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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1321/2018 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentate e difese dall'Avv. Santo MANES
[...] C.F._2
(C.F. ) C.F._3
- attrici -
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._4
Nicolina MANES (C.F. ) C.F._5
- convenuta -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7.9.2018, Parte_1
e hanno convenuto al fine di: a) Parte_2 CP_1 accertare che quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico, III Settore, CP_1
del Comune di San Lucido ha compilato contra pacta la SCIA a firma di
[...]
, protocollata in data 14.6.2017 con n. 5656, con riferimento al terreno sito in Pt_1
San Lucido (CS), in via Cristoforo Colombo, identificato catastalmente al Foglio 7, p.lla n. 2040 di proprietà delle attrici;
b) accertare che i lavori eseguiti in forza della predetta
SCIA sono diversi da quelli autorizzati dalle attrice e, quindi, contra pacta; c) accertare che tali lavori sono stati realizzati su impulso di in virtù della CP_1
medesima del 14.6.2017, prot. n. 5656, da lui compilata contra pacta; d) CP_2
condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante del terreno per cui è causa;
e) in via subordinata, condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle attrici per equivalente.
Hanno, in particolare, dedotto che:
- su richiesta congiunta del Sindaco del e dell'odierno Parte_3
convenuto nella qualità di Responsabile del relativo Ufficio Tecnico (prot. n.
7789 del 9.9.2015), aveva autorizzato (con fax inviato in Parte_1 pari data) l'esecuzione di lavori di “pulizia della scarpata” del terreno summenzionato a spese e cura dei “soggetti privati” genericamente indicati nell'istanza comunale in ottemperanza ad imprecisata ordinanza comunale di pulizia;
- successivamente, in data 2.2.2016, la medesima su invito Parte_1
del convenuto, si era recata presso il municipio per il deposito della necessaria
SCIA e ne aveva sottoscritto un modello prestampato in bianco, mentre il convenuto si era riservato di completarlo per conto della prima, assicurandole il successivo recapito dell'intero documentato;
- in seguito, però, le attrici avevano ricevuto la nota prot. 9746 dell'8.11.2017 a firma del Responsabile del III Settore Urbanistica Territorio e LL.PP. del
Comune di San Lucido, Ing. , con la quale veniva loro comunicato CP_3
2 la sospensione dei lavori oggetto della SCIA del 14.6.2017, prot. 5656, con invito a nominare un nuovo Direttore dei Lavori in quanto il precedente, Geom.
, con nota del 9.10.2017 (prot. 8841) si era dimesso;
Parte_4
- in occasione di successivo incontro, richiesto con urgenza dalle attrici, con il
Pa Sindaco del Comune San Lucido e con il relativo Responsabile del III Settore
Urbanistica Territorio e LL.PP. (Ing. ), avevano avuto copia della SCIA CP_3
e, quindi, verificato che era stata arbitrariamente compilata, con indicazione di lavori non concordati (“sistemazione a verde attrezzato e pulitura dell'area”, in luogo della semplice “pulizia della scarpata” autorizzata) e nomina quale
Direttore dei Lavori (Geom. ) e impresa esecutrice dei lavori Parte_4
( di soggetti sconosciuti;
Parte_5
avevano anche ricevuto copia della nota del 18.8.2017 (prot. 7578) con la quale il Geom. aveva comunicato che i lavori di scavo e di sistemazione della Pt_4
scarpata sarebbero stati eseguiti dalla impresa Controparte_4 mentre “l'impresa F.P..N.” era esonerata dalla realizzazione delle altre opere;
avevano, infine, appreso che sul proprio terreno erano già stati eseguiti lavori da loro mari autorizzati (la realizzazione di una rampa di scala che, dipartendosi dalla Via Colombo, dopo un dislivello di circa cinquanta metri, protetta da muri di contenimento di cemento armato, consente di raggiungere la parte soprastante della scarpata ed il posizionamento di una stele di cemento con targa commemorativa alla base della medesima);
- pertanto, in formale riscontro alla richiesta di nomina di nuovo Direttore dei
Lavori (con nota prot. 9746 dell'8.11.2017 a firma dell'Ing. ), avevano CP_3
contestato, con raccomandata del 18.12.2017 (prot. n. 11088 del 21.12.2017),
l'abusivo riempimento della e la realizzazione di lavori senza la loro CP_2
autorizzazione, chiedendo il ripristino del proprio terreno, ma l'ente locale si era limitato a sospendere i lavori, chiudendo l'accesso alla scarpata.
1.2. – Si è costituito il quale ha chiesto di rigettare le domande delle CP_1
attrici per infondatezza, eccependo:
- in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo in quanto il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del
3 danno a carico di un pubblico funzionario per fatti connessi all'esercizio illegittimo della funzione pubblica ai sensi degli artt. 22 T.U. 3/1957, 35, 1° comma, 80/1998, 7, 3° comma, l. 1034/1971;
- nel merito, l'insussistenza di ogni responsabilità amministrativa, in qualità di funzionario del , per difetto del coefficiente soggettivo Parte_3
minimo richiesto dalla legge per la sua configurazione (dolo o colpa grave);
- più in generale, l'insussistenza di qualunque illecito da parte del medesimo convenuto, che non ha riempito la SCIA e non aveva interesse a farlo (del resto, tra marzo 2017 e gennaio 2018, nel quale si colloca la protocollazione della
SCIA, era stato ripetutamente assente e si era susseguiti i vari funzionari reggenti).
- il mancato esperimento, da parte delle attrici, della querela di falso avente ad oggetto la SCIA contestata.
1.3. – L'attività istruttoria è consistita nell'escussione dei testi Testimone_1
(udienza del 25.11.2021) e (27.10.2022), oltre che Tes_2 Testimone_3 nell'interrogatorio formale del convenuto (udienza del 6.12.2023). CP_1
2.1. – Ciò posto, l'azione proposta dalle attrici deve essere qualificata in termini di responsabilità contrattuale per inadempimento del dedotto mandato ad scribendum (cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 1/9/2010, Sez. 3, Sentenza n. 18654 del 12/9/2011, Sez. 1,
Sentenza n. 21600 del 20/9/2013, Sez. 3, Ordinanza n. 899 del 17/1/2018 e Sez. 2,
Ordinanza n. 11422 del 29/4/2024).
Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, le attrici hanno, poi, limitato la domanda di condanna al risarcimento per equivalente nella misura stimata dal CTU per la rimozione del muretto realizzato nel terreno per cui è causa (€ 4.090,80).
2.2. – Ancorché il Geom. ricoprisse all'epoca il ruolo di funzionario CP_1
dell'UTC di San Lucido, il dedotto abusivo riempimento della SCIA non costituisce, neppure nella prospettazione attorea, fattispecie di esercizio illegittimo della funzione pubblica ai sensi degli artt. 22 T.U. 3/1957, 35, 1° comma, 80/1998, 7, 3° comma, l.
1034/1971 in quanto la SCIA è un atto unilaterale del privato che non prevede alcun assenso o partecipazione dell'ente pubblico. L'ipotizzato abusivo riempimento resta,
4 quindi, un illecito commesso dal privato, al di fuori delle funzioni pubbliche di cui è eventualmente titolare.
Ricorre, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario.
2.3. – Il riconoscimento, da parte di della sottoscrizione a suo Parte_1 nome apposta in calce ad un modello di SCIA “in bianco” ed il rilascio, in favore del
Geom. , dell'autorizzazione al suo riempimento consentono di escludere la CP_1
necessità della querela di falso alla luce della giurisprudenza consolidata in materia
(cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 18234 del 26/6/2023: “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta”; in precedenza, Sez. 2, Ordinanza n. 21587 del 22/8/2019, Sez. 1, Sentenza n. 11028 del
27/5/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 5417 del 7/3/2014).
2.4.1. – Nel merito, è provato l'abusivo riempimento della SCIA, in violazione dell'autorizzazione di Parte_1
Il teste – la cui attendibilità non può essere esclusa per il sol fatto di Tes_2 essere marito dell'attrice – ha raccontato, con dovizia di particolari, Parte_1
senza incongruenze né reticenze ed in modo coerente con la documentazione prodotta,
l'intera vicenda che qui occupa in termini conformi alla prospettazione attorea.
Ha, in particolare, riferito l'incontro avvenuto il 2.2.2016 presso gli uffici comunali, allorquando consegnava al Geom. la SCIA in bianco, Parte_1 CP_1
autorizzandone il riempimento per il lavori di semplice pulizia della scarpata, come sollecitati dal Comune nel settembre 2015 e subito autorizzati con fax da
[...]
. Ha, poi, confermato che egli e la moglie avevano appreso della esecuzione di Pt_1
lavori diversi solo dopo la ricezione della richiesta dell'Ing. dell'8.11.2017 di CP_3
nomina di nuovo Direttore dei Lavori e di avere visto opere già eseguite dall'esterno in occasione del successivo incontro negli uffici comunali. Ha anche dichiarato, dando
5 prova dell'elevata credibilità del suo narrato, che il Geom. aveva CP_1
effettivamente inviato a presso la sua abitazione, la SCIA Parte_1
completa, ma che né lo stesso teste né la moglie avevano dato importanza alla
“sistemazione a verde attrezzato” in aggiunta all'attività di pulizia.
Del resto, è riferita (in parte esplicitamente in parte implicitamente) dal medesimo teste, oltre che incontestata, l'assenza di rapporti tra le attrici ed il Direttore dei Lavori
(Geom. ) e le imprese esecutrici nominate ( , , Pt_4 Pt_5 CP_4
. Pt_6
Il quadro probatorio trova poi conferma nella deposizione del teste Tes_1
Presidente della , il quale ha dichiarato di essere
[...] Parte_5
stato contattato dal Geom. , piuttosto che dalle sorelle per lavori di Pt_4 Pt_1
manutenzione e realizzazione di una stradina nel Comune di San Lucido e di avere persino sottoscritto la de qua a pagina 17, ma, alla fine, di non avere accettato CP_2
l'incarico per incertezza sulla proprietà del terreno, che, per quanto gli aveva rivelato il
Geom. , era un americano. Pt_4
Infine, la presenza di date diverse nella SCIA ed il loro sviluppo cronologico – il
2.2.2016 la sottoscrizione di il 14.1.2016 l'asseverazione del Parte_1
Geom. ed il 14.1.2016 la protocollazione comunale – appaiono ulteriori indici Pt_4
concreti del completamento della SCIA in epoca successiva all'apposizione della firma della predetta attrice.
2.4.2. – Deve, poi, imputarsi tale abusivo riempimento della proprio al convenuto. CP_2
Invero, come già detto (alla luce della testimonianza del ), in data 2.2.2016, Tes_2 ha sottoscritto il modello “in bianco” di SCIA, consegnandolo al Parte_1
Geom. per il completamento ai fini della mera pulizia della scarpata. CP_1
A quel punto, il modello è effettivamente passato sotto la sfera di controllo e responsabilità del convenuto in forza del mandato ad scribendum accettato: poco importa, quindi, se la compilazione sia avvenuta di pugno del Geom. e CP_1
persino se lo stesso fosse in malattia il giorno della protocollazione, giacché ciò che rileva è che l'abusivo completamento sia avvenuto quando la era nella materiale CP_2
disponibilità del convenuto esclusivamente per lo svolgimento dei lavori di pulizia nel quadro del mandato ad scribendum accettato.
6 Neppure la mancanza di evidenze in ordine al concreto interesse personale del convenuto all'abusivo riempimento appare sufficiente a cancellare i conducenti elementi probatori sopra illustrati in merito all'inadempimento mandato ad scribendum.
Infine, l'effettiva esecuzione dei lavori sulla base della predetta SCIA induce ad affermare che, senza di essa, nessuna attività edile sarebbe stata compiuta sul terreno delle attrice e, che, quindi, sussiste il necessario nesso di causalità tra i lavori eseguiti e l'abusivo riempimento della imputabile al Geom. CP_2 Pt_7
. – Ricorre, tuttavia, il concorso colposo delle attrici ex art. 1227, 1° comma, c.c.
[...]
Non risponde, infatti, ad elementari regole di prudenza né consegnare una SCIA in bianco presso un ufficio pubblico né darne una rapida e disattenta lettura dopo averne ricevuta copia in esito al completamento dell'atto da parte di altri.
Non vi è dubbio, infatti, che, senza tali comportamenti imprudenti, i lavori lamentati dalle attrici non sarebbero stati avviati o comunque sarebbe stati interrotti prima.
Tale contributo concorsuale delle attrici è equitativamente stimato nella misura del 30%.
2.5. – Quanto ai danni, dalla condivisibili ed incontestate risultanze della CTU è emerso innanzitutto che “non ricadono sulla particella n. 2040 del foglio 7 del Comune di San
Lucido, in proprietà e , la stele in Parte_1 Parte_2
cemento con targa commemorativa e la rampa di scale esistente che si diparte da via C.
Colombo. Relativamente ai viottoli realizzati, comprensivi di muretti in cemento e siepi, per come si evince dalle planimetrie di dettaglio di cui all'allegato n.5, risultano ricadenti nella proprietà , per il viottolo della parte bassa, circa 32 mq misurati Pt_1 in pianta (su 63 mq circa complessivamente interessati dall'opera), mentre per il viottolo della parte alta circa 8 mq misurati in pianta (su 62 mq circa complessivamente interessati dall'opera). I muretti sono riprodotti anche in sezione longitudinale da cui si evince che per la parte bassa ricadono in proprietà circa Pt_1
15 mq su 35 mq complessivi e per la parte alta circa 4 mq su 22 mq complessivi ( cfr: pag. 4 elaborato peritale)” (pag. 5 relazione finale).
Inoltre, i costi di rimozione della parte di muretto ricadente nella proprietà delle attrici sono stati congruamente stimati complessivamente in € 4.090,80.
2.6. – In conclusione, occorre condannare il convenuto al pagamento di € 2.863,56 (pari ad € 4.090,90 meno il 30% ex art. 1227, 1° comma, c.c.), oltre interessi legali dalla
7 realizzazione del muretto (da considerare avvenuta all'epoca della sospensione dei lavori con nota prot. 9746 dell'8.11.2017 a firma dell'Ing. ) sulla somma CP_3
devalutata alla medesima data e successivamente rivalutata anno per anno secondo l'indice FOI dell'ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e, poi, sul credito totale (capitale ed interessi), divenuto debito di valuta, dalla presente pronuncia al soddisfo.
3. – L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di giudizio per un quarto.
Per il resto, occorre condannare il convenuto al pagamento di giudizio, liquidate – alla luce dei valori medi previsti dal DM 55/2014 per tutte le fasi con riferimento ai procedimenti di cognizione davanti al Tribunale appartenenti al secondo scaglione sulla base del decisum, ridotti di un quarto per la predetta compensazione parziale – di €
1.914,00 per compenso ed € 545,00 per effettivi esborsi, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore delle attrici.
In ragione della medesima compensazione (un quarto) e della soccombenza, le spese di
CTU vanno poste per un ottavo a carico delle attrici e per sette ottavi a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) condanna il convenuto al pagamento di € 2.863,56, oltre interessi legali (da calcolarsi come precisato in motivazione) in favore delle attrici;
b) compensa le spese di giudizio per un quarto, condannando per il resto il convenuto al pagamento di € 1.914,00 per compenso ed € 545,00, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore delle attrici;
c) pone le spese di CTU per sette ottavi a carico del convenuto e per il resto a carico delle attrici.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 30 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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