TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1143/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 302/2023 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 17.03.2023, promossa dall'appellante , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gallo Massimo, contro , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giovinazzo Alfredo, e contro il rappresentato e difeso dall' Controparte_2
Avvocato Alberto Abenavoli, e nei confronti del del del Controparte_3 Controparte_4
, appellati contumaci, si dà atto che solo Controparte_5
l'appellante ed il hanno depositato, Parte_1 Controparte_2
nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1143 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143/2023 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
(c.f ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Gallo Massimo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] [...] (c.f. ), Controparte_1 CP_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via La Resta n. 1, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv.
Giovinazzo Alfredo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in , Via Michele Barillaro (già Via S. Anna, II° Tronco), rappresentato e Controparte_2 difeso, dall'Avv. Alberto Abenavoli;
APPELLATO
E CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t. (c.f. ); P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 302/2023
R.S. pubblicata il 17.03.2023 del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato in data 12.09.2022, proponeva opposizione, ex Controparte_1 art. 615 I comma c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di Palmi avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229004190892000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420140007020270000,
09420140014177735000, 09420140029711563000, 09420150004243904000;
09420150012325200000, 09420150013244579000, relative a verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, emesse dai convenuti , Controparte_4 Controparte_5
e eccependo la mancata notifica delle predette Controparte_3 Controparte_2
cartelle e l'intervenuta prescrizione per il mancato compimento di validi atti interruttivi nel quinquennio.
Si costituivano, in primo grado, il la , il Controparte_3 Controparte_5 [...]
il , i quali evidenziavano di aver proceduto alla notifica dei CP_4 Controparte_2
verbali di accertamento per violazioni del codice della Strada, senza che potesse essere loro ascritta alcuna responsabilità per l'attività successiva alla consegna dei ruoli esecutivi all'agente per la riscossione.
Si costituiva, tardivamente, anche l'agente per la riscossione Controparte_7
la quale evidenziava di aver proceduto al deposito della prova delle notifiche delle cartelle
[...]
di pagamento impugnate nonché dei successivi atti interruttivi, rappresentati dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480201500013801000, l'intimazione di pagamento n.
09420179007459030000 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento impugnata dal ribadiva che CP_1
doveva tenersi conto anche della sospensione del decorso del termine prescrizionale dovuto alla normativa emergenziale sul Covid-19.
Con sentenza n. 302/2023 R.S., pubblicata il 17.03.2023 il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione proposta da , sul presupposto della tardività della costituzione Controparte_1 dell' e della produzione documentale da essa allegata, con Parte_1
condanna alle spese di lite di e compensazione con riguardo alle altre parti. CP_7
Avverso la suddetta sentenza, innanzi all'intestato Tribunale, proponeva appello
[...]
sul presupposto della prova della notifica delle cartelle impugnate e dei Parte_1
successivi atti interruttivi, anch'essi prodotti in grado di appello. Si costituiva il il quale ribadiva, anche in secondo grado di giudizio, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato.
Rimanevano contumaci, innanzi al Giudice del presente secondo grado di giudizio, il
[...]
, il ed il . Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
Si costituiva dinnanzi all'intestato Tribunale, l'originario opponente , il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la cessata materia del contendere, stante lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio de quo; in ogni caso rilevava l'infondatezza dell'appello proposto in ragione della tardività della produzione documentale in grado di appello.
2. Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Sempre in via preliminare, non va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'annullamento automatico previsto dalla L. n. 197/2023 articolo 1 c. 222 non trova applicazione relativamente alle sanzioni amministrative attinenti alle violazioni del codice della strada (comma
228 dell'articolo 1 della L. n. 197/2023), come quelle oggetto delle cartelle impugnate.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Deve sottolinearsi, difatti, che la produzione di nuova documentazione in grado di appello è inammissibile alla luce della disposizione contenuta nell'art. 345, terzo comma, c.p.c., secondo cui
“non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Ebbene, l'appellante non ha neanche dedotto tale condizione di impossibilità, per cui la nuova produzione è senz'altro preclusa (cf. Cassazione civile sez. III, 09/11/2017, n.26522: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio)”.
Per quanto precede e al di là di ogni altro rilievo, quindi, il motivo d'appello è infondato: il giudice di primo grado pertanto ha correttamente annullato l'intimazione di pagamento n.
09420229004190892000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420140007020270000;
09420140014177735000; 09420140029711563000; 09420150004243904000;
09420150012325200000; 09420150013244579000, per assenza di prova della notifica delle già menzionate cartelle.
3. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio di soccombenza: le spese processuali sono poste a carico dell' ed in favore di Controparte_6 [...]
, secondo il valore dichiarato della causa, parametri ai minimi in considerazione della CP_1
semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, senza alcuna liquidazione della fase istruttoria non espletata;
con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Giovinazzo, procuratore antistatario dell'appellato vittorioso . Controparte_1
Vengono compensate integralmente le spese con il costituito . Controparte_2
Non si provvede sulle spese tra l'appellante e gli altri appellati, che non hanno svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, il tribunale dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002.
Cf., in motivazione, Cass., terza sezione civile, ordinanza n. 13055 del 25 maggio 2018).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge: con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Giovinazzo, procuratore antistatario dell'appellato vittorioso;
Controparte_1
- compensa le spese di lite con il;
Controparte_2
- nulla sulle spese tra e gli altri appellati contumaci;
Controparte_8
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 24.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025 per la causa d'appello avverso la sentenza n. 302/2023 R.S. del Giudice di Pace di
Palmi, pubblicata il 17.03.2023, promossa dall'appellante , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gallo Massimo, contro , rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Giovinazzo Alfredo, e contro il rappresentato e difeso dall' Controparte_2
Avvocato Alberto Abenavoli, e nei confronti del del del Controparte_3 Controparte_4
, appellati contumaci, si dà atto che solo Controparte_5
l'appellante ed il hanno depositato, Parte_1 Controparte_2
nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 1143 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1143/2023 R.G. tra:
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_6
(c.f ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via V. Cortese n. 12, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Gallo Massimo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] [...] (c.f. ), Controparte_1 CP_3 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via La Resta n. 1, Taurianova (RC), presso lo studio dell'Avv.
Giovinazzo Alfredo, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
APPELLATO
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in , Via Michele Barillaro (già Via S. Anna, II° Tronco), rappresentato e Controparte_2 difeso, dall'Avv. Alberto Abenavoli;
APPELLATO
E CONTRO in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ); Controparte_3 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
, in persona del Controparte_5
legale rappresentante p.t. (c.f. ); P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n. 302/2023
R.S. pubblicata il 17.03.2023 del Giudice di Pace di Palmi.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.06.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione, notificato in data 12.09.2022, proponeva opposizione, ex Controparte_1 art. 615 I comma c.p.c., innanzi al Giudice di Pace di Palmi avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229004190892000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420140007020270000,
09420140014177735000, 09420140029711563000, 09420150004243904000;
09420150012325200000, 09420150013244579000, relative a verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, emesse dai convenuti , Controparte_4 Controparte_5
e eccependo la mancata notifica delle predette Controparte_3 Controparte_2
cartelle e l'intervenuta prescrizione per il mancato compimento di validi atti interruttivi nel quinquennio.
Si costituivano, in primo grado, il la , il Controparte_3 Controparte_5 [...]
il , i quali evidenziavano di aver proceduto alla notifica dei CP_4 Controparte_2
verbali di accertamento per violazioni del codice della Strada, senza che potesse essere loro ascritta alcuna responsabilità per l'attività successiva alla consegna dei ruoli esecutivi all'agente per la riscossione.
Si costituiva, tardivamente, anche l'agente per la riscossione Controparte_7
la quale evidenziava di aver proceduto al deposito della prova delle notifiche delle cartelle
[...]
di pagamento impugnate nonché dei successivi atti interruttivi, rappresentati dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480201500013801000, l'intimazione di pagamento n.
09420179007459030000 e, da ultimo, l'intimazione di pagamento impugnata dal ribadiva che CP_1
doveva tenersi conto anche della sospensione del decorso del termine prescrizionale dovuto alla normativa emergenziale sul Covid-19.
Con sentenza n. 302/2023 R.S., pubblicata il 17.03.2023 il Giudice di Pace di Palmi accoglieva l'opposizione proposta da , sul presupposto della tardività della costituzione Controparte_1 dell' e della produzione documentale da essa allegata, con Parte_1
condanna alle spese di lite di e compensazione con riguardo alle altre parti. CP_7
Avverso la suddetta sentenza, innanzi all'intestato Tribunale, proponeva appello
[...]
sul presupposto della prova della notifica delle cartelle impugnate e dei Parte_1
successivi atti interruttivi, anch'essi prodotti in grado di appello. Si costituiva il il quale ribadiva, anche in secondo grado di giudizio, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità del proprio operato.
Rimanevano contumaci, innanzi al Giudice del presente secondo grado di giudizio, il
[...]
, il ed il . Controparte_5 Controparte_4 Controparte_3
Si costituiva dinnanzi all'intestato Tribunale, l'originario opponente , il quale Controparte_1
preliminarmente eccepiva la cessata materia del contendere, stante lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali oggetto del giudizio de quo; in ogni caso rilevava l'infondatezza dell'appello proposto in ragione della tardività della produzione documentale in grado di appello.
2. Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida.
Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Sempre in via preliminare, non va dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto l'annullamento automatico previsto dalla L. n. 197/2023 articolo 1 c. 222 non trova applicazione relativamente alle sanzioni amministrative attinenti alle violazioni del codice della strada (comma
228 dell'articolo 1 della L. n. 197/2023), come quelle oggetto delle cartelle impugnate.
Ciò premesso, l'appello è infondato.
Deve sottolinearsi, difatti, che la produzione di nuova documentazione in grado di appello è inammissibile alla luce della disposizione contenuta nell'art. 345, terzo comma, c.p.c., secondo cui
“non possono essere ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Ebbene, l'appellante non ha neanche dedotto tale condizione di impossibilità, per cui la nuova produzione è senz'altro preclusa (cf. Cassazione civile sez. III, 09/11/2017, n.26522: “Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ammesso in appello la produzione di documenti nuovi, costituiti da relate di notificazione degli avvisi di accertamento, che le parti convenute, rimaste contumaci in primo grado, avrebbero potuto tempestivamente depositare in quel grado di giudizio)”.
Per quanto precede e al di là di ogni altro rilievo, quindi, il motivo d'appello è infondato: il giudice di primo grado pertanto ha correttamente annullato l'intimazione di pagamento n.
09420229004190892000 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420140007020270000;
09420140014177735000; 09420140029711563000; 09420150004243904000;
09420150012325200000; 09420150013244579000, per assenza di prova della notifica delle già menzionate cartelle.
3. Il regolamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue il criterio di soccombenza: le spese processuali sono poste a carico dell' ed in favore di Controparte_6 [...]
, secondo il valore dichiarato della causa, parametri ai minimi in considerazione della CP_1
semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, senza alcuna liquidazione della fase istruttoria non espletata;
con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Giovinazzo, procuratore antistatario dell'appellato vittorioso . Controparte_1
Vengono compensate integralmente le spese con il costituito . Controparte_2
Non si provvede sulle spese tra l'appellante e gli altri appellati, che non hanno svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, il tribunale dà atto della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, spettando al funzionario di cancelleria accertare se, in concreto, sussistano i presupposti di legge per il pagamento del contributo o se si versi in uno dei casi di esenzione (artt. 10 e 11 d.P.R. 115/2002.
Cf., in motivazione, Cass., terza sezione civile, ordinanza n. 13055 del 25 maggio 2018).
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge: con distrazione in favore dell'Avv. Alfredo Giovinazzo, procuratore antistatario dell'appellato vittorioso;
Controparte_1
- compensa le spese di lite con il;
Controparte_2
- nulla sulle spese tra e gli altri appellati contumaci;
Controparte_8
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma
17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza, in via astratta, dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 24.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella