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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/09/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 184/2023 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di erede di e di rappresentata e Persona_1 Persona_2
difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò;
Appellante
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1644/2022, pubblicata il 6.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione notificato l'1.3.2013 , in proprio e Persona_1
quale erede di e quale erede di Persona_2 Parte_1 Persona_2
esponevano al Tribunale di Messina che il giorno 27.3.2010, alle ore 9,30 circa, il , mentre percorreva a piedi la via Nicola Fabrizi per recarsi presso il Parte_1
suo studio professionale di avvocato, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di alcune mattonelle del marciapiede dissestate, sbattendo violentemente la testa contro il muro di fabbrica dell'isolato 192.
Prospettando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
chiedevano, pertanto, la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni patiti dal e dalla defunta le cui abitudini di vita erano state Parte_1 Persona_2
sconvolte dall'incidente in questione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avversarie CP_1
domande.
Con sentenza pubblicata il 6.10.2022 il Tribunale rigettava le domande.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello , anche quale Parte_1
erede di , deceduto nel corso del primo grado di giudizio. Persona_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Prima di illustrare i motivi di appello è opportuno ripercorrere sinteticamente la motivazione adottata dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Dopo avere ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c. ed avere illustrato i principi giurisprudenziali in subiecta materia, il Tribunale ha esaminato le deposizioni testimoniali assunte e la prova fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, per giungere all'affermazione secondo cui “escluso che le mattonelle si muovessero per le ragioni evidenziate, il mero dislivello esistente nel marciapiede per il lieve disallineamento delle mattonelle – così qualificato anche in citazione - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Aggiungeva il primo giudice come il nesso di causalità andasse escluso anche per le seguenti ulteriori considerazioni: “l'esame delle fotografie permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando le mattonelle dissestate. Ed inoltre, sempre secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, occorre adeguatamente valutare la conoscenza dei luoghi da parte dell'utente-danneggiato che, quindi, può adottare una condotta idonea ad evitare la situazione di pericolo … Nel caso di specie proprio l'istruttoria orale ha permesso di rilevare come l'attore abitasse nelle vicinanze e si stesse recando allo studio, dunque stava percorrendo un tragitto noto, in quanto è verosimile che vi passasse quasi quotidianamente. Ciò permette di desumere la sua conoscenza dei luoghi”.
Il Tribunale concludeva, quindi, sul punto affermando che “le peculiari condizioni di salute del , con problemi di deambulazione e di vista, Parte_1
allegate solo in comparsa conclusionale, non consentono per ciò solo di derogare ai principi di cui sopra e ciò in quanto, come chiarito, non è emersa la pericolosità intrinseca dei luoghi e, per converso, una normale diligenza avrebbe consentito ad un utente medio di superare indenne il lieve dislivello esistente sul marciapiede”.
3.Fatta tale premessa, può procedersi all'illustrazione dei motivi di appello.
Con il primo motivo la deduce la contraddittorietà e insufficienza della Parte_1
motivazione adottata dal primo giudice con particolare riferimento alla circostanza relativa alla presenza di mattonelle dissestate e instabili. Lamenta
l'appellante che il giudice ha dato maggiore valenza alle dichiarazioni del teste (che ha dichiarato che le mattonelle non si muovevano) rispetto alla Tes_1
deposizione del teste (ch, invece, aveva dichiarato che le mattonelle si Tes_2
muovevano). Aggiunge che il primo giudice ha errato nell'attribuire rilievo alla vicinanza del luogo teatro della caduta all'abitazione del , che alla data Parte_1
dell'evento aveva 76 anni, era claudicante e con problemi di vista (condizioni queste emergenti dalla relazione del dott. prodotta con la citazione), Per_3
posto che il pericolo rappresentato dal dissesto del marciapiede era tale che anche la conoscenza dei luoghi e l'adozione di tutte le cautele del caso non avrebbero impedito l'evento. “Nel caso in specie, come evidenziato dalle foto prodotte e riconosciute dai testi, il marciapiede non presentava buche o assenza di mattonelle che facessero ipotizzare un qualsiasi pericolo all'utente, semplicemente alcune di queste erano rialzate rispetto al piano di calpestio, causando così la rovinosa caduta dell'attore”. Aggiunge l'appellante che “l'Avv.
