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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1235/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
NA OG Presidente
AR ZI MO IU
IC RN IU rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1235 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il 07 ottobre 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], CF.: Parte_1
, residente in [...]
Mare, n. 45, elettivamente domiciliato in Fragneto Monforte (BN) alla Via
Umberto I, n. 1, presso lo studio dell'avvocato Carlotta Pellegrini, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E
, nata a [...] il [...], CF.: Controparte_1
, residente in [...] a Cubito, n. 313, elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) al
Corso Umberto, n. 166, presso lo studio dell'avvocato Augusto Natale, che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore del ricorrente ha chiesto pronunciarsi Parte_1
sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25 marzo 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili , alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in IL (NA) il giorno
30/09/2002 dal quale sono nati tre figli ( nata a Persona_1
Mugnano di Napoli il 04/10/2005, , nato a [...] Persona_2
di Napoli il 27/02/2009 e , nata a [...] il Persona_3
02/09/2016).
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord del 18/06/2019 reso nel giudizio n.r.g. 11684/2019 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
In seguito ad un rinvio disposto per consentire alle parti di depositare l'estratto di matrimonio del Comune di celebrazione, quest'ultime sono comparse figurativamente all'udienza del 25/09/2025 dinanzi alla IU delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La IU ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
07/10/2025.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dinanzi al
Presidente (avvenuta il 08/05/2019) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto del 18/06/2019 reso nel giudizio n.r.g. 11684/2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) Dichiarare ed ordinare: ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B Legge 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in IL
(NA), in data 30/09/2002, ed annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Qualiano – Anno 2003- numero 82- Parte II- serie B- Ufficio 1- ordinando all'Ufficiale di stato Civile del Comune di
Qualiano, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Confermare: integralmente le condizioni della separazione consensuale sottoscritte innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data
08/05/2019, omologate in data 13/06/2019, senza modifica alcuna e che il contenuto delle stesse divengono parte integrante e nec essaria del presente ricorso di cui se ne premette l'integrale conoscenza.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IL (NA) in data
30/09/2002, tra (nato a [...] il Parte_1
10/05/1978) e (nata a [...] il [...]) – Controparte_1
(Atto n. 135, Parte II, s. A, Anno 2002);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del l'8/10/2025.
La IU est. La Presidente
IC RN NA OG