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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 3480/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3480 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato in [...] il [...] - C.F. Parte_1
e (nata in [...] l' 8.8.1972 - C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
ZO AR presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Calata
Capodichino n.243
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Bulgaria nel Comune di Vidin il
[...]
21.3.1998, che dalla loro unione era nata una figlia: (25.01.1999) Persona_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e dopo diversi rinvii disposti onde consentire alle parti di depositare l'atto di matrimonio trascritto in Italia e corretto nella data di celebrazione, di chiarire se la figlia, maggiorenne, avesse altresì raggiunto l' indipendenza economica, all'udienza del 21.10.2025, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione coniugale, così come arredata, resta in uso esclusivo alla moglie, che vi vivrà con la figlia, mentre, il marito trasferirà la sua residenza in Bulgaria provvedendo a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
2)la figlia è maggiorenne, ma non ancora autonoma economicamente e vivrà con la madre Per_1 in Napoli, Corso Secondigliano n. 27;
3) Il padre verserà alla moglie – a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro Per_1
200,00 al mese, oltre indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
4) Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
5) la figlia potrà vedere e stare col padre secondo il criterio della massima e libera frequentazione;
6) la moglie è invalida civile e percepisce la pensione, oltre a svolgere lavori saltuari;
7) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con
l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali.
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.67 , parte II , S. C reg. Atti Matrimonio anno 1998 ); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3480 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato in [...] il [...] - C.F. Parte_1
e (nata in [...] l' 8.8.1972 - C.F. C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. C.F._2
ZO AR presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Calata
Capodichino n.243
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 e Parte_1 Parte_2
, premesso che avevano contratto matrimonio in Bulgaria nel Comune di Vidin il
[...]
21.3.1998, che dalla loro unione era nata una figlia: (25.01.1999) Persona_1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e dopo diversi rinvii disposti onde consentire alle parti di depositare l'atto di matrimonio trascritto in Italia e corretto nella data di celebrazione, di chiarire se la figlia, maggiorenne, avesse altresì raggiunto l' indipendenza economica, all'udienza del 21.10.2025, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni contenute nel ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) l'abitazione coniugale, così come arredata, resta in uso esclusivo alla moglie, che vi vivrà con la figlia, mentre, il marito trasferirà la sua residenza in Bulgaria provvedendo a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale entro e non oltre 60 giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
2)la figlia è maggiorenne, ma non ancora autonoma economicamente e vivrà con la madre Per_1 in Napoli, Corso Secondigliano n. 27;
3) Il padre verserà alla moglie – a titolo di mantenimento della figlia la somma di euro Per_1
200,00 al mese, oltre indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese;
4) Le parti si impegnano, altresì, a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie nell'interesse della figlia, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
5) la figlia potrà vedere e stare col padre secondo il criterio della massima e libera frequentazione;
6) la moglie è invalida civile e percepisce la pensione, oltre a svolgere lavori saltuari;
7) i coniugi si rilasciano ampia e definitiva quietanza liberatoria dichiarando che con
l'omologazione della separazione non hanno alcunché a pretendere l'uno dall'altro in relazione a vicende afferenti al matrimonio ed ai rispettivi rapporti patrimoniali.
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da Parte_1
e , così provvede: Parte_2
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.67 , parte II , S. C reg. Atti Matrimonio anno 1998 ); Parte_2
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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