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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/11/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa BO MA AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice
1 contro
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/12/1978;
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 25 settembre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Dagli atti di causa risulta che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio presso il a Milano in data 18.11.2011 (anno 2019, atto Controparte_2
n. 374, reg. BERGAMO, parte II, serie C).
I coniugi si separati giudizialmente con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1619/2024 del
13.06.2024, pubblicata il 24.07.2024, R.G. 4663/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Dalla loro unione sono nati i figli il 28.11.2011 e Persona_1 il 23.09.2016 Persona_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2 Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super- esclusivo alla madre, già disposto dal giudice della separazione. Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, non essendo emersi elementi che portano a ritenere che,
a seguito della pronuncia della sentenza di separazione, il padre abbia assunto un ruolo partecipativo o che abbia dimostrato un concreto e fattivo interesse per i minori, dovendosi pertanto confermare il giudizio di assoluta inidoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali espresso in sede di separazione.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità, l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I,
18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I, 08/05/2024, n.
12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo, l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole
3 situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli,
23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita (v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ. 09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ. 16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario, l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma, c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali (v. App.
Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib.
Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
4 Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di prima comparizione, sia emerso che il padre si limita a incontrare i minori circa ogni 3/4 mesi nell'ambito di incontri di breve durata e che, a parte questo, il padre si disinteressa dei figli, non fornendo alcuna forma di supporto concreto alla madre per la gestione quotidiana dei minori, non versando alcunché per il mantenimento dei figli, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per i minori in ragione del sostanziale disinteresse del padre per la prole, e ciò anche in considerazione del contengo processuale del medesimo: egli, infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato e destinatario di regolare notifica, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Di conseguenza, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non potrebbe esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, oltre al contegno processuale, vengono in rilievo l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori e il disinteresse manifestato dal padre per la vita dei minori, non potendosi certamente ritenere indicativo di un effettivo e concreto interesse il solo fatto di incontrare i figli sporadicamente (circa 3/4 volte all'anno), posto che, a parte le limitate frequentazioni, il padre non si occupa di alcuna faccenda riguardante la prole, e ciò in quanto, tale manifestazione, seppur minimale, di attenzione, in assenza di un atteggiamento collaborativo con la moglie, non consente di ritenere che, nel caso di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse della prole, delineandosi invece una condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
La parte attrice, per contro, sin dalla nascita dei minori e anche da quando è cessato il rapporto di convivenza, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura dei minori e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze dei medesimi nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dichiarato di aver cercato di coinvolgere il padre nella vita della prole, vedendosi tuttavia opporre un netto rifiuto, tale da impedire ogni forma di collaborazione, dimostrando la stessa, in tal modo, di
5 essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela della prole, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido super-esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto, unita alla mancata assunzione – pur a seguito della pronuncia della sentenza di separazione – di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita dei figli, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per i minori, il regime dell'affido condiviso. Deve pertanto confermarsi l'affido super-esclusivo alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti della moglie e della prole.
Nel presente giudizio, i due figli minori non sono stati ascoltati: in considerazione della natura del conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse della prole, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze dei minori e per individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere dei medesimi.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, il Collegio reputa opportuno confermare le statuizioni della sentenza di separazione, tenuto conto della domanda della parte attrice. Di conseguenza, deve essere mantenuto il monitoraggio del nucleo e deve essere previsto che il padre dovrà prendere accordi telefonici con il fratello della odierna parte attrice, , rispetto ai giorni e orari di visita Parte_2
dei figli minori, così da evitare possibili contratti tra le parti, considerati i pregressi comportamenti messi in atto dal marito. Laddove il padre non dovesse attenersi a tali modalità, pretendendo di incontrare i figli a proprio piacimento senza alcun preavviso, il Tribunale incarica sin d'ora il Servizio sociale di predisporre un calendario di incontri “protetti” tra padre e figli, alla presenza di un educatore professionale, previa valutazione di adeguatezza del genitore e previa preparazione dei figli, in ogni caso, solo se ritenuti non pregiudizievoli per i minori.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
6 l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio
(nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316- bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato di confermare il contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento dei minori stabilito in sede di separazione,
Il Collegio ritiene, tenuto conto dell'assenza di informazioni relative alla situazione economica, reddituale e patrimoniale del convenuto, nonché della domanda della parte attrice, di dover confermare l'obbligo del padre di corrispondere, in favore della madre, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo, trattandosi dell'importo che, per prassi di questo
7 Tribunale, viene considerato quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] presso il Egiziano in data 18.11.2011 (anno 2019, atto Controparte_1 CP_2
n. 374, reg. BERGAMO, parte II, serie C); affida in via esclusiva i figli minori, e Persona_1 [...]
alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più Persona_2 importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa CP_1
(per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.); dispone il collocamento della prole presso il domicilio materno e prevede che eventuali incontri e frequentazioni tra il padre e i figli minori debbano essere previamente concordati telefonicamente tra e , fratello della madre al fine di evitare contratti telefonici tra le Parti, con CP_1 Parte_2
l'avvertimento che, in caso di mancato rispetto delle presenti statuizioni, gli incontri tra il padre e i
8 figli saranno rimessi alle determinazioni dei Servizi Sociali competenti per territorio, presso cui il convenuto dovrà attivarsi se vorrà ripristinare una relazione stabile e continuativa con i minori, in ogni caso, previa valutazione positiva delle capacità genitoriali del padre da parte del Servizio Specialistico territorialmente competente e previa preparazione dei figli minori, sempre che non siano ritenuti pregiudizievoli per i minori;
dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, in favore della madre, un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla data della domanda, importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione novembre
2026), ferma la rivalutazione annuale medio tempore intervenuta a seguito della pronuncia della sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto
9 pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'Assegno Unico Universale spetta ex lege per intero alla madre quale genitore titolare dell'affido super-esclusivo dei due figli minori;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite dell'attrice, liquidate in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali di
Bergamo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa BO MA AN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa BO MA AN Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dell'avv. ROTA PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore,
giusta procura in atti;
attrice
1 contro
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
13/12/1978;
convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni:
per , come da conclusioni precisate all'udienza del 25 settembre 2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio
Dagli atti di causa risulta che e Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio presso il a Milano in data 18.11.2011 (anno 2019, atto Controparte_2
n. 374, reg. BERGAMO, parte II, serie C).
I coniugi si separati giudizialmente con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1619/2024 del
13.06.2024, pubblicata il 24.07.2024, R.G. 4663/2023 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
Dalla loro unione sono nati i figli il 28.11.2011 e Persona_1 il 23.09.2016 Persona_2
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
2 Sui provvedimenti inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale
In sede di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha domandato la conferma dell'affido super- esclusivo alla madre, già disposto dal giudice della separazione. Il Collegio ritiene di dover confermare l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, non essendo emersi elementi che portano a ritenere che,
a seguito della pronuncia della sentenza di separazione, il padre abbia assunto un ruolo partecipativo o che abbia dimostrato un concreto e fattivo interesse per i minori, dovendosi pertanto confermare il giudizio di assoluta inidoneità all'esercizio delle funzioni genitoriali espresso in sede di separazione.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la legge n. 54 del 2006 ha consacrato il principio della bigenitorialità quale criterio guida nella regolamentazione della responsabilità genitoriale. Tale principio impone che l'interesse del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambe le figure genitoriali costituisca il parametro di riferimento per ogni decisione in materia, ammettendo deroghe al modello dell'affido condiviso solo ove questo risulti concretamente pregiudizievole per il benessere del minore. In conformità a tale finalità, l'ordinamento prevede la possibilità di disporre l'affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, qualora emergano elementi oggettivi che attestino l'inadeguatezza genitoriale dell'altro, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Qualora, invece, venga accertata l'inidoneità di entrambi i genitori, la tutela del superiore interesse del minore potrebbe giustificare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi, ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente affidamento del minore al Comune di residenza, quale ente pubblico preposto alla cura e protezione del minore in situazioni di grave pregiudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c., il giudice è tenuto a svolgere una duplice valutazione, che comporta un corrispondente onere motivazionale: da un lato, deve accertare la capacità educativa e l'idoneità genitoriale del soggetto affidatario;
dall'altro, deve verificare la manifesta carenza educativa o l'inadeguatezza dell'altro genitore, in funzione della salvaguardia del superiore interesse del minore (v. Cass. civ., sez. I,
18/06/2008, n. 16593; Cass. civ., sez. VI, 19/07/2016, n. 14728; Cass. civ., sez. I, 08/05/2024, n.
