
pagina 3 di 8 E infatti, così l'opposta in seno alla propria comparsa di costituzione: “l'utenza sita in 94013 Leonforte
(EN), alla via Salamone n. 1 identificata dal codice Pod IT001E975074340 è stata oggetto di
somministrazione di energia elettrica da parte di per effetto Controparte_1
dell'allaccio abusivo accertato dal distributore competente”.
Così precisata la ragione del credito, l'opposta deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, la quale sarebbe stata interrotta da una diffida inviata in data 19.7.2017, nonché “dalla notifica del
decreto ingiuntivo avvenuta il 27/01/2018” (cfr. comparsa di parte opposta).
In ordine alla ricostruzione dell'energia prelevata dall'opponente in modo abusivo e, quindi, del calcolo della somma dovuta, l'opposta evidenzia che è stato utilizzato il c.d. criterio dell'energia tecnicamente prelevabile.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
La causa può essere decisa sulla base del principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano,
ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come visto, la ragione del credito è indicata -e provata, stante l'efficacia fidefacente del verbale di accertamento redatto dagli operatori dell'ente di distribuzione dell'energia elettrica e sottoscritto dalla parte opponente- nel prelievo abusivo di energia elettrica e, precisamente, nell'allaccio diretto alla rete in assenza di pattuizioni negoziali (dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti non v'è traccia, di modo che non si versa in ipotesi di prelievo abusivo di energia mediante manomissione del contatore).
Ne consegue che trattasi di una ipotesi di illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e che la pretesa dell'opposta va ricondotta al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illecito dell'opponente (e ciò al di là
della confusionaria affermazione di parte opposta secondo cui sussisterebbe un rapporto di somministrazione, di cui invece non v'è traccia).
pagina 4 di 8 Ai sensi dell'art. 2947 c.c.: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Il fatto, secondo quanto risulta dal verbale di cui si è detto, è stato accertato nell'anno 2015 e,
precisamente, in data 22.10.2015 (v. verbale di verifica in atti).
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, di modo che, trattandosi di prelievo abusivo, è proprio dal momento dell'accertamento del fatto -dalla scoperta del prelievo abusivo- che la prescrizione può decorrere (arg. ex artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c.).
Appare evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto (17.8.2022) il quinquennio fosse già ampiamente decorso.
Come si è visto, l'opposta deduce tuttavia di aver interrotto la prescrizione: prima con l'invio di una diffida, nell'anno 2017 e, poi, nell'anno 2018, mediante la notifica di un decreto ingiuntivo emesso da altro tribunale e prodotto in atti.
Senonché, come evidenziato da parte opponente, di tali atti interruttivi non vi è alcuna prova.
Nonostante l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. l'opposta si è astenuta dal produrre la relativa documentazione.
Va evidenziato che l'opposta fa riferimento a una diffida di cui non v'è prova alcuna dell'effettivo invio e dell'effettiva consegna alla controparte.
Nemmeno del decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Termini Imerese v'è prova della notificazione all'opposta (vedasi il doc. allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
In sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si era scritto che “la
prescrizione è interrotta anche se la domanda è proposta innanzi a un giudice incompetente (2943 c. 3
c.c.)”, e pertanto si era ritenuto valido atto interruttivo il mero deposito del ricorso monitorio.
pagina 5 di 8 Tuttavia, una maggiore riflessione sulla questione conduce a un esito del tutto differente.
È la notifica del ricorso, unitamente al decreto, alla controparte, e non già il mero deposito dello stesso,
a interrompere la prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2943 c.c., tra l'altro, “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio”.
L'art. 2943 c.c. nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato
(cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte regolatrice è consolidata: Cass. 2022 n. 27944, secondo cui, tra l'altro “conferma di ciò si trae, del resto, dalla disposizione di cui all'art. 643 cod. proc. civ. secondo
cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la
pendenza della lite”; Cass. 2022 n. 8096, secondo cui “in linea generale, quando una domanda
giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatío in ius, l'effetto interruttivo di cui
all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o
legale della controparte”.
In definitiva, la prescrizione è interrotta solo dalla notifica del decreto ingiuntivo e non dal mero deposito del ricorso (v. anche Cass. 13081/04).
Ne segue che, individuato il dies a quo nella data del 22.10.2015 (data della verifica del prelievo abusivo, ossia del fatto illecito), e in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale
(non essendovi prova, a fronte della specifica contestazione, della notifica della diffida del 2017 né del ricorso innanzi al tribunale di Termini Imerese e del relativo decreto ingiuntivo), al momento della pagina 6 di 8 notificazione del ricorso e del decreto oggi opposti, datata 17.8.2022, il credito dell'opposta risulta ampiamente ed evidentemente prescritto.
Il decreto opposto va quindi revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, parametri vicini ai minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 in ragione dell'applicazione del criterio del disputatum, per il quale si rinvia a Cass. 2021 n. 10984).
Le spese vanno corrisposte direttamente in favore dello Stato essendo la parte opponente ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Alcuna dimidiazione occorre operare su tali spese: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82
e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Alla somma liquidata va aggiunto quanto prenotato a debito per l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2021 emesso dal tribunale di Enna il 7.7.2022;
condanna parte opposta al pagamento, in favore dello Stato, della somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, oltre quanto prenotato a debito per l'introduzione del giudizio.
Enna, 18 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1261/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Antonina Provitina;
- opponente;
contro
GI , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, C.F. , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa con sede in Milano, Via Tortona 25, Controparte_3
P.IVA. C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Cesare Giovanni Grassini;
- opposta;
pagina 1 di 8 avente a OGGETTO
opposizione a decreto ingiuntivo n. 211/2021 emesso dal tribunale di Enna il 7.7.2022
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Ritenere e dichiarare la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo n. 211/2021 del
07.07.2022 per violazione dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 638 c.p.c. e per l'effetto revocarlo;
Ritenere e
dichiarare la prescrizione del credito;
Ritenere e dichiarare il decreto ingiuntivo opposto carente, ex
art. 633 c.p.c., del requisito della certezza, della liquidità e della esigibilità del diritto fatto valere e per
effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di giudizio da distrarre a favore
dello Stato avendo la opponente presentato istanza di ammissione al patrocinio, compensi ed onorari
secondo il criterio della soccombenza”.
Parte opposta: “nel merito in via principale: - accertato e dichiarato, per i titoli dedotti, che l'opposta è
creditrice della sig.ra , respingere in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
promossa dallo stesso e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 211/2022 emesso dal
Tribunale di Enna e qui opposto, per l'importo di € 8.292,17 in linea capitale oltre interessi legali dal
dovuto al saldo nonché le liquidate spese di procedura;
nel merito in via subordinata: - in ogni caso,
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento,
in favore di della somma di € 8.292,17 in linea capitale oltre Controparte_1
interessi dal dovuto al saldo oppure della maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del
giudizio. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
pagina 2 di 8 Viene opposto il decreto in forza del quale il tribunale di Enna ha ingiunto a di pagare, Parte_1
in favore di la somma di euro 8.292,17 oltre interessi e spese. Controparte_1
Deduce l'opponente che il ricorso monitorio è del tutto indeterminato, non evincendosi dallo stesso quale sia la causa petendi giacchè l'opposta affermava unicamente di essere creditrice della Pt_1
senza specificare il titolo e allegando solo un estratto di scritture contabili autenticato. Di qui la impossibilità di comprendere se il titolo della pretesa fosse negoziale ovvero extra-negoziale. Ne
seguirebbe la nullità del ricorso, essendo i diritti di credito etero-determinati, e non potendosi ammettere che il creditore deduca cause del credito diverse da quelle originariamente spese poiché, se la causa è diversa, diverso è il credito effettivamente azionato.
In ogni caso, l'opponente eccepisce la prescrizione del credito asseritamente vantato dall'opposta.
Argomenta, sul punto, parte opponente, evidenziando che dalla documentazione allegata in sede monitoria da parte opposta, pare evincersi che il credito risalga all'anno 2016.
Ancora, l'opponente deduce l'esorbitanza della pretesa creditoria evidenziando che controparte ha calcolato il credito mediante una ricostruzione presuntiva dei consumi di energia elettrica, senza far riferimento alcuno al c.d. criterio storico.
L'opposta contesta le eccezioni dell'opponente chiedendo la conferma del decreto opposto.
Segnatamente, l'opposta deduce che il credito trova titolo nel prelievo abusivo di energia elettrica da parte dell'opponente. Sul punto produce il verbale di verifica degli operatori del distributore,
evidenziandone l'efficacia fidefacente. In tale verbale, in particolare, è dato evincere che la si Pt_1
qualificò, al momento del controllo, quale utilizzatrice dell'energia elettrica e che il controllo operato terminò col rilievo di un allaccio abusivo alla rete con conseguente prelievo di energia elettrica in assenza di rapporto negoziale.
pagina 3 di 8 E infatti, così l'opposta in seno alla propria comparsa di costituzione: “l'utenza sita in 94013 Leonforte
(EN), alla via Salamone n. 1 identificata dal codice Pod IT001E975074340 è stata oggetto di
somministrazione di energia elettrica da parte di per effetto Controparte_1
dell'allaccio abusivo accertato dal distributore competente”.
Così precisata la ragione del credito, l'opposta deduce l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, la quale sarebbe stata interrotta da una diffida inviata in data 19.7.2017, nonché “dalla notifica del
decreto ingiuntivo avvenuta il 27/01/2018” (cfr. comparsa di parte opposta).
In ordine alla ricostruzione dell'energia prelevata dall'opponente in modo abusivo e, quindi, del calcolo della somma dovuta, l'opposta evidenzia che è stato utilizzato il c.d. criterio dell'energia tecnicamente prelevabile.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
La causa può essere decisa sulla base del principio c.d. della ragione più liquida (per il quale si vedano,
ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost 2022 n. 31).
Come visto, la ragione del credito è indicata -e provata, stante l'efficacia fidefacente del verbale di accertamento redatto dagli operatori dell'ente di distribuzione dell'energia elettrica e sottoscritto dalla parte opponente- nel prelievo abusivo di energia elettrica e, precisamente, nell'allaccio diretto alla rete in assenza di pattuizioni negoziali (dell'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti non v'è traccia, di modo che non si versa in ipotesi di prelievo abusivo di energia mediante manomissione del contatore).
Ne consegue che trattasi di una ipotesi di illecito aquiliano (art. 2043 c.c.) e che la pretesa dell'opposta va ricondotta al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illecito dell'opponente (e ciò al di là
della confusionaria affermazione di parte opposta secondo cui sussisterebbe un rapporto di somministrazione, di cui invece non v'è traccia).
pagina 4 di 8 Ai sensi dell'art. 2947 c.c.: “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Il fatto, secondo quanto risulta dal verbale di cui si è detto, è stato accertato nell'anno 2015 e,
precisamente, in data 22.10.2015 (v. verbale di verifica in atti).
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, di modo che, trattandosi di prelievo abusivo, è proprio dal momento dell'accertamento del fatto -dalla scoperta del prelievo abusivo- che la prescrizione può decorrere (arg. ex artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c.).
Appare evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto (17.8.2022) il quinquennio fosse già ampiamente decorso.
Come si è visto, l'opposta deduce tuttavia di aver interrotto la prescrizione: prima con l'invio di una diffida, nell'anno 2017 e, poi, nell'anno 2018, mediante la notifica di un decreto ingiuntivo emesso da altro tribunale e prodotto in atti.
Senonché, come evidenziato da parte opponente, di tali atti interruttivi non vi è alcuna prova.
Nonostante l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. l'opposta si è astenuta dal produrre la relativa documentazione.
Va evidenziato che l'opposta fa riferimento a una diffida di cui non v'è prova alcuna dell'effettivo invio e dell'effettiva consegna alla controparte.
Nemmeno del decreto ingiuntivo reso dal tribunale di Termini Imerese v'è prova della notificazione all'opposta (vedasi il doc. allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta).
In sede di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo si era scritto che “la
prescrizione è interrotta anche se la domanda è proposta innanzi a un giudice incompetente (2943 c. 3
c.c.)”, e pertanto si era ritenuto valido atto interruttivo il mero deposito del ricorso monitorio.
pagina 5 di 8 Tuttavia, una maggiore riflessione sulla questione conduce a un esito del tutto differente.
È la notifica del ricorso, unitamente al decreto, alla controparte, e non già il mero deposito dello stesso,
a interrompere la prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2943 c.c., tra l'altro, “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il
quale si inizia un giudizio”.
L'art. 2943 c.c. nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla «notificazione» dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto invocato
(cfr. Cass. n. 15489 del 07/07/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte regolatrice è consolidata: Cass. 2022 n. 27944, secondo cui, tra l'altro “conferma di ciò si trae, del resto, dalla disposizione di cui all'art. 643 cod. proc. civ. secondo
cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la
pendenza della lite”; Cass. 2022 n. 8096, secondo cui “in linea generale, quando una domanda
giudiziale venga introdotta con la vocatio iudicis e non con la vocatío in ius, l'effetto interruttivo di cui
all'art. 2943 c.c. si produce al momento in cui l'atto introduttivo perviene nella conoscenza di fatto o
legale della controparte”.
In definitiva, la prescrizione è interrotta solo dalla notifica del decreto ingiuntivo e non dal mero deposito del ricorso (v. anche Cass. 13081/04).
Ne segue che, individuato il dies a quo nella data del 22.10.2015 (data della verifica del prelievo abusivo, ossia del fatto illecito), e in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione quinquennale
(non essendovi prova, a fronte della specifica contestazione, della notifica della diffida del 2017 né del ricorso innanzi al tribunale di Termini Imerese e del relativo decreto ingiuntivo), al momento della pagina 6 di 8 notificazione del ricorso e del decreto oggi opposti, datata 17.8.2022, il credito dell'opposta risulta ampiamente ed evidentemente prescritto.
Il decreto opposto va quindi revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge
(d.m. 55/14, parametri vicini ai minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della controversia, scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.2001,00 ed euro 26.000,00 in ragione dell'applicazione del criterio del disputatum, per il quale si rinvia a Cass. 2021 n. 10984).
Le spese vanno corrisposte direttamente in favore dello Stato essendo la parte opponente ammessa al beneficio del patrocinio gratuito.
Alcuna dimidiazione occorre operare su tali spese: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora
risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale,
non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
del D.P.R. n. 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82
e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema
processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si
verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte
soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente
allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo
difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al
funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass. Sez.
II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Alla somma liquidata va aggiunto quanto prenotato a debito per l'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2021 emesso dal tribunale di Enna il 7.7.2022;
condanna parte opposta al pagamento, in favore dello Stato, della somma di euro 3.000,00 oltre accessori di legge, oltre quanto prenotato a debito per l'introduzione del giudizio.
Enna, 18 aprile 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 8 di 8