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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 29 maggio 2025
Causa n. 2101 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Francesco Palumbo e per la parte convenuta l'avv. Daniela Guarino.
Ai fini della pratica forense i dott. e . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
L'avv. Palumbo deposita la fattura del dott. , consulente di parte. Per_3
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia la presente sentenza contestuale in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi.
Il Giudice
Dott. Cristina Angeletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti , all'udienza del giorno 29 maggio 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2101 / 2024 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PALUMBO FRANCESCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
Con ricorso notificato in data 14.11.2024, , dipendente di Parte_1
Azienda Trasporti Verona, conviene in giudizio l , chiedendo CP_1
riconoscersi il diritto ad usufruire del congedo straordinario dal lavoro ai sensi della L. 104/1982 e del D. Lvo 151/2001, in relazione al fratello
, riconosciuto, in data 11.4.2024, portatore di handicap in Parte_2
situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
6.2.1992 n. 104.
In fatto il ricorrente espone di avere presentato il 18.6.2024 all' CP_1
domanda di congedo straordinario per poter assistere il fratello disabile convivente, in ordine successivo alla genitrice, portatrice di patologia invalidante, asserendo di essere l'unico in grado di prestare l'assistenza necessaria.
1 In diritto, parte ricorrente argomenta come al caso di specie sia agevolmente applicabile la disposizione di cui all'art. 42 comma 5 del d.
lvo 151/2001, tale per cui in caso di presenza di patologie invalidanti a carico della genitrice il diritto a fruire del congedo spetta ad uno dei figli conviventi. Chiarisce parte ricorrente che la classificazione delle patologie invalidanti è contenuta del d.m. 5 febbraio 1992
La domanda veniva respinta dall' con nota del 26.7.2024, sulla CP_2
scorta del parere negativo espresso dal Centro medico legale, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria.
Con analogo esito si concludeva il ricorso amministrativo proposto il
30.7.2024.
La causa veniva discussa all'udienza del 19.2.2025. All'esito della discussione, questo Giudice ritenendo che i documenti agli atti non consentissero una sicura diagnosi di presenza di patologie invalidanti a carico della madre del sig. , disponeva l'acquisizione di Parte_2
una c.t.u. medico legale finalizzata per l'appunto all'indagine sullo stato di salute della signora e sulla sua reale possibilità -per Persona_4
l'età e per le patologie che l'affliggono- di assistere il figlio portatore di handicap grave.
In esito all'accertamento medico delle condizioni di salute della signora
, il c.t.u. nominato ha formalizzato le seguenti Persona_4
considerazioni.
“Sulla scorta della documentazione medica esaminata risulta che la SI.ra
è soggetto di 91 anni affetta da cardiopatia con Persona_4
impianto di PM ed insufficienza aortica e mitralica di grado medio con FE
conservata, esiti di artroprotesi di ginocchio sinistro, significativo decadimento cognitivo.
2 Trattasi di complesso patologico che di fatto incide significativamente sulla stessa autonomia dell'interessata soprattutto per quanto attiene il quadro di decadimento cognitivo unitamente ad un complessivo declino dell'efficienza fisica correlato all'età avanzata.
Su tali presupposti si ritiene che l'interessata, a causa dell'età e delle patologie documentate, non si trovi in situazioni psicofisiche da poter garantire un'adeguata assistenza al figlio il quale, a causa della Parte_2
propria disabilità, necessita di assistenza attiva non solo in alcune ADL
ma anche nelle IADL.
In altre parole la SI.ra non può essere ritenuta soggetto in Per_4
grado di garantire al figlio le stesse finalità del beneficio Parte_2
riconosciuto in capo allo stesso che, si ricorda,
sono ben enunciate nell'art. 1 della Legge 104/92 e sono riassumibili nella garanzia di piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nella prevenzione e rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nel perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, nella predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.”.
La relazione medico-legale, nei cui confronti alcun rilievo critico è
sollevato da parte convenuta, è pienamente condivisa dal giudicante in quanto frutto di un approfondimento completo, non limitato all'analisi dei documenti medici, ma proseguito attraverso il colloquio con la signora ed espresso in termini chiari e consequenziali. Per_4
3 Pertanto deve essere dato integrale accoglimento delle domande di cui al ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità
bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto in favore di di usufruire del congedo straordinario ai sensi della Parte_1
legge 104/1992 e del d. lvo 151/2001;
2) Condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida in € 5.138,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..
Verona, 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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