Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 25/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1018 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a MAGENTA (MI) il 17/06/1990. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. CASTIGLIONE MARIAPAOLA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 25/05/1973 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente
1.Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...]. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2.Assegnare la casa coniugale sita in Trecate (NO) via Don Milani n. 11 A alla sig.ra nella Parte_1 sua qualità di genitore collocatario della figlia minore;
Per_1
3.Adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni nel superiore interesse del minore Persona_2
4.Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione materna;
Persona_3
5.Prevedere che, in caso di esito positivo del percorso al SERT del sig. lo stesso possa trascorrere CP_1 week end alternati con la figlia dal sabato mattina alla domenica sera, oltre ad incontri infrasettimanali, Per_1 previo preavviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico ricreativi della minore;
6.Sempre in caso di esito del percorso al SERT del sig. prevedere per ciò che concerne il compleanno, CP_1 il Natale, il Capodanno e la Pasqua, che festeggi tali ricorrenze ad anni alterni con ciascun genitore, come Per_1
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7.Disporre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della figlia , CP_1 Per_1 mediante il pagamento della somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, da versare entro il 05 di ogni mese alla sig.ra a mezzo bonifico bancario;
Parte_1
8.Disporre l'obbligo a carico dei genitori del pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia al Per_1
50% (spese mediche, scolastiche, ludiche, sportive, viaggi di istruzione, campi estivi) in base a quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
9.Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di mantenimento;
10.Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri di matrimonio;
11.Con vittoria di spese diritti e onorari di causa, da devolvere in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente si dichiara sin d'ora disposta a pervenire, con l'assenso dell'altro coniuge, ad una separazione consensuale, risolvendo bonariamente tutte le questioni nell'interesse della figlia . Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
-Si chiede acquisirsi le informazioni reddituali relative al resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Novara;
-Con la più ampia riserva istruttoria, cognite le avverse difese.
- Ci si riserva di integrare la documentazione di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma, in caso di richiesta dell'Ill.mo Tribunale.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/05/2024 , rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Trecate (NO) in data 03.10.2009 atto Nr. CP_1
18 dell'Anno 2009 dei Registri dello Stato civile del Comune di Trecate. Dall' unione nascevano i figli nata a [...] in data [...]0 e Persona_3 [...] ato a Magenta l'08.09.2016. Per_2
Chiedeva, quindi, la separazione giudiziale dei coniugi. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili patrimoniali e attinenti alla prole. A seguito di decreto emesso dal Tribunale, veniva nominato il Curatore Speciale per i minori. Veniva, altresì, dichiarata la contumacia di parte resistente. All'udienza del 6.2.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata quindi rimessa in decisione sul punto.
***** La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei Parte_1 confronti di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui CP_1 all'art. 151 c.c.
Pag. 2 Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. 3) provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 07/03/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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