Sentenza 9 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/07/2021, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 00911/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2018, proposto da
IC ER, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Acerboni, Silvia Busanel, Gualtiero Pizzigati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Venezia - Mestre, via Torino 125;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Raffaella Di Graci, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. id 153221/2018 del 27 marzo 2018 (Rif. Prat. N. 2016 590635 PG) di diniego del permesso di costruire in sanatoria avente ad oggetto “sanatoria per modifiche al distributivo interno rispetto alla planimetria catastale del 14.02.1957. Opere interne di adeguamento igienico sanitario”;
- di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver acquistato nel settembre 2014 un immobile ad uso residenziale sito in Venezia, Dorsoduro, Calle delle Mende n. 520, e di aver successivamente richiesto al Comune il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per sanare le difformità tra la planimetria del 1957 e lo stato attuale e per effettuare modesti interventi di adeguamento al piano terra (“sanatoria per modifiche al distributivo interno rispetto alla planimetria catastale del 14.02.1957. Opere interne di adeguamento igienico sanitario”).
Nella relazione tecnica allegata all’istanza il consulente di parte esponeva che l’immobile è “conforme a quanto rappresentato nella planimetria catastale del 1991, ma difforme a quanto rappresentato dalla planimetria del 1957”, precisando che risultava presente anche una planimetria del 1939 difforme per “errori di natura grafica, se non addirittura relativi all’individuazione dell’immobile in oggetto”, trattandosi “presumibilmente della planimetria catastale del civ. 518” come da foto allegata.
Nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, i tecnici di fiducia della ricorrente fornivano ulteriori chiarimenti ed integrazioni al Comune per evidenziare l’erroneità delle planimetrie, in particolare quella del 1939, e spiegare le ragioni per le quali nella planimetria del 1939 vengono rappresentati solo due piani invece degli attuali tre, compreso il fatto che verosimilmente l’ultimo piano veniva utilizzato come soffitta.
Il Comune denegava il permesso di costruire in sanatoria, rilevando che “la documentazione prodotta non è sufficiente a dimostrare che le difformità riscontrate rispetto alla planimetria catastale del 1939 siano riconducibili ad errori grafici della stessa” e ritenendo che non sarebbe stata dimostrata “la legittimità urbanistica-edilizia dello stato dei luoghi rappresentato nella planimetria catastale del 1957”.
La ricorrente ha impugnato il surriferito diniego del permesso di costruire in sanatoria oppostole dal Comune, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio l’Ente Civico contrastando le avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto d’istruttoria e di motivazione.
La ricorrente ha fornito specifici e circostanziati elementi potenzialmente atti a superare le risultanze della planimetria catastale del 1939 (avente valore di mera presunzione relativa), che, sebbene riferita all’unità immobiliare per cui è causa, civico 520, secondo l’odierna istante, sarebbe in realtà afferente all’unità abitativa attigua, con accesso dal civico 518 e per un mero errore grafico sarebbe stata indicata con il numero 520.
Al fine di dimostrare l’erroneità della planimetria del 1939 e che il terzo piano esisteva prima del 1939 la ricorrente ha profuso un notevole (o comunque adeguato) sforzo istruttorio, allegando foto, disegni, relazioni, confronti con altri progetti e in particolare evidenziando che:
-la planimetria del 1939 non trova diretto riscontro con la tipologia A1;
-la tipologia A1 può essere di tre piani;
- la larghezza dell'edificio rappresentata nel 1939 è più piccola di circa 1 m (4,84 nel 1939 contro i 5,95 attuali) e quindi il ripristino dello stato del 1939 comporterebbe la creazione di una calle di cui però non vi è nessuna traccia agli atti. Nella rappresentazione planimetrica del 1939 l’edificio in questione, infatti, è più stretto di un metro rispetto a quello reale; ciò significa che a fianco dell’edificio avrebbe dovuto esistere nel 1939 una calle, peraltro della larghezza di solo un metro, che però non trova riscontro né formale (sulle planimetrie) né sostanziale (nell’ampliamento dei muri);
- mancanza di omogeneità dei prospetti della planimetria del 1939; ancora oggi si vede che il civ. 520 è nella "finestra" centrale e non nella porta a lato, il che dimostrerebbe la mancata corrispondenza con la tipologia A1;
- le finestre risultano tutte traslate, ma nel muro non risulta nessun taglio o modifica che possa dare prova concreta di questa traslazione. Se fosse reale e corretta la rappresentazione delle finestre del 1939 e quella conseguente del 1957, nel muro oggi esistente si dovrebbe vedere la chiusura e la modifica delle finestre stesse (che hanno sempre bisogno di un architrave per non crollare). Ma questa chiusura e questa modifica non c’è.
Orbene, in una situazione di questo tipo in cui la ricorrente ha fatto tutto quanto in suo potere (ad impossibilia nemo tenetur) per dimostrare l’erroneità delle risultanze catastali del 1939, il Comune avrebbe dovuto approfondire, in sede istruttoria, i temi d’indagine sottoposti al suo vaglio - procedendo, se del caso, anche ad un sopralluogo – per verificare la situazione di fatto ed accertare se la differenza tra le planimetrie catastali del 1939, del 1957 e del 1991 (quest’ultimo corrispondente allo stato attuale) sia dovuta ad un intervento abusivo ovvero ad un erronea rappresentazione dello stato dei luoghi operata in sede di redazione grafica delle tavole catastali.
Non risulta che tali approfondimenti istruttori siano stati svolti, il che comporta un difetto d’istruttoria.
Anche la motivazione del provvedimento impugnato deve ritenersi insufficiente poiché non dà conto delle concrete ragioni per le quali la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente non possa trovare accoglimento, limitandosi il diniego a richiamare le risultanze catastali, la cui tenuta – nel particolare caso di specie – deve, tuttavia, essere vagliata alla luce degli specifici e circostanziati elementi forniti dalla ricorrente e potenzialmente volti ad infimarne l’attendibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, risultando fondate le censure con cui l’istante lamenta il difetto d’istruttoria e di motivazione del contestato diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Venezia a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3000, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO