Art. 11.
Alle societa' assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative Vallo scioglimento per sopravvenuta impossibilita' del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.
In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sara' determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale.
Il relativo rimborso sara' effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'articolo 5, dopo la definizione delle quali la societa' dovra' provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate.
Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6 eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 giugno 1964, n.452 ha disposto (con l'art. 8, primo comma) che "I termini stabiliti dall' articolo 11 e dall' articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965."
Alle societa' assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative Vallo scioglimento per sopravvenuta impossibilita' del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto.
In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sara' determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale.
Il relativo rimborso sara' effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'articolo 5, dopo la definizione delle quali la societa' dovra' provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate.
Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6 eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 giugno 1964, n.452 ha disposto (con l'art. 8, primo comma) che "I termini stabiliti dall' articolo 11 e dall' articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965."