12474). La Corte di Cassazione ha infatti precisato che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo in presenza di una condizione di evidente inadeguatezza genitoriale, tale da rendere pregiudizievole per il minore il mantenimento del regime ordinario previsto dal legislatore. Di conseguenza, la motivazione del provvedimento non può limitarsi alla valorizzazione delle competenze del genitore affidatario, ma deve altresì evidenziare, in senso negativo, l'inadeguatezza dell'altro genitore e la non conformità del modello legale all'interesse del minore.
Va inoltre rilevato che, secondo la dottrina, le condizioni pregiudizievoli per la prole che potrebbero legittimare, in concreto, la scelta di non disporre l'affido condiviso non possono essere ridotte alle sole
3 situazioni tanto gravi da giustificare l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune condotte sintomatiche di una condizione di inidoneità genitoriale rilevante ai fini dell'affido esclusivo ex art. 337-quater c.c.: il sostanziale abbandono del figlio minore, sia sotto il profilo affettivo, che economico (v. Trib. Napoli,
23/09/2008); l'esercizio discontinuo del diritto di visita (v. Cass. civ. 17/977); la totale inadempienza dell'obbligo di mantenimento (v. Cass. civ. 09/26587); il rifiuto categorico del minore di intrattenere rapporti con uno dei genitori (v. Cass. civ. 18/30826); la persistente tendenza all'aggressività di uno dei genitori, fonte di un potenziale pregiudizio per la prole;
nonché la commissione di reati in danno dell'altro genitore (v. Cass. civ. 16/18559).
L'affido esclusivo rafforzato (o affido super-esclusivo) costituisce una forma più incisiva dell'affido esclusivo, elaborata in sede giurisprudenziale. Mentre, nell'affido esclusivo ordinario, l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito ad un solo genitore, ma le decisioni di maggiore rilevanza continuano ad essere assunte congiuntamente, nell'affido esclusivo rafforzato anche tali decisioni vengono adottate in via esclusiva dal genitore affidatario.
Tale configurazione trova fondamento nell'interpretazione dell'art. 337-quater, quarto comma, c.c., nella parte in cui si stabilisce che “salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. La giurisprudenza ha inteso tale clausola come apertura alla possibilità per il giudice di derogare al regime ordinario, disponendo un regime di affido più restrittivo, che consenta al genitore affidatario di assumere autonomamente tutte le decisioni rilevanti per il minore, senza necessità di consultare l'altro genitore.
I presupposti per l'affido esclusivo rafforzato coincidono, dunque, con quelli richiesti per l'affido esclusivo. Il giudice è pertanto chiamato a valutare il miglior interesse del minore, principio cardine per ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, privilegiando la soluzione che meglio garantisca lo sviluppo armonico della personalità del minore e riduca gli effetti negativi della disgregazione familiare (v. Cass. civ. n. 14728/2016).
A tali condizioni si aggiunge, per l'affido esclusivo rafforzato, un ulteriore elemento qualificante, idoneo a giustificare un intervento più incisivo. La giurisprudenza ha individuato tale elemento nella presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, quali l'esclusione sistematica dell'altro genitore dalla vita del figlio, con rischio di strumentalizzazione del minore per finalità personali (v. App.
Venezia, n. 8607/2019); ovvero nel disinteresse manifestato da un genitore per l'esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla condotta processuale, come nel caso di mancata costituzione in giudizio, ritenuta indicativa di una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale (v. Trib.
Milano, sez. IX, 20 giugno 2018, n. 6910).
4 Ciò premesso, il Collegio ritiene che, dagli atti di causa e dalle verbalizzazioni della parte attrice all'udienza di prima comparizione, sia emerso che il padre si limita a incontrare i minori circa ogni 3/4 mesi nell'ambito di incontri di breve durata e che, a parte questo, il padre si disinteressa dei figli, non fornendo alcuna forma di supporto concreto alla madre per la gestione quotidiana dei minori, non versando alcunché per il mantenimento dei figli, risultando pertanto l'affido condiviso concretamente pregiudizievole per i minori in ragione del sostanziale disinteresse del padre per la prole, e ciò anche in considerazione del contengo processuale del medesimo: egli, infatti, pur regolarmente e tempestivamente citato e destinatario di regolare notifica, non si è presentato all'udienza di comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c., né si è costituito in giudizio. Sebbene la contumacia costituisca manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, in quanto tale, non possa pregiudicare la parte che resta assente al processo, deve tuttavia considerarsi che l'assenza ingiustificata di un genitore nel processo che ha ad oggetto, tra l'altro, la regolazione dei rapporti con i propri figli e la tutela degli interessi della prole, sia indicativa della condizione di disaffezione e di indifferenza del genitore rispetto alla prole stessa. Di conseguenza, ai fini della valutazione riguardante l'idoneità genitoriale, il Giudice non potrebbe esimersi dal tenere nella dovuta considerazione l'assenza non giustificata del genitore nel processo riguardante la regolazione dei rapporti con i propri figli, potendosene dedurre, unitamente ad altre circostanze rilevanti nel caso concreto, l'inidoneità del genitore medesimo a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e di attenzione verso la prole.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, oltre al contegno processuale, vengono in rilievo l'assenza di un dialogo effettivo tra i genitori e il disinteresse manifestato dal padre per la vita dei minori, non potendosi certamente ritenere indicativo di un effettivo e concreto interesse il solo fatto di incontrare i figli sporadicamente (circa 3/4 volte all'anno), posto che, a parte le limitate frequentazioni, il padre non si occupa di alcuna faccenda riguardante la prole, e ciò in quanto, tale manifestazione, seppur minimale, di attenzione, in assenza di un atteggiamento collaborativo con la moglie, non consente di ritenere che, nel caso di specie, il regime privilegiato dal legislatore sia conforme al migliore interesse della prole, delineandosi invece una condizione di assoluta inidoneità del padre rispetto all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
La parte attrice, per contro, sin dalla nascita dei minori e anche da quando è cessato il rapporto di convivenza, ha rappresentato la principale figura genitoriale di riferimento per i minori, occupandosi in modo esclusivo della cura dei minori e provvedendo con attenzione a tutti i bisogni e alle esigenze dei medesimi nella vita quotidiana, anche con riguardo all'accesso alla figura paterna, avendo la stessa dichiarato di aver cercato di coinvolgere il padre nella vita della prole, vedendosi tuttavia opporre un netto rifiuto, tale da impedire ogni forma di collaborazione, dimostrando la stessa, in tal modo, di
5 essere un genitore in grado di assicurare alla prole un modello educativo idoneo al regolare sviluppo e alla crescita equilibrata.
Alla luce dei rilievi già indicati, sussistono nel caso concreto elementi sufficienti per ritenere che l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori sia pregiudizievole per la tutela della prole, dovendosi quindi derogare al regime privilegiato dal legislatore e disporre l'affido super-esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa.
Pur in assenza di elementi ulteriori, deve ritenersi che la totale inerzia processuale del convenuto, unita alla mancata assunzione – pur a seguito della pronuncia della sentenza di separazione – di qualsivoglia iniziativa volta a partecipare alla vita dei figli, delinei, allo stato, una condizione di sostanziale disinteresse e di inadeguatezza genitoriale, tale da rendere concretamente pregiudizievole, per i minori, il regime dell'affido condiviso. Deve pertanto confermarsi l'affido super-esclusivo alla madre, restando salva la possibilità di revisione di tale assetto, qualora il padre dovesse dimostrare, in futuro, un diverso e più responsabile atteggiamento nei confronti della moglie e della prole.
Nel presente giudizio, i due figli minori non sono stati ascoltati: in considerazione della natura del conflitto tra i genitori e dell'oggetto della controversia, si è ritenuto che l'audizione non avrebbe apportato elementi ulteriori utili ai fini della decisione, né sarebbe stata opportuna nell'interesse della prole, potendo determinare un coinvolgimento emotivo non necessario. Gli elementi già acquisiti in atti sono apparsi sufficienti per valutare le esigenze dei minori e per individuare il regime di affidamento più idoneo a tutelare il benessere dei medesimi.
Quanto all'esercizio del diritto/dovere di visita, il Collegio reputa opportuno confermare le statuizioni della sentenza di separazione, tenuto conto della domanda della parte attrice. Di conseguenza, deve essere mantenuto il monitoraggio del nucleo e deve essere previsto che il padre dovrà prendere accordi telefonici con il fratello della odierna parte attrice, , rispetto ai giorni e orari di visita Parte_2
dei figli minori, così da evitare possibili contratti tra le parti, considerati i pregressi comportamenti messi in atto dal marito. Laddove il padre non dovesse attenersi a tali modalità, pretendendo di incontrare i figli a proprio piacimento senza alcun preavviso, il Tribunale incarica sin d'ora il Servizio sociale di predisporre un calendario di incontri “protetti” tra padre e figli, alla presenza di un educatore professionale, previa valutazione di adeguatezza del genitore e previa preparazione dei figli, in ogni caso, solo se ritenuti non pregiudizievoli per i minori.
Sui provvedimenti economici
Venendo ora alle statuizioni economiche, giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento dei figli, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
6 l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che nel caso di specie ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base il materiale probatorio già agli atti. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento dei genitori nei riguardi dei figli minori, deve evidenziarsi che a seguito della separazione personale e del divorzio
(nonché a seguito della cessazione della convivenza more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirgli un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli artt. 147, 148, 316- bis e 337-ter c.c. che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (v. Cass., sez. VI, ord. del 18.09.2013 n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto delle norme sopra richiamate, non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (v. Cass., sez. I, del
24.04.2007, n. 9915). Peraltro, l'assenza di informazioni in ordine alle condizioni economiche del convenuto, considerata la dichiarazione di contumacia, non risulta essere ostativa al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della prole, trattandosi di obbligo assolutamente ineludibile da parte dei genitori in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 147,148 e 160 c.c.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attrice ha domandato di confermare il contributo posto a carico del convenuto per il mantenimento dei minori stabilito in sede di separazione,
Il Collegio ritiene, tenuto conto dell'assenza di informazioni relative alla situazione economica, reddituale e patrimoniale del convenuto, nonché della domanda della parte attrice, di dover confermare l'obbligo del padre di corrispondere, in favore della madre, un assegno di mantenimento pari ad euro
250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), importo annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Bergamo, riportato in dispositivo, trattandosi dell'importo che, per prassi di questo
7 Tribunale, viene considerato quale contributo minimo indispensabile per far fronte alle esigenze fondamentali di ogni figlio.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
Sulle spese di lite
Tenuto conto della prevalente soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell' attrice, liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, con l'applicazione dei valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria-trattazione e decisionale, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, nell'importo di euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] presso il Egiziano in data 18.11.2011 (anno 2019, atto Controparte_1 CP_2
n. 374, reg. BERGAMO, parte II, serie C); affida in via esclusiva i figli minori, e Persona_1 [...]
alla madre, la quale potrà assumere autonomamente anche le decisioni più Persona_2 importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa CP_1
(per es. rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera sanitaria, ecc.); dispone il collocamento della prole presso il domicilio materno e prevede che eventuali incontri e frequentazioni tra il padre e i figli minori debbano essere previamente concordati telefonicamente tra e , fratello della madre al fine di evitare contratti telefonici tra le Parti, con CP_1 Parte_2
l'avvertimento che, in caso di mancato rispetto delle presenti statuizioni, gli incontri tra il padre e i
8 figli saranno rimessi alle determinazioni dei Servizi Sociali competenti per territorio, presso cui il convenuto dovrà attivarsi se vorrà ripristinare una relazione stabile e continuativa con i minori, in ogni caso, previa valutazione positiva delle capacità genitoriali del padre da parte del Servizio Specialistico territorialmente competente e previa preparazione dei figli minori, sempre che non siano ritenuti pregiudizievoli per i minori;
dispone che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo familiare, segnalando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio per la prole;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, in favore della madre, un assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 al mese per ciascun figlio (così per complessivi euro 500,00), a far tempo dalla data della domanda, importo annualmente rivalutabile con indici Istat (prima rivalutazione novembre
2026), ferma la rivalutazione annuale medio tempore intervenuta a seguito della pronuncia della sentenza di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo
Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto
9 pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
dà atto che l'Assegno Unico Universale spetta ex lege per intero alla madre quale genitore titolare dell'affido super-esclusivo dei due figli minori;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite dell'attrice, liquidate in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e iva se dovuta.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali di
Bergamo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 7.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa BO MA AN
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