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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente: “1. In via principale, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare l'annullamento, attesa la palese fondatezza del ricorso ed il pregiudizio derivante - dell'avviso di accertamento n. tfk030300439/2025 per l'anno 2019 codice fiscale P.IVA_1 notificato a mezzo pec in data 12.09.2025 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario costituito.”; per la resistente: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 29 ottobre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TFK030300439/2025, notificatole il 12 settembre 2025, col quale la Direzione Provinciale di
Avellino dell'Agenzia delle entrate, facendo seguito al comunicato schema d'atto del 5 maggio precedente – con cui le aveva contestato di avere intrattenuto nell'anno 2019 rapporti con una inesistente società bulgara, la Società_1, per l'ammontare di € 307.381,00, e l'inesistenza delle operazioni con la Società_2 S.r.l., non considerando adeguatamente tutte le sue osservazioni – aveva confermato i rilievi relativi alle contestate operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando IRES, IRAP e IVA e irrogandole sanzione unica. La ricorrente s'è doluta della “ERRONEA E MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ADDOTTE
IN SEDE DI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”, in punto di buona fede nell'esecuzione delle operazioni contestate, e dell'insussistenza della prova indiziaria della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali fatturate dalla Società_2 S.r.l., aggiungendo che nessuna specifica motivazione era stata addotta dall'Ufficio nel provvedimento impugnato in merito alle osservazioni e ai documenti prodotti nella fase del contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 2 dicembre
2025, ha premesso che: il controllo della società seguiva alle segnalazioni dell'Agenzia delle Accise, Monopoli
e Dogane di Avellino e della Guardia di Finanza di Avellino che, nell'ambito di una complessa attività
d'indagine, avevano riscontrato diverse irregolarità, pertinenti in particolare l'avere essa intrattenuto rapporti con un soggetto di diritto bulgaro inesistente, dalla quale risultava avere acquistato merce poi rivenduta alla Società_2 S.r.l., operazioni ritenute inesistenti;
era emerso, ancor più specificamente, che la ricorrente aveva solo contabilmente ricevuto da Società_2 S.r.l. fatture per € 199.863,98, somma contabilizzata quale costo indeducibile ai fini IRES e IRAP, altresì con detrazione di IVA per € 43.970,08; le osservazioni della ricorrente successive alla comunicazione dello schema d'atto e la documentazione prodotta a suffragio era rappresentativa della verità delle operazioni con la società bulgara, ma non confutava le contestazioni inerenti le operazioni con la Società_2 S.r.l. L'Ufficio ha eccepito l'insussistenza di elementi utili a sconfessare la ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni contabilizzate dalle fatture emesse dalla Società_2 S.r.l., con conseguente irrilevanza della riferita buona della ricorrente;
ha aggiunto che l'atto impositivo, quale provocatio ad opponendum, era adeguatamente motivato;
ha, infine, richiamato gli indizi dell'inesistenza del soggetto fornitore-emittente le fatture, già enunciati nel PVC e nello schema d'atto.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È noto che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie: spetta alla ricorrente fornire la prova contraria, in tesi anche indiziaria.
La ricorrente contesta, appunto, la prova presuntiva addotta da controparte, negando la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intrattenute con
Società_2 S.r.l., insufficienti a fondare l'impugnato accertamento. Gli indizi indicati dall'Ufficio consistono ne: a) l'essere stato Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l., legale rappresentante della Società_2 S.r.l. fino al 16 aprile 2018; b) la coincidenza della sede legale delle due società, presso lo studio del dott. Nominativo_1; c) l'essere sconosciuta al Comune di Solofra l'unità locale della Ricorrente_1, indicata al civico Indirizzo_1; d) l'assenza di utente intestate alla Ricorrente_1 S.r.l.; l'avere avuto la Ricorrente_1 S.r.l. tra il 2018 e il 2022 una sola dipendente, Nominativo_2, coniuge del legale rappresentante;
e) l'essere indicato su tutti i documenti che il trasporto era a cura del mittente, pur non disponendo nessuna delle società di autoveicoli utili al trasporto di grosse quantità di merci;
f) i documenti di trasporto indicavano come luogo di partenza e di destinazione della merce il medesimo indirizzo di Indirizzo_2 di Solofra, laddove aveva studio il dott. Nominativo_1, che aveva negato consegna e spedizione di merci. A tanto l'Ufficio aggiunge che … fallimento
La circostanza di cui al punto a) è neutra, quasi irrilevante, non assurgendo a livello di indizio. La ricorrente ha spiegato che la Società_2 S.r.l. fu costituita e gestita fino al 2018 da Rappresentante_1, che la cedette a terzi;
poco prima aveva costituendo, insieme alla coniuge, la Società_3 ., la cui denominazione sociale fu poi trasformata in Ricorrente_1: la vicinanza degli oggetti sociali delle due società può giustificare la permanenza di rapporti commerciali. Così è poco probante la circostanza che la sede della società fosse stata indicata presso lo studio di un commercialista. E parimenti non è inverosimile che l'unità locale della ricorrente fosse al civico INDIRIZZO 4 del comune di Solofra, laddove aveva residenza il legale rappresentante, atteso il taglio familiare della società. Inconferente è, ancora, la circostanza che l'acquirente della Società_2 S.r.l. fosse coinvolto nel fallimento della SOCIETA 5., altra società implicata nel meccanismo fraudolonte riferibile alla Società_2 S.r.l., non essendo le azioni del primo imputabili all'odierna ricorrente. Neppure assurge a gravità indiziaria la circostanza che la Ricorrente_1 S.r.l. avesse avuto nel 2019 quale unica dipendente la coniuge del legale rappresentante, attesa la connotazione familiare della società e l'oggetto sociale, limitato alla commercializzazione di pellami.
Ha grave valore indiziario, invece, che entrambe le società avessero sede al medesimo indirizzo ( Indirizzo_2 di Solofra) e che questo fosse indicato come luogo di partenza e di destinazione della merce, benché il professionista titolare dello studio (presso il quale dette sedi erano state istituite) avesse negato qualsivoglia consegna o spedizione di merci e benché la sede operativa della ricorrente sia stata indicata altrove. Inoltre, è del tutto inverosmile che i quantitativi di merce indicate dalle fatture fossero provenienti e diretti ad uno studio di commercialista, piuttosto che a un deposito a o una sede operativa dell'acquirente, che pure la ricorrente indica al civico numero Indirizzo_1 (laddove avrebbe
“adibito un ufficio dal quale operare” al piano terra della sua abitazione – così nel ricorso – non già un magazzino). Ancora, va osservato che quanto sostenuto dalla ricorrente (“Acquistate le pelli si recavano [il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. o la coniuge di costui, n.d.e] presso la sede della Società_2 sita in Indirizzo_3 snc, ed effettuato il ritiro, consegnavano le merci direttamente al terzo acquirente o le depositavano temporaneamente presso il locale al pian terreno della propria abitazione”) è smentito dalle indicazioni dei documenti di trasporto e non corroborato da specifiche prove. Rilevante valore indiziario ha anche la circostanza che nessuna delle due società avesse la disponibilità di mezzi utili al trasporto di merci, quantunque i documenti di trasporto indicassero che la vettura fosse carico della mittente: in proposito, la documentazione versata in atti dalla ricorrente dimostra che l'autovettura AUTO 1 – che essa ha indicato come utilizzata da Rappresentante_1 per il trasporto della merce – fosse intestata alla Società_5 S.p.A., non risultando avere avuto seguito le sollecitazioni di terzi alla intestazione alla Società_3; inoltre, è ampiamente revocabile in dubbio che detto veicolo fosse idoneo (per caratteristiche fisiche e giuridiche) al trasporto delle grandi quantità di merce oggetto delle fatture contestate (fino a 863 pelli conciate, di peso e volume incongruo con una ordinaria autovettura per il trasporto di persone). In ultimo,
è anomalo che il pagamento delle merci sia stato effettuato su un conto corrente acceso presso un istituto di credito di Torre del Greco, località che non risulta avere nessun collegamento con le due società.
Tali indizi, poi, sono precisi e convergenti nel suggerire la fittizietà delle operazioni commerciali, e non sono scalfiti dalle contrarie argomentazioni della ricorrente.
Va, ancora, rammentato che l'onere probatorio del contribuente non può ritenersi assolto con la produzione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamenti adoperati, posto che questi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali le operazioni fittizie.
La prova contraria non può limitarsi alla mera non consapevolezza del cessionario, ma deve estrinsecarsi in una diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Ciò rileva che sul piano delle sanzioni, presumendosi la colpa e gravando sul contribuente l'onere di provarne l'assenza assoluta, cioè la totale ignoranza incolpevole non superabile nemmeno con la massima diligenza: è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Tale prova nella specie è insussistente.
In definitiva, le prove poste a fondamento dell'accertamento resistono alle osservazioni della ricorrente, sicché il gravame va respinto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta, oltre che le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
3.0000,00 a favore della resistente agenzia.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NE RO, Presidente
LUCE ANDREA, Relatore
MADARO DONATO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1068/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030300439/2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
per parte ricorrente: “1. In via principale, previa sospensione dell'atto impugnato, accertare e dichiarare l'annullamento, attesa la palese fondatezza del ricorso ed il pregiudizio derivante - dell'avviso di accertamento n. tfk030300439/2025 per l'anno 2019 codice fiscale P.IVA_1 notificato a mezzo pec in data 12.09.2025 2. Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario costituito.”; per la resistente: “il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato il 29 ottobre 2025, Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento TFK030300439/2025, notificatole il 12 settembre 2025, col quale la Direzione Provinciale di
Avellino dell'Agenzia delle entrate, facendo seguito al comunicato schema d'atto del 5 maggio precedente – con cui le aveva contestato di avere intrattenuto nell'anno 2019 rapporti con una inesistente società bulgara, la Società_1, per l'ammontare di € 307.381,00, e l'inesistenza delle operazioni con la Società_2 S.r.l., non considerando adeguatamente tutte le sue osservazioni – aveva confermato i rilievi relativi alle contestate operazioni oggettivamente inesistenti, recuperando IRES, IRAP e IVA e irrogandole sanzione unica. La ricorrente s'è doluta della “ERRONEA E MANCATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ADDOTTE
IN SEDE DI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”, in punto di buona fede nell'esecuzione delle operazioni contestate, e dell'insussistenza della prova indiziaria della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali fatturate dalla Società_2 S.r.l., aggiungendo che nessuna specifica motivazione era stata addotta dall'Ufficio nel provvedimento impugnato in merito alle osservazioni e ai documenti prodotti nella fase del contraddittorio preventivo.
L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Avellino, costituendosi con controdeduzioni del 2 dicembre
2025, ha premesso che: il controllo della società seguiva alle segnalazioni dell'Agenzia delle Accise, Monopoli
e Dogane di Avellino e della Guardia di Finanza di Avellino che, nell'ambito di una complessa attività
d'indagine, avevano riscontrato diverse irregolarità, pertinenti in particolare l'avere essa intrattenuto rapporti con un soggetto di diritto bulgaro inesistente, dalla quale risultava avere acquistato merce poi rivenduta alla Società_2 S.r.l., operazioni ritenute inesistenti;
era emerso, ancor più specificamente, che la ricorrente aveva solo contabilmente ricevuto da Società_2 S.r.l. fatture per € 199.863,98, somma contabilizzata quale costo indeducibile ai fini IRES e IRAP, altresì con detrazione di IVA per € 43.970,08; le osservazioni della ricorrente successive alla comunicazione dello schema d'atto e la documentazione prodotta a suffragio era rappresentativa della verità delle operazioni con la società bulgara, ma non confutava le contestazioni inerenti le operazioni con la Società_2 S.r.l. L'Ufficio ha eccepito l'insussistenza di elementi utili a sconfessare la ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni contabilizzate dalle fatture emesse dalla Società_2 S.r.l., con conseguente irrilevanza della riferita buona della ricorrente;
ha aggiunto che l'atto impositivo, quale provocatio ad opponendum, era adeguatamente motivato;
ha, infine, richiamato gli indizi dell'inesistenza del soggetto fornitore-emittente le fatture, già enunciati nel PVC e nello schema d'atto.
All'udienza del 2 febbraio 2026 il giudizio è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È noto che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio posto a carico dell'Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie: spetta alla ricorrente fornire la prova contraria, in tesi anche indiziaria.
La ricorrente contesta, appunto, la prova presuntiva addotta da controparte, negando la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali intrattenute con
Società_2 S.r.l., insufficienti a fondare l'impugnato accertamento. Gli indizi indicati dall'Ufficio consistono ne: a) l'essere stato Rappresentante_1, legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l., legale rappresentante della Società_2 S.r.l. fino al 16 aprile 2018; b) la coincidenza della sede legale delle due società, presso lo studio del dott. Nominativo_1; c) l'essere sconosciuta al Comune di Solofra l'unità locale della Ricorrente_1, indicata al civico Indirizzo_1; d) l'assenza di utente intestate alla Ricorrente_1 S.r.l.; l'avere avuto la Ricorrente_1 S.r.l. tra il 2018 e il 2022 una sola dipendente, Nominativo_2, coniuge del legale rappresentante;
e) l'essere indicato su tutti i documenti che il trasporto era a cura del mittente, pur non disponendo nessuna delle società di autoveicoli utili al trasporto di grosse quantità di merci;
f) i documenti di trasporto indicavano come luogo di partenza e di destinazione della merce il medesimo indirizzo di Indirizzo_2 di Solofra, laddove aveva studio il dott. Nominativo_1, che aveva negato consegna e spedizione di merci. A tanto l'Ufficio aggiunge che … fallimento
La circostanza di cui al punto a) è neutra, quasi irrilevante, non assurgendo a livello di indizio. La ricorrente ha spiegato che la Società_2 S.r.l. fu costituita e gestita fino al 2018 da Rappresentante_1, che la cedette a terzi;
poco prima aveva costituendo, insieme alla coniuge, la Società_3 ., la cui denominazione sociale fu poi trasformata in Ricorrente_1: la vicinanza degli oggetti sociali delle due società può giustificare la permanenza di rapporti commerciali. Così è poco probante la circostanza che la sede della società fosse stata indicata presso lo studio di un commercialista. E parimenti non è inverosimile che l'unità locale della ricorrente fosse al civico INDIRIZZO 4 del comune di Solofra, laddove aveva residenza il legale rappresentante, atteso il taglio familiare della società. Inconferente è, ancora, la circostanza che l'acquirente della Società_2 S.r.l. fosse coinvolto nel fallimento della SOCIETA 5., altra società implicata nel meccanismo fraudolonte riferibile alla Società_2 S.r.l., non essendo le azioni del primo imputabili all'odierna ricorrente. Neppure assurge a gravità indiziaria la circostanza che la Ricorrente_1 S.r.l. avesse avuto nel 2019 quale unica dipendente la coniuge del legale rappresentante, attesa la connotazione familiare della società e l'oggetto sociale, limitato alla commercializzazione di pellami.
Ha grave valore indiziario, invece, che entrambe le società avessero sede al medesimo indirizzo ( Indirizzo_2 di Solofra) e che questo fosse indicato come luogo di partenza e di destinazione della merce, benché il professionista titolare dello studio (presso il quale dette sedi erano state istituite) avesse negato qualsivoglia consegna o spedizione di merci e benché la sede operativa della ricorrente sia stata indicata altrove. Inoltre, è del tutto inverosmile che i quantitativi di merce indicate dalle fatture fossero provenienti e diretti ad uno studio di commercialista, piuttosto che a un deposito a o una sede operativa dell'acquirente, che pure la ricorrente indica al civico numero Indirizzo_1 (laddove avrebbe
“adibito un ufficio dal quale operare” al piano terra della sua abitazione – così nel ricorso – non già un magazzino). Ancora, va osservato che quanto sostenuto dalla ricorrente (“Acquistate le pelli si recavano [il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l. o la coniuge di costui, n.d.e] presso la sede della Società_2 sita in Indirizzo_3 snc, ed effettuato il ritiro, consegnavano le merci direttamente al terzo acquirente o le depositavano temporaneamente presso il locale al pian terreno della propria abitazione”) è smentito dalle indicazioni dei documenti di trasporto e non corroborato da specifiche prove. Rilevante valore indiziario ha anche la circostanza che nessuna delle due società avesse la disponibilità di mezzi utili al trasporto di merci, quantunque i documenti di trasporto indicassero che la vettura fosse carico della mittente: in proposito, la documentazione versata in atti dalla ricorrente dimostra che l'autovettura AUTO 1 – che essa ha indicato come utilizzata da Rappresentante_1 per il trasporto della merce – fosse intestata alla Società_5 S.p.A., non risultando avere avuto seguito le sollecitazioni di terzi alla intestazione alla Società_3; inoltre, è ampiamente revocabile in dubbio che detto veicolo fosse idoneo (per caratteristiche fisiche e giuridiche) al trasporto delle grandi quantità di merce oggetto delle fatture contestate (fino a 863 pelli conciate, di peso e volume incongruo con una ordinaria autovettura per il trasporto di persone). In ultimo,
è anomalo che il pagamento delle merci sia stato effettuato su un conto corrente acceso presso un istituto di credito di Torre del Greco, località che non risulta avere nessun collegamento con le due società.
Tali indizi, poi, sono precisi e convergenti nel suggerire la fittizietà delle operazioni commerciali, e non sono scalfiti dalle contrarie argomentazioni della ricorrente.
Va, ancora, rammentato che l'onere probatorio del contribuente non può ritenersi assolto con la produzione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamenti adoperati, posto che questi sono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali le operazioni fittizie.
La prova contraria non può limitarsi alla mera non consapevolezza del cessionario, ma deve estrinsecarsi in una diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. Ciò rileva che sul piano delle sanzioni, presumendosi la colpa e gravando sul contribuente l'onere di provarne l'assenza assoluta, cioè la totale ignoranza incolpevole non superabile nemmeno con la massima diligenza: è comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza. Tale prova nella specie è insussistente.
In definitiva, le prove poste a fondamento dell'accertamento resistono alle osservazioni della ricorrente, sicché il gravame va respinto.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo, considerando il valore della controversia, la natura delle questioni trattate e l'attività effettivamente svolta, oltre che le vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
3.0000,00 a favore della resistente agenzia.