Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F.E.A.T S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo AR Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AS AR ZI in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della Delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 201 del 7 ottobre 2023 comunicata a mezzo raccomandata in data 12 dicembre 2023 nota Prot. 0281589/2023 del 30 novembre 2023 avente ad oggetto “Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della Rete Bus Rapid ( BRT) prevista dal Piano urbano della mobilita sostenibile (PUMS) di Taranto Linea Rossa “Palo VI NO “CUP E51J20000070001CIG 9751333E8B; avviso “approvazione del progetto definitivo ai fini urbanistici e contestuale approvazione del vincolo preordinato allo esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” di alcune aree tra le quali una di proprietà della Società ricorrente (sita nella zona industriale di Taranto alla via per Martina Franca km 3,0 ora via del Tratturello Tarantino, iscritta in Catasto al Foglio di mappa 180 particella n. 191);
- della nota prot. 0281589/2023 del 30 novembre 2023 comunicata a mezzo raccomandata in data 12 dicembre 2023;
- della Delibera G.C. n 306 del 29 settembre 2023 - Linea Rossa - atto di Indirizzo per approvazione del Progetto Definitivo e tutti allegati ed atti ivi richiamati;
- della nota Rup prot 217481/2023 ancorchè non conosciuta,
e ove occorra, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
- della DD n 220 del 12 aprile 2022 della VI Direzione Polizia Locale e Protezione Civile –trasporto Pubblico di approvazione del P F T e delle Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della Rete Bus Rapid (BRT) prevista dal Piano urbano della mobilita sostenibile ( PUMS) di Taranto Linea Rossa “ Palo VI NO “ Cup E51j20000070001;
- della nota prot 121537 di indizione della Conferenza di servizi in forma decisoria per Linea Rossa;
- della nota prot 193486 del 18 ottobre 2022;
- della nota prot 117390 del 28 aprile 2023 di prosieguo della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dello art 14 ter della n 241/90 ;
- della Determinazione Dirigenziale n 6920 dell’8 settembre 2023 della Direzione Polizia Locale Protezione Civile Linea Rossa, con la prescrizione che la fase esecutiva fosse attuata nel rispetto di tutte le condizioni contenute nelle comunicazioni, autorizzazioni, intese, concessioni , licenze pareri , concerti, nulla osta ed assensi ;
- di tutti gli altri provvedimenti connessi, presupposti, successivi e/o conseguenziali ancorché non conosciuti e comunque collegati al presente procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati alla controparte il 25 marzo 2024 e depositati in giudizio il 28 marzo 2024
per l’annullamento:
del Verbale di incontro sottoscritto il 23 febbraio 2024, nell’ambito del procedimento di cui alla Delibera Consiglio Comunale di Taranto n 201 del 7 ottobre 2023 di approvazione del progetto definitivo della infrastruttura BRT Linea Rossa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata dal difensore della parte ricorrente il 10 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ARchiara BA e udito l’Avv. L. Nilo per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato alla controparte il 9 febbraio 2024 e depositato in giudizio il 6 marzo 2024, la Società ricorrente ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Il Comune resistente ha comunicato all’odierna ricorrente, con nota del 30 settembre 2022, prot.0180346/2022, l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto definitivo con variante urbanistica ed imposizione di vincolo preordinato alla espropriazione di alcune aree, tra le quali quella di sua proprietà (sita nella zona industriale di Taranto alla via per Martina Franca km 3,0 ora via del Tratturello Tarantino, iscritta in Catasto al Foglio di mappa 180 particella n. 191) per l’espletamento di “Lavori di realizzazione infrastrutture per la riqualificazione del trasporto pubblico urbano relativamente alle linee portanti elettriche della rete Bus Rapid Transit (BRT) previste dal PUMS-CUP:E52G20000880005”. Pertanto, in sede di controdeduzioni ha manifestato che l’intervento previsto avrebbe comportato oltre all’esproprio della predetta porzione di aerea della particella n.191, anche lo spostamento del cancello di ingresso, degli impianti elettrici (allarme videosorveglianza e pesa elettronica di circa mt.18), nonché la ristrutturazione dell’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con un esborso economico che la Società ricorrente si riservava di comunicare tempestivamente alla Autorità Espropriante.
2.2. Espone, inoltre, parte ricorrente che con Deliberazione n. 201 del 7 ottobre 2023, avente ad oggetto “Infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della rete Bus Rapid Trasnit (BRT) prevista dal piano urbano della mobilità sostenibile(PUMS) di Taranto - linea rossa - LO VI NO - CUP: E51J20000070001- CIG:9751333E8B - Approvazione del progetto definitivo ai fini urbanistici e contestuale approvazione di variante urbanistica, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità” il Consiglio Comunale di Taranto ha approvato il progetto definitivo dei lavori inerenti l’oggetto della stessa e tra gli immobili interessati al procedimento de quo per cui è prevista l’espropriazione, rientra la predetta particella n. 191 iscritta a Catasto Foglio di Mappa 180 (sita nella zona industriale di Taranto alla via per Martina Franca km 3,0 ora via del Tratturello Tarantino), di proprietà della Società ricorrente dove insiste uno opificio che offre lavoro a n. 46 famiglie. Espone parte ricorrente che si tratterebbe di una striscia di circa 375,00 mq dell’area di pertinenza della Società ricorrente, di 12,50m di profondità per l’intera lunghezza del prospetto di 30,00 m(12,50m x 30,00m=375,00 mq) che produce, di fatto, una “intersezione stradale” che causerebbe difficoltà sia al transito veicolare e sia agli oltre 250 ingressi/uscite di automezzi pesanti che interessano quotidianamente l’attività commerciale svolta dalla Società ricorrente nell’area di proprietà e che non potrebbero più avvenire in piena sicurezza.
Nella delibera del Consiglio Comunale di Taranto n. 201/23 del 7 ottobre 2023 sarebbero state indicate tutte le osservazioni pervenute e tra queste anche le osservazioni trasmesse dalla Società ricorrente il 28 ottobre 2022, ricevute lo stesso giorno dal Comune resistente e da questo protocollate con n. 201218/2022, con la precisazione che a quest’ultima nota inviata dalla Società ricorrente (di cui al protocollo di ricezione del Comune di Taranto n.201218/2022) sarebbe stato fornito riscontro con nota del R.U.P prot.n. 217481/2023 del 14 settembre 2023.
La Società ricorrente espone, però, di non aver mai ricevuto né a mezzo raccomandata né a mezzo pec alcun riscontro alle proprie osservazioni del 28 ottobre 2022 protocollate dal Comune resistente con n. 201218/2022. Pertanto, tramite i propri tecnici la Società ricorrente avrebbe preso visione del progetto presso l’ufficio del Rup, procedendo oltre che a “ fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire allo immobile ai fini della liquidazione della indennità di esproprio”, anche ogni utile indicazione tecnica, a fini collaborativi, per evitare che la prevista espropriazione porti alla chiusura dell’attività con conseguenze disastrose per la sussistenza delle famiglie dei lavoratori della stessa Società.
3. A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I)Violazione e falsa applicazione dell’art 16 D.P.R. n. 327 del 2001 sotto l’aspetto della assenza di riscontro alle osservazioni. Violazione e falsa applicazione dell’art 7 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.
II)Violazione del giusto procedimento sotto l’aspetto del mancato rispetto dello articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.
III)Violazione di legge. Insufficienza previsioni di spesa nel quadro economico di progetto.
4. Il 12 marzo 2024 la Società ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare collegiale avendo il RUP assunto l’impegno di valutare, in sede di progettazione esecutiva, una soluzione progettuale alternativa.
5. In data 15 marzo 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto eccependo l’infondatezza del ricorso.
6. Con motivi aggiunti notificati alla controparte il 25 marzo 2024 e depositati in giudizio il 28 marzo 2024, la Società ricorrente ha poi, impugnato gli atti riportati in epigrafe rassegnando l’articolata censura di seguito rubricata:
Errata e/o insufficiente motivazione; contraddittorietà; errata valutazione dei presupposti di fatto e diritto.
7. Con memoria difensiva del 17 giugno 2024 la Società ricorrente ha depositato apposita istanza di dichiarazione della improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo altresì l’accoglimento dei motivi aggiunti del 25 marzo 2024.
8. Il 12 luglio 2024 il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva eccependo la tardività, l’inammissibilità, e l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti del 25 marzo 2024.
9. Con memoria depositata in giudizio il 31 gennaio 2025 la Società ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica fissata per la trattazione della causa il 26 febbraio 2025.
10. Con memoria depositata il 10 ottobre 2025, la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, così come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il C.E., in persona del R.U.P., ha comunicato in data 18 settembre 2025 l’esito della istruttoria in cui emergeva che il Comune di Taranto ha disposto la predisposizione e l’approvazione di atti che soddisfano l’interesse posto a base della sua domanda giudiziale.
11. Nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Osserva il Collegio che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in corso di causa per carenza sopravvenuta d’interesse.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua della predetta esplicita dichiarazione in tal senso depositata in giudizio dalla parte ricorrente il 10 ottobre 2025 - che dichiarare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti in corso di causa del presente processo improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
13. Sussistono i presupposti di legge, anche in relazione all’esito del presente giudizio, al comportamento processuale e alle richieste sul punto delle parti in causa per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
ARchiara BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ARchiara BA | PA Moro |
IL SEGRETARIO