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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 92/2025 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], Parte_1
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati entrambi presso lo studio dell'Avv. Laura Guarneri che li rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 30.12.2024, iscritto a ruolo il 22.1.2025 , personalmente sottoscritto, i ricorrenti quale figlia maggiorenne beneficiaria del Parte_1 contributo di mantenimento, e , quale genitore obbligato alla Parte_2 relativa corresponsione, chiedevano che il Tribunale prendesse atto e omologasse quanto dagli stessi ivi convenuto specificamente in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento , direttamente previsto in favore della figlia maggiorenne, per come originariamente disposto in seno alla sentenza pronunciata da questo Tribunale il 13.4.2022, oggi passata in giudicato, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_2 CP_1
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 CP_1 risultano mutate le condizioni economiche che interessano la beneficiaria del contributo per essere stata la stessa assunta, a far data dal 30.7.2024, alle dipendenze del con Controparte_2 contratto di lavoro tempo indeterminato;
ivi chiedendo, per l'effetto, omologarsi quanto dagli stessi convenuto in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento, disposto in forma diretta;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni ivi articolate, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata e che va accolta, in quanto dalla documentazione prodotta risulta l'effettivo mutamento delle condizioni economiche che interessano la beneficiaria del contributo di mantenimento e che, in effetti giustificano la cessazione dell'obbligo previsto in capo al genitore in favore della stessa;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dispone omologarsi quanto convenuto dai ricorrenti e Parte_1
con ricorso congiunto datato 30.12.2024, iscritto a ruolo il Parte_2
22.1.2025, e personalmente sottoscritto, in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento in favore direttamente della figlia maggiorenne per come originariamente disposto in seno alla sentenza di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_2 e e pronunciata da questo Tribunale il 13.4.2022. CP_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 5.6.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Agrigento
Sezione Civile
Il Tribunale di Agrigento, composto dai Magistrati:
Dott. Marco Salvatori Presidente Relatore ed Estensore
Dott.ssa Vincenza Bennici Giudice
Dott.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 92/2025 del Registro degli Affari Civili Non Contenziosi promosso
DA
nata ad [...] il [...], Parte_1
E DA
, nato a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati entrambi presso lo studio dell'Avv. Laura Guarneri che li rappresenta e difende per procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede regolarmente avvisato.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di figli maggiorenni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che, con ricorso congiunto datato 30.12.2024, iscritto a ruolo il 22.1.2025 , personalmente sottoscritto, i ricorrenti quale figlia maggiorenne beneficiaria del Parte_1 contributo di mantenimento, e , quale genitore obbligato alla Parte_2 relativa corresponsione, chiedevano che il Tribunale prendesse atto e omologasse quanto dagli stessi ivi convenuto specificamente in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento , direttamente previsto in favore della figlia maggiorenne, per come originariamente disposto in seno alla sentenza pronunciata da questo Tribunale il 13.4.2022, oggi passata in giudicato, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_2 CP_1
che, a sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che, successivamente alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_2 CP_1 risultano mutate le condizioni economiche che interessano la beneficiaria del contributo per essere stata la stessa assunta, a far data dal 30.7.2024, alle dipendenze del con Controparte_2 contratto di lavoro tempo indeterminato;
ivi chiedendo, per l'effetto, omologarsi quanto dagli stessi convenuto in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento, disposto in forma diretta;
che, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.4.2025, i ricorrenti hanno insistito sulle richieste formulate in uno al ricorso introduttivo e, non oppostosi il Pubblico Ministero alle conclusioni ivi articolate, la causa veniva posta in decisione;
considerato che la domanda è ammissibile e fondata e che va accolta, in quanto dalla documentazione prodotta risulta l'effettivo mutamento delle condizioni economiche che interessano la beneficiaria del contributo di mantenimento e che, in effetti giustificano la cessazione dell'obbligo previsto in capo al genitore in favore della stessa;
ritenuto che, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dispone omologarsi quanto convenuto dai ricorrenti e Parte_1
con ricorso congiunto datato 30.12.2024, iscritto a ruolo il Parte_2
22.1.2025, e personalmente sottoscritto, in ordine alla cessazione del contributo di mantenimento in favore direttamente della figlia maggiorenne per come originariamente disposto in seno alla sentenza di dichiarazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_2 e e pronunciata da questo Tribunale il 13.4.2022. CP_1
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 5.6.2025
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Salvatori