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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
- Dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 14.10.2025 al R.G. n. 35-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ); (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ); (c.f. fiscale: ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
con proc. e dom. gli avv.ti Carlo Berti e Franco Berti del Foro di Trieste;
RICORRENTI
n e i c o n f r o n t i d i corrente in Trieste, via Carpison 10 - C.F./P.IVA Controparte_1
- p.e.c. P.IVA_1 Email_1
1 RESISTENTE - contumace c o n l' i n t e r v e n t o d i n persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale CP_2
rappresentante pro tempore, dott. con sede in Muzzana del Controparte_3
NO (UD), Via Castions n.5, C.F./P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_2
giusta procura generale alle liti conferita innanzi al Notaio in data Persona_1
14.05.2024 (rep. 95.075 – racc. 39.336) dagli avv.ti Loris Nadalin e Mara Del Bianco
del Foro di Udine, anche domiciliatari, con studio in Codroipo (UD), Piazza Garibaldi n.
19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dai ricorrenti in epigrafe, già Controparte_1
lavoratori alle dipendenze della predetta società;
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come da iscrizione al registro delle imprese, la Società resistente, costituita nel 2018 ed operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha la propria sede legale nel circondario dell'Ufficio;
EVIDENZIATO che i lavoratori ricorrenti vantano crediti, portati da titoli giudiziali
(decreti ingiuntivi non opposti), a titolo di stipendi arretrati e di trattamento di fine rapporto, poste il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta pag. 2 di 9 indicato nei precetti per ciascuno notificati a gennaio 2025 nella misura di globali
53.982,75 euro, oltre interessi successivi;
DATO ATTO che la Società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, non si è costituita né è comparsa all'udienza del 16.12.2025, fissata per l'audizione del legale rappresentante (tale , amministratore unico Persona_2
e unico socio);
CONSIDERATO che nel procedimento unitario è stato depositato ulteriore ricorso per l'aperura della liquidazione giudiziale, con conseguente valenza di intervento
(adesivo autonomo), proposto in data 13.11.2025 dalla società CP_2
titolare anch'essa di un cospicuo credito corrispettivo per numerose forniture di materiali effettuate fra marzo 2002 e maggio 2023; tale credito, liquido ed esigibile,
risulta reso certo da un decreto ingiuntivo munito di esecutività con ordinanza ex art. 648 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. indi definito con sentenza n. 550/22025 in data 22.7.2025 del Tribunale di Udine, che ha integralmente rigettato l'opposizione di come da precetto Controparte_1
notificato nelle more il 27.01.2025, si verte su un ammontare di 69.106,68 euro, oltre interessi successivi;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali
ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
in tal senso,
depongono anzitutto la radice e l'entità cospicua dei crediti sia dei ricorrenti, ex dipendenti, sia del fornitore intervenuto e il vasto arco temporale trascorso dalla pag. 3 di 9 maturazione dei crediti stessi in difetto di qualsivoglia principio di pagamento;
la considerazione che i ricorrenti, come emerge dalla visura camerale in atti, coincidono numericamente con la forza lavoro mediamente impiegata dalla società resistente;
si dica, poi, dell'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dagli ex dipendenti presso la sede della società (rimasto inesitato in quanto all'indirizzo indicato “trovasi
solo una cassetta della posta … sembra che l'esecutato sia trasferito”); è documentato al contempo sia dai ricorrenti che dalla società intervenuta come l'esito delle ricerche con modalità telematiche (ma anche presso il PRA) di beni utilmente pignorabili abbia dato esito negativo (vedi doc. 16, fasc. ricorrenti, recante verbale ex articolo 492 bis c.p.c.), avendo evidenziato alcune locazioni cessate da anni (nell'ambito delle quali la società aveva peraltro il ruolo di avente causa e cioè di conduttore debitore del canone) nonché l'acquisto di un immobile (un magazzino al piano terra di via Cologna in
Trieste) con accensione di mutuo e costituzione di ipoteca (doc. 17) poi frazionato in posti auto/moto (doc. 17-bis), venduti tutti come da allegati decreti tavolari (docc.
18), ad eccezione di un posto moto tuttora gravato da ipoteca di importo superiore al suo valore (vedi estratti tavolari, docc. 19 e 19-bis); vi è poi la considerazione che l'ultimo bilancio depositato da al registro delle imprese Controparte_1
risale all'esercizio chiuso al 31.12.2021; infine, non risulta in regola neppure con i pagamenti degli oneri assicurativi e previdenziali (almeno in ragione di una ottantina di migliaia di euro);
pag. 4 di 9 RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII1;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare avendo riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza degli ex dipendenti, e dunque agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
quanto poi alle ultime dichiarazioni dei redditi, che si arrestano comunque all'anno di imposta 2022, esse non recano indicazioni in grado di scalfire tale conclusione;
RILEVATA inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, vantati dagli ex dipendenti e dal fornitore cui si aggiunge l'evidenza degli estratti di ruolo CP_2
trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – SC (da cui emergono, alla data del
23.10.2025, debiti attuali della Società nella misura di ulteriori 236.756,75 euro (di pag. 5 di 9 cui circa un terzo per carichi INPS e e della certificazione INPS (che alla CP_4
stessa data indica l'esistenza di crediti ulteriori per gestione separata, nella misura di circa 7.000 euro);
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
corrente in Trieste, via Carpison 10 - C.F./P.IVA - p.e.c.
[...] P.IVA_1
Email_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_3
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
pag. 6 di 9 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 21 aprile 2026, ad ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
pag. 7 di 9 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
pag. 8 di 9 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Procedure Concorsuali
composto dai magistrati:
- Dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- Dott. Edoardo Sirza Giudice
- Dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 14.10.2025 al R.G. n. 35-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(c.f. ); (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
); (c.f. ); C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ); (c.f. fiscale: ), CodiceFiscale_4 Parte_5 CodiceFiscale_5
con proc. e dom. gli avv.ti Carlo Berti e Franco Berti del Foro di Trieste;
RICORRENTI
n e i c o n f r o n t i d i corrente in Trieste, via Carpison 10 - C.F./P.IVA Controparte_1
- p.e.c. P.IVA_1 Email_1
1 RESISTENTE - contumace c o n l' i n t e r v e n t o d i n persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale CP_2
rappresentante pro tempore, dott. con sede in Muzzana del Controparte_3
NO (UD), Via Castions n.5, C.F./P.IVA , rappresentata e difesa P.IVA_2
giusta procura generale alle liti conferita innanzi al Notaio in data Persona_1
14.05.2024 (rep. 95.075 – racc. 39.336) dagli avv.ti Loris Nadalin e Mara Del Bianco
del Foro di Udine, anche domiciliatari, con studio in Codroipo (UD), Piazza Garibaldi n.
19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LETTO il ricorso volto a sentir dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di presentato dai ricorrenti in epigrafe, già Controparte_1
lavoratori alle dipendenze della predetta società;
ESAMINATI gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
SENTITO il giudice relatore in camera di consiglio;
RITENUTA la competenza del Tribunale adito, atteso che, come da iscrizione al registro delle imprese, la Società resistente, costituita nel 2018 ed operante nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha la propria sede legale nel circondario dell'Ufficio;
EVIDENZIATO che i lavoratori ricorrenti vantano crediti, portati da titoli giudiziali
(decreti ingiuntivi non opposti), a titolo di stipendi arretrati e di trattamento di fine rapporto, poste il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta pag. 2 di 9 indicato nei precetti per ciascuno notificati a gennaio 2025 nella misura di globali
53.982,75 euro, oltre interessi successivi;
DATO ATTO che la Società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente notiziata della lite, non si è costituita né è comparsa all'udienza del 16.12.2025, fissata per l'audizione del legale rappresentante (tale , amministratore unico Persona_2
e unico socio);
CONSIDERATO che nel procedimento unitario è stato depositato ulteriore ricorso per l'aperura della liquidazione giudiziale, con conseguente valenza di intervento
(adesivo autonomo), proposto in data 13.11.2025 dalla società CP_2
titolare anch'essa di un cospicuo credito corrispettivo per numerose forniture di materiali effettuate fra marzo 2002 e maggio 2023; tale credito, liquido ed esigibile,
risulta reso certo da un decreto ingiuntivo munito di esecutività con ordinanza ex art. 648 c.p.c. nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. indi definito con sentenza n. 550/22025 in data 22.7.2025 del Tribunale di Udine, che ha integralmente rigettato l'opposizione di come da precetto Controparte_1
notificato nelle more il 27.01.2025, si verte su un ammontare di 69.106,68 euro, oltre interessi successivi;
CONSIDERATO che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali
ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
RITENUTO che la Società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
in tal senso,
depongono anzitutto la radice e l'entità cospicua dei crediti sia dei ricorrenti, ex dipendenti, sia del fornitore intervenuto e il vasto arco temporale trascorso dalla pag. 3 di 9 maturazione dei crediti stessi in difetto di qualsivoglia principio di pagamento;
la considerazione che i ricorrenti, come emerge dalla visura camerale in atti, coincidono numericamente con la forza lavoro mediamente impiegata dalla società resistente;
si dica, poi, dell'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dagli ex dipendenti presso la sede della società (rimasto inesitato in quanto all'indirizzo indicato “trovasi
solo una cassetta della posta … sembra che l'esecutato sia trasferito”); è documentato al contempo sia dai ricorrenti che dalla società intervenuta come l'esito delle ricerche con modalità telematiche (ma anche presso il PRA) di beni utilmente pignorabili abbia dato esito negativo (vedi doc. 16, fasc. ricorrenti, recante verbale ex articolo 492 bis c.p.c.), avendo evidenziato alcune locazioni cessate da anni (nell'ambito delle quali la società aveva peraltro il ruolo di avente causa e cioè di conduttore debitore del canone) nonché l'acquisto di un immobile (un magazzino al piano terra di via Cologna in
Trieste) con accensione di mutuo e costituzione di ipoteca (doc. 17) poi frazionato in posti auto/moto (doc. 17-bis), venduti tutti come da allegati decreti tavolari (docc.
18), ad eccezione di un posto moto tuttora gravato da ipoteca di importo superiore al suo valore (vedi estratti tavolari, docc. 19 e 19-bis); vi è poi la considerazione che l'ultimo bilancio depositato da al registro delle imprese Controparte_1
risale all'esercizio chiuso al 31.12.2021; infine, non risulta in regola neppure con i pagamenti degli oneri assicurativi e previdenziali (almeno in ragione di una ottantina di migliaia di euro);
pag. 4 di 9 RILEVATO che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una “impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma
1, lett. d), CCII1;
RAMMENTATO che il possesso congiunto di tali requisiti, da apprezzare avendo riguardo agli ultimi tre esercizi chiusi prima della data di deposito dell'istanza degli ex dipendenti, e dunque agli esercizi 2022, 2023 e 2024, costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce un onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
quanto poi alle ultime dichiarazioni dei redditi, che si arrestano comunque all'anno di imposta 2022, esse non recano indicazioni in grado di scalfire tale conclusione;
RILEVATA inoltre la sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49,
co. 5, CCII2, alla luce dell'entità dei crediti, indiscutibili, vantati dagli ex dipendenti e dal fornitore cui si aggiunge l'evidenza degli estratti di ruolo CP_2
trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – SC (da cui emergono, alla data del
23.10.2025, debiti attuali della Società nella misura di ulteriori 236.756,75 euro (di pag. 5 di 9 cui circa un terzo per carichi INPS e e della certificazione INPS (che alla CP_4
stessa data indica l'esistenza di crediti ulteriori per gestione separata, nella misura di circa 7.000 euro);
RITENUTO pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
TENUTO conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
VISTI gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
corrente in Trieste, via Carpison 10 - C.F./P.IVA - p.e.c.
[...] P.IVA_1
Email_1
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. che alla luce Persona_3
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
pag. 6 di 9 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 21 aprile 2026, ad ore 9:45, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
AS
pag. 7 di 9 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.
art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
pag. 8 di 9 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 19/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; 2 Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.