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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2025, n. 29930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29930 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11143-2022 proposto da: ZZ ST RI, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANpaolo CARRARA;
- ricorrente -
e sul ricorso 11366-2022 proposto da: FORTE MATTIA, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fausto IARROBINO;
- ricorrente -
contro Oggetto INDEBITO ARRICCHIMENTO Credito risarcitorio nascente da sentenza penale di condanna - Pagamento da parte del responsabile civile - Riforma in appello della statuizione di condanna a carico di quello degli imputati per il quale il responsabile civile abbia pagato - Possibilità per il “solvens” di surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli imputati riconosciuti responsabili dell’illecito R.G.N. 11143/2022 R.G.N. 11366/2022 Cron. Rep. Ud. 05/06/2025 Udienza pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 29930 Anno 2025 Presidente: DE ST FRANCO Relatore: ZI ST GIAIME Data pubblicazione: 12/11/2025 2 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L. N. 219 DEL 1981, in persona de rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliati “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
nonché contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, Dott. Marco PORZIO, “ad negotia”, Dott. Enzo FRILLI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gerardo TROIANIELLO;
- controricorrente -
e contro IS SC;
CURATELA DELL’EREDITÀ GIACENTE DI NI BATTISTA VIALE;
FALLIMENTO ARZANO S.C.A.R.L., FALLIMENTO SO.GE.ME. S.R.R.L.; FALLIMENTO EDILIA S.R.L.; IMPRESA CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;
NAOS S.P.A.; ALLIANZ S.P.A.; NI PETRECCA;
IU IA
- intimati -
Avverso la sentenza n. 709/2022, della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 21/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica in data 05/06/2025 dal Consigliere Dott. EF IA ZI;
udito l’Avvocato Fabrizio FEDELI;
udito il Sostituto Procuratore Generala Dott. Mario FRESA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 3 FATTI DI CAUSA 1. EF MA LI ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 709/22, del 21 febbraio 2022, della Corte d’appello di Napoli, che - accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (d’ora in poi, “CIPE”), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario Straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 (d’ora in poi, “Commissario Straordinario”), avverso la sentenza n. 5168/11, del 2 maggio 2011, del Tribunale della stessa città - ha, per quanto qui ancora di interesse, condannato in solido EF MA LI, e con esso anche MA FO, AN IS e l’eredità giacente di OV AT LE, a pagare, al CIPE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Straordinario, la somma di € 1.123.726,18, maggiorata di interessi, rigettando la domanda di manleva, riproposta dall’odierno ricorrente ex art. 346 cod. proc. civ. nei confronti della società OR Assicurazioni S.p.a. (poi divenuta LI LI S.p.a.), dichiarando inammissibile la medesima domanda proposta pure da MA FO. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che il CIPE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario ebbero a citarlo in giudizio (e con esso, pure MA FO, AN IS e OV AT LE), affinché tutti i convenuti fossero condannati, in solido o “pro quota”, al pagamento della somma di € 1.123.726,18, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito o, in via subordinata, di surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Assumevano, infatti, gli allora attori che il CIPE aveva provveduto a pagare la somma suddetta in favore degli eredi delle 4 vittime di un disastro, avvenuto il 23 gennaio 1996, a causa del crollo della galleria di collegamento tra lo svincolo stradale di NO e quello di Miano, evento verificatosi nell’ambito di un’opera pubblica, alla cui realizzazione i convenuti, a vario titolo professionale, avevano preso parte. In particolare, il versamento del già indicato importo era avvenuto in esecuzione della condanna - impartita dal Tribunale di Napoli, in sede penale con sentenza n. 9962/03, al CIPE, quale responsabile civile, a seguito dell’accertata responsabilità del suo ingegnere progettista, UI Palazzi - al pagamento di una provvisionale. Provvedimento adottato all’esito del primo grado di giudizio, che condannava, con il CIPE, pure i predetti professionisti (quali, rispettivamente, progettista, direttore dei lavori, direttore tecnico e collaudatore in corso d’opera di alcune delle imprese alle quali era stata affidata l’esecuzione dei lavori) a versare, agli eredi di ciascuna delle vittime del disastro, la somma di € 100.000,00. Tale decisione resa in sede penale, tuttavia, veniva parzialmente riformata in appello, in ragione dell’intervenuta assoluzione del Palazzi, in virtù della sentenza della Corte d’appello napoletana n. 7702/06. Su tale presupposto, quindi, il CIPE, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario Straordinario chiedevano - all’uopo convenendoli in giudizio - a EF MA LI, a MA FO, a AN IS e a OV AT LE, il pagamento della somma corrisposta dal CIPE. Costituitisi in giudizio i convenuti, essi, oltre a resistere alla domanda, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa, quali corresponsabili del sinistro, altre persone fisiche (segnatamente, OV CA e PP BR) e giuridiche che avevano contribuito all’esecuzione dell’opera, queste ultime da individuarsi nelle società - tutte, peraltro, “medio tempore” dichiarate fallite - NO S.r.l., SO.GE.ME. S.r.l., Edilia S.r.l., Murer LI S.r.l. Cogeri Costruzioni S.r.l., oltre che nella 5 società NA S.p.a. e nell’Impresa IN & HI, quest’ultima, invece, posta in concordato preventivo. Inoltre, EF MA LI e MA FO chiamavano rispettivamente in causa, per essere dalle stesse manlevati, il primo, la società OR Assicurazioni S.p.a. (oggi LI LI S.p.a)., in virtù delle polizze per la responsabilità civile verso terzi stipulate anche in suo favore - come “preposto” per il progetto esecutivo - dalla società NA e dalle imprese sopra elencate, all’epoca dei fatti costituitesi in A.T.I., il secondo, invece, la società R.A.S. S.p.a. (poi divenuta Allianz), nei confronti della quale EF MA LI chiedeva estendersi la sua domanda di manleva. Si costituivano in giudizio sia le due società assicuratrici, per resistere alle domande di manleva, sia - sempre per opporsi all’iniziativa assunta dai convenuti nei loro confronti - le società NA, l’Impresa IN & HI in concordato preventivo, nonché le curatele fallimentari delle società NO, SO.GE.ME. ed Edilia, queste ultime eccependo l’inammissibilità e improcedibilità delle domande nei loro confronti, stante la competenza esclusiva del Tribunale (quello di Isernia) che aveva dichiarato il loro fallimento. Così radicatosi il contraddittorio, l’esito del primo grado di giudizio - per quanto qui di interesse - consisteva nel rigetto della duplice domanda del CIPE (e delle altre amministrazioni dello Stato). Rilevava, infatti, il Tribunale di Napoli, quanto alla richiesta ripetizione d’indebito, che i convenuti non fossero gli “accipientes” della somma richiesta in restituzione. In merito, invece, alla domanda avanzata, in via subordinata, a titolo di surrogazione legale, il giudice di prime cure ne motivava il rigetto sul presupposto che - a seguito dell’assoluzione, in appello, dell’Ing. Palazzi, ovvero il progettista incaricato dal CIPE - era venuto meno, con effetto “ex tunc”, il vincolo di solidarietà per il 6 pagamento della condanna provvisionale inizialmente comminata, e con esso il rapporto, tra il CIPE e i soggetti dallo stesso convenuti in giudizio, che potesse giustificare la surrogazione ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Quanto alle spese del grado, mentre quelle relative al rapporto processuale intercorso tra gli attori e i convenuti erano poste integralmente a carico dei primi (condannati pure a rifondere le spese sostenute dalla società NA e dall’Impresa IN & HI), veniva comminata, invece, la condanna di EF MA LI e di MA FO a rifondere, per intero, quelle sostenute dalle curatele fallimentari e dalla società OR Assicurazioni, nonché, nella misura del 50% (la restante metà essendo, viceversa, posta a carico degli attori), quelle di Allianz. Avverso tale decisione esperivano gravame, in via di principalità, i già attori, prestando peraltro acquiescenza alla decisione di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito (insistendo, invece, per quella di surrogazione), nonché, in via incidentale, il LI e il FO. Gli appellanti incidentali, in particolare, si dolevano delle statuizioni sulle spese di lite, riproponendo poi, ex art. 346 cod. proc. civ., la domanda di manleva verso OR Assicurazioni (ma non pure di Allianz). Il giudice d’appello, in primo luogo, accoglieva il gravame principale, sul presupposto che - al momento in cui il CIPE aveva provveduto a dare esecuzione alla condanna provvisionale - l’obbligo giuridico di pagamento, in solido con gli altri condebitori, era effettivamente esistente in forza della prima pronuncia del giudice penale. La Corte napoletana si richiamava, al riguardo, ad un risalente arresto di questa Corte secondo cui “l'obbligo di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il «solvens» si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., va riscontrato con riferimento alla data in cui il «solvens» medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante 7 l’eventuale successivo accertamento dell’inesistenza dell'obbligo stesso”. In secondo luogo, quanto alla domanda di manleva verso OR Assicurazioni (divenuta nel frattempo LI LI), la stessa veniva rigettata, nel caso di EF MA LI, e dichiarata inammissibile, perché nuova, quanto, invece, a MA FO. In ordine, infine, alle spese processuali, il giudice d’appello - nel rilevare, preliminarmente, l’avvenuta transazione della lite tra MA FO, Allianz e i fallimenti NO e SO.GE.ME. - evidenziava come la decisione da adottare riguardasse, ormai, solo il rapporto tra il medesimo MA FO e LI LI e il fallimento Edilia, oltre che quello di EF MA LI con tutte le curatele costituite e le due società assicuratrici. Ciò detto, in applicazione del principio della soccombenza, poneva a carico di EF MA LI e di MA FO le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di LI LI (già OR Assicurazioni), nonché, solo nei confronti del LI, le spese del primo grado sostenute da Allianz, non provvedendo, invece, in tal senso per quelle del giudizio di appello, in mancanza di riproposizione della domanda di manleva verso di essa. Quanto, invece, alle spese sostenute dalle curatele fallimentari, le stesse venivano poste a carico sia del LI che del FO (ma, in questo caso, solo quanto al fallimento Edilia, l’unico rimasto estraneo alla già indicata transazione), poiché le domande proposte nei loro confronti erano inammissibili, in ragione della competenza del Tribunale fallimentare. La condanna alle spese verso il fallimento Edilia, peraltro, era limitata al primo grado, essendo detta curatela rimasta contumace in appello. 8 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione EF MA LI, sulla base - come detto - di sette motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e “soprattutto” 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 291, 303, 330, 331, 332 e 350 cod. proc. civ. e conseguente violazione degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., oltre che dell’art. 111 Cost., deducendo “nullità della sentenza, in merito ad un fatto decisivo inerente alla dichiarata integrità del contraddittorio e conseguente ammissibilità e procedibilità dell’atto d’appello”. Il motivo si articola in due censure. La prima, relativa alla rinnovazione della notificazione dell’atto di appello - richiesta dagli appellanti principali sin dall’udienza del 24 aprile 2014 - agli eredi di GI AT LE (deceduto dopo la sentenza di primo grado). Tale rinnovazione sarebbe stata reiteratamente omessa nei confronti tanto di costoro, quanto del curatore dell’eredità giacente, visto che l’Avvocatura dello Stato, ancora all’udienza del 20 febbraio 2020, otteneva un nuovo termine per procedere a tale incombente, e ciò nonostante l’avvenuta nomina, nelle more, da parte del Tribunale di Udine, con decreto del 13 novembre 2019, del curatore speciale dell’eredità giacente, in persona dell’Avv. Luca Momich. Sottolinea il ricorrente che l’Avvocatura dello Stato ha provveduto alla notifica nei confronti di quest’ultimo solo in data 28 maggio 2020, ovvero dopo la concessione - che si assume essere stata illegittima - di un ulteriore termine, giusta ordinanza del 23 aprile 2020. L’altra censura concerne l’omessa notificazione dell’atto d’appello - che pure era stata disposta dalla Corte partenopea, con ordine di integrazione del contraddittorio emesso all’udienza 9 del 31 ottobre 2013 - nei confronti di OV CA e PP BR (rimasti contumaci in primo grado), reputando il ricorrente che tale omissione non possa ritenersi sanata, come invece affermato dalla sentenza impugnata, dalla notifica dell’appello incidentale esperito da esso LI e dal FO. Alla luce di quanto esposto, pertanto, sarebbe “evidente l’improcedibilità ed inammissibilità dell’atto di appello principale così come notificato, perché in totale spregio a quanto disciplinato dal codice di procedura civile negli articoli sopra elencati, in merito anche alla rimessione in termini per fatti non imputabili alla parte istante”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre che per mancanza dei requisiti ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ., con conseguente nullità della sentenza. Il ricorrente evidenzia di aver “sempre contestato la generica documentazione depositata in atti dal CIPE”, e ciò “in quanto non vi era alcuna prova effettiva dell’intimazione di pagamento ricevuta dal CIPE dagli eredi delle vittime (raccomandata con ricevuta di ritorno) né degli avvenuti pagamenti così come richiesti in surroga”, in particolare sostenendo che “i decreti e gli ordinativi di pagamento, disposti dalla P.A. in favore degli eredi delle vittime ed allegati all’atto di citazione, non possono equivalere ad una prova di pagamento”. Parimenti, gli attori non avrebbero provato di aver “subito un’intimazione, un’espropriazione e/o azione esecutiva volta ad ottenere il pagamento della provvisionale nelle more del secondo grado di giudizio penale”. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, si collocherebbe sotto il minimo costituzionale, giacché inidonea a 10 far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, donde la conseguente falsa applicazione della norma di diritto, dato che tale vizio “presuppone che la quaestio facti sia correttamente risolta al fine di scrutinare la corretta sussunzione sotto la norma”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., violazione del combinato disposto dagli artt. 163, 183, comma 6, 342 e 345 cod. proc. civ., oltre a violazione dell’art. 1203, comma 1, n. 1), cod. civ., inapplicabilità dell’art 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che parte attrice aveva proposto, in via subordinata, la domanda di surrogazione, perché, in questo modo, il giudice d’appello avrebbe contravvenuto al principio - affermato da questa Corte - secondo cui, chi agisce ex art. 2900 cod. civ. deve manifestare “chiaramente” che “ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore;
che quest’ultimo è rimasto inerte;
che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitati se non dal loro titolare”. Inoltre, si censura la sentenza impugnata perché - nel richiamare un lontano arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 1, sent. 24 giugno 1980, n. 3958) - ha affermato che “l'obbligo di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il «solvens» si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., va riscontrato con riferimento alla data in cui il «solvens» medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante l’eventuale successivo accertamento dell’inesistenza dell'obbligo stesso”, come nel caso di specie, in ragione della sopravvenuta assoluzione del Palazzi. Senonché, osserva il ricorrente, nel menzionare il suddetto arresto di questa Corte la 11 sentenza impugnata “omette di precisare un passaggio fondamentale della stessa”, ovvero quello secondo cui “il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto e di pretendere, quindi, dal debitore il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa dei confronti dell’accipiens (art. 2036, comma 3, cod. civ.)”, sicché tale diritto “va escluso qualora tale azione di ripetizione sia esperibile ovvero sia stata in concreto esperita restando irrilevante in questa seconda ipotesi la sua pratica inutilità”. Si denuncia, inoltre, violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., perché l’indebito oggettivo, “postulando un’indagine sull’elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del «solvens» di pagare un debito altrui, comporta l’emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art 1203, comma 1, n. 3), cod. civ.”. Viene, inoltre, sottolineato che “la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore”, mentre nel caso in esame “manca l’attuale sussistenza del rapporto di solidarietà di cui all’art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ., in quanto la sentenza di secondo grado ha revocato le statuizioni civili in via provvisoria emesse dalla sentenza penale di primo grado”. Infine, si rileva che - ai sensi della norma suddetta - gli attori/appellanti erano obbligati a surrogarsi, ai soggetti risarciti, nei confronti dei fallimenti NO e SO.GE.ME., “ai quali erano stati versati, in deposito liberatorio ed al 50% ciascuno, i massimali di polizza della ex OR Assicurazione, oggi LI 12 LI S.p.A., e della Allianz S.p.A., per un totale di € 7.303.761,40”, secondo quanto sarebbe dato evincere “dalle relazioni delle curatele”, che si indicano come “di recente depositate da queste ultime in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dalle società all’epoca in bonis nei confronti dei loro amministratori e professionisti tecnici preposti”. Si assume, pertanto, che la conseguenza di tale non corretto esercizio della surrogazione ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. “è costituito da una evidente locupletazione ai danni del ricorrente e degli altri professionisti condannati in sede penale in violazione degli artt. 2041 cod. civ. e 624 cod. pen.”, giacché essi “stanno subendo più richieste risarcitorie giudiziali per le medesime causali”. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113, 115 e 345, comma 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2041 cod. civ. e 624 cod. pen., “per omessa valutazione di un fatto storico decisivo e di una prova indispensabile agli atti di causa”, lamentando “ingiustizia manifesta”. Si censura la sentenza impugnata per aver “omesso di detrarre dalla somma totale della provvisionale, pagata dal CIPE alle vittime del sinistro, la cifra di € 342.678,25 rimborsata al CIPE stesso dal TO NO RL per gli stessi fatti di cui è causa, così come riconosciuto dalla P.A. nella comparsa di costituzione dell’11 novembre 2020”, ovvero in un “documento confessorio” ritenuto “ingiustamente ed illegittimamente tardivo dalla Corte d’Appello, nonostante la sua evidente formazione successiva (2018) all’istaurazione del giudizio di appello (2012) in aperta violazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 624 cod. pen”. 13 Analoga detrazione - assume il ricorrente - dovrà compiersi anche di “tutte le somme incassate dal CIPE dall’altro fallimento SO.GE.ME S.r.l.”, come “si evince dalla relazione ex art. 33 della curatela fallimentare”, oltre che dalla sentenza di questa Corte “del 2012 che ha chiuso definitivamente la questione del deposito liberatorio dei massimali di polizza assicurativa per un importo totale di € 7.303.761,40”. Infine, non essendo “dato sapere” al ricorrente “ciò che è stato rimborsato al CIPE anche dalle altre imprese in fallimento” e dalla “impresa IN e HI in concordato preventivo”, il medesimo “chiede alla Suprema Corte di ordinare alle curatele fallimentari suddette, o di demandare alla Corte di appello di Napoli l’emanazione di tale ordine nella sperata cassazione della sentenza gravata con rinvio, il deposito di una relazione aggiornata ex art. 33 della legge fallimentare, al fine di evitare evidenti locupletazioni ai danni del ricorrente e degli altri professionisti resistenti condannati in sede penale e civile”. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. con riguardo alla violazione degli artt. 1891, 1411, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti di OR Assicurazioni, ritenendo che la garanzia assicurativa operasse solo in favore delle società NO e SO.GE.ME, e non pure di esso LI. Si assume, infatti, che la Corte territoriale avrebbe “errato nell’applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale richiamate sopra (artt. 1362 e seguenti cod. civ.) perché non ha considerato nell’integrità del suo tenore letterale la clausola di cui all’art. 16 «ASSICURAZIONI» del contratto d’appalto sottoscritto in data 27 marzo 1992” tra la società NA e l’ATI. In particolare, 14 essa avrebbe dovuto dare rilievo alla previsione che faceva carico all’appaltatore di “stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per la legge, per tutti i suoi dipendenti comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori, a sua cura e spese, con primarie Compagnie assicuratrici di gradimento della Committente ed a condizioni da questa ritenute soddisfacenti, le seguenti polizze assicurative” e, segnatamente, tra di esse, “Assicurazioni per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, anche al di fuori dell’ambito di esecuzione dello stesso, con congrui massimali per ogni sinistro e per ogni prestatore d’opera infortunato”. D’altra parte, anche la previsione secondo cui “la Compagnia di Assicurazione dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti della Committente, della Direzione Lavori e dell’Ente Concedente, nonché dei rispettivi dipendenti” corroborerebbe l’interpretazione proposta, giacché una simile rinuncia “può giustificarsi solo con la sussistenza di un contratto assicurativo a favore di terzo e/o per conto di chi spetta”, ex artt. 1411 e 1891 cod. civ. 3.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 92 cod. proc. civ. Si assume che, “alla stregua delle argomentazioni giuridiche sopra esposte al quinto motivo di ricorso, risulta assolutamente ingiusta la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle compagnie assicurative e delle Imprese in fallimento”, e ciò “quantomeno sotto il profilo della complessità delle questioni che dovevano essere accertate in contraddittorio di tutte le parti interessate al giudizio”. 3.7. Infine, il settimo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 112 15 cod. proc. civ., violazione nonché erronea e falsa interpretazione degli artt. 40, 41 cod. pen. e degli artt. 1223, 1225, 1227, comma 2, 1299 e 2055 cod. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nel riparto dell’onere probatorio del nesso causale in relazione alle conseguenze del sinistro, nonché violazione dell’art. 20 del regio decreto n. 350 del 1895 contenente il regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori dello Stato da applicarsi “ratione temporis” all’appalto in questione. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma essere stato “acclarato, all’esito degli univoci accertamenti tecnici e delle prove storiche raccolte nel giudizio penale”, illustrate analiticamente nella sentenza resa all’esito dello stesso, “che le morti delle vittime del disastro in questione sono certamente imputabili ai convenuti condannati in via definitiva in sede penale e non anche al Palazzi”. Sarebbe stato, tuttavia, disatteso il principio del “più probabile che non”, con cui accertare in ambito civile il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta del preteso responsabile. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con unico controricorso, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (nuova denominazione assunta dal CIPE), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Del pari, ha resistito, con controricorso la società LI LI, concludendo anch’essa per la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. 6. Sono rimasti solo intimati AN IS, la curatela dell’eredità giacente di OV AT LE, i fallimenti NO, 16 SO.GE.ME. ed Edilia, l’Impresa IN e HI in concordato preventivo e le società NA e Allianz, nonché OV CA e PP BR. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, concludendo nel senso del rigetto del ricorso. 9. Il ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memoria. 10. Celebrata il 4 giugno 2025 l’udienza di trattazione, nel corso della stessa - con provvedimento adottato direttamente in udienza - è stata disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione al presente giudizio (R.G.N. 11143/22) di altro (R.G.N. 11366/22) promosso da MA FO mediante impugnazione della stessa sentenza n. 709/22 della Corte d’appello di Napoli. Il ricorso, illustrato da memoria, si articola su quattro motivi, sostanzialmente identici ai primi quattro del ricorso di EF MA LI. A detto ricorso resistono il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (nuova denominazione assunta dal CIPE), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario, ma pure, illustrandolo con memoria, LI S.p.A. RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Ambedue i ricorsi vanno rigettati. 17 11.1. Il primo motivo - comune ad entrambe le impugnazioni - non è fondato. 11.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla constatazione che nessuno dei soggetti nei confronti dei quali è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello costituiva, in realtà, un contraddittore necessario. Non OV CA, né PP BR, che erano stati chiamati in causa - in base a quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 11 - dagli odierni ricorrenti “per essere eventualmente da essi manlevati in considerazione dell’attività dagli stessi svolta nell’ambito del tragico evento” presupposto del presente giudizio (e senza che i medesimi fossero neppure quei soggetti nei confronti dei quali l’odierno ricorrente, per l’ipotesi di condanna al pagamento in favore di parte attrice, “chiedeva di accertare ex art. 2055 cod. civ. le quote di responsabilità”, domanda proposta, infatti, solo nei riguardi “delle società appaltatrici chiamate in causa”; cfr. pag. 6 del ricorso). Si trattava, dunque, di “terzi responsabili” chiamati in causa da due dei convenuti, e dunque di soggetti rispetto ai quali gli attori/appellanti principali mai avevano proposto alcuna domanda, donde la correttezza - come reputa anche il Procuratore Generale presso questa Corte - dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la loro partecipazione al giudizio è stata assicurata dalla notifica degli appelli incidentali da parte dei loro chiamanti in causa”, non occorrendo che fossero evocati in giudizio pure dagli attori/appellanti. Parimenti, non era un contraddittore necessario - sebbene convenuto “ab origine” in giudizio direttamente dagli attori - neppure il defunto GIbattista LE, vale a dire uno dei coautori dell’illecito dal quale erano scaturiti i danni al cui ristoro 18 aveva provveduto il CIPE, poi surrogatosi nei diritti dei creditori ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Invero, secondo questa Corte, in caso di “responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni” (Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20692, Rv. 642052-03; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2018, n. 20860, Rv. 650428-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 10803, Rv. 658076-01). Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, in presenza di “impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l’omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell’ordine del giudice ex art. 332 cod. proc. civ. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l’estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri” (Cass. Sez. 6-3, ord. 16 gennaio 2020, n. 804, Rv. 656588-01), essendo l’ordine di notificazione dell’impugnazione impartito solo 19 “ai fini della «litis denuntiatio»” (Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9773, Rv. 643959-01). 11.2. Il secondo motivo - comune, parimenti, ad ambo le impugnazioni - è inammissibile. 11.2.1. Esso, per vero, denuncia un vizio di motivazione che, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe da evincere dall’inidoneità, della documentazione prodotta da parte attrice (e poi appellante), a comprovare l’avvenuta intimazione a pagare quanto stabilito dalla provvisionale e il successivo pagamento. Siffatta censura è, tuttavia, inammissibile, giacché il denunciato vizio motivazionale è privo del suo necessario carattere “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24), essendo la sua prospettazione avvenuta in spregio al principio secondo cui occorre che esso “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). 11.3. Il terzo motivo - anch’esso identico nei due ricorsi - è in parte inammissibile e in parte non fondato. 11.3.1. Inammissibile, infatti, è la prima censura, ovvero quella secondo cui la domanda di surrogazione non potrebbe proporsi in via subordinata, perché incompatibile con la necessità che l’azione surrogatoria venga esperita “con chiarezza”; la censura, infatti, confonde la fattispecie di cui all’art. 1203, comma 20 1, n. 3), cod. civ. con quella, del tutto diversa, di cui all’art. 2900 cod. civ., alla quale si riferisce tale principio. Quanto, invece, alla censura secondo cui il ricorso alla surrogazione sarebbe stato, nella specie, precluso, e ciò perché il “solvens” poteva agire in ripetizione nei confronti degli “accipientes”, in ragione della revoca della provvisionale disposta dal giudice d’appello penale in conseguenza dell’assoluzione del Palazzi, essa trascura di considerare, innanzitutto, che al momento dell’avvenuto pagamento non sussisteva ancora la condizione legittimante, astrattamente, l’esperimento dell’azione di ripetizione. In altri termini, la previsione di cui all’art. 2036, comma 3, cod. civ., richiamata dai ricorrenti, sebbene vada intesa - leggendola “a contrario” - anche nel senso che colui che ha pagato indebitamente non subentra dei diritti del creditore, quando la ripetizione è ammessa, presuppone, pur sempre, la “contestualità” tra la possibilità della ripetizione e la preclusione alla surrogazione. Sotto altro - e più radicale - profilo, poi, colgono nel segno i rilievi del Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui il recupero di somme pagate in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, poi riformate “non si inquadra nell’istituto della «condictio indebiti» (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione”, e ciò perché “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza”, giacché tale evenienza fa “venir meno «ex tunc» e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza”, così imponendo “di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (vengono richiamate Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2007, n. 3758, Rv. 596952-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2005, n. 16559, Rv. 583649-01). A conferma, poi, della legittimità del ricorso alla surrogazione da parte del CIPE, e dell’impossibilità di avvalersi della ripetizione 21 nei confronti degli aventi diritto al risarcimento del danno “illo tempore” soddisfatti nella loro pretesa creditoria, deve richiamarsi il “principio secondo il quale colui che paga sapendo di non essere debitore” (e tale è divenuta la condizione del CIPE dopo l’assoluzione del Palazzi dai reati a lui inizialmente ascritti) “non ha azione in base alle norme sull'indebito soggettivo, in esse comprese il terzo comma dell'art. 2036 cod. civ., atteso che tale norma necessariamente richiede la consapevolezza e la volontà del solvens di pagare un debito proprio anziché altrui” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2013, n. 28061, Rv. 629036-01, che richiama, sul punto, Cass. Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9946). In definitiva, poiché al momento del pagamento il CIPE era validamente coobbligato in uno agli originari convenuti, legittimamente esso, in qualità di solvens, venuto meno il titolo giudiziale del proprio debito, si rivolge a coloro che al tempo del pagamento erano suoi condebitori solidali, per ottenerne il rimborso integrale della somma corrisposta ai creditori comuni, la quale non era, però, ormai definitivamente più a carico del primo per effetto della successiva riforma del titolo giudiziale in parola. Infondata è, del pari, la censura di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., giacché è lo stesso ricorrente a riconoscere che la domanda di surrogazione legale venne proposta sin dal primo grado. Infine, è inammissibile la censura che prospetta il rischio di una locupletazione per le vittime dell’illecito, per essere stati stanziati, in loro favore, i massimali dagli assicuratori delle società (poi fallite) NO e SO.GE.ME., basandosi tale doglianza su documentazione depositate dalle curatele “in altri giudizi” e, dunque, non esaminabili, per definizione, nella presente sede. 22 11.4. Il quarto motivo - l’ultimo comune ai due ricorsi - è inammissibile, sotto vari profili. 11.4.1. Innanzitutto, esso è proposto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente provveduto ad adempiere all’onere di “puntuale indicazione” del contenuto del documento su cui il motivo si fonda, secondo quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione “non formalistica” dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che - in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite - s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. LI, del 28 ottobre 2021. In secondo luogo, essendo il presente motivo strutturato come “omessa valutazione di un fatto storico decisivo” (oltre che di una prova indispensabile), “fatto” che sarebbe costituito dall’avvenuta percezione, da parte del CIPE, di somme corrispostegli dalle curatele fallimentari che andrebbero a ridurre il suo credito restitutorio nei confronti degli odierni ricorrenti, la riconduzione del motivo alla previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. avrebbe richiesto che il ricorrente indicasse non solo il “dato”, testuale o extratestuale, da cui quel fatto risulti esistente, nonché la sua decisività, ma pure - ciò che invece non risulta avvenuto - il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). Fuori da ogni regola propria del giudizio di legittimità, infine, è la richiesta a questa Corte d’impartire un ordine di esibizione. 23 12.5. Il quinto motivo del ricorso di EF MA LI è inammissibile. 12.5.1. Difatti, posto che “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti” (condizione, nella specie, soddisfatta), “ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi” - come, invece, accaduto nel caso che occupa - NE mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01). 11.6. Inammissibile è pure il sesto motivo del ricorso del LI. 11.6.1. Va, infatti, ribadito, che - in materia di spese di lite - esula dal sindacato di questa Corte, “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 24 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi, peraltro, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610-01). 11.7. Infine, che il settimo e ultimo motivo di ricorso del LI è inammissibile. 11.7.1. Esso, infatti, si risolve nella pretesa di mettere in discussione l’accertamento di fatto, peraltro operato nel giudizio penale ed avente efficacia di giudicato ex art. 654 cod. proc. pen., sulla cui base la Corte territoriale ha fondato la conclusione della effettiva sussistenza delle conseguenze dannose. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., liquidandole come da dispositivo, in relazione alle diverse attività defensionali svolte dai singoli controricorrenti. 13. A carico di ciascuno dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 25
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi, condannando EF MA LI e MA FO, in solido, a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 e della società LI LI S.p.a., liquidandole - unitariamente per i primi tre - in complessivi € 11.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito, oltre accessori di legge, nonché - per l’ultima - in € 10.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 5 giugno 2025. Il Consigliere estensore EF IA ZI Il Presidente Franco DE ST
- ricorrente -
e sul ricorso 11366-2022 proposto da: FORTE MATTIA, domiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato Fausto IARROBINO;
- ricorrente -
contro Oggetto INDEBITO ARRICCHIMENTO Credito risarcitorio nascente da sentenza penale di condanna - Pagamento da parte del responsabile civile - Riforma in appello della statuizione di condanna a carico di quello degli imputati per il quale il responsabile civile abbia pagato - Possibilità per il “solvens” di surrogarsi nel credito risarcitorio nei confronti degli imputati riconosciuti responsabili dell’illecito R.G.N. 11143/2022 R.G.N. 11366/2022 Cron. Rep. Ud. 05/06/2025 Udienza pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 29930 Anno 2025 Presidente: DE ST FRANCO Relatore: ZI ST GIAIME Data pubblicazione: 12/11/2025 2 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTENZIOSO E TRASFERIMENTO DELLE OPERE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L. N. 219 DEL 1981, in persona de rispettivi legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliati “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- controricorrenti -
nonché contro GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del procuratore speciale, Dott. Marco PORZIO, “ad negotia”, Dott. Enzo FRILLI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gerardo TROIANIELLO;
- controricorrente -
e contro IS SC;
CURATELA DELL’EREDITÀ GIACENTE DI NI BATTISTA VIALE;
FALLIMENTO ARZANO S.C.A.R.L., FALLIMENTO SO.GE.ME. S.R.R.L.; FALLIMENTO EDILIA S.R.L.; IMPRESA CHINI E TEDESCHI S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;
NAOS S.P.A.; ALLIANZ S.P.A.; NI PETRECCA;
IU IA
- intimati -
Avverso la sentenza n. 709/2022, della Corte d’appello di Napoli, depositata in data 21/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica in data 05/06/2025 dal Consigliere Dott. EF IA ZI;
udito l’Avvocato Fabrizio FEDELI;
udito il Sostituto Procuratore Generala Dott. Mario FRESA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. 3 FATTI DI CAUSA 1. EF MA LI ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 709/22, del 21 febbraio 2022, della Corte d’appello di Napoli, che - accogliendo il gravame esperito, in via di principalità, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (d’ora in poi, “CIPE”), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Commissario Straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 (d’ora in poi, “Commissario Straordinario”), avverso la sentenza n. 5168/11, del 2 maggio 2011, del Tribunale della stessa città - ha, per quanto qui ancora di interesse, condannato in solido EF MA LI, e con esso anche MA FO, AN IS e l’eredità giacente di OV AT LE, a pagare, al CIPE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Commissario Straordinario, la somma di € 1.123.726,18, maggiorata di interessi, rigettando la domanda di manleva, riproposta dall’odierno ricorrente ex art. 346 cod. proc. civ. nei confronti della società OR Assicurazioni S.p.a. (poi divenuta LI LI S.p.a.), dichiarando inammissibile la medesima domanda proposta pure da MA FO. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che il CIPE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario ebbero a citarlo in giudizio (e con esso, pure MA FO, AN IS e OV AT LE), affinché tutti i convenuti fossero condannati, in solido o “pro quota”, al pagamento della somma di € 1.123.726,18, oltre interessi, a titolo di ripetizione di indebito o, in via subordinata, di surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Assumevano, infatti, gli allora attori che il CIPE aveva provveduto a pagare la somma suddetta in favore degli eredi delle 4 vittime di un disastro, avvenuto il 23 gennaio 1996, a causa del crollo della galleria di collegamento tra lo svincolo stradale di NO e quello di Miano, evento verificatosi nell’ambito di un’opera pubblica, alla cui realizzazione i convenuti, a vario titolo professionale, avevano preso parte. In particolare, il versamento del già indicato importo era avvenuto in esecuzione della condanna - impartita dal Tribunale di Napoli, in sede penale con sentenza n. 9962/03, al CIPE, quale responsabile civile, a seguito dell’accertata responsabilità del suo ingegnere progettista, UI Palazzi - al pagamento di una provvisionale. Provvedimento adottato all’esito del primo grado di giudizio, che condannava, con il CIPE, pure i predetti professionisti (quali, rispettivamente, progettista, direttore dei lavori, direttore tecnico e collaudatore in corso d’opera di alcune delle imprese alle quali era stata affidata l’esecuzione dei lavori) a versare, agli eredi di ciascuna delle vittime del disastro, la somma di € 100.000,00. Tale decisione resa in sede penale, tuttavia, veniva parzialmente riformata in appello, in ragione dell’intervenuta assoluzione del Palazzi, in virtù della sentenza della Corte d’appello napoletana n. 7702/06. Su tale presupposto, quindi, il CIPE, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario Straordinario chiedevano - all’uopo convenendoli in giudizio - a EF MA LI, a MA FO, a AN IS e a OV AT LE, il pagamento della somma corrisposta dal CIPE. Costituitisi in giudizio i convenuti, essi, oltre a resistere alla domanda, chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa, quali corresponsabili del sinistro, altre persone fisiche (segnatamente, OV CA e PP BR) e giuridiche che avevano contribuito all’esecuzione dell’opera, queste ultime da individuarsi nelle società - tutte, peraltro, “medio tempore” dichiarate fallite - NO S.r.l., SO.GE.ME. S.r.l., Edilia S.r.l., Murer LI S.r.l. Cogeri Costruzioni S.r.l., oltre che nella 5 società NA S.p.a. e nell’Impresa IN & HI, quest’ultima, invece, posta in concordato preventivo. Inoltre, EF MA LI e MA FO chiamavano rispettivamente in causa, per essere dalle stesse manlevati, il primo, la società OR Assicurazioni S.p.a. (oggi LI LI S.p.a)., in virtù delle polizze per la responsabilità civile verso terzi stipulate anche in suo favore - come “preposto” per il progetto esecutivo - dalla società NA e dalle imprese sopra elencate, all’epoca dei fatti costituitesi in A.T.I., il secondo, invece, la società R.A.S. S.p.a. (poi divenuta Allianz), nei confronti della quale EF MA LI chiedeva estendersi la sua domanda di manleva. Si costituivano in giudizio sia le due società assicuratrici, per resistere alle domande di manleva, sia - sempre per opporsi all’iniziativa assunta dai convenuti nei loro confronti - le società NA, l’Impresa IN & HI in concordato preventivo, nonché le curatele fallimentari delle società NO, SO.GE.ME. ed Edilia, queste ultime eccependo l’inammissibilità e improcedibilità delle domande nei loro confronti, stante la competenza esclusiva del Tribunale (quello di Isernia) che aveva dichiarato il loro fallimento. Così radicatosi il contraddittorio, l’esito del primo grado di giudizio - per quanto qui di interesse - consisteva nel rigetto della duplice domanda del CIPE (e delle altre amministrazioni dello Stato). Rilevava, infatti, il Tribunale di Napoli, quanto alla richiesta ripetizione d’indebito, che i convenuti non fossero gli “accipientes” della somma richiesta in restituzione. In merito, invece, alla domanda avanzata, in via subordinata, a titolo di surrogazione legale, il giudice di prime cure ne motivava il rigetto sul presupposto che - a seguito dell’assoluzione, in appello, dell’Ing. Palazzi, ovvero il progettista incaricato dal CIPE - era venuto meno, con effetto “ex tunc”, il vincolo di solidarietà per il 6 pagamento della condanna provvisionale inizialmente comminata, e con esso il rapporto, tra il CIPE e i soggetti dallo stesso convenuti in giudizio, che potesse giustificare la surrogazione ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Quanto alle spese del grado, mentre quelle relative al rapporto processuale intercorso tra gli attori e i convenuti erano poste integralmente a carico dei primi (condannati pure a rifondere le spese sostenute dalla società NA e dall’Impresa IN & HI), veniva comminata, invece, la condanna di EF MA LI e di MA FO a rifondere, per intero, quelle sostenute dalle curatele fallimentari e dalla società OR Assicurazioni, nonché, nella misura del 50% (la restante metà essendo, viceversa, posta a carico degli attori), quelle di Allianz. Avverso tale decisione esperivano gravame, in via di principalità, i già attori, prestando peraltro acquiescenza alla decisione di rigetto della domanda di ripetizione dell’indebito (insistendo, invece, per quella di surrogazione), nonché, in via incidentale, il LI e il FO. Gli appellanti incidentali, in particolare, si dolevano delle statuizioni sulle spese di lite, riproponendo poi, ex art. 346 cod. proc. civ., la domanda di manleva verso OR Assicurazioni (ma non pure di Allianz). Il giudice d’appello, in primo luogo, accoglieva il gravame principale, sul presupposto che - al momento in cui il CIPE aveva provveduto a dare esecuzione alla condanna provvisionale - l’obbligo giuridico di pagamento, in solido con gli altri condebitori, era effettivamente esistente in forza della prima pronuncia del giudice penale. La Corte napoletana si richiamava, al riguardo, ad un risalente arresto di questa Corte secondo cui “l'obbligo di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il «solvens» si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., va riscontrato con riferimento alla data in cui il «solvens» medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante 7 l’eventuale successivo accertamento dell’inesistenza dell'obbligo stesso”. In secondo luogo, quanto alla domanda di manleva verso OR Assicurazioni (divenuta nel frattempo LI LI), la stessa veniva rigettata, nel caso di EF MA LI, e dichiarata inammissibile, perché nuova, quanto, invece, a MA FO. In ordine, infine, alle spese processuali, il giudice d’appello - nel rilevare, preliminarmente, l’avvenuta transazione della lite tra MA FO, Allianz e i fallimenti NO e SO.GE.ME. - evidenziava come la decisione da adottare riguardasse, ormai, solo il rapporto tra il medesimo MA FO e LI LI e il fallimento Edilia, oltre che quello di EF MA LI con tutte le curatele costituite e le due società assicuratrici. Ciò detto, in applicazione del principio della soccombenza, poneva a carico di EF MA LI e di MA FO le spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti di LI LI (già OR Assicurazioni), nonché, solo nei confronti del LI, le spese del primo grado sostenute da Allianz, non provvedendo, invece, in tal senso per quelle del giudizio di appello, in mancanza di riproposizione della domanda di manleva verso di essa. Quanto, invece, alle spese sostenute dalle curatele fallimentari, le stesse venivano poste a carico sia del LI che del FO (ma, in questo caso, solo quanto al fallimento Edilia, l’unico rimasto estraneo alla già indicata transazione), poiché le domande proposte nei loro confronti erano inammissibili, in ragione della competenza del Tribunale fallimentare. La condanna alle spese verso il fallimento Edilia, peraltro, era limitata al primo grado, essendo detta curatela rimasta contumace in appello. 8 3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione EF MA LI, sulla base - come detto - di sette motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e “soprattutto” 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 291, 303, 330, 331, 332 e 350 cod. proc. civ. e conseguente violazione degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., oltre che dell’art. 111 Cost., deducendo “nullità della sentenza, in merito ad un fatto decisivo inerente alla dichiarata integrità del contraddittorio e conseguente ammissibilità e procedibilità dell’atto d’appello”. Il motivo si articola in due censure. La prima, relativa alla rinnovazione della notificazione dell’atto di appello - richiesta dagli appellanti principali sin dall’udienza del 24 aprile 2014 - agli eredi di GI AT LE (deceduto dopo la sentenza di primo grado). Tale rinnovazione sarebbe stata reiteratamente omessa nei confronti tanto di costoro, quanto del curatore dell’eredità giacente, visto che l’Avvocatura dello Stato, ancora all’udienza del 20 febbraio 2020, otteneva un nuovo termine per procedere a tale incombente, e ciò nonostante l’avvenuta nomina, nelle more, da parte del Tribunale di Udine, con decreto del 13 novembre 2019, del curatore speciale dell’eredità giacente, in persona dell’Avv. Luca Momich. Sottolinea il ricorrente che l’Avvocatura dello Stato ha provveduto alla notifica nei confronti di quest’ultimo solo in data 28 maggio 2020, ovvero dopo la concessione - che si assume essere stata illegittima - di un ulteriore termine, giusta ordinanza del 23 aprile 2020. L’altra censura concerne l’omessa notificazione dell’atto d’appello - che pure era stata disposta dalla Corte partenopea, con ordine di integrazione del contraddittorio emesso all’udienza 9 del 31 ottobre 2013 - nei confronti di OV CA e PP BR (rimasti contumaci in primo grado), reputando il ricorrente che tale omissione non possa ritenersi sanata, come invece affermato dalla sentenza impugnata, dalla notifica dell’appello incidentale esperito da esso LI e dal FO. Alla luce di quanto esposto, pertanto, sarebbe “evidente l’improcedibilità ed inammissibilità dell’atto di appello principale così come notificato, perché in totale spregio a quanto disciplinato dal codice di procedura civile negli articoli sopra elencati, in merito anche alla rimessione in termini per fatti non imputabili alla parte istante”. 3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre che per mancanza dei requisiti ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ., con conseguente nullità della sentenza. Il ricorrente evidenzia di aver “sempre contestato la generica documentazione depositata in atti dal CIPE”, e ciò “in quanto non vi era alcuna prova effettiva dell’intimazione di pagamento ricevuta dal CIPE dagli eredi delle vittime (raccomandata con ricevuta di ritorno) né degli avvenuti pagamenti così come richiesti in surroga”, in particolare sostenendo che “i decreti e gli ordinativi di pagamento, disposti dalla P.A. in favore degli eredi delle vittime ed allegati all’atto di citazione, non possono equivalere ad una prova di pagamento”. Parimenti, gli attori non avrebbero provato di aver “subito un’intimazione, un’espropriazione e/o azione esecutiva volta ad ottenere il pagamento della provvisionale nelle more del secondo grado di giudizio penale”. La motivazione della sentenza impugnata, dunque, si collocherebbe sotto il minimo costituzionale, giacché inidonea a 10 far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, donde la conseguente falsa applicazione della norma di diritto, dato che tale vizio “presuppone che la quaestio facti sia correttamente risolta al fine di scrutinare la corretta sussunzione sotto la norma”. 3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 111 Cost., violazione del combinato disposto dagli artt. 163, 183, comma 6, 342 e 345 cod. proc. civ., oltre a violazione dell’art. 1203, comma 1, n. 1), cod. civ., inapplicabilità dell’art 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che parte attrice aveva proposto, in via subordinata, la domanda di surrogazione, perché, in questo modo, il giudice d’appello avrebbe contravvenuto al principio - affermato da questa Corte - secondo cui, chi agisce ex art. 2900 cod. civ. deve manifestare “chiaramente” che “ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti od azioni spettanti verso terzi al proprio debitore;
che quest’ultimo è rimasto inerte;
che non si tratta di diritti od azioni, che per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitati se non dal loro titolare”. Inoltre, si censura la sentenza impugnata perché - nel richiamare un lontano arresto di questa Corte (si tratta di Cass. Sez. 1, sent. 24 giugno 1980, n. 3958) - ha affermato che “l'obbligo di pagare il debito altrui, quale presupposto a che il «solvens» si surroghi nei diritti del creditore soddisfatto ai sensi dell'art. 1203, n. 3), cod. civ., va riscontrato con riferimento alla data in cui il «solvens» medesimo effettua il pagamento, restando irrilevante l’eventuale successivo accertamento dell’inesistenza dell'obbligo stesso”, come nel caso di specie, in ragione della sopravvenuta assoluzione del Palazzi. Senonché, osserva il ricorrente, nel menzionare il suddetto arresto di questa Corte la 11 sentenza impugnata “omette di precisare un passaggio fondamentale della stessa”, ovvero quello secondo cui “il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto e di pretendere, quindi, dal debitore il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa dei confronti dell’accipiens (art. 2036, comma 3, cod. civ.)”, sicché tale diritto “va escluso qualora tale azione di ripetizione sia esperibile ovvero sia stata in concreto esperita restando irrilevante in questa seconda ipotesi la sua pratica inutilità”. Si denuncia, inoltre, violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., perché l’indebito oggettivo, “postulando un’indagine sull’elemento soggettivo del pagamento, consistente nella consapevolezza e nella volontà del «solvens» di pagare un debito altrui, comporta l’emergere di un tema di discussione e di decisione nuovo rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art 1203, comma 1, n. 3), cod. civ.”. Viene, inoltre, sottolineato che “la surrogazione legale non si configura per il solo fatto di aver pagato il debito altrui, ma solo nel caso in cui colui che paga sia tenuto, con altri o per altri, al pagamento del debito, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione di regresso nei confronti del debitore”, mentre nel caso in esame “manca l’attuale sussistenza del rapporto di solidarietà di cui all’art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ., in quanto la sentenza di secondo grado ha revocato le statuizioni civili in via provvisoria emesse dalla sentenza penale di primo grado”. Infine, si rileva che - ai sensi della norma suddetta - gli attori/appellanti erano obbligati a surrogarsi, ai soggetti risarciti, nei confronti dei fallimenti NO e SO.GE.ME., “ai quali erano stati versati, in deposito liberatorio ed al 50% ciascuno, i massimali di polizza della ex OR Assicurazione, oggi LI 12 LI S.p.A., e della Allianz S.p.A., per un totale di € 7.303.761,40”, secondo quanto sarebbe dato evincere “dalle relazioni delle curatele”, che si indicano come “di recente depositate da queste ultime in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti dalle società all’epoca in bonis nei confronti dei loro amministratori e professionisti tecnici preposti”. Si assume, pertanto, che la conseguenza di tale non corretto esercizio della surrogazione ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. “è costituito da una evidente locupletazione ai danni del ricorrente e degli altri professionisti condannati in sede penale in violazione degli artt. 2041 cod. civ. e 624 cod. pen.”, giacché essi “stanno subendo più richieste risarcitorie giudiziali per le medesime causali”. 3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113, 115 e 345, comma 3, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2041 cod. civ. e 624 cod. pen., “per omessa valutazione di un fatto storico decisivo e di una prova indispensabile agli atti di causa”, lamentando “ingiustizia manifesta”. Si censura la sentenza impugnata per aver “omesso di detrarre dalla somma totale della provvisionale, pagata dal CIPE alle vittime del sinistro, la cifra di € 342.678,25 rimborsata al CIPE stesso dal TO NO RL per gli stessi fatti di cui è causa, così come riconosciuto dalla P.A. nella comparsa di costituzione dell’11 novembre 2020”, ovvero in un “documento confessorio” ritenuto “ingiustamente ed illegittimamente tardivo dalla Corte d’Appello, nonostante la sua evidente formazione successiva (2018) all’istaurazione del giudizio di appello (2012) in aperta violazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., dell’art. 2041 cod. civ. e dell’art. 624 cod. pen”. 13 Analoga detrazione - assume il ricorrente - dovrà compiersi anche di “tutte le somme incassate dal CIPE dall’altro fallimento SO.GE.ME S.r.l.”, come “si evince dalla relazione ex art. 33 della curatela fallimentare”, oltre che dalla sentenza di questa Corte “del 2012 che ha chiuso definitivamente la questione del deposito liberatorio dei massimali di polizza assicurativa per un importo totale di € 7.303.761,40”. Infine, non essendo “dato sapere” al ricorrente “ciò che è stato rimborsato al CIPE anche dalle altre imprese in fallimento” e dalla “impresa IN e HI in concordato preventivo”, il medesimo “chiede alla Suprema Corte di ordinare alle curatele fallimentari suddette, o di demandare alla Corte di appello di Napoli l’emanazione di tale ordine nella sperata cassazione della sentenza gravata con rinvio, il deposito di una relazione aggiornata ex art. 33 della legge fallimentare, al fine di evitare evidenti locupletazioni ai danni del ricorrente e degli altri professionisti resistenti condannati in sede penale e civile”. 3.5. Il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. con riguardo alla violazione degli artt. 1891, 1411, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 cod. civ. Si censura la sentenza impugnata là dove ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti di OR Assicurazioni, ritenendo che la garanzia assicurativa operasse solo in favore delle società NO e SO.GE.ME, e non pure di esso LI. Si assume, infatti, che la Corte territoriale avrebbe “errato nell’applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale richiamate sopra (artt. 1362 e seguenti cod. civ.) perché non ha considerato nell’integrità del suo tenore letterale la clausola di cui all’art. 16 «ASSICURAZIONI» del contratto d’appalto sottoscritto in data 27 marzo 1992” tra la società NA e l’ATI. In particolare, 14 essa avrebbe dovuto dare rilievo alla previsione che faceva carico all’appaltatore di “stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per la legge, per tutti i suoi dipendenti comunque impiegati nell’esecuzione dei lavori, a sua cura e spese, con primarie Compagnie assicuratrici di gradimento della Committente ed a condizioni da questa ritenute soddisfacenti, le seguenti polizze assicurative” e, segnatamente, tra di esse, “Assicurazioni per responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, anche al di fuori dell’ambito di esecuzione dello stesso, con congrui massimali per ogni sinistro e per ogni prestatore d’opera infortunato”. D’altra parte, anche la previsione secondo cui “la Compagnia di Assicurazione dichiara di rinunciare al suo diritto di surrogazione nei confronti della Committente, della Direzione Lavori e dell’Ente Concedente, nonché dei rispettivi dipendenti” corroborerebbe l’interpretazione proposta, giacché una simile rinuncia “può giustificarsi solo con la sussistenza di un contratto assicurativo a favore di terzo e/o per conto di chi spetta”, ex artt. 1411 e 1891 cod. civ. 3.6. Il sesto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 92 cod. proc. civ. Si assume che, “alla stregua delle argomentazioni giuridiche sopra esposte al quinto motivo di ricorso, risulta assolutamente ingiusta la condanna del ricorrente alle spese di lite in favore delle compagnie assicurative e delle Imprese in fallimento”, e ciò “quantomeno sotto il profilo della complessità delle questioni che dovevano essere accertate in contraddittorio di tutte le parti interessate al giudizio”. 3.7. Infine, il settimo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione degli artt. 113 e 112 15 cod. proc. civ., violazione nonché erronea e falsa interpretazione degli artt. 40, 41 cod. pen. e degli artt. 1223, 1225, 1227, comma 2, 1299 e 2055 cod. civ., violazione dell’art. 2697 cod. civ. nel riparto dell’onere probatorio del nesso causale in relazione alle conseguenze del sinistro, nonché violazione dell’art. 20 del regio decreto n. 350 del 1895 contenente il regolamento per la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori dello Stato da applicarsi “ratione temporis” all’appalto in questione. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma essere stato “acclarato, all’esito degli univoci accertamenti tecnici e delle prove storiche raccolte nel giudizio penale”, illustrate analiticamente nella sentenza resa all’esito dello stesso, “che le morti delle vittime del disastro in questione sono certamente imputabili ai convenuti condannati in via definitiva in sede penale e non anche al Palazzi”. Sarebbe stato, tuttavia, disatteso il principio del “più probabile che non”, con cui accertare in ambito civile il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta del preteso responsabile. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con unico controricorso, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (nuova denominazione assunta dal CIPE), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Del pari, ha resistito, con controricorso la società LI LI, concludendo anch’essa per la declaratoria d’inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. 6. Sono rimasti solo intimati AN IS, la curatela dell’eredità giacente di OV AT LE, i fallimenti NO, 16 SO.GE.ME. ed Edilia, l’Impresa IN e HI in concordato preventivo e le società NA e Allianz, nonché OV CA e PP BR. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 8. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo Sostituto, ha fatto pervenire requisitoria scritta, concludendo nel senso del rigetto del ricorso. 9. Il ricorrente e i controricorrenti hanno presentato memoria. 10. Celebrata il 4 giugno 2025 l’udienza di trattazione, nel corso della stessa - con provvedimento adottato direttamente in udienza - è stata disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione al presente giudizio (R.G.N. 11143/22) di altro (R.G.N. 11366/22) promosso da MA FO mediante impugnazione della stessa sentenza n. 709/22 della Corte d’appello di Napoli. Il ricorso, illustrato da memoria, si articola su quattro motivi, sostanzialmente identici ai primi quattro del ricorso di EF MA LI. A detto ricorso resistono il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (nuova denominazione assunta dal CIPE), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario, ma pure, illustrandolo con memoria, LI S.p.A. RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Ambedue i ricorsi vanno rigettati. 17 11.1. Il primo motivo - comune ad entrambe le impugnazioni - non è fondato. 11.1. Nello scrutinarlo, si deve muovere dalla constatazione che nessuno dei soggetti nei confronti dei quali è stata ordinata la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello costituiva, in realtà, un contraddittore necessario. Non OV CA, né PP BR, che erano stati chiamati in causa - in base a quanto si legge nella sentenza impugnata, a pag. 11 - dagli odierni ricorrenti “per essere eventualmente da essi manlevati in considerazione dell’attività dagli stessi svolta nell’ambito del tragico evento” presupposto del presente giudizio (e senza che i medesimi fossero neppure quei soggetti nei confronti dei quali l’odierno ricorrente, per l’ipotesi di condanna al pagamento in favore di parte attrice, “chiedeva di accertare ex art. 2055 cod. civ. le quote di responsabilità”, domanda proposta, infatti, solo nei riguardi “delle società appaltatrici chiamate in causa”; cfr. pag. 6 del ricorso). Si trattava, dunque, di “terzi responsabili” chiamati in causa da due dei convenuti, e dunque di soggetti rispetto ai quali gli attori/appellanti principali mai avevano proposto alcuna domanda, donde la correttezza - come reputa anche il Procuratore Generale presso questa Corte - dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “la loro partecipazione al giudizio è stata assicurata dalla notifica degli appelli incidentali da parte dei loro chiamanti in causa”, non occorrendo che fossero evocati in giudizio pure dagli attori/appellanti. Parimenti, non era un contraddittore necessario - sebbene convenuto “ab origine” in giudizio direttamente dagli attori - neppure il defunto GIbattista LE, vale a dire uno dei coautori dell’illecito dal quale erano scaturiti i danni al cui ristoro 18 aveva provveduto il CIPE, poi surrogatosi nei diritti dei creditori ex art. 1203, comma 1, n. 3), cod. civ. Invero, secondo questa Corte, in caso di “responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell'illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni” (Cass. Sez. 1, sent. 13 ottobre 2016, n. 20692, Rv. 642052-03; analogamente anche Cass. Sez. 3, ord. 21 agosto 2018, n. 20860, Rv. 650428-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 10803, Rv. 658076-01). Di qui, pertanto, la necessità di dare seguito al principio secondo cui, in presenza di “impugnazione di decisione riguardante una pluralità di rapporti giuridici distinti ed autonomi, ove essa sia proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, l’omessa esecuzione, nel termine perentorio assegnato, dell’ordine del giudice ex art. 332 cod. proc. civ. di eseguire la notificazione nei confronti delle altre determina, venendo in rilievo un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili, l’estinzione del processo limitatamente ai soggetti destinatari del rinnovo della notifica, non potendo il detto ordine avere riflesso sugli altri” (Cass. Sez. 6-3, ord. 16 gennaio 2020, n. 804, Rv. 656588-01), essendo l’ordine di notificazione dell’impugnazione impartito solo 19 “ai fini della «litis denuntiatio»” (Cass. Sez. 6-5, ord. 18 aprile 2017, n. 9773, Rv. 643959-01). 11.2. Il secondo motivo - comune, parimenti, ad ambo le impugnazioni - è inammissibile. 11.2.1. Esso, per vero, denuncia un vizio di motivazione che, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe da evincere dall’inidoneità, della documentazione prodotta da parte attrice (e poi appellante), a comprovare l’avvenuta intimazione a pagare quanto stabilito dalla provvisionale e il successivo pagamento. Siffatta censura è, tuttavia, inammissibile, giacché il denunciato vizio motivazionale è privo del suo necessario carattere “testuale” (come rammenta, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24), essendo la sua prospettazione avvenuta in spregio al principio secondo cui occorre che esso “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01). 11.3. Il terzo motivo - anch’esso identico nei due ricorsi - è in parte inammissibile e in parte non fondato. 11.3.1. Inammissibile, infatti, è la prima censura, ovvero quella secondo cui la domanda di surrogazione non potrebbe proporsi in via subordinata, perché incompatibile con la necessità che l’azione surrogatoria venga esperita “con chiarezza”; la censura, infatti, confonde la fattispecie di cui all’art. 1203, comma 20 1, n. 3), cod. civ. con quella, del tutto diversa, di cui all’art. 2900 cod. civ., alla quale si riferisce tale principio. Quanto, invece, alla censura secondo cui il ricorso alla surrogazione sarebbe stato, nella specie, precluso, e ciò perché il “solvens” poteva agire in ripetizione nei confronti degli “accipientes”, in ragione della revoca della provvisionale disposta dal giudice d’appello penale in conseguenza dell’assoluzione del Palazzi, essa trascura di considerare, innanzitutto, che al momento dell’avvenuto pagamento non sussisteva ancora la condizione legittimante, astrattamente, l’esperimento dell’azione di ripetizione. In altri termini, la previsione di cui all’art. 2036, comma 3, cod. civ., richiamata dai ricorrenti, sebbene vada intesa - leggendola “a contrario” - anche nel senso che colui che ha pagato indebitamente non subentra dei diritti del creditore, quando la ripetizione è ammessa, presuppone, pur sempre, la “contestualità” tra la possibilità della ripetizione e la preclusione alla surrogazione. Sotto altro - e più radicale - profilo, poi, colgono nel segno i rilievi del Procuratore Generale presso questa Corte, secondo cui il recupero di somme pagate in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, poi riformate “non si inquadra nell’istituto della «condictio indebiti» (art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione”, e ciò perché “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza”, giacché tale evenienza fa “venir meno «ex tunc» e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza”, così imponendo “di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” (vengono richiamate Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2007, n. 3758, Rv. 596952-01; Cass. Sez. Lav., sent. 5 agosto 2005, n. 16559, Rv. 583649-01). A conferma, poi, della legittimità del ricorso alla surrogazione da parte del CIPE, e dell’impossibilità di avvalersi della ripetizione 21 nei confronti degli aventi diritto al risarcimento del danno “illo tempore” soddisfatti nella loro pretesa creditoria, deve richiamarsi il “principio secondo il quale colui che paga sapendo di non essere debitore” (e tale è divenuta la condizione del CIPE dopo l’assoluzione del Palazzi dai reati a lui inizialmente ascritti) “non ha azione in base alle norme sull'indebito soggettivo, in esse comprese il terzo comma dell'art. 2036 cod. civ., atteso che tale norma necessariamente richiede la consapevolezza e la volontà del solvens di pagare un debito proprio anziché altrui” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2013, n. 28061, Rv. 629036-01, che richiama, sul punto, Cass. Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9946). In definitiva, poiché al momento del pagamento il CIPE era validamente coobbligato in uno agli originari convenuti, legittimamente esso, in qualità di solvens, venuto meno il titolo giudiziale del proprio debito, si rivolge a coloro che al tempo del pagamento erano suoi condebitori solidali, per ottenerne il rimborso integrale della somma corrisposta ai creditori comuni, la quale non era, però, ormai definitivamente più a carico del primo per effetto della successiva riforma del titolo giudiziale in parola. Infondata è, del pari, la censura di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., giacché è lo stesso ricorrente a riconoscere che la domanda di surrogazione legale venne proposta sin dal primo grado. Infine, è inammissibile la censura che prospetta il rischio di una locupletazione per le vittime dell’illecito, per essere stati stanziati, in loro favore, i massimali dagli assicuratori delle società (poi fallite) NO e SO.GE.ME., basandosi tale doglianza su documentazione depositate dalle curatele “in altri giudizi” e, dunque, non esaminabili, per definizione, nella presente sede. 22 11.4. Il quarto motivo - l’ultimo comune ai due ricorsi - è inammissibile, sotto vari profili. 11.4.1. Innanzitutto, esso è proposto in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente provveduto ad adempiere all’onere di “puntuale indicazione” del contenuto del documento su cui il motivo si fonda, secondo quanto ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione “non formalistica” dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che - in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite - s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. LI, del 28 ottobre 2021. In secondo luogo, essendo il presente motivo strutturato come “omessa valutazione di un fatto storico decisivo” (oltre che di una prova indispensabile), “fatto” che sarebbe costituito dall’avvenuta percezione, da parte del CIPE, di somme corrispostegli dalle curatele fallimentari che andrebbero a ridurre il suo credito restitutorio nei confronti degli odierni ricorrenti, la riconduzione del motivo alla previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. avrebbe richiesto che il ricorrente indicasse non solo il “dato”, testuale o extratestuale, da cui quel fatto risulti esistente, nonché la sua decisività, ma pure - ciò che invece non risulta avvenuto - il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). Fuori da ogni regola propria del giudizio di legittimità, infine, è la richiesta a questa Corte d’impartire un ordine di esibizione. 23 12.5. Il quinto motivo del ricorso di EF MA LI è inammissibile. 12.5.1. Difatti, posto che “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti” (condizione, nella specie, soddisfatta), “ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi” - come, invece, accaduto nel caso che occupa - NE mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01). 11.6. Inammissibile è pure il sesto motivo del ricorso del LI. 11.6.1. Va, infatti, ribadito, che - in materia di spese di lite - esula dal sindacato di questa Corte, “rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 24 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi, peraltro, “la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610-01). 11.7. Infine, che il settimo e ultimo motivo di ricorso del LI è inammissibile. 11.7.1. Esso, infatti, si risolve nella pretesa di mettere in discussione l’accertamento di fatto, peraltro operato nel giudizio penale ed avente efficacia di giudicato ex art. 654 cod. proc. pen., sulla cui base la Corte territoriale ha fondato la conclusione della effettiva sussistenza delle conseguenze dannose. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono poste solidalmente a carico dei ricorrenti, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., liquidandole come da dispositivo, in relazione alle diverse attività defensionali svolte dai singoli controricorrenti. 13. A carico di ciascuno dei ricorrenti, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 25
P. Q. M.
La Corte rigetta i ricorsi, condannando EF MA LI e MA FO, in solido, a rifondere le spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Commissario Straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VIII della l. n. 219 del 1981 e della società LI LI S.p.a., liquidandole - unitariamente per i primi tre - in complessivi € 11.000,00, più spese eventualmente prenotate a debito, oltre accessori di legge, nonché - per l’ultima - in € 10.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ciascuno dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 5 giugno 2025. Il Consigliere estensore EF IA ZI Il Presidente Franco DE ST