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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 823/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere istruttore dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado d'appello da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Maria Lino e Alessandro Clemente e domicilio eletto agli indirizzi PEC
e Email_1 Email_2
APPELLANTE
nei confronti di
1 (codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle CO
Imprese di MI ON BR OD , rappresentata e difesa, anche in P.IVA_1
via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof.
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, con domicilio eletto presso il loro Studio in MI, Corso Vercelli 40
APPELLATA
Provvedimento impugnato: ordinanza ai sensi dell'art. 702 bis ss c.p.c. n. 1459/2023 resa e pubblicata in data 21 febbraio 2023
avente ad
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni
Per l'appellante Parte_1
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse debitore applicabile al contratto di finanziamento n. 6061213intercorso tra il Sig. Pt_1
e la in data 27/11/2013 ai sensi e per gli effetti degli art
[...] CO
128 mbinato disposto, nonché dell'art. 117 TULB commi 4, 6 e 7 anche in comb. disp. con l'art. 125 bis TULB;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità della clausola determinativa del regime finanziario dell'interesse composto applicato dalla al piano di CO ammortamento alla francese relativo al rapporto di fina 13 intercorso tra le parti in data 27/11/2013;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 12 del contratto di finanziamento n. 6061213 intercorso tra il sig. e la in data Parte_1 CO
27/11/2013 per le motivazioni dedotte in pre
- In ogni caso condannare la al pagamento in favore del ricorrente CO dell'importo di € 5.533,29, ov ersa somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi in giudizio, a titolo di interessi ultralegali versati in eccedenza rispetto ai tassi debitori effettivamente dovuti nella misura pari al tasso sostitutivo ex art. 117 TULB in regime finanziario dell'interesse semplice;
- In via gradata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della richiesta di condanna su formulata, condannare la al pagamento in favore del CO ricorrente dell'importo di € 702,61 ovver somma, maggiore o minore, che dovesse accertarsi in corso di giudizio, indebitamente incassata dalla convenuta a
2 titolo di costi occulti in ragione dell'unilaterale applicazione del regime finanziario dell'interesse composto in luogo di quello semplice, oltre interessi dal sorgere del diritto al soddisfo;
- Altresì e in ogni caso condannare la al pagamento dell'importo di € CO
542,59, ovvero di quella diversa somm inore, che dovesse accertarsi in giudizio, quale credito residuo vantato a titolo di costi accessori alla luce dell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento per cui è causa in data 31/05/2018 e al netto dei versamenti eseguiti dal ricorrente, oltre interessi dal sorgere del diritto al soddisfo;
- In via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi la validità ed efficacia delle clausole contrattuali richiamate in premessa, condannare la CP_1 al pagamento dei suddetti importi a titolo di risarcimento danni per eff
[...] ne da parte della banca convenuta degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento, nonché di quelli generali di correttezza e buona fede (art. 1175, 1375 c.c.), sia in sede precontrattuale che contrattuale, da liquidarsi nella misura su richiesta per ciascuna posta contabile;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione ai costituiti procuratori antistatari.
Per l'appellata CP_1
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. ai sensi Pt_1 dell'art. 342 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c.;
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;
Nel merito:
- respingere integralmente l'appello proposto dal sig. avverso l'ordinanza del Pt_1
Tribunale di MI n. 1666/2023 pubblicata il 28 febbr , nonché le domande ivi proposte in quanto infondate per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando integralmente il provvedimento impugnato;
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di ammissione di CTU contabile reiterata ex adverso. In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
(di seguito anche soltanto ) con ricorso depositato in data 28 Parte_1 Pt_1
febbraio 2022 deduceva che:
- in data 27/11/2013 sottoscriveva con (di seguito: un CO CP_1
contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 6061213 (doc. 1 ) decorrente Pt_1
3 dal 31/01/2014 con il quale otteneva un finanziamento di € 24.559,30 da restituire in
120 rate mensili;
- il suddetto contratto prevedeva al punto 3 del modulo IEBSC i seguenti "COSTI DEL
CREDITO": tasso di interesse Fisso (TAN) pari al 6,75%; costi di istruttoria per €
295,00, commissioni bancarie per € 675,03, oneri di distribuzione per € 1.692,00;
- all'art. 5 delle condizioni generali di contratto rubricato “INTERESSI”, era previsto il piano di ammortamento previsto è calcolato secondo la modalità c.d. alla francese,
- all'art. 12 delle condizioni generali rubricato “RIMBORSO ANTICIPATO –
COMPENSO ED ONERI” espressamente si prevedeva: “Il Cliente prende atto che in caso di estinzione anticipata le Spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva ed un importo pari al 40% degli oneri di distribuzione non saranno rimborsati. Saranno invece rimborsate le Commissioni bancarie e il
60% degli oneri di distribuzione, pagati e non maturati, in misura proporzionale alla durata residua del contratto”;
- non era esplicitato il TAE e il ricorrente lamentava il difetto di informazione sul tasso effettivamente applicato;
- conseguentemente eccepiva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
- in via gradata, contestava la violazione – ad opera della società intermediaria convenuta – del tasso di interesse debitore nominale (TAN) ivi indicato nella misura del 6,75%, alla luce dei costi impliciti generati dal regime finanziario dell'interesse composto previsto dal piano di ammortamento;
- allegava, quindi che, in data 31/05/2018 il cedente estingueva anticipatamente il finanziamento con il versamento del debito residuo e degli interessi registrati dalla banca per complessivi € 15.482,76;
- deduceva che per effetto dell'estinzione anticipata procedeva allo storno e, CP_1
quindi, alla restituzione degli interessi scalari non maturati, delle commissioni bancarie per € 376,89 e delle provvigioni non maturate per € 566,82, come analiticamente indicato nel conteggio estintivo del 15/05/2018 (doc. 6 ); Pt_1
4 - ne conseguiva il diritto del ricorrente di ottenere il rimborso da parte di CP_1
della quota di interessi debitori versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti ex art. 117 TUB pari a complessivi € 5.533,29 così come risultante dal piano di ammortamento elaborato dal proprio consulente nella perizia allegata al ricorso (doc. 4, pagg. 9-13, ); Pt_1
- in via ulteriormente subordinata chiedeva di accertare il diritto del ricorrente a ripetere da quanto versato indebitamente in ragione del piano di CP_1
ammortamento applicato al rapporto, stimato dal consulente in € 702,61 (cfr. doc.
4, pag. 14 e ss., tasso nominale banca e regime finanziario semplice);
- ancora chiedeva di accertare il diritto ad una riduzione dei costi accessori del credito originariamente sopportati per complessivi € 2.662,03 (commissioni bancarie € 675,03; oneri di distribuzione per € 1.692,00, spese di istruttoria per € 295,00), in ragione della durata del finanziamento non goduta (120 – 53 rate = 67) alla luce dei su esposti principi;
quanto al criterio di riduzione, riteneva il ricorrente applicabile quello della proporzionalità lineare in ragione della durata del finanziamento non goduta pari al
55,83% di quella originariamente prevista;
- in ulteriore subordine, il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità dei tassi di interesse debitori effettivamente negoziati e applicati da “giacchè non CP_1
corrispondenti a quelli apparentemente indicati in contratto e in ogni caso usurari, in quanto superiori al tasso soglia antiusura vigente (cfr. D.M. ex art. 2 Legge n. 108/96 relativo al IV trimestre 2013 All.
8) pari al 18,28%” (cfr. pag. 22 ricorso).
Si costituiva la resistente con memoria depositata in data 4 luglio 2022 con CP_1
cui concludeva per l'integrale rigetto del ricorso in quanto infondato.
Senza dare ingresso alla fase istruttoria (parte ricorrente instava, fra l'altro, per l'ammissione di consulenza tecnica contabile), il Tribunale rigettava tutte le domande di parte ricorrente e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
interponeva appello che affidava a sei motivi. Pt_1
5 Si costituiva nel grado chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata. CP_1
La causa era chiamata per l'udienza di trattazione il 20 settembre 2023 avanti al nominato consigliere istruttore;
era, quindi, rinviata, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2024 e veniva decisa alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato per le ragioni di seguito descritte.
Il primo motivo di appello, che può essere esaminato congiuntamente al quinto in quanto connessi, è così rubricato:
Violazione del thema decidendum ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione del disposto dell'art. 115 e dell' art 167
c.p.c..
L'appellante ha inteso dolersi della pronuncia di primo grado nella parte in cui si è ritenuto, preliminarmente, che parte ricorrente, nel formulare la propria domanda di ripetizione dell'indebito non abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante per non avere prodotto in atti la documentazione da cui si potesse evincere l'avvenuto pagamento delle somme di cui domanda la restituzione: “ed invero, risulta prodotto il solo contratto intercorso con , non invece le contabili dei pagamenti, che avrebbero consentito, a CP_1
questo giudice, di verificare la fondatezza degli addebiti contestati alla Si rileva che tale CP_2
inadempienza non può essere sanata mediante l'avvenuta produzione della Consulenza di parte, a cui non può essere attribuito valore probatorio. Né poteva essere demandata al CTU.” (cfr. ordinanza impugnata pag. 4). Secondo l'appellante , l'ordinanza è errata ed andava ammessa Pt_1
la consulenza tecnica contabile richiesta dal ricorrente.
ha replicato al primo motivo di appello evidenziando che la documentazione CP_1
versata in atti dal non è sufficiente a provare le domande formulate dal ricorrente Pt_1
6 in quanto in difetto delle singole contabili di pagamento delle rate “è impossibile verificare la fondatezza degli addebiti contestati alla (pag. 8 comparsa . CP_2 CP_1
Il quinto motivo di appello, poi, è così rubricato:
Della chiesta CTU
ha reiterato la richiesta istruttoria di CTU per l'accertamento dell'importo dovuto Pt_1
dalla resistente.
Le doglianze non colgono nel segno.
Osserva la Corte che le argomentazioni dell'appellante si sostanziano nella reiterazione dell'istanza di ammissione di consulenza tecnica contabile;
tuttavia, l'istanza istruttoria appare finalizzata a sopperire alle carenze probatorie correttamente evidenziate in prime cure. L'esperimento di una indagine peritale, invero, in questo caso risulterebbe oltremodo esplorativo. È noto alla Corte l'orientamento di legittimità espresso dalle SS.
UU. nell'arresto di cui alla sentenza n. 3086/2022; tuttavia, è proprio in quella occasione che la Suprema Corte, oltre ad ampliare il perimetro di indagine del CTU nominato, ha altresì precisato che il potere di accertamento dell'ausiliare del giudice non può estendersi ai “fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni”. Come si è avuto modo di constatare, in questo caso è mancata la prova – e in alcuni casi la specifica allegazione – dei fatti che l'appellante ha posto a fondamento delle proprie eccezioni e/o domande, sicché una qualsiasi attività di indagine demandata a un CTU avrebbe l'effetto – non consentito – di supplire a tale carenza.
Il secondo motivo di appello è così rubricato:
Omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di nullità della clausola determinativa del regime finanziario dell'interesse composto applicato al piano di ammortamento alla francese con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.;
7 Errata valutazione delle risultanze istruttorie, con conseguente violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.; Violazione dell'art. 125 bis TULB.
Il terzo motivo di appello è così rubricato:
Illegittimità dell'ordinanza decisoria per violazione dell'art. 125 bis TULB, dell'art. 1284 c.c. in comb. disposto con gli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché dell'art. 6 della delibera CICR del 09/02/2000.
Con il secondo e terzo motivo di appello -che si possono esaminare congiuntamente in quanto connessi anche se ne va rimarcata la non chiara intellegibilità- contesta la Pt_1
decisione di primo grado in quanto non sarebbe stata interpretata correttamente la domanda del ricorrente. Questa aveva ad oggetto l'esistenza di costi occulti, non pattuiti, dovuti al piano di ammortamento alla francese applicato al rapporto di finanziamento: di qui, in tesi dell'appellante, deriverebbe l'indeterminatezza dei costi e la violazione delle istruzioni di Banca d'Italia in punto di trasparenza (cfr. atto di appello
, pagg. 14 e 15). L'appellante lamenta, quindi, che il piano di ammortamento alla Pt_1
francese sarebbe di per sé produttivo di costi “occulti” ed interessi anatocistici.
I motivi di appello sono privo di fondamento.
Osserva la Corte che sulla questione afferente il piano di ammortamento alla francese e la possibile nullità del contratto per omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori pur a fronte del Tan previsto nel contratto, si è espressa la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29.5.20241; le Sezioni
Unite, con pronuncia da cui questa Corte non ha motivo di distanziarsi, ha chiarito che in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Ciò in quanto, ha specificato la Suprema Corte in parte motiva, il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG).
Nella fattispecie, il piano di ammortamento prevedeva l'importo delle rate e gli interessi;
“spese di addebito” sempre pari a “0”. Ed il TAN e TAEG erano esplicitati nel contratto di finanziamento stesso (cfr. pag. 1 del file, pagg. 3/34 del contratto).
I motivi di appello in esame che poggiano sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sia di per sé produttivo di interessi anatocistici, si palesano, in conclusione, privi di fondamento.
Il quarto motivo di appello è così rubricato:
Omessa declaratoria di nullità dell'art. 12 del contratto di finanziamento;
Violazione dell'art. 125 sexies co. 1, TULB così come introdotta dal D. Lgs.
141/2010
L'appellante si duole della erroneità della ordinanza impugnata nella parte che riguarda le pretese afferenti la riduzione dei costi del finanziamento per estinzione anticipata e la ripetizione delle somme non godute per effetto della stessa. Il Tribunale ha ritenuto la non debenza delle stesse in ragione del fatto che le parti hanno convenuto, contrattualmente, all'art. 12 delle condizioni generali, che: “Il cliente prende atto che in caso di
9 estinzione anticipata le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva ed un importo pari al 40% degli oneri di distribuzione non saranno rimborsati (…) (cfr. doc. 1 ). Il Tribunale ha osservato che Pt_1
dette condizioni contrattuali risultano specificamente approvate dal sig. e che, in Pt_1
ogni caso, la in sede di estinzione anticipata, ha applicato il criterio pro rata CP_2
temporis, conformemente a quanto pattuito, (cfr. doc. 6 . Secondo l'appellante CP_1
tale clausola è invalida anche se approvata per iscritto: sostiene di aver diritto alla Pt_1
ripetizione della quota parte delle somme non godute alla luce dell'art. 125-sexies TUB e della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 c.d.
“Lexitor”.
Conseguentemente, ad avviso dell'appellante, la clausola 12 del contratto di finanziamento dovrebbe ritenersi inefficace e nulla in quanto vessatoria laddove non prevede la ripetitività tout court dei costi accessori nel caso di estinzione anticipata del contratto, con conseguente applicazione dell'art. 125sexies TUB – oppure dell'art. 125, comma 2 TUB: “Per le motivazioni anzidette, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della suddetta clausola e per l'effetto condannare la al rimborso di tutti i costi previsti dal contratto, in CP_2
proporzione alla sua durata residua, liquidabili secondo il principio pro rata temporis in € 542,49, ovvero in quella diversa somma accertata in giudizio” (pag. 17 appello). Questo importo era determinato secondo i calcoli della perizia di parte (cfr. pag. 19 e 20). ha replicato che la doglianza è infondata atteso che la ha dato CP_1 CP_2
applicazione al principio del pro rata temporis.
Il motivo di appello è fondato nei seguenti termini.
Osserva la Corte che la parziale esclusione della possibilità di ottenere il rimborso di oneri, spese e commissioni è prevista dalla clausola n. 12 del contratto (cfr. art. 12 contratto). Detta condizione contrattuale non è stata specificamente approvata da ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, II comma, e 1342 cod. civ., nonché ai Pt_1
sensi dell'art. 33 Codice del Consumo. Infatti, la clausola n. 12 non è compresa fra quelle approvate specificamente.
10 In ogni caso ed indipendentemente dalla specifica approvazione nella fattispecie assente, si osserva che la Banca in sede di conteggio estintivo (cfr. doc. 2 fascicolo primo grado ha correttamente calcolato in favore di , oltre agli interessi non ancora CP_1 Pt_1
maturati, anche l'importo di euro 376,89 a titolo di commissioni banca non godute ed euro
566,82 a titolo di provvigioni, importi tutti calcolati con il criterio del pro rata temporis (cfr. doc. 6 fasc. ). Pt_1
L'appellante si duole del mancato conteggio, secondo lo stesso criterio pro rata temporis, anche dei seguenti importi:
- euro 164,71 quali spese di istruttoria (sul totale di euro 295,00)
- euro 377,88 quali oneri di distribuzione (sul totale di euro 1692,00) per la somma complessiva di euro 542,59.
Orbene, osserva la Corte che anche tali importi sono dovuti in favore del e ciò Pt_1
in ragione della nullità dell'art. 12 del contratto per contrasto con l'art. 125 sexies, comma
1, Tub che sancisce, per il caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo del credito in misura proporzionale alla vita residua del contratto.
In riforma dell'ordinanza impugnata, va, quindi, condannata al pagamento in CP_1
favore di di euro 542,59, oltre interessi nella misura legale dalla data della Parte_1
domanda al saldo.
Il sesto motivo di appello è così rubricato:
Illegittimità del capo relativo alla condanna alle spese, violazione dell'art. 91
c.p.c.
L'appellante argomenta che dall'accoglimento dei motivi di appello discende una nuova regolazione delle spese di lite.
La doglianza è fondata: dall'accoglimento del quarto motivo di appello discende la necessità di procedere a nuova regolazione delle spese di lite in prime cure come di seguito riportato.
11 Tenuto conto della parziale riforma della ordinanza impugnata le spese di lite, sono così determinate: per entrambi i gradi di giudizio sono compensate nella misura di 4/5, mentre il restante 1/5 -liquidato secondo i valori medi dello scaglione da euro 5.200 a euro 26.000, con esclusione della fase istruttoria che non si è tenuta né in primo grado né in appello- deve essere rifusa dall'appellata all'appellante nella CP_1 Parte_1
misura indicata in dispositivo per ciascun grado di giudizio.
Le spese di lite vanno attribuite all'avvocato Francesco Maria Lino e all'avv. Alessandro
Clemente che hanno dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, Prima Sezione Civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 823/2023, così provvede:
I accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza del
Tribunale di MI n. 1459/2023 resa e pubblicata in data 21 febbraio 2023, condanna parte appellata al pagamento di euro 542,59 in favore di CO
, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo;
Parte_1
II dichiara compensate nella misura di 4/5 le spese di lite fra l'appellata CP_1
e l'appellante e condanna l'appellata alla
[...] Parte_1 CO
rifusione del restante 1/5 a favore di liquidato in euro 679,00 per il Parte_1
primo grado, oltre spese generali e accessori di legge ed euro 793,20 per il grado di appello, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Francesco Maria Lino e dell'avv. Alessandro Clemente dichiaratisi antistatari.
Così deciso in MI, nella camera di consiglio, come sopra composta, in data 7 novembre 2024.
Il Consigliere est.
ANNA FERRARI
Il Presidente
LORENZO ORSENIGO
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A tal riguardo, la giurisprudenza di merito era ormai unanime nell'affermare che il meccanismo di ammortamento alla francese - in cui gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata – non comporta anatocismo (da ultimo, Corte appello MI sez. I, 4/4/2023, n. 115).
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