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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, Dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2112 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 assunta in decisione all'udienza del 23.5.2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra
(CF: ) con l'Avv. Magda Mellea, procuratore Parte_1 C.F._1
domiciliatario, con studio in Catazaro alla Via Turco n. 27/A ;
- attore –
e
Controparte_1
( PI n. ) con l'avv. Faggella Pellegrino Christian Antonio,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elettra Cortese alla Via T. Campanella n. 46;
- convenuto –
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 23.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo reso dal Tribunale di Catanzaro n. 350/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 33.348,97, oltre interessi legali e spese, contestando la pretesa monitoria in quanto infondata “ in fatto e in diritto”;
nella proposta opposizione genericamente contestava la “illegittima capitalizzazione degli interessi” evidenziando la sussistenza di “lacune ed irregolarità” nella documentazione prodotta da cui scaturivano “perplessità” che fondavano la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Nel costituirsi in giudizio parte opposta, a sua volta, deduceva che: - l'opponente non aveva contestato il credito posto a base dell'azione monitoria, credito discendente del contratto di finanziamento al quale aveva dato pure parziale esecuzione;
- in atti era stato depositato il contratto siglato dal ed il relativo estratto conto dal quale era possibile trarre indicazione in ordine al Pt_1
credito residuo;
- peraltro, in relazione alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2967 c.c., era proprio il creditore che avrebbe dovuto provare l'adempimento e tale onere non era stato assolto;
- il si era limitato ad una generica ed apodittica contestazione del Pt_1
quantum debeatur, richiamando la sussistenza di una pratica anatocistica, senza tuttavia, una concreta specificazione del motivo di opposizione proposto;
pertanto, concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletata preliminarmente la procedura di mediazione, come accertato in corso di causa, nelle memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c., la parte opponente, in punto di richieste istruttorie, richiedeva espletarsi ctu contabile al fine di “ verificare il dare avere tra le parti”.
Ritenuto l'espletamento dell'attività istruttoria invocata superfluo, all'udienza dell'11.2.2025 il giudice introduceva proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'odierna udienza le parti davano atto di non essere addivenute alla soluzione proposta;
parte opponente insisteva nella richiesta di espletamento della CTU contabile;
le parti discutevano la causa, che veniva decisa, con la presente sentenza della quale era data lettura all'esito del giudizio, ormai assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e in ragione dell'assoluta genericità delle allegazioni di parte opponente, appare del tutto superfluo l'accertamento peritale invocato dalla difesa del Pt_1
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Deve rilevarsi come i motivi posti a base dell'atto introduttivo del presente giudizio sono assolutamente generici e, come precisato dalla difesa di parte opposta, persino apodittici.
Il finanziamento siglato dal n. 34722522 dell'importo di euro 33.348,97 è Pt_1
documentato con la produzione del relativo contratto, depositato sub all. n-. 3 al procedimento monitorio e, unitamente a questi, il relativo estratto conto.
Come correttamente dedotto dall'opposto, incontestato dall'opponente, il non ha Pt_1
documentato di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento contratta.
La doglianza svolta in sede di opposizione e relativa alla necessità di avere ulteriore contezza della documentazione relativa al finanziamento contratto, per essere quella prodotta
2 dall'opposto “lacunosa e meritevole di censure”, appare infondata alla luce della compiuta produzione documentale, come innanzi richiamata;
né l'opponente ha specificato quale profilo di lacunosità presentasse la detta documentazione.
Quanto al dedotto motivo di doglianza e relativo alla pratica anatocistica che, asseritamente, affetterebbe il contratto di finanziamento, sul punto non è stato articolato alcun profilo di specifica doglianza.
Orbene, l'allegazione di parte opponente, sulla quale tale onere si affigge, è a dir poco generica e non consente un concreto vaglio in ordine alla sussistenza del profilo di doglianza, rispetto al contratto siglato e oggetto del presente giudizio.
Al rigetto dalla opposizione, consegue, dunque, la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto come quantificate in dispositivo
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta avverto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro n.
350 del 2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 3.900,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, 23/05/2025
Il Giudice dott.ssa Adele Ferraro
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