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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2928 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano Salvato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Marziale e Patrizia Controparte_1
Totaro,
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento disciplinare – giusta causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 30.1.2025, la parte in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1560 del 2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda dell'attore diretta ad accertare che il licenziamento intimatogli con la nota del 9 dicembre 2022 fosse illegittimo per insussistenza del fatto materiale.
Il licenziamento era stato irrogato perché il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente dal servizio nelle giornate del 24, 25 e 26 settembre 2022 avvalendosi consapevolmente di dichiarazioni non veritiere circa la sua presunta partecipazione, quale rappresentante di lista, alle elezioni tenutesi in detti giorni.
In particolare, con la nota del 20.9.2022 il ha comunicato al datore l'assenza dal servizio CP_1 giustificata dalla necessità di rendere servizio come rappresentante di lista. Successivamente ha prodotto una dichiarazione, a firma del Presidente del seggio n. 11 del Comune di Napoli, che attestava la sua partecipazione nella indicata qualità alle operazioni elettorali.
Sennonché, a seguito di apposita richiesta documentale inoltrata all'ente locale dalla società, il
Comune di Napoli, con nota del 15.11.2022 ha attestato che, con riferimento al nominativo del lavoratore, non si è riscontrata la sua presenza nei verbali.
In sede di giustificazioni il lavoratore ha ribadito la sua presenza presso il seggio n. 11 producendo, altresì, una dichiarazione successivamente sottoscritta dal Presidente del seggio che attestava la sua presenza, e ha lamentato errori nella verbalizzazione.
La società ha ritenuto prevalente la attestazione del Comune di Napoli sulla dichiarazione del
Presidente del seggio n. 11 e ha, quindi, irrogato la massima sanzione espulsiva.
In corso del giudizio di primo grado il lavoratore, con memorie del 3.6.2024, ha prodotto documentazione ulteriore, acquisita d'ufficio dal giudice;
in particolare ha depositato copia del verbale del seggio elettorale n. 233 dal quale emergeva l'ammissione del lavoratore quale rappresentante di lista supplente, previa sua identificazione.
La sentenza ha accolto il ricorso accertando l'illegittimità del recesso datoriale. Ha ritenuto, infatti, provato che il lavoratore fosse presente presso il seggio 233, come da verbali acquisiti d'ufficio, che fanno piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. i quali hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali. Né del resto, ha sottolineato la pronuncia, la contraddittorietà con l'iniziale prospettazione circa la partecipazione presso il seggio 11, potrebbe portare a diversa decisione stante il dato di fatto della presenza presso un seggio elettorale.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma ed Parte_2 articolando i seguenti motivi di appello:
1) La produzione documentale del 3.6.2024 sarebbe tardiva e inammissibile;
l'acquisizione d'ufficio disposta dal giudice di prime cure sarebbe illegittima;
2) Il verbale prodotto, sarebbe, comunque, inidoneo a provare la presenza del lavoratore presso il seggio elettorale in quanto in copia e non completo;
il Presidente del seggio 233, infatti, si limiterebbe a prendere atto del fatto che sarebbero pervenute le designazioni dei rappresentanti di lista senza, tuttavia, certificare la loro effettiva partecipazione alle operazioni;
alla copia, del resto, non sarebbero accluse le designazioni dei partiti;
mancherebbe, poi, la sottoscrizione del e l'indicazione CP_1 dei suoi dati anagrafici e del numero del documento;
3) Il giudice di prime cure, poi, avrebbe errato nel non dare seguito all'istanza formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al Comune di Napoli di esibire in forma integrale l'originale del verbale;
4) Il documento, poi, si porrebbe in contraddizione con la linea difensiva adottata dal che, sin CP_1 dalla fase procedimentale, aveva sostenuto di essere stato presente presso il seggio n. 11 e non quello n. 233;
5) Le risultanze testimoniali sarebbero state erroneamente valutate.
In bia subordinata la ha chiesto la detrazione dell'aliunde perceptum. Parte_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo che avrebbe fruito CP_1 legittimamente del permesso previsto dall'art.119 del DRP n°361 del 1957, sostituito dall'art.11 legge n°53/1990 e dall'art.1 legge n°69/1992.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello principale è infondato e va rigettato.
La condotta contestata al lavoratore consiste nell'assenza ingiustificata dal servizio nelle giornate del
24, 25 e 26 settembre 2022 e, soprattutto, nell'essersi avvalso consapevolmente di dichiarazioni non veritiere circa la sua presunta partecipazione, quale rappresentante di lista, alle elezioni tenutesi in detti giorni.
Ai sensi dell'art. 119 del d.p.r. 361 del 1957 in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Orbene, i fatti contestati sono astrattamente connotati da gravità tala da giustificare il recesso datoriale. Come, infatti, ribadito dalla Cassazione civile sez. lav., con decisione del 23/01/2018,
n.1631, in tema di licenziamento disciplinare, il consapevole utilizzo da parte del lavoratore di un falso certificato, al fine di poter usufruire di un giorno di riposo altrimenti non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c., derogabile in senso più favorevole al lavoratore solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come meritevole di una sanzione meno grave.
Il lavoratore ha sin dall'inizio contestato la falsità dell'attestazione e ribadito la sua effettiva partecipazione alle operazioni elettorali in qualità di rappresentante di lista.
In tema di licenziamento disciplinare l'onere probatorio grava interamente, ai sensi della L n. 604 del
1966, art. 5, sulla parte datoriale (Cass. 17287 del 2022).
Nel caso de quo è assorbente la circostanza, emersa dalla produzione documentale, della partecipazione del quale rappresentante di lista supplente, alle operazioni elettorali presso CP_1 il seggio n. 233 del Comune di Napoli.
L'art. 119 cit. non distingue, ai fini della giustifica, tra la posizione del rappresentante titolare e di quello supplente. Stante tale ultima qualità in capo al non è necessario appurare la sua CP_1 effettiva presenza presso il seggio n. 233 durante tutte le operazioni: è sufficiente, infatti, che il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, come risulta dalla copia del verbale prodotta, abbia dato atto della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti, ivi compreso il e lo abbia CP_1 ammesso ad assistere procedendo alla sua identificazione. Il fatto che successivamente il lavoratore si sia trattenuto o si sia allontanato è del tutto irrilevante atteso il suo ruolo di supplente che può, quindi, intervenire anche solo in caso di impedimento del titolare, dovendo, perciò, restare a disposizione della lista e giustificandosi, per tale via, la previsione dei permessi di cui all'ar.t 119 cit.
Non rileva, poi, l'assenza della sottoscrizione del in quanto trattasi di un pubblico verbale CP_1 laddove è il pubblico ufficiale che deve apporre la propria firma. Né rileva la mancata indicazione dei dati anagrafici e del numero del documento atteso che il Presidente del collegio, attestando di aver proceduto all'identificazione del soggetto, ha, implicitamente, dato atto della idoneità, a tal fine, degli elementi identificativi presentati.
Non è credibile, del resto, l'ipotesi, per vero nemmeno allegata dal datore di lavoro, di una omonimia, attesa la presenza di altri elementi a sostegno della presenza del emergenti dalle dichiarazioni CP_1 testimoniali.
Per tali ragioni correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non dare seguito all'istanza formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al Comune di Napoli di esibire in forma integrale l'originale del verbale.
Per tale ragione l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 11 settembre 2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Stefano Salvato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Marziale e Patrizia Controparte_1
Totaro,
APPELLATO
OGGETTO: licenziamento disciplinare – giusta causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 30.1.2025, la parte in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 1560 del 2024 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda dell'attore diretta ad accertare che il licenziamento intimatogli con la nota del 9 dicembre 2022 fosse illegittimo per insussistenza del fatto materiale.
Il licenziamento era stato irrogato perché il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente dal servizio nelle giornate del 24, 25 e 26 settembre 2022 avvalendosi consapevolmente di dichiarazioni non veritiere circa la sua presunta partecipazione, quale rappresentante di lista, alle elezioni tenutesi in detti giorni.
In particolare, con la nota del 20.9.2022 il ha comunicato al datore l'assenza dal servizio CP_1 giustificata dalla necessità di rendere servizio come rappresentante di lista. Successivamente ha prodotto una dichiarazione, a firma del Presidente del seggio n. 11 del Comune di Napoli, che attestava la sua partecipazione nella indicata qualità alle operazioni elettorali.
Sennonché, a seguito di apposita richiesta documentale inoltrata all'ente locale dalla società, il
Comune di Napoli, con nota del 15.11.2022 ha attestato che, con riferimento al nominativo del lavoratore, non si è riscontrata la sua presenza nei verbali.
In sede di giustificazioni il lavoratore ha ribadito la sua presenza presso il seggio n. 11 producendo, altresì, una dichiarazione successivamente sottoscritta dal Presidente del seggio che attestava la sua presenza, e ha lamentato errori nella verbalizzazione.
La società ha ritenuto prevalente la attestazione del Comune di Napoli sulla dichiarazione del
Presidente del seggio n. 11 e ha, quindi, irrogato la massima sanzione espulsiva.
In corso del giudizio di primo grado il lavoratore, con memorie del 3.6.2024, ha prodotto documentazione ulteriore, acquisita d'ufficio dal giudice;
in particolare ha depositato copia del verbale del seggio elettorale n. 233 dal quale emergeva l'ammissione del lavoratore quale rappresentante di lista supplente, previa sua identificazione.
La sentenza ha accolto il ricorso accertando l'illegittimità del recesso datoriale. Ha ritenuto, infatti, provato che il lavoratore fosse presente presso il seggio 233, come da verbali acquisiti d'ufficio, che fanno piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. i quali hanno trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali. Né del resto, ha sottolineato la pronuncia, la contraddittorietà con l'iniziale prospettazione circa la partecipazione presso il seggio 11, potrebbe portare a diversa decisione stante il dato di fatto della presenza presso un seggio elettorale.
Con l'atto di appello la ha impugnato la sentenza chiedendone la riforma ed Parte_2 articolando i seguenti motivi di appello:
1) La produzione documentale del 3.6.2024 sarebbe tardiva e inammissibile;
l'acquisizione d'ufficio disposta dal giudice di prime cure sarebbe illegittima;
2) Il verbale prodotto, sarebbe, comunque, inidoneo a provare la presenza del lavoratore presso il seggio elettorale in quanto in copia e non completo;
il Presidente del seggio 233, infatti, si limiterebbe a prendere atto del fatto che sarebbero pervenute le designazioni dei rappresentanti di lista senza, tuttavia, certificare la loro effettiva partecipazione alle operazioni;
alla copia, del resto, non sarebbero accluse le designazioni dei partiti;
mancherebbe, poi, la sottoscrizione del e l'indicazione CP_1 dei suoi dati anagrafici e del numero del documento;
3) Il giudice di prime cure, poi, avrebbe errato nel non dare seguito all'istanza formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al Comune di Napoli di esibire in forma integrale l'originale del verbale;
4) Il documento, poi, si porrebbe in contraddizione con la linea difensiva adottata dal che, sin CP_1 dalla fase procedimentale, aveva sostenuto di essere stato presente presso il seggio n. 11 e non quello n. 233;
5) Le risultanze testimoniali sarebbero state erroneamente valutate.
In bia subordinata la ha chiesto la detrazione dell'aliunde perceptum. Parte_2
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo che avrebbe fruito CP_1 legittimamente del permesso previsto dall'art.119 del DRP n°361 del 1957, sostituito dall'art.11 legge n°53/1990 e dall'art.1 legge n°69/1992.
All'odierna udienza, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello principale è infondato e va rigettato.
La condotta contestata al lavoratore consiste nell'assenza ingiustificata dal servizio nelle giornate del
24, 25 e 26 settembre 2022 e, soprattutto, nell'essersi avvalso consapevolmente di dichiarazioni non veritiere circa la sua presunta partecipazione, quale rappresentante di lista, alle elezioni tenutesi in detti giorni.
Ai sensi dell'art. 119 del d.p.r. 361 del 1957 in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Orbene, i fatti contestati sono astrattamente connotati da gravità tala da giustificare il recesso datoriale. Come, infatti, ribadito dalla Cassazione civile sez. lav., con decisione del 23/01/2018,
n.1631, in tema di licenziamento disciplinare, il consapevole utilizzo da parte del lavoratore di un falso certificato, al fine di poter usufruire di un giorno di riposo altrimenti non spettante, può concretare il concetto di giusta causa previsto dall'art. 2119 c.c., derogabile in senso più favorevole al lavoratore solo ove una specifica norma contrattuale collettiva preveda espressamente simile caso come meritevole di una sanzione meno grave.
Il lavoratore ha sin dall'inizio contestato la falsità dell'attestazione e ribadito la sua effettiva partecipazione alle operazioni elettorali in qualità di rappresentante di lista.
In tema di licenziamento disciplinare l'onere probatorio grava interamente, ai sensi della L n. 604 del
1966, art. 5, sulla parte datoriale (Cass. 17287 del 2022).
Nel caso de quo è assorbente la circostanza, emersa dalla produzione documentale, della partecipazione del quale rappresentante di lista supplente, alle operazioni elettorali presso CP_1 il seggio n. 233 del Comune di Napoli.
L'art. 119 cit. non distingue, ai fini della giustifica, tra la posizione del rappresentante titolare e di quello supplente. Stante tale ultima qualità in capo al non è necessario appurare la sua CP_1 effettiva presenza presso il seggio n. 233 durante tutte le operazioni: è sufficiente, infatti, che il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, come risulta dalla copia del verbale prodotta, abbia dato atto della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti, ivi compreso il e lo abbia CP_1 ammesso ad assistere procedendo alla sua identificazione. Il fatto che successivamente il lavoratore si sia trattenuto o si sia allontanato è del tutto irrilevante atteso il suo ruolo di supplente che può, quindi, intervenire anche solo in caso di impedimento del titolare, dovendo, perciò, restare a disposizione della lista e giustificandosi, per tale via, la previsione dei permessi di cui all'ar.t 119 cit.
Non rileva, poi, l'assenza della sottoscrizione del in quanto trattasi di un pubblico verbale CP_1 laddove è il pubblico ufficiale che deve apporre la propria firma. Né rileva la mancata indicazione dei dati anagrafici e del numero del documento atteso che il Presidente del collegio, attestando di aver proceduto all'identificazione del soggetto, ha, implicitamente, dato atto della idoneità, a tal fine, degli elementi identificativi presentati.
Non è credibile, del resto, l'ipotesi, per vero nemmeno allegata dal datore di lavoro, di una omonimia, attesa la presenza di altri elementi a sostegno della presenza del emergenti dalle dichiarazioni CP_1 testimoniali.
Per tali ragioni correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto di non dare seguito all'istanza formulata dalla convenuta ex art. 210 c.p.c. di ordinare al Comune di Napoli di esibire in forma integrale l'originale del verbale.
Per tale ragione l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 4.996,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro