Articