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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 6975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6975 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42711/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa MA NO, scaduto in data 26.5.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 42711/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Coppola ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via del Boschetto 32, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
tempore CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti e retribuzione professionale docente pagina 1 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso (a.s. 2019-20: 14.10.2019
– 13.11.2019, 14.11.2019 – 13.12.2019, 14.12.2019 – 7.1.2020 e 8.1.2020 –
30.6.2020; a.s. 2020-21: 8.10.2020 – 31.8.2021; a.s. 2021-2022: 9.9.2021 –
31.8.2022: a.s. 2023 – 24: 11.9.2023 – 30.6.2024); dedotto di non aver percepito durante il primo anno scolastico, allorché aveva effettuato supplenze brevi, ancorché in successione e per l'intero anno, la retribuzione professionale docente, accordata al solo personale di ruolo e al personale supplente con contratti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche;
dedotto altresì che durante i relativi periodi di precariato non aveva percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1
personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, nonché nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
pagina 2 di 18 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni di cui in narrativa e quindi l'obbligo del convenuto di provvedere in tal senso;
nonché accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della “retribuzione professionale docenti”, e alla relativa quota di incidenza sul tfr non percepita, per gli incarichi e gli importi di cui alla premessa in fatto e per l'effetto,
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a riconoscere ed attribuire alla ricorrente Sig.ra Parte_1
tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd.
“carta per l'aggiornamento e la formazione del docente” ,secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,000 per anno), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 di cui al presente ricorso e quindi per l'importo complessivo di € 1.500,00 o quello maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provato o precisato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 3 di 18 - condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare in favore della ricorrente Sig.ra a titolo di Parte_1
retribuzione professionale docente e differenza su t.f.r.non percepite, la somma lorda complessiva di €1.627,67 (di cui € 1.523,97 a titolo di r.p.d. non percepita e € 103,70 a titolo di differenza t.f.r.) o quella maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provata o precisata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La difesa istante, nelle note di trattazione scritta, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha chiesto la decisione. In data odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico
(essendo la predetta inserita nelle vigenti GPS, come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
pagina 4 di 18 1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, attualmente inserita nelle GPS (come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso) e dunque nel sistema scolastico, vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della
Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito della carta docente.
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_3
pagina 5 di 18 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
pagina 6 di 18 2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline pagina 7 di 18 e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
pagina 8 di 18 Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga pagina 9 di 18 taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La
pagina 10 di 18 relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n.
389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come pagina 11 di 18 indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti in atti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22 e 2023/24, in forza (per il terzo anno scolastico) di incarichi sino al termine delle attività didattiche (su cd. vacanze su organico di fatto), nonché (per i primi due anni scolastici) in forza di incarichi per l'intero anno (su cd. vacanze su organico di diritto), non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
2.3.1. Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
pagina 12 di 18 2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 2023/24, per un valore totale di € 1.500.
3) Nel merito della retribuzione professionale docente.
3.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della pagina 13 di 18 funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del pagina 14 di 18 personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di
“ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la
Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
3.3. Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della pagina 15 di 18 prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017,
Cass., 20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che,
“una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la pagina 16 di 18 disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
3.3. Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2019/20, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi, che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al 30 giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano “ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
3.4.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 1.627,67 lordi, di cui €
1.523,97 a titolo di R.P.D. ed € 103,70 a titolo di incidenza sul TFR.
4. A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
pagina 17 di 18 5. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1
liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla parte Controparte_1
ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 1.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire per l'anno scolastico 2019/20 la retribuzione professionale docente;
4. per l'effetto, condanna il a corrispondere alla parte Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di € 1.627,67 lordi, di cui € 1.523,97 a titolo di
R.P.D. ed € 103,70 a titolo di incidenza sul TFR, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
5. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore CP_1
della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA NO
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice dott.ssa MA NO, scaduto in data 26.5.2025 il termine ex art. 127 ter c.p.c. assegnato alle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n° 42711/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Coppola ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via del Boschetto 32, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
tempore CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: carta elettronica docenti e retribuzione professionale docente pagina 1 di 18
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.11.2024, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato, come dettagliatamente indicati in ricorso (a.s. 2019-20: 14.10.2019
– 13.11.2019, 14.11.2019 – 13.12.2019, 14.12.2019 – 7.1.2020 e 8.1.2020 –
30.6.2020; a.s. 2020-21: 8.10.2020 – 31.8.2021; a.s. 2021-2022: 9.9.2021 –
31.8.2022: a.s. 2023 – 24: 11.9.2023 – 30.6.2024); dedotto di non aver percepito durante il primo anno scolastico, allorché aveva effettuato supplenze brevi, ancorché in successione e per l'intero anno, la retribuzione professionale docente, accordata al solo personale di ruolo e al personale supplente con contratti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche;
dedotto altresì che durante i relativi periodi di precariato non aveva percepito il bonus economico definito “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente;
richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd. carta docente;
lamentata l'illegittimità della condotta del , concretatasi nell'aver riservato al solo CP_1
personale docente di ruolo o assunto con contratti a tempo determinato per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche la retribuzione professionale docente, nonché nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della Carta Fondamentale, nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
pagina 2 di 18 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di
Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del
Comparto Scuola che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato;
ha quindi concluso chiedendo di: “- accertare e dichiarare, eventualmente previa disapplicazione dei citati provvedimenti contrari in parte qua, il diritto della ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (cd. carta docente), per i fini di cui alla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, per gli anni di cui in narrativa e quindi l'obbligo del convenuto di provvedere in tal senso;
nonché accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento della “retribuzione professionale docenti”, e alla relativa quota di incidenza sul tfr non percepita, per gli incarichi e gli importi di cui alla premessa in fatto e per l'effetto,
- condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a riconoscere ed attribuire alla ricorrente Sig.ra Parte_1
tramite il sistema di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 co. 121, la cd.
“carta per l'aggiornamento e la formazione del docente” ,secondo il sistema proprio di essa, o con le diverse modalità che saranno ritenute opportune, per un valore corrispondente a quello perduto (€ 500,000 per anno), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 di cui al presente ricorso e quindi per l'importo complessivo di € 1.500,00 o quello maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provato o precisato in corso di causa o ritenuto di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 3 di 18 - condannare il convenuto , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, a pagare in favore della ricorrente Sig.ra a titolo di Parte_1
retribuzione professionale docente e differenza su t.f.r.non percepite, la somma lorda complessiva di €1.627,67 (di cui € 1.523,97 a titolo di r.p.d. non percepita e € 103,70 a titolo di differenza t.f.r.) o quella maggiore o minore, salvo gravame, che sarà eventualmente provata o precisata in corso di causa o ritenuta di Giustizia, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma
36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione”.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1
La difesa istante, nelle note di trattazione scritta, ritenuta la causa documentalmente istruita, ha chiesto la decisione. In data odierna, acquisita la prova del perdurante inserimento della parte ricorrente nel sistema scolastico
(essendo la predetta inserita nelle vigenti GPS, come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso), si è decisa la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Questioni preliminari
1.1. Preliminarmente appare opportuno affermare la giurisdizione del giudice adito, atteso che la normativa di cui si lamenta l'illegittimità in ricorso è quella di cui al comma 121 dell'art.1 Legge n.107 del 2015, disposizione di legge che riconosce il diritto alla carta del docente ai soli insegnanti in ruolo;
sicché le doglianze attoree prescindono dalla normazione di attuazione di fonte ministeriale, viceversa impugnata da alcuni docenti innanzi al Consiglio di Stato che, avendo qualificato i Decreti Ministeriali attuativi come provvedimenti aventi “la natura di atti di micro-organizzazione”, ha ritenuto la propria giurisdizione (vedi sent. n.9544 del 2016).
pagina 4 di 18 1.2. Ed ancora, deve ritenersi la competenza per territorio di questo Tribunale ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c., poiché dall'ultimo contratto si evince come la ricorrente abbia ricevuto incarico di supplenza presso Istituto scolastico di Roma.
1.3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente, attualmente inserita nelle GPS (come comprovato dal doc. 1 allegato al ricorso) e dunque nel sistema scolastico, vanti interesse ad agire. Infatti, solo la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, DPCM 28 novembre 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”, dovendosi peraltro “connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita … dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della
Carta Docente” (v. recente sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 più ampiamente richiamata in seguito).
2) Nel merito della carta docente.
2.1. L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_3
pagina 5 di 18 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con disposizione del tutto coerente il DPCM n.32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta, ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del n.15219 del Controparte_1
15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla Carta, ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato.
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria.
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP) che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
pagina 6 di 18 2.2. In merito è intervenuta la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del
18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline pagina 7 di 18 e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
pagina 8 di 18 Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di
Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva
(punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito.
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga pagina 9 di 18 taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma
1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico
(c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La
pagina 10 di 18 relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno
(v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, AD AN, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n.
389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come pagina 11 di 18 indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
2.3. Ritiene l'Ufficio nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo la predetta dimostrato (v. contratti prodotti in atti) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per gli anni scolastici
2020/21, 2021/22 e 2023/24, in forza (per il terzo anno scolastico) di incarichi sino al termine delle attività didattiche (su cd. vacanze su organico di fatto), nonché (per i primi due anni scolastici) in forza di incarichi per l'intero anno (su cd. vacanze su organico di diritto), non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
2.3.1. Va quindi accerto il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici per cui è causa.
pagina 12 di 18 2.3.2. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna con l'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica», atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
In tal senso si è espressa anche la Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata
(n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Ne consegue la condanna del resistente all'attribuzione alla parte CP_1
ricorrente della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge
107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 2023/24, per un valore totale di € 1.500.
3) Nel merito della retribuzione professionale docente.
3.1. L'art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001 – rubricato “Retribuzione professionale docenti” – prevede: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della pagina 13 di 18 funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera
D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25, co. 1, 5 e 8, C.C.N.I. 31 agosto 1999 dispone che il compenso spetta in questi termini: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminalo e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… 5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio… 8. Nei confronti del pagina 14 di 18 personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
3.2. In forza del principio di non discriminazione sancito dalla Clausola 4, pt. 1, della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (stipulato il 18 marzo 1999), “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, come si evince dalla normativa contrattuale appena richiamata, la retribuzione professionale docenti spetta sia ai docenti di ruolo che ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che si tratti di un'assunzione a termine su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico ovvero di un rapporto di impiego sino al termine delle attività didattiche: non vi è, pertanto, una preclusione per tutti i docenti assunti a termine, ma esclusivamente per quanti non siano chiamati a operare sino alla fine dell'anno scolastico.
La questione principale concerne, dunque, l'interpretazione della nozione di
“ragioni oggettive”, ossia la definizione di quelle condizioni che, secondo la
Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – si osservi, dei soli lavoratori a termine con scadenza del rapporto anticipata rispetto alla fine delle attività didattiche – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
3.3. Ebbene, in tema di retribuzione professionale docenti, la Suprema Corte ha invero avuto modo di precisare che tale emolumento “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della pagina 15 di 18 prestazione del personale docente ed educativo”; esso, pertanto, rientra nelle
“condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, il datore di lavoro (pubblico o privato) è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (Cass., 1773/2017,
Cass., 20015/2018, Cass., 6293/2020, Cass., 6435/2020).
La Suprema Corte, sempre in tema di RPD, ha ulteriormente argomentato che,
“una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere […] che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio,
e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la pagina 16 di 18 disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese” (Cass., 220015/2018 in motivazione).
3.3. Tanto premesso, nel caso in esame, per l'a.s. 2019/20, risulta l'assegnazione di una serie di supplenze brevi, che si sono susseguite per lunghi periodi da ottobre sino al 30 giugno dell'anno successivo, senza soluzione di continuità con orario settimanale completo e fornendo sempre la propria prestazione presso la medesima sede. Il rapporto di lavoro in questione, pur costituito in forza di plurimi contratti a tempo determinato succedutisi nel medesimo anno scolastico, risulta in concreto continuo e in essere dal data anteriore al 31 dicembre e fino al termine delle attività didattiche.
E' innegabile, dunque, che nel caso in esame non sussistano “ragioni oggettive”, ossia condizioni che, secondo la Clausola 4, pt. 1, dell'Accordo Quadro, possono legittimare un trattamento diverso della ricorrente assunta a tempo determinato – con le predette tempistiche frazionate – rispetto agli altri ammessi alla fruizione della retribuzione professionale docenti.
3.4.
Per questi motivi
, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, di complessivi € 1.627,67 lordi, di cui €
1.523,97 a titolo di R.P.D. ed € 103,70 a titolo di incidenza sul TFR.
4. A tutte le somme quantificate, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36, Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
pagina 17 di 18 5. Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del e CP_1
liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2023/24, della Carta Elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015;
2. per l'effetto, condanna il ad attribuire alla parte Controparte_1
ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 1.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire per l'anno scolastico 2019/20 la retribuzione professionale docente;
4. per l'effetto, condanna il a corrispondere alla parte Controparte_1
ricorrente la somma complessiva di € 1.627,67 lordi, di cui € 1.523,97 a titolo di
R.P.D. ed € 103,70 a titolo di incidenza sul TFR, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo;
5. condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore CP_1
della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
spese liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Si comunichi.
Roma, 16.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa MA NO
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