Articolo 3 della Legge 20 aprile 1952, n. 423
Articolo 2Articolo 4
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24 maggio 1952
Art. 3.
La spesa di L. 2.000.000.000 di cui al precedente articolo 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.
Alla copertura del relativo onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196 (terzo provvedimento di variazioni).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni occorrenti per la attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 24 maggio 1952