, ai tempi dell'evento ultrasettantenne, claudicante e con problemi alla Parte_1
vista (costituisce fatto notorio anche per codesto Ufficio, che lo stesso facesse uso da sempre di un bastone di sostegno e portasse occhiali da vista con lenti molto spesse – vedasi anche cartelle cliniche in atti), lungi dall'avventurarsi da solo lungo il breve tratto di strada che dalla sua abitazione conduceva allo studio, ormai da anni veniva accompagnato dalla moglie o dai suoi collaboratori proprio al fine di evitare che lo stesso potesse rimanere vittima di incidenti lungo il percorso”.
Nel prosieguo dell'atto d'appello, la illustra i danni riportati dai suoi Parte_1
genitori e i criteri di liquidazione di essi.
4. In punto di diritto, va osservato che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della previsione dell'art. 2051 c.c.. Sulla base dell'insegnamento della Suprema
Corte in subiecta materia (v. Cassazione 2482/2018), va puntualizzato quanto segue: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma), integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario.
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
4.2 In punto di fatto, si osserva che la caduta dell'avvocato era avvenuta Parte_1
alle ore 9,30 circa, e quindi in pieno giorno (non risulta dalle deposizioni testimoniali la sussistenza di condizioni metereologiche avverse) in un tratto di marciapiede manifestamente dissestato come risulta dalle foto prodotte che raffigurano in modo evidente il dislivello di alcune mattonelle rispetto al piano di calpestio, il tutto, però, concentrato in un ambito spaziale tale da rendere facilmente percepibile il dissesto in questione.
Che la caduta dell'avv. fosse stata causata dal dislivello di alcune o Parte_1
dalla mobilità di altre, sempre nell'ambito del citato contesto spaziale, poco rileva, in disparte la considerazione per cui le prove testimoniali non offrono certezze in ordine alla effettiva causa della caduta, ossia se questa fosse stata determinata dal dislivello o dalla mobilità di qualche mattonella. Ciò in quanto le precarie condizioni di transitabilità nel punto teatro del sinistro erano manifeste e il visibile luogo dissestato era evitabile, transitando, senza scendere dal marciapiedi, sul tratto contiguo" o a destra o a sinistra (come può evincersi dalle foto).
Ed era, quindi, evitabile il pericolo con l'uso della normale prudenza, dal momento che ogni persona prudente, anche percorrendo un viale pedonale, è tenuta a controllare lo stato del fondo stradale, al fine di evitare quelle sporgenze ed irregolarità, le quali, essendo visibili, sono tempestivamente evitabili.
A ciò va aggiunto che il sinistro ebbe a verificarsi in prossimità della casa di abitazione dell'avv. , il quale era solito percorrere quel marciapiede per Parte_1
recarsi a piedi al suo studio professionale. Il luogo della caduta era quindi ben conosciuto dall'avv. . Parte_1
Da tale ricostruzione in fatto, può trarsi la conclusione per cui l'uso dell'ordinaria diligenza da parte della vittima avrebbe potuto facilmente evitare la caduta.
Le dedotte precarie condizioni di salute dell'avv. , tali da escludere la Parte_1
facile percepibilità ed evitabilità della situazione di dissesto, oltre a non essere state tempestivamente e specificamente dedotte in citazione (ove genericamente veniva richiamata la relazione del dott. , sicuramente non erano tali da Per_3
impedire la percezione del pericolo. Ed invero, nella stessa citazione introduttiva di primo grado veniva dedotto che l'incidente in questione aveva impedito all'avv. di rinnovare la patente di guida “con conseguenti ripercussioni Parte_1
non solo sulle abitudini di vita quotidiane, ma anche per il fatto di dovere dipendere da terzi per i propri spostamenti anche di lavoro”. Sulla base di detta deduzione può, quindi, ritenersi che fino alla data del sinistro l'avv. Parte_1
fosse in condizioni di guidare un'autovettura e, quindi, in condizioni di potere percepire situazioni di pericolo.
Tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost, deve ritenersi che la situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ciò evidenzia, quindi, l'efficienza causale esclusiva del comportamento imprudente dell'avv. nel Parte_1
dinamismo causale del danno (sul punto si veda anche Cassazione 25460/2020).
L'appello va, quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1754/2020 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 8.400,00 per compensi professionali, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa d'appello iscritta al n. 184/2023 r.g., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
nella qualità di erede di e di rappresentata e Persona_1 Persona_2
difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò;
Appellante
E
c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fortunata Grasso;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1644/2022, pubblicata il 6.10.2022.
Conclusioni delle parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione notificato l'1.3.2013 , in proprio e Persona_1
quale erede di e quale erede di Persona_2 Parte_1 Persona_2
esponevano al Tribunale di Messina che il giorno 27.3.2010, alle ore 9,30 circa, il , mentre percorreva a piedi la via Nicola Fabrizi per recarsi presso il Parte_1
suo studio professionale di avvocato, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di alcune mattonelle del marciapiede dissestate, sbattendo violentemente la testa contro il muro di fabbrica dell'isolato 192.
Prospettando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., CP_1
chiedevano, pertanto, la condanna dell'ente territoriale al risarcimento dei danni patiti dal e dalla defunta le cui abitudini di vita erano state Parte_1 Persona_2
sconvolte dall'incidente in questione.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avversarie CP_1
domande.
Con sentenza pubblicata il 6.10.2022 il Tribunale rigettava le domande.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello , anche quale Parte_1
erede di , deceduto nel corso del primo grado di giudizio. Persona_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Prima di illustrare i motivi di appello è opportuno ripercorrere sinteticamente la motivazione adottata dal Tribunale con la sentenza impugnata.
Dopo avere ricondotto la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c. ed avere illustrato i principi giurisprudenziali in subiecta materia, il Tribunale ha esaminato le deposizioni testimoniali assunte e la prova fotografica raffigurante lo stato dei luoghi, per giungere all'affermazione secondo cui “escluso che le mattonelle si muovessero per le ragioni evidenziate, il mero dislivello esistente nel marciapiede per il lieve disallineamento delle mattonelle – così qualificato anche in citazione - non consente di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Aggiungeva il primo giudice come il nesso di causalità andasse escluso anche per le seguenti ulteriori considerazioni: “l'esame delle fotografie permette di rilevare come il marciapiede potesse essere comodamente percorso evitando le mattonelle dissestate. Ed inoltre, sempre secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, occorre adeguatamente valutare la conoscenza dei luoghi da parte dell'utente-danneggiato che, quindi, può adottare una condotta idonea ad evitare la situazione di pericolo … Nel caso di specie proprio l'istruttoria orale ha permesso di rilevare come l'attore abitasse nelle vicinanze e si stesse recando allo studio, dunque stava percorrendo un tragitto noto, in quanto è verosimile che vi passasse quasi quotidianamente. Ciò permette di desumere la sua conoscenza dei luoghi”.
Il Tribunale concludeva, quindi, sul punto affermando che “le peculiari condizioni di salute del , con problemi di deambulazione e di vista, Parte_1
allegate solo in comparsa conclusionale, non consentono per ciò solo di derogare ai principi di cui sopra e ciò in quanto, come chiarito, non è emersa la pericolosità intrinseca dei luoghi e, per converso, una normale diligenza avrebbe consentito ad un utente medio di superare indenne il lieve dislivello esistente sul marciapiede”.
3.Fatta tale premessa, può procedersi all'illustrazione dei motivi di appello.
Con il primo motivo la deduce la contraddittorietà e insufficienza della Parte_1
motivazione adottata dal primo giudice con particolare riferimento alla circostanza relativa alla presenza di mattonelle dissestate e instabili. Lamenta
l'appellante che il giudice ha dato maggiore valenza alle dichiarazioni del teste (che ha dichiarato che le mattonelle non si muovevano) rispetto alla Tes_1
deposizione del teste (ch, invece, aveva dichiarato che le mattonelle si Tes_2
muovevano). Aggiunge che il primo giudice ha errato nell'attribuire rilievo alla vicinanza del luogo teatro della caduta all'abitazione del , che alla data Parte_1
dell'evento aveva 76 anni, era claudicante e con problemi di vista (condizioni queste emergenti dalla relazione del dott. prodotta con la citazione), Per_3
posto che il pericolo rappresentato dal dissesto del marciapiede era tale che anche la conoscenza dei luoghi e l'adozione di tutte le cautele del caso non avrebbero impedito l'evento. “Nel caso in specie, come evidenziato dalle foto prodotte e riconosciute dai testi, il marciapiede non presentava buche o assenza di mattonelle che facessero ipotizzare un qualsiasi pericolo all'utente, semplicemente alcune di queste erano rialzate rispetto al piano di calpestio, causando così la rovinosa caduta dell'attore”. Aggiunge l'appellante che “l'Avv.
, ai tempi dell'evento ultrasettantenne, claudicante e con problemi alla Parte_1
vista (costituisce fatto notorio anche per codesto Ufficio, che lo stesso facesse uso da sempre di un bastone di sostegno e portasse occhiali da vista con lenti molto spesse – vedasi anche cartelle cliniche in atti), lungi dall'avventurarsi da solo lungo il breve tratto di strada che dalla sua abitazione conduceva allo studio, ormai da anni veniva accompagnato dalla moglie o dai suoi collaboratori proprio al fine di evitare che lo stesso potesse rimanere vittima di incidenti lungo il percorso”.
Nel prosieguo dell'atto d'appello, la illustra i danni riportati dai suoi Parte_1
genitori e i criteri di liquidazione di essi.
4. In punto di diritto, va osservato che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della previsione dell'art. 2051 c.c.. Sulla base dell'insegnamento della Suprema
Corte in subiecta materia (v. Cassazione 2482/2018), va puntualizzato quanto segue: a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma), integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento (sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario.
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
4.2 In punto di fatto, si osserva che la caduta dell'avvocato era avvenuta Parte_1
alle ore 9,30 circa, e quindi in pieno giorno (non risulta dalle deposizioni testimoniali la sussistenza di condizioni metereologiche avverse) in un tratto di marciapiede manifestamente dissestato come risulta dalle foto prodotte che raffigurano in modo evidente il dislivello di alcune mattonelle rispetto al piano di calpestio, il tutto, però, concentrato in un ambito spaziale tale da rendere facilmente percepibile il dissesto in questione.
Che la caduta dell'avv. fosse stata causata dal dislivello di alcune o Parte_1
dalla mobilità di altre, sempre nell'ambito del citato contesto spaziale, poco rileva, in disparte la considerazione per cui le prove testimoniali non offrono certezze in ordine alla effettiva causa della caduta, ossia se questa fosse stata determinata dal dislivello o dalla mobilità di qualche mattonella. Ciò in quanto le precarie condizioni di transitabilità nel punto teatro del sinistro erano manifeste e il visibile luogo dissestato era evitabile, transitando, senza scendere dal marciapiedi, sul tratto contiguo" o a destra o a sinistra (come può evincersi dalle foto).
Ed era, quindi, evitabile il pericolo con l'uso della normale prudenza, dal momento che ogni persona prudente, anche percorrendo un viale pedonale, è tenuta a controllare lo stato del fondo stradale, al fine di evitare quelle sporgenze ed irregolarità, le quali, essendo visibili, sono tempestivamente evitabili.
A ciò va aggiunto che il sinistro ebbe a verificarsi in prossimità della casa di abitazione dell'avv. , il quale era solito percorrere quel marciapiede per Parte_1
recarsi a piedi al suo studio professionale. Il luogo della caduta era quindi ben conosciuto dall'avv. . Parte_1
Da tale ricostruzione in fatto, può trarsi la conclusione per cui l'uso dell'ordinaria diligenza da parte della vittima avrebbe potuto facilmente evitare la caduta.
Le dedotte precarie condizioni di salute dell'avv. , tali da escludere la Parte_1
facile percepibilità ed evitabilità della situazione di dissesto, oltre a non essere state tempestivamente e specificamente dedotte in citazione (ove genericamente veniva richiamata la relazione del dott. , sicuramente non erano tali da Per_3
impedire la percezione del pericolo. Ed invero, nella stessa citazione introduttiva di primo grado veniva dedotto che l'incidente in questione aveva impedito all'avv. di rinnovare la patente di guida “con conseguenti ripercussioni Parte_1
non solo sulle abitudini di vita quotidiane, ma anche per il fatto di dovere dipendere da terzi per i propri spostamenti anche di lavoro”. Sulla base di detta deduzione può, quindi, ritenersi che fino alla data del sinistro l'avv. Parte_1
fosse in condizioni di guidare un'autovettura e, quindi, in condizioni di potere percepire situazioni di pericolo.
Tenuto conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost, deve ritenersi che la situazione di possibile danno fosse suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ciò evidenzia, quindi, l'efficienza causale esclusiva del comportamento imprudente dell'avv. nel Parte_1
dinamismo causale del danno (sul punto si veda anche Cassazione 25460/2020).
L'appello va, quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1754/2020 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti del CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede:
[...]
rigetta l'appello;
condanna al rimborso delle spese processuali del presente Parte_1
grado di giudizio in favore del in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, che liquida in complessivi € 8.400,00 per compensi professionali, di cui € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori come per legge;
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli