Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 159
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata valutazione delle prove addotte in sede di osservazioni e contraddizioni

    La Corte ha ritenuto che gli indizi addotti dall'Ufficio, sebbene alcuni neutri, altri poco probanti, altri inconferenti, nel loro complesso, con particolare riferimento alla coincidenza delle sedi, all'indicazione del medesimo indirizzo come luogo di partenza e destinazione della merce, all'assenza di mezzi di trasporto idonei e al pagamento su un conto corrente estraneo alle parti, fossero gravi, precisi e convergenti nel suggerire la fittizietà delle operazioni commerciali. La prova contraria fornita dalla ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a superare tali indizi.

  • Rigettato
    Insussistenza della prova indiziaria dell'inesistenza oggettiva delle operazioni

    La Corte ha ritenuto che gli indizi addotti dall'Ufficio fossero gravi, precisi e convergenti nel suggerire la fittizietà delle operazioni commerciali, e non sono scalfiti dalle contrarie argomentazioni della ricorrente. L'onere probatorio del contribuente non può ritenersi assolto con la produzione delle fatture, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamenti adoperati. La prova contraria non può limitarsi alla mera non consapevolezza del cessionario, ma deve estrinsecarsi in una diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 159
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo