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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.290/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Luciano Guaglione
Consigliere
dott. Leonardo Nota
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come innanzi, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Pescara ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliato al viale Bovio n.158 presso lo studio dell'avv. Perla Gianni, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
pagina 1 di 25
Paglione, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellato
Nonché
, nata a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Controparte_2 domiciliata in Torino al Corso Cairoli n.32 presso lo studio dell'avv. Manuel Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellata
Nonché
, nato a [...] il [...], residente in [...](Cu) ed elettivamente CP_3 domiciliato in Torino al C.so Cairoli n.32 presso l'avv. Manuel Cavallo, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
appellato
^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.2728/2014, resa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 29/12/2014, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio RG 92000180/2005, proposto dall' odierno appellante in danno della dante causa degli odierni appellati, innanzi la Sezione distaccata di Manfredonia del
Tribunale di Foggia, avente ad oggetto “adempimento in forma specifica di preliminare compravendita di immobili”.
Conclusioni: così rassegnate dalle parti in previsione dell'udienza cartolare di p.c. del
13/07/202e: per l' appellante (omesse preliminari deduzioni difensive): Parte_1
“l'appellante , nel riportarsi a tutti i propri atti, alle osserrvazioni e note Parte_1 crtiche formulate, ai verbali ed alle proprie note di trattazione scritta depositate fino ad oggi, e nel tornare ad impugnare e contestare tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto
e prodotto: A)riformula in questa sede istanza di rinnovazione della CTU, nulla, con
pagina 2 di 25 sostituzione dell'ausiliario dato l'insanabile contrasto con parte appellante dal medesimo evidenziata, ed, in subordine, istanza di convocazione del CTU a chiarimenti circa i documenti attestanti espressamente la data di costruzione e successivo ampliamento volumetrico dei due immobili oggetto di causa, in particolare del locale ex cucina;
B)in estremo subordine, ferme ed impregiudicate le predette istanze sopra formulate e debitamente motivate, si precisano le seguenti conclusioni specifiche: 1)accogliere
l'appello e, di conseguenza, rigettare la domanda attorea, siccome inammissibile ed improcedibile ed in ogni caso infondata in fatto e diritto e destituita dei presupposti di legge;
2)in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla defunta
[...]
che l'appellante in questa sede torna a fare propria e ripropone, dichiarare Persona_1 risolto il contrtato preliminare del 17/5/02 per esclusiva responsabilità del
[...]
; 3)per l'effetto, condannare il al risarcimento dei danni subiti e CP_1 CP_1 subendi dall'appellante per il mancato godimento del locale ex caldaia a far data dall'acquisto del legato, così come quantificati dal CTU, apportando i dovuti adeguamenti di legge in termini d'interessi e rivalutazione monetaria, ordinando in favore del medesimo l'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dell'appellato ; 4)in ogni caso condannare il ex art.96 CP_1 CP_1
c.p.c. in via equitativa, avendo egli agito giudizialmente in primo grado, oltre che stragiudizialmente e materialmente, con mala fede o comunque con colpa grave;
5)con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio;
6)nella denegata ipotesi di soccombenza parziale o totale, accertare e dichiarare l'obbligo sussitente in capo agli eredi, e , di far conseguire il legato in favore del legatario in CP_3 Controparte_2 sostituzione di legittima, odierno appellante, e per l'effetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, tenuti a manlevare, ex artt.649 e 662 c.c., esso legatario da qualsiasi onere e/o spesa del doppio giudizio, spettando ad essi appellati, quali eredi universali, rispondere alla domanda proposta dall'attore nei confronti della testatrice, originaria convenuta, con i relativi oneri e rischi per far conseguire al legatario i beni al medeimo assegnati in sostituzione di legittima;
7)nella denegata ipotesi di soccombenza per le medesime ragioni esposte in narrativa, avendo obbligato il deducente a munirsi di difensore – non avendo per nulla tutelato le ragioni del medesimo – dichiarare e
pagina 3 di 25 conseguentemente condannare i germani e , eredi universali, CP_3 Controparte_2
a far conseguire il legato ed il possesso dei beni oggetti dello stesso in favore del fratello, odierno appellante o comunque il controvalore degli stessi oltre che a pagare le spese della presente difesa nel doppio grado di giudizio;
8)sempre nella denegata ipotesi di soccombenza, condannare i convenuti eredi universali ex art.96 c.p.c., in via equitativa, avendo essi resistito nel giudizio di primo grado con mala fede o comunque con colpa grave, sottraendosi ai doveri su di loro incombenti ex lege e per testamento di far conseguire il possesso dei beni oggetto di legato all'odierno deducente”; per l'appellato : “previa preliminare impugnativa in fatto e diritto di tutte le CP_1 copiosissime osservazioni di parte appellante nei confronti degli appellati, del CTU e dell'adita Corte, nonostante la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva sia nel procedimento di 1° grado e sia nel presente, rappresentando, altresì, di non accettare alcun contradittorio su circostanze e conclusoioni di parte appellante oramai tardive e non attinenti alle conclusioni già rassegnarte in atto di appello, in ogni caso precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate in atti (in comparsa di costituzione e risposta), concludendo, quindi, per il rigetto del proposto gravame con conferma dell'appellata sentenza con il favore delle spese e compensi del doppio grado del giudizio e l'imputazione della CTU a carico dell'appellante”; per gli appellati CP_3
e ( malgrado distinte note, attesa la medesima difesa
[...] Controparte_2 processuale, risultano analoghe e speculari, inducendo ad una unica trascrizione):
“Previa opportuna decalaratoria pregiudiziale, di rito e di merito, formulata in atti;
previa decalaratoria di carenza di legittimazione passiva degli odierni deducenti per i motivi in atti;
previa la decalaratoria di tardività della costituzione in giudizio di primo grado di , ovvero oltre i termini di cui agli artt. 166 e 168 c.p.c., Parte_1 dell'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di essi deducenti (tardive) delle modifiche delle domande formulate nella comparsa conclusionale di primo grado dal
rispetto alla memoria d'intervento, nonché della mancata produzione del Parte_1 fascicolo di parte della , con declaratoria d'inutillizzabilità del fascicolo Persona_1 del 1° grado ricostruito dal e non presente agli atti al momento della Parte_1 decsione del Tribunale;
previa decalaratoria d'inutilizzabilità della perizia allegata da
pagina 4 di 25 nel giudizio di primo grado con la memoria di replica in violazione dle CP_1 principio di difesa e del contradittorio (produzioni non consetite dall'art.190 c.p.c.), la quale è stata utilizzata illegittimamente dal Tribunale per fondare la decisione di primo grado oggi impugnata;
previa decalaratoria che il lastrico solare accatatastato con il subalterno 11 part.lla 315 del foglkio 39 non è oggetto del preliminare del 17/5/2102, è un immobile estraneo al presente giudizio e risulta creato successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
previa declaratoria di inefficacia del preliminare del 17/5/02 (per mancanza della sottoscrizione da parte di ) e/o per Persona_1 mancanza di poteri rappresentativi ovvero procura notarile in capo a con Parte_1 ogni conseguenza di legge;
nel merito: 1)mandare assolti gli odierni appellati e deducenti da ogni avversa domanda (anche di manleva) e pretesa, giacchè nel merito totalmente infondata in fatto e diritto;
con vittoria di ogni diritto, onorario e spesa di causa del giudizio di primo grado e della presente fase di appello da liquidarsi in favore del difensore antistatario;
condannare il , ove la Corte ritenga sussistere la Parte_1 violazione dlel'art.96 c.p.c. e comunque valutando il contegno processuale dello stesso nell'aver reiterato eccezioni, domande, motivi d'appello infondati (domande tardive di manleva, richiesta di fascicoli nella propria disponibilità, istanze di sospensione) 3° comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa;
per l'effetto, disporre, comunque,
l'aumento di 1/3 degli onorari in favore di essi appellati e deducenti, ai sensi di legge, nella liquidazione dlele spese di lite, stante il contegno processuale abusivo del
[...]
, tale da ostacolare la definizione del presente procedimento in tempi Pt_1 ragionevoli;
nell'ipotesi di riforma della sentenza, con vittoria di spese ed onorari già corrisposti in favore del difensore antistario del ”. CP_1
Svolgimento del processo
La travagliata vicenda processuale in esame, connotata, da una rilevante “animosità” tra le parti malgrado gli strettissimi vincoli parentali, ha origine, dal punto di vista sostanziale, con la stipulta di un preliminare di compravendita immobiliare del 17/5/02 con il quale, (madre ed avente causa dei germani ) si obbligava, Persona_1 Pt_1 tramite il delegato suo procuratore speciale, , a vendere al nipote Parte_1 [...]
che, a sua volta si obbligava ad acquistare, la piena proprietà di due unità CP_1 pagina 5 di 25 immobiliari, denominate, rispettivamente, “locale ex caldaia” e “locale ex cucina” facenti parte di una maggiore consistenza di riportate distinte particelle (314 e 315) del f.glio
39 del Catasto Fabbricati di Manfredonia, ubicate in località “Siponto” ed integranti un originario complesso balneare alberghiero, denominato “La casa del villeggiante”, concordandone il costo compessivo in €51.646,00 (con distinti costi per ognuna delle due unità), di cui €13.000,00 venivano versate quale caparra confirmatoria dal promissario acquirente alla promissaria venditrice, con il saldo di €38.646,00 da versarsi contestualmente all'atto pubblico, il cui termine veniva, altresì, concordato “entro e non oltre tre mesi dall'avvenuto accatastamento a favore della venditrice” in ragione di un attuale errato accatastamento a terzi per errata voltura di precedenti atti di compravendita.
Concludeva il complesso degli accordi, infine, l'immediato trasferimento del possesso materiale di una delle predette unità, precisamente quella definita “ex caldaia”, procastinando il possesso integrale, anche dell'altra unità “ex cucina”, all'atto definitivo.
Il predetto preliminare veniva quindi sottoscritto dal procuratore speciale della promissaria vendirtrice, e dal promissario acquirente . Parte_1 CP_1
Accadeva, tuttavia, che la promissaria venditrice, malgrado una dichiarazione stesa a margine del preliminare con fissazione del termine per il definitivo alla fine del mese di dicembre del 2002 e malgrado una vana diffida stragiudizale del 30/3/2005, persistesse nel non adempiere all'obbligo contrattuale di cui innanzi, così determinando il promissario acquirente a promuovere un giudizio ex art.2932 c.c. per ottenere la rituale sentenza costitutiva del trasferimento di proprietà in luogo del pretermesso atto pubblico.
Con citazione del 19/4/2005, in pari data notificata, il conveniva, quindi, CP_1 dinanzi l'allora sezione distaccata di Manfredonia del Tribunale foggiano, la predetta per ivi sentire, previo accertamento dell'esatto adempimento delle Persona_1 obbligazione di pertinenza di esso promissario acquirente e dichiarazione di validità formale del preliminare predetto, ordinarsi il trasferimento dei ridetti beni immobili in favore di esso attore, previo versamento da parte dello stesso del saldo in favore di essa pagina 6 di 25 convenuta, previa conferma di tutte le condizioni pattuite nel preliminare e con autorizzazione all'attore di procedere a propria cura e spese e salvo rivalsa, agli adempimenti tecnici cui avrebbe dovuto provvedere la convenuta, così come stabilito nel preliminare, il tutto con le conseguanziali statuizioni di rito, ivi compresa una ulteriore richiesta risarcitoria per i danni causati dal mancatao adempimento contrattuale.
Con comparsa del 15/6/2005, in previsione della fissata udienza di comparizione del
6/7/05, si costituiva la convenuta , contestando il preteso Persona_1 inadempimento contrattuale imputatogli, imputando il mancato definitivo a causa di ingiustificati ritardi da parte dei tecnici incaricati della voltura catastale di cui innanzi, non avendo in alcun modo “boicottato” la stipula dell'atto e proponendo, a sua volta, in via riconvenzionale, la richiesta di risoluzione del predetto preliminare per inadempinento ascrivibile all'attore, responsabile di rilevanti modifiche strutturali dell'unità allo stesso già trasferita con il preliminare, pur non avendone titolo alcuno.
Concludeva, pertanto, la , per il rigetto della domanda attorea, siccome CP_1 inammissibile ed improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto, nonché, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, per la decalaratoria di risoluzione dello stesso preliminare per esclusiva responsabilità dell'attore, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in corso di causa, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio, istruito lo stesso con le ammesse prove testimoniali ed una ctu ricognitiva degli asseriti danni pretesi dall'attore per il mancato possesso dell'altra unità immobiliare compromessa in vendita (locale ex cucina), lo stesso perveniva all'udienza del 20/12/2011 nel corso della quale veniva dichiarato interrotto a seguito del dichiarato decesso della convenuta, per essere successivamente riassunto dal
[...]
con propria “comparsa in riassunzione” del 24/2/2012, all'esito della quale CP_1 veniva fissata l'udienza di prosecuzione del processo per il 6/11/2012, con gli adempimenti di rito a carico di esso attore in riassunzione riguardo alla notifica agli eredi della predetta originaria convenuta.
pagina 7 di 25 Si costituivano tempestivamente i due germani e tramite il Controparte_2 CP_3 medesimo difensore ma con distinti atti difensivi contenenti analoghe deduzioni difensive.
In particolare, i predetti convenuti in riassunzione, assumendo che le due unità immobiliari oggetto del preliminare fossero state, con testamento pubblico del
17/10/2008 oggetto di uno specifico legato in sostituzione di legittima in favore esclusivo del germano e che costui, non avendo rinunciato al legato nel Parte_1 termine fissatogli dal Tribunale di Torino, avesse acquistato a titolo definitivo la proprietà degli immobili in questione, eccepivano, in via preliminare e pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo eredi universali della testatrice
[...]
,salvo la proprietà delle due unità immobiliari compromnesse in vendita Persona_1
(permanendo, in ogni caso, come si vedrà, il loro diritto di proprietà sul lastrico solare sovrastante le predette unità)ed ascrivendo all'incauto attore in riassunzione una errata individuazione degli effettivi comproprietari, per diritto successorio, ne invocavano una condanna risarcitoria ex art.96 c.p.c..
Con separata “comparsa di intevento ex artt.105 e 111 co.3 c.p.c.”, depositata in data
6/11/2012 (ovvero contestualmente alla fissata udienza di prosecuzione del processo) si costituiva il il quale, premettendo un'asserita mancata notifica del ricorso Parte_1 in riassunzione, ed una serie di circostanze fattuali del tutto estranee alla vicenda in esame ma attinenti alle disposizioni testamentarie della madre, con le quali gli venivano assegnati, a titolo di legato in sostituzione di legittima, solamente i due locali oggetto del preliminare, con asserita sproporzione di quanto disposto in favore dei due germani quali eredi universali, contestava il mancato adempimento del predetto legato in suo favore da parte dei germani, tanto legittimando il suo intervento in giudizio ex art.111
c.p.c. ed a concludere “cautelativamente e con riserva di maggior approfondimento” richiamando nei confronti dlel'attore quanto già dedotto e richiesto dalla propria dante causa, così di fatto reiterando le conclusioni già assunte dalla di cui Persona_1 innanzi, ovvero il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento, in via riconvenzionale, della richiesta di risoluzione del preliminare per l'inadempimento ascrivibile al promissario acquirente. pagina 8 di 25 Così integratosi il contradittorio processuale nella fase di riassunzione del giudizio, lo stesso, dopo una serie di udienze inerlocutorie fianalizzate ad un contradittorio processuale in ordine alle rispettive legittimazioni passive per contrastare l'avversa domanda in riassunzioie ex art.2932 c.c., che i germani si ribaltavano Pt_1 reciprocamente, perveniva, dopo alcuni rinvii all'udienza di p.c. dell'8/7/2014 nel corso della quale la causa veniva riservata in decisione, previa rispettiva reiterazione delle conclusioni dalle parti rassegnate.
Con successiva sentenza del 29/12/2014, oggetto della presente impugnativa, il
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica cui, nelle more, era stato trasferito il procedimento a seguito dell'avvenuta soppressione della sezione distaccata di
Mafredonia, definiva la controversia accogliendo la domanda attorea con le conseguenziali statuizioni di rito e con il disposto trasferimento di proprietà degli immobili come dettagliatamente indicati in dispositivo, condizionando lo stesso al pagamento del saldo del prezzo di vendita di €38.646,00 da parte dell'attore al
[...]
, nella spiegata qualità successoria di cui innanzi e condannando i convenuti tutti Pt_1 in riassunzione alla rifusione, in favore dell'attore in riassunzione, delle spese processuali come in dispositivo liquidate, ponendo a carico degli stessi le spese della ctu espletata.
Con articolata motivazione esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria.
In particolare, dopo aver premesso ed evidenziato l'oggetto del giudizio, rappresentato dal richiesto accertamento del diritto di ad ottenere, in forza del CP_1 preliminare di cui innanzi, il traferimento dei locali ivi indicati e riassunto i termini della questione, provvedeva, a delibare la preliminare eccezione proposta dai conveuti in riassunzione, e , in ordine alla prospetatta loro carenza di CP_3 Controparte_2 effettiva legittimazioine passiva, supportata dall'asserito conferimento in legato al solo germano della proprietà dei due locali in oggetto. Pt_1
A tale riguardo, premessa la nota distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità effettiva del rapporto controverso, rilevava, in primo luogo, l'automaticità dell'acquisto pagina 9 di 25 del legato testamentario da parte del , salva la facoltà di rinuncia dello Parte_1 stesso legatario (nella specie, non avvenuta a seguito dello spirare del termine fissato dall'autorità giudiziaria per il suo valido esercizio) e, ai fini specifici della eccezione in esame, evidenziava che l'art.649 c.c. disponeva l'efficacia del legato testamentario alla morte del testatore con il conseguente onere a carico del legatario di richiedere all'onerato (nella specie i germani, quali eredi universali) il possesso del bene oggetto del legato successorio mentre il successivo art.662 c.c. disponeva espressamente, in mancanza di diversa disposzione testamentaria, l'onere della prestazione del legato a carico degli istituiti eredi universali, conseguendone che l'applicabilità della citata disposizione alla fattispecie in esame, unita alla circostanza che i due onerati, CP_3
e , sostengono di essere proprietari del lastrico solare dei beni
[...] Controparte_2 legati, valesse ad escludere il prospettato difetto di legittimazione passiva degli stessi.
Parimenti infondata riteneva poi il Tribunale l'eccezione di merito di nullità del ridetto preliminare, richiamando, a supporto, una condivisibile pronuncia della Suprema Corte
(Cass. 23/8/1997 n.7935) secondo la quale, proprio per la differenza ontologica del preliminare con il definitvo trasferimento della proprietà, ai fini della sua validità non fosse indispensabile la completa e dettagliata indicazione di tutti gli elementi del futuro contratto, risultando sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali, potendo anche tollerarsi una indicazione del bene incompleta e carente sotto l'aspetto dei dati catastali e degli altri specifici elementi individuativi del bene, purché risulti certo, in base alle emergenze probatorie, che le parti abbiano inteso riferirsi ad un bene determinato o, quantomeno, determinabile, ipotesi indubbiamente ricorrente nel caso in esame laddove, secondo il primo giudice, non vi era alcun dubbio sulla corrispondenza effettiva tra il bene oggetto del contratto preliminare e quello oggetto della richiesta emissione di sentenza costitutiva.
Quanto al merito della vicenda sostanziale, evidenziava il Tribunale che nel preliminare de quo gli originari contraenti avessero condizionato la stipula del rogito definitivo alle operazioni di regolarizzazione catastale delle proprietà della promissaria venditrice, omettendo, tuttavia, di stabilire alcun termine preciso per la stipula del definitvo, limitandosi ad individuare genericamente lo stesso “entro tre mesi” dall'avvenuta e pagina 10 di 25 pregiudiziale regolarizzazione catastale di cui era onerata la proprietaria e promissaria venditrice, ritenuta, nella fattispecie, siccome evincibile dalle deposizioni testimoniali, responsabile effettiva del ritardo nell'adempimento della predetta prestazione propedeutica alla stipula definitiva (incarico affidato a tecnici mai remunerati e giustificatamente rinunciatari dello stesso) mentre, d'altra parte, , sempre in base alle emergenze processuali, alcun valido motivo integrante un'impossibilità sopravvenuta della regolarizzazione catastale non superabile con la diligente attuivazione dell'onerata, era configurabile nel caso concreto.
Venendo poi a quello che si rivelerà essere il nodo cruciale della vicenda, ovvero la idoneità formale del preliminare a supportare la richiesta ex art.2932 c.c., evidenziava il
Tribunale che la carenza dell'espressa dichiarazione da parte del proprietario di corrispondenza tra i dati catastali e la situazione di fatto del bene immobile non potesse, da sola, costituire un motivo di nullità dell'atto, avendo reiteratamente la Suprema
Corte limitato tale sanzione, prevista dall'art.40 della L.28/2/1985 n.47, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria, ai soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita (cfr. Cass. 19/12/2013 n.28456).
Nel caso di specie, rilevava il primo giudice, tra l'altro, la regolarizzazione catastale era avvenuta nel corso del giudizio e precisamente con il deposito, da parte attorea, di una perizia tecnica asseverata a firma del EO con gli attuali dati catastali CP_4 identificativi degli immobili (riportati in dispositivo), a riprova dell'avvenuto aggiornamento catastale richiesto dalla convenuta onde regolarizzare la posizione catastale delle due unità compromesse in vendita.
Concludeva la motivazione con il rigetto della ulteriore istanza risarcitoria proposta dall'attore nei termini accertati con la disposta CTU (riferito al danno da mancata locazione dell'unità “ex cucina” il cui possesso non veniva trasferito con il preliminare), ritenendo invero irrecuperabili gli importi determinati con la predetta ctu estimativa, posto che, con la stipula di un preliminare privo di data certa, lo stesso attore avesse volontariamente assunto il rischio e l'alea dell'indeterminatezza del momento della pagina 11 di 25 stipula del contratto definitivo, rischio, tra l'altro, adeguatamente compensato dal possesso anticipato dell'altra unità immobiliare.
Avverso la suddetta motivazione insorgeva il proponendo il gravame che Parte_1 ci occupa, a supporto del quale adduceva molteplici censure (introducendo questioni da una parte nuove e dall'altra estranee al thema decidendum così come delineato con l'atto introduttivo del giudizio e con gli atti difensivi della convenuta originaria e di quelli in riassunzione).
In particolare, con un primo motivo si doleva per aver il primo giudice qualificato lo stesso come convenuto alla stregua di un erede universale;
con un secondo motivo censurava un prospettato vizio di motivazione, laddove non veniva espressamente disposto l'obbligo, gravante per legge sugli eredi universali, di far conseguire ad esso legatario il bene oggetto di legato o il suo controvalore;
con un terzo motivo, contestava un ulteriore vizio motivazionale in ordine all'omessa pronuncia circa la domanda riconvenzionale ritualmente proposta dalla convenuta originaria e reiterata dall'odierno appellante, finalizzata alla declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente;
con un quarto motivo, eccepiva un'omessa considerazione delle prove documentali offerte dall'originaria convenuta in ordine all'incarico svolto dal EO. disatteso a seguito di falsa testimonianza dello Persona_2 stesso;
con un quinto motivo, contestava l'attribuita rilevanza processuale da parte del primo giudice ad un documento tardivamente ed irritualemnte prodotto dall'attore solamente nella fase decisionale, riferendosi alla perizia tecnica del EO. CP_4
con un sesto ed ultimo motivo, infine, censurava un vizio di errata
[...] interpretazione dei profili del legato in sostituzione di legittima ed i contorni degli istituti di cui agli artt.662 e 649 c.c.
Anticipando quanto si dirà appresso, è opportuno evidenziare che nessuno degli specifici motivi d'impugnativa addotti atteneva al contestato profilo di regolarità formale del preliminare in assenza dei presupposti di legge e che sarà invece introdotto solamente con le conclusioni definitive (come evincibile chiaramente da quelle innanzi trascritte).
Si costituivano tutti gli appellati.
pagina 12 di 25 In particolare, quanto ai germani e , sia pure con distinti atti CP_3 CP_2 difensivi tramite il medesimo difensore, gli stessi aderivano ad una sola doglianza tra quelle prospettate dall'appellante, ovvero a quella circa la inammissibilità della produzione documentale tardiva ascrivibile al , avendo il Tribunale supportato CP_1
l'accoglimento della domanda attorea sulla periza tardivamente depositata dal CP_4
, chiedendone l'espunzione e contestavano recisamente l'avverso gravame CP_1 laddove si prospettavano domande di manleva nei loro confronti o si reclamavano oneri ed obblighi non previsti dal testamento.
Quanto al merito, reiteravano la già proposta eccezione di carenza di legittimazione passiva, di fatto disconoscendo l'attribuita proprietà del lastrico solare sovrastante le due unità immobiliari compromesse in vendita, assumendo una posizione difensiva assolutamente contrastante con quella dell'appellante, reiterando l'eccezione di inesistenza del preliminare per carenza della sottoscrizoione della promissaria venditrice.
Assumevano gli appellati, nel complesso, una posizione difensiva palesemente conflittuale con quella dell'appellante, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande formulate contro gli eredi, in ragione della evidenziata tardiva costituzione nel giudizio di primo grado (con spefifico riferimento alla domanda di manleva tardivamente proposta per avvenuta costituzione oltre i termini di rito ex art.167 c.p.c), concludendo, quindi per l'assoluzione di essi appellati da ogni avversa domanda con vittoria delle spese di lite, denegato il contradittorio su eccezioni e domande nuove.
Si costituiva l'appellato il quale, previa un'analitica ricostruzione della CP_1 vicenda contrattuale e della evidente ingiustificata volontà della di recedere dal CP_1 proposito di vendergli le due unità immobiliari, accampando srterili giustificazioni in ordine ad un revocato incarico tecnico per la rettifica catastale degli stessi (salvo poi a provvedersi nel corso del giudizio), concludeva per il rigetto dlel'avverso gravame con integrale conferma dell'impugnata sentenza e con condanna dell'appellante ex art.96
c.p.c.
pagina 13 di 25 Così radicatosi il giudizio di gravame, lo stesso si sviluppava con molteplici rimessioni sul ruolo ai fini di valutare e verificare la regolarità formale del preliminare, alla stregua della regolarità amministrativa dei cespiti compromessi in vendita.
Infatti, all'esito dell'udienza di prima comparizione del 10/7/2015 ed alla posta riserva in ordine alla reiterata istanza inibitoria di parte appellante, il Collegio, con successiva e motivata ordinanza del 17/7/15 rigettava la stessa istanza, condannando l'istante ad una sanzione pecuniaria, confermando la fissata udienza di p.c. per il 20/10/2017, differita, per rilevato carico di ruolo a quella successiva del 2/11/18, nel corso della quale la causa veniva per la prima volta riservata in decisione ex art.190 c.p.c., per essere successivamente rimessa sul ruolo con ordinanza del 15/3/2019 con cui il
Collegio, ritenuta la necessità di acquisire integrazioni documentali ed adempinenti necessari alla decisione, onerava la parte interessata alla produzione della planimetria asseritamemnte allegata al preliminare del 17/5/02 ed all'attestazione, in data recente, rilasciata da un tecnico abilitato, della conformità allo stato di fatto degli immobili dei dati catastali ex art.29 1° co. della l. 27/2/1985 n.52 e l'acquisizione di documentazione relativa alla regolarità edilizia degli immobili ex art.40 l.47/1985, rinviando la causa per la verifica dei suddetti adempinenti alla successiva udienza del 12/7/2019.
Nel corso della predetta udienza, rappresentava l'appellante l'avvenuto deposito di una relazione tecnica, come innanzi richiesta e l'impossibilità di reperire, invece, la planimetria allegata al preliminare per averla a suo tempo depositata al designato notaio rogante, il quale, avendo cessato da oltre dieci anni la propria attività, non aveva ancora reperito il documento e all'esito la causa passava nuovamente in decisione.
Con successiva ordinaza del 14/2/2019 il Collegio, ritenuta non esaustiva la produzione documentale offerta da parte dell'appellato e rilevata la permanenza dell'esigenza di acquisire l'attestazione di regolarità edilizia degli immobili e della compiuta ricostruzione di quella catatstale, disponeva l'espletamento di un ctu ricostruttiva (designano a ctu l'ing. di Foggia) ed asegnando allo stesso un duplice quesito, il primo Persona_3 accertativo ed il secondo ricostruttivo, delegando di fatto lo stesso tecnico a ricostruire le vicende amministrative dei cespiti immobiliari compromessi in vendita.
pagina 14 di 25 Acquisita la demandata relazione peritale, la causa veniva nuovamente riservata in decsione nel corso dell'udienza cartolare del 4/2/2021 per essere, tuttavia, nuovamente rimessa sul ruolo per l'acquisizione di chiarimenti in ordine ai titoli concessori abilitativi dei cespiti ed allo stato attuale dell'unità immobiliare ex caldaia a seguito di provvedimenti amministrativi inibitori della concessa agibilità commerciale e la sua conseguenziale rilevanza sulla regolare trasferibilità dell'immobile.
Acquisiti i richiesti chiarimenti, la causa veniva definitivamente riservata in decisione nel corso dell'epigrafata udienza decisoria del 14/7/23, trattata con la disposta modalità cartolare e telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con le trascritte rispettive conclusioni, veniva riservata in decisione previa concessione alle parti d nuovi ed ulteriori termini difesivi ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio, prioritariamente alla trattazione del merito, evidenziare la doverosa disamina officiosa della questione attinente la regolarità edilizia di quanto compromesso in vendita, avendo rilevato che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, il preliminare per cui è causa non era affatto integrato della planimetria riportante lo stato attuale delle due unità immobiliari, con particolare rilevanza delle acclarate e contestate notevoli modificazioni strutturali operate dal nel locale ex CP_1 caldaia, il cui possesso materiale era allo stesso stato trasferito contestualemte al preliminare, tanto prescindendo dalle specifiche deduzioni difensive delle parti, attinendo la demandata verifica ad una questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, configurandosi la regolarità urbanistica presupposto essenziale per l'emanazione della sentenza ex art.2932 c.c., avendo, questa, una funzione sostitutiva dell'atto negoziale programmato dalle parti (cfr. Cass. 6684/2019;Cass. n. 23388 del
19/9/2019).
Configurandosi la regolarità di cui innanzi quale condizione dell'azione e non anche presupposto della domanda, ne deriva la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (v. Cass. 16068 del 14/6/2019).
pagina 15 di 25 Correttamente, pertanto, il Collegio, prescindendo dalle allegazioni difensive delle parti e, in particolare, dalla formulazione dei motivi d'appello del tutto estranei alla eccezione di irregolarità formale del preliminare sotto il profilo di cui innanzi, ha ritenuto, preso atto della carenza documentale in atti (l'asserita allegata planimetria al preliminare, ritenuta erroneamente adempiuta dal Tribunale), ha introdotto la preliminare necessità di integrazione documentale, onerandovi la parte interessa e quindi, ritenuta permanere tale esigenza all'esito di un solo parziale adempimento della parte appellata
(allegazione attestazione ex art.29 L.52/1985), disponeva l'ingresso di un più approfondito accertamento peritale, l'esito del quale deve, pertanto, configurarsi dirimente al fine della decisione.
A tale riguardo, sgombrato il campo da questioni inammissibilmente introdotte dall'appellante, evidentemente estranee al giudizio (quale la pretesa domanda di manleva a carico degli eredi suoi germani inadempienti all'obbligo di esecuzione del legato), occorre evidenziare altre circostanze preliminari.
In primo luogo, non può sottacersi l'evidente contradittorietà di parte promissaria venditrice, nella specie rappresentata dal suo procuratore speciale, odierno appellante, laddove, da un lato, manifestava, in una fase preliminare, una chiara volontà di trasferire la proprietà dei cespiti, nello stato di fatto e diritto in cui gli stessi si trovavano, attivandosi, a conferma di tale volontà, a provvedere, sia pure tardivamente rispetto al termine convenuto, all'aggiornamento catastale delle stesse (v. corripondenza in atti) e poi, dall'altro, successivamente all'introduzione del giudizio da parte attorea, assumeva processualemnte un ben distinto comportamento, proponendo finanche una riconvezionale, del tutto generica ed infondata, di risoluzione contrattuale per preteso inadempimento del promissario acquirente, proprio in ordine alle operate modifiche sull'unità “ex caldaia” già trasferita nel suo possesso, e contestando le conclusioni peritali in ordine alla ritenuta regolarità urbanistica idonea a consentire il valido trasferimento degli immobili, ben potendo rilevare il suddetto contegno in punto di regolamento delle spese processuali.
pagina 16 di 25 In ogni caso, le risultanze della demandata indagine peritale con i forniti chiarimenti hanno consentito di acquisire, in primo luogo, un dato di estrema rilevanza, ovvero l'epoca di costruzione del fabbricato inglobante le due unità in oggetto, di gran lunga antecedente alla c.d. legge ponte del 1967.
A tale riguardo, invero, pur mancando la specifica autodichiarazione del proprietario dell'immobile, le fonti alternative richiamate dal consulente meritano di essere ritenute attendibili in via surrogatoria, trattandosi nella specie di relazione di CTU attinente al precedente giudizio divisorio (nella specie relazione ing. ) che, nell'individuare i Per_4 lotti soggetti allo scioglimento della comunione ereditaria, evidenziava che il fabbricato in esame fosse già edificato nell'anno 1958, e tale circostanza temporale era altresì confermata da uno allegato stralcio del frontespizio del correlativo progetto (sebbene riferito ad abitazioni ma incontestabilmente relativo al fabbricato adibito a ricezione turistica come da stralcio planimetrico riportato) in cui si fa riferimento ad una pratica edilizia numerata e datata 3/2/1958.
Trattandosi, nella specie, di una affermazione proveniente da un ausiliario giudiziario, in un elaborato recepito in una sentenza giudiziale del Tribunale di Foggia, ritiene il
Collegio di attribuire a tale fonte documentale un equivalenza probatoria rispetto alla dichiarazione notoria carente, potendosi così desumere che le due unità oggetto di preliminare fossero estranee alla regolamentazione edilizia introdotta con la legge predetta, potendo conseguentemente delibarsi la loro regolarità urbanistica anche in assenza materiale dello specifico e comune titolo concessorio.
Altro dirimente accertamento operato dal CTU, all'esito dello specificvo quesito demandatogli , è desumibile dalla dettagliata cronistoria delle vicende relative all'unità immobiliare “ex caldaia”, avendo rinvenuto l'altra unità “ex cucina” invariata rispetto alla stato di fatto antecedente il preliminare.
A tale riguardo, invero, allegava l'ausiliario che in data 26/11/01 (quindi già prima del preliminare) il richiedeva ed otteneva dal competente Comune di Manfredonia CP_1 regolare Aurtorizzazione edilizia con la quale si assentivano varie opere edilizie, tra cui la realizzazione di modifiche interne coinvolgenti anche il limitrofo locale ex caldaia le pagina 17 di 25 quali, anche con successiva variante di pochi giorni al preliminare (27/5/2002), venivano eseguite in conseguenza del predetto atto negoziale, legittimante il possesso anticipato del locale in favore del promissario acquirente.
Alla realizzazione di tali opere, seguiva, in data 14/4/2004 il rilascio della dichiarazione di agibilità ad attività commerciale dei locali con accesso dal contiguo lungomare civici
107-111 e, con successivi interventi edilizi, in conformità della SCIA del 15/1/16, il eseguiva, quindi, il frazionamento del citato locale commerciale che conglobava il CP_1 locale ex caldaia.
Pertanto, concludeva il CTU, la predetta unità, corrispondente all'originario locale caldaia, non si presentava più nella originaria conformazione per la presenza di tramezzature interne, precisando, tuttavia, che gli interventi di modifica fossero stati tutti eseguiti in osservanza delle relative autorizzazioni prevedenti modifiche e variazioni distributive interne ed a cambi di destinazione d'uso, per i quali i titoli abilitativi risultavano essere contemplati nel vigente strumento urbanistico comunale e pertanto suscettibili di licenza, concessione o altre equipollenti forme autorizzative nel rispetto dell'epoca in cui furono adottate.
Alla stregua di tale dirimente rilievo, concludeva il CTU, con riferimento alla predetta unità immobiliare, erano state si accertate irreversibili modifiche rispetto allo stato originario, in conseguenza, tuttavia, di attività edilizia consentita dallo strumento urbanistico comunale e poste in essere dal a seguito di regolare autorizzazione di CP_1 ordine amministrativo, con aggiornamento e regolarizzazione anche da un punto di vista catastale, conseguendone la ritenuta valida trasferibilità del predetto locale, con analoga conclusione per l'altra unità immobiliare (locale ex cucina) per la quale non era stata accertata l'esecuzione di alcuna attività edilizia sulla stessa.
Avverso tali conclusioni insorgeva il , contestando l'avvenuta illegittimità Parte_1 formale delle autorizzazioni urbanistiche rilasciate al in quanto sprovvisto del CP_1 titolo di proprietà all'epoca della richiesta, con conseguente adottato provvedimento inibitorio da parte dello stesso Comune concedente, relativo alla mutata destinazione d'uso, ovvero dell'agibilità commerciale del locale oltre ad ultronee irrilevanti censure pagina 18 di 25 all'attività dell'ausiliario che, avrebbe, in tesi, vanificato le operazioni peritali condotte presso gli uffici catastali in assenza di formale avviso al difensore dello stesso.
A tale riguardo, ritiene il Collegio che la sospensione della destinazione d'uso commerciale (non anche la revoca della stessa, come erroneamente ritenuto dall'appellante) non possa precludere la regolarità urbanistica delle opere di modifica apportate a seguito di regolare licenza edilizia, richiesta dal , proprietario di CP_1 immobili contigui a quello in esame, ancor prima del convenuto preliminare, non potendo le stesse considerarsi abusive e contra legem se non limitatamente all'agibilità commerciale cui era destinato il locale, non incidendo sulla effettiva possibilità di trasferimento dello stesso quale unità immobiliare regolarmente individuata nei suoi estremi catastali (v. perizia in atti del 10/11/2014) con acquisita dichiarazione di CP_4 conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie ex art.29 L.27/2/1985
n.52 (v. allegata attestazione ing. del 2/7/2019), conseguendone che Persona_5 la temporanea “sospensione” dell'agibilità relativa ad un cambio di destinazione d'uso dello stesso, non poss costituire ostacolo alla regolare trasferibilità del locale, rimandendo, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi in buona fede e recependo le condivisibili conclusioni peritali di cui innanzi.
Sulla scorta di quanto innanzi, la impugnata sentenza, per quanto opportunamente integrata con le acquisite risultanze peritali, merita di essere integralmente confermata anche con riferimento alla ritenuta infondatezza della riconvenzionale originariamente proposta dalla e reiterata poi dall'odierno appellante, convenuto in riassunzione in CP_1 primo grado, non ritenendo la stessa validamente supportata dalla prova di un grave inadempimento contrattuale ascrivibile al , tale non potendo qualificarsi CP_1 le adottate modifiche interne di uno dei due locali compromessi, non comportando tale circostanza alcun grave inadempimento contrattuale da parte del promissario acquirente che aveva, già versato la caparra confirmatoria e resosi prontamente disponiblile all'acquisto definitivo del locale con il pattuito versamento del saldo.
Merita conferma anche la delibazione di rigetto della preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dai due convenuti in riassunzione, e CP_3 Pt_1
pagina 19 di 25 , ostandovi la incontestabile qualifica di litisconsorti necessari del germano CP_2
sia in quanto obbligati, quali eredi universali, a dare esecuzione al legato Pt_1 testamentario in favore dello stesso relativo ai due locali compromessi, e sia in quanto comproprietari del sovrastante lastrico solare, escluso dal legato e conseguentemnete incluso nella successione testamentaria in loro favore.
La circostanza, contrariamente a quanto contestato dai due convenuti, odierni appellati, risulta debitamente acclarata con la allegata perizia laddove veniva indiduato un CP_4 distinto subalterno catastale riferibile proprio al predetto lastrico solare.
Né, tanto meno, poteva rivestire fondamento alcuno l'ulteriore eccezione difensiva di tardiva produzione della predetta relazione peritale asseverata (eseguita dal solo CP_1 nella fase decisionale del giudizio) e di disconoscimento dell'efficacia del preliminare, tra l'altro in evidente cobntraddizione con la sollevata eccezione di estraneità al predetto atto negoziale, per la mancata sottoscrizione dello stesso ad opera della , CP_1 ritenendosi l'allegata procura speciale rilasciata al improduttiva di effetti in Parte_1 quanto formalizzata solo successivamente al negozio.
Con riferimento al primo profilo, invero, non è superfluo il richiamo ad un principio consolidato, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo il quale, in temna di esecuzuone specifica dell'obbligo di concludere un preliminare immobiliare, la certicazione degli estremi catastali del bene immobile e la specifica individuazione degli stessi, costituendo una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, può essere prodotto dalla parte più diligente anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio di appello, purché prima della decisione, risultando svincolata dalle preclusioni istruttorie di rito (cfr. ex multis Cass. n.16068 del 14/6/2019).
Con riguardo al secondo profilo di pretesa inefficacia del preliminare per mancata sottoscrizione della , ritiene il Collegio di poter integralmente condividere la CP_1 motivazione posta dal primo giudice a supporto della ritenuta infondatezza della censura
“in quanto inammissibilmente proposta dagli eredi soltanto al momento della loro costituzione a seguito di riassunzione, dopo che la promittente venditrice, costituendosi in giudizio, nulla ebbe ad eccepire, consentendo lo svolgimento dell'intera istruttoria,
pagina 20 di 25 evidentemente sul presupposto del riconoscimento della validità del contratto preliminare”.
Infine, solamente per completezza motivazionale, ritenendo i rilievi di cui innanzi evidentemente “assorbenti” di qualsiasi ulteriore censura di parte appellante, devesi evidenziare l'infondatezza di tutte le sei doglianze articolate dal nel proprio Pt_1 gravame.
Invero, con la prima censura lamenta l'appellante un'errata configurazione formale dello stesso quale “convenuto alla stregua degli eredi universali senza alcun distinguo effettuato dal Giudice nel dispositivo”, configurandosi la doglianza francamente incomprensibile nella sua pretesa rilevanza sulla correttezza dell'impugnata sentenza, atteso che il , autoqualificatosi quale interventore volontario in sede di costituzione, Pt_1 era pur sempre il legatario in sostituzione di legittima dei cespiti compromessi in vendita dalla sua dante causa oltre che formalmente convenuto, alla pari dei germani, in riassunzione, a seguito dell'interruzione del giudizio originariamente proposto contro la madre, proprietaria dei cespiti medesimi, conseguendone che, sia sotto il profilo fomale e sia sotto quello sostanziale, lo stesso assumeva la veste di convenuto, in disparte l'autoqualificazione di interventore volontario in giudizio.
Evidentemente estranea al circoscritto oggetto del giudizio di primo grado, si configurava la seconda censura, attinente una pretesa omessa motivazione da parte del
Tribunale circa l'obbligo incombente sugli eredi di far conseguire al legatario il bene oggetto di legato, afferente la stessa ad un rapporto “interno” tra i germani Pt_1 conseguente all'istituzione del legato in favore del dei soli due immobili Parte_1 compromessi in vendita a fronte della successione universale a favore dei due germani del residuo cospicuo patrimonio immobiliare della defunta genitrice.
La terza censura, attinente una pretesa omessa motivazione in ordine alla spiegata riconvenzionale di risoluzione contrattuale, per quanto veritiera, non rinvenendosi in motivazione alcuna delibazione in merito, può agevolmente rigettarsi sulla scorta del principio consolidato secondo cui “non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una
pagina 21 di 25 statuizione implicita di rigetto del medesimo “(cfr. Cass. 29191 del 6/12/2017, conf.
Cass. n.4451 del 20/2/2020).
Si afferma, infatti, che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi, al contrario, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione formulata dalla parte, quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass.
4(10/2011 n.20311; Cass. 13/10/2017 n.24155; Cass. 29/1/2021 n.2151).
Nella fattispecie in esame, l'accoglimento della domanda attorea può ben figurarsi quale implicito rigetto dell'avversa domanda riconvenzionale che, in ogni caso, deve configurarsi destituita di fondamento per le ragioni innanzi evidenziate, non avendo la convenuta allegato e provato il grave inadempimento contrattuale ascrivibile all'attore, limitandosi solamente ad ipotizzarne la sussistenza in relazione alle modifiche operate all'immobile già liberamente trasferito in possesso sin dal preliminare.
Parimenti priva di pregio si configura la quarta doglianza attinente ad una prospettata omessa valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze documentali prodotte dalla sua dante causa in ordine al rapporto professionale intercorso con il tecnico incaricato di provvedere agli adempimenti catastali preliminari e propedeutici alla stipula dell'atto definitivo, tale EO , la cui deposizione testimoniale era Controparte_5 stata, tra l'altro, impugnata di falso.
La doglianza in esame, invero, prospetta delle circostanze processuali del giudizio di 1° grado, sia irrilevanti al fine della decisione e sia infondate in ordine all' inadempimento contestato dal promissario acquirente, avendo avuto la promissaria venditrice nel corso del biennio decorso dal preliminare all'introduzione del giudizio, tutto il tempo di sostituire il tecnico incaricato, affidandone l'incarico ad altro ed avendo la stessa, immotivatamente riscontrato in senso negativo la formale diffida stragiudiziale notificatagli dal promissario acquirente, senza alcun cenno a tali problematiche.
pagina 22 di 25 La quinta censura attiene alla contestata tardiva produzione della perizia in CP_4 ordine alla quale si è già innanzi osservato che l'integrazione documentale attinente la regolarità catastale degli immobili comprommessi in vendita ed oggetto del richiesto trasferimento ex art.2932 c.c. sia svincolata da qualsiasi rituale preclusione istruttoria, trattandosi nella specie di una condizione dell'azione che può allegarsi e comprovarsi per tutto il corso del giudizio ed anche nella fase decisionale dello stesso, purché prima della decisione.
La sesta ed ultima censura attiene a profili sostanziali dell'istituto del legato in sostituzione di legittima ex artt.662 e 649 c.c. che si contestano omessi nella gravata motivazione, configurandosi la stessa, come innanzi evidenziato, assolutanente estranea al thema decidendi attinente la regolarità formale del preliminare finalizzato a supportare la richiesta esecuzione specifica dello stesso.
In punto di regolamentazione delle spese della presente fase processuale, ritenendosi evidente la integrale soccombenza di parte appellante per i motivi tutti innanzi evidenziati, ritiene il Collegio di poter rilevare un'analoga posizione processuale degli appellati e , i quali, pur senza contrastare la fondatezza della CP_3 Controparte_6 domanda attorea in primo grado, reiteravano in appello due distinte eccezioni finalizzate, in tesi, a supportare una ventilata carenza di effettiva legittimazione passiva rispetto alla domanda introduttiva per la loro materiale estraneità al preliminare, pur validamente convenuto dalla loro dante causa e finanche una prospetatta inefficacia dell'atto negoziale per vizi di forma, con conseguente motivato rigetto di entrambe le eccezioni, determinante un ulteriore profilo di soccombenza processuale rispetto all'appellato . CP_1
Per quanto poi concerne il rapporto processuale tra l'appellante ed i due germanji appellati, ritiene il Collegio ravvisarsi una chiara ipotesi di soccombenza reciproca, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese del grado.
PQM
pagina 23 di 25 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n.2728/2014, resa dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica in data 29/12/2014 ed in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante e gli appellati e , in Parte_1 CP_3 Controparte_2 solido, alla integrale refusione, in favore dell'appellato , delle CP_1 competenze difensive relative al presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.991,00 oltre gli accessori di legge;
3)Compensa integralmente le spese del grado tra l'appellante e gli appellati CP_3
e ; Controparte_2
4)Pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti il costo della perizia espletata in questo grado e liquidata come da decreto in atti;
5)Da atto della sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l'appellante
[...]
tenuto al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari all'importo del Pt_1 contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio del 28/1/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
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