Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per la condanna
dell'amministrazione convenuta al risarcimento di tutti i danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché interessi legali successivi alla domanda, patiti dai ricorrenti per il suicidio del signor -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, avvenuto il 21 dicembre 2011 in Cecina (LI);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa LV De FE e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe i ricorrenti – coniuge e figlio dell’Appuntato scelto dei Carabinieri -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- – chiedono il risarcimento dei danni da essi subiti a causa del decesso del proprio congiunto, suicidatosi nel mese di dicembre 2011 con l’arma di ordinanza in suo possesso.
Essi sostengono, in estrema sintesi, che tale evento sarebbe stato causato dalla negligente e colpevole condotta dell’Amministrazione, che avrebbe riammesso in servizio il sig. -OMISSIS-, consentendogli la detenzione e l’uso delle armi, nonostante il grave stato di sofferenza psichica manifestata dallo stesso.
2. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per resistere alle pretese attoree.
3. Nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2025 nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., il Collegio ha rappresentato alle parti la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adìto, posto che “i ricorrenti - estranei al rapporto di pubblico impiego del defunto - chiedono il risarcimento del danno da perdita del legame parentale che essi ritengono di aver subìto, iure proprio , a causa del suicidio del proprio congiunto, asseritamente causato dal comportamento negligente dell’Amministrazione di appartenenza”.
Le parti sono state dunque invitate a dedurre sul punto.
5. I ricorrenti, in data 13 novembre 2025, hanno depositato una memoria difensiva, insistendo per la giurisdizione del giudice amministrativo.
Essi, segnatamente, hanno evidenziato che:
- nel ricorso si sarebbe espressamente richiesto il risarcimento di entrambe le tipologie di danno, sia quello iure proprio , patito per la perdita del legame con il congiunto, sia quello iure hereditatis , subìto dal sig. -OMISSIS- ed entrato poi a far parte del patrimonio dei familiari, per successione, dopo la sua morte;
- l’azione promossa non troverebbe il proprio fondamento ( causa petendi ) nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’Amministrazione, bensì nella responsabilità contrattuale del pubblico datore di lavoro, per il colpevole inadempimento all’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del dipendente sancito dall’art. 2087 c.c.;
- la condotta colposa ascritta all’Amministrazione costituirebbe dunque un atto di gestione del rapporto di impiego del militare, la cui cognizione è devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice amministrativo.
6. Le argomentazioni di parte ricorrente non convincono.
Ritiene infatti il Collegio che l’odierna controversia non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Va innanzi tutto rammentato che, secondo il consolidato insegnamento del giudice civile, nel caso di controversie relative ad un rapporto di pubblico impiego non privatizzato aventi ad oggetto una domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, ai fini del riparto di giurisdizione, assume valore decisivo la natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta; se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
E’ stato inoltre chiarito che “… l'accertamento circa la natura del titolo della responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore anche attraverso il richiamo strumentale a disposizioni di legge, come ad es. l'art. 2087 c.c. o l'art. 2043 c.c., mentre assume valore decisivo la verifica dei "tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito" e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi condotte la cui idoneità lesiva si può esplicare indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini e pertanto anche nei confronti dei dipendenti ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovano la loro ragion d'essere nel rapporto di lavoro” (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4850 e giurisprudenza ivi citata; Id., 5 maggio 2014, n. 9573).
Il giudice amministrativo, nel confermare il suddetto orientamento, ha precisato che, secondo quanto testualmente sancito dall’art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, rientra nella propria giurisdizione esclusiva l’azione proposta dagli eredi del dipendente in regime di lavoro pubblico, quando la stessa è finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle cautele necessarie a preservare l’integrità psico-fisica del lavoratore, a condizione che gli stessi siano stati arrecati al congiunto, prima del decesso, e siano poi transitati nel patrimonio degli aventi causa, iure successionis ; in questi casi, infatti, la condotta dell’Amministrazione non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego pubblico, ma costituisce violazione degli obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro in base all’art. 2087 c.c. e va ricondotta perciò ad un’ipotesi di responsabilità contrattuale.
Diversamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione proposta dai congiunti per i danni mai prodottosi nella sfera giuridica del proprio congiunto, ma da essi stessi subiti a causa del decesso del familiare dipendente pubblico; in questi casi, infatti, gli attori sono del tutto estranei al rapporto di impiego e i danni da essi lamentati non sono direttamente riconducibili allo stesso, ma all’evento morte in sé (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, primo giugno 2020, n. 5821).
In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “sul pubblico impiego c.d. "non contrattualizzato", come quello militare, in ossequio ai consolidati indirizzi della Suprema corte (v.si cass. SU ord. 5 maggio 2014 n. 9573), si estende al solo risarcimento dei pregiudizi direttamente subiti dall'impiegato in dipendenza del rapporto di servizio, ciò su domanda dell'interessato ovvero, se deceduto, "jure hereditatis" dei suoi successori; mentre invece spetta al GO la cognizione sui risarcimenti delle conseguenze, patrimoniali e non, direttamente patite dai congiunti nelle proprie vite a seguito di illeciti a danno del de cuius (come i c.d. danni "parentali", a loro spettanti "jure proprio" e non per effetto della successione ereditaria)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 30 maggio 2025, n. 10513).
Ai fini del riparto di giurisdizione occorre dunque accertare quale sia, caso per caso, l’oggetto della domanda di risarcimento formulata dal ricorrente ( petitum ) e il titolo fatto valere mediante l’esercizio dell’azione ( causa petendi ), verificando, a questo ultimo riguardo, se il rapporto di lavoro costituisce fonte diretta oppure mera occasione dell’evento dannoso.
Ebbene, nel caso di specie, per quanto attiene al petitum sostanziale, va innanzi tutto osservato che i ricorrenti, pur chiedendo formalmente, in alcuni sporadici passaggi del ricorso, il risarcimento del danno patito “sia jure hereditatis che jure proprio” (cfr. in particolare pag. 62 del ricorso), hanno in concreto indicato, quali voci da ristorare, le spese da essi stessi sostenute per approfondire le circostanze del decesso del proprio congiunto, la perdita delle utilità economiche che il familiare avrebbe apportato al nucleo familiare se fosse rimasto in vita e il danno di natura esistenziale da loro patito per la perdita del legame parentale.
Si tratta, a ben vedere, di danni che non si sono mai prodotti nella sfera giuridica del congiunto, prima della sua morte, e in quanto tali passibili di essere trasferiti nel patrimonio degli eredi in via di successione; sono piuttosto danni manifestatisi esclusivamente nella sfera giuridica dei familiari superstiti, quale conseguenza diretta della morte del proprio congiunto.
Ed invero, le spese sostenute dai ricorrenti per approfondire la tragica vicenda che li ha colpiti non possono avere certamente inciso sul patrimonio del defunto, ma costituiscono un danno patrimoniale prodottosi nella sola sfera giuridica dei familiari.
Le utilità economiche future che sarebbero spettate al familiare in costanza del rapporto di impiego non sono mai entrate a far parte del suo patrimonio, quali poste attive, poiché con la morte dell'avente diritto si è estinto il suo diritto alla percezione dei futuri ratei dello stipendio e di ogni altro emolumento periodico spettante in forza del protrarsi del rapporto di lavoro; il diritto alla percezione dei ratei “ post mortem ”, pertanto, non è mai sorto e non è mai entrato a far parte dell'asse ereditario, essendo perciò insuscettibile di trasmissione agli eredi. Questi ultimi, dunque, possono soltanto rivendicare, a titolo di risarcimento iure proprio , il danno economico derivato dall'abbattimento del reddito familiare loro spettante pro quota (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 10513/2025 cit.; Id., sent. 9 luglio 2024, n. 13817).
Infine, il “danno da perdita del rapporto parentale”, di cui è chiesto il risarcimento, attiene al pregiudizio non patrimoniale, di tipo esistenziale e relazionale, subìto dai ricorrenti stessi a causa dello sconvolgimento della vita familiare prodotto dalla perdita del proprio congiunto (cfr., per tutte, Cass. civ., 26 luglio 2029, n. 20287). Né potrebbe essere diversamente nella fattispecie, atteso che “- secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale (v.si SU Cass. n. 15350/2015) affermatosi sul principio dell'ordinaria risarcibilità nel nostro sistema non dell'evento dannoso in sé (danno "in re ipsa"), ma solo delle sue conseguenze pregiudizievoli (c.d. "danno-conseguenza") - un fatto illecito che cagioni subito la morte non può determinare un danno non patrimoniale "biologico" per chi lo subisca, estinguendosi costui al momento dell'evento-morte (o poco dopo) con impossibilità di patirne le conseguenze dannose ed acquisire al suo patrimonio un diritto risarcitorio trasmissibile agli eredi, avendo appunto respinto la giurisprudenza la configurabilità del danno da morte (talvolta definito "tanatologico") come risarcibile "in re ipsa" (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 10513/2025 cit.).
Tutto il ricorso è dunque incentrato sulla richiesta di risarcimento di voci di danno patite iure proprio dai ricorrenti, direttamente causate dalla morte del proprio congiunto.
Per quanto attiene alla causa petendi si deve precisare che, nel caso di specie, il rapporto di impiego pubblico del defunto con l’Amministrazione datrice di lavoro costituisce mera occasione del danno fatto valere dai ricorrenti; lo stesso, invero, rileva in punto di fatto, perché comunque connota la condotta dell’Amministrazione, ma non costituisce il titolo dell’azione di risarcimento esperita con l’odierno ricorso, che in realtà trova il proprio esclusivo fondamento nel divieto generale di neminem laedere ricavabile dall’art. 2043 c.c., operante nei riguardi dei familiari estranei al rapporto contrattuale, in essere con il solo familiare deceduto. La medesima condotta dell’Amministrazione, invero, può costituire violazione degli obblighi di garanzia previsti dall’art. 2087 c.c. nei riguardi del prestatore di lavoro e violazione del generale divieto di cagionare danni ingiusti nei riguardi di soggetti terzi; in entrambi i casi possono configurarsi danni risarcibili, ma a titolo diverso.
Pertanto, a prescindere dalla qualificazione fornita dai ricorrenti, nella fattispecie viene fatta valere la responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione datrice di lavoro nei riguardi dei familiari superstiti, rispetto alla quale non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. e 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001, ma quella del giudice ordinario.
La stessa giurisprudenza richiamata nella memoria difensiva di parte ricorrente del 13 novembre 2025 va a sostegno delle conclusioni sopra raggiunte, posto che la stessa afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento a fattispecie nelle quali gli eredi del pubblico dipendente hanno chiesto, iure hereditatis , il risarcimento dei danni prodottisi nella sfera giuridica di quest’ultimo ed entrati a far parte del loro stesso patrimonio dopo la sua morte.
7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in forza dell’art. 11, comma 2 c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
8. Considerata la natura della lite, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adìto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2025 e 4 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LV La UA, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
LV De FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De FE | LV La UA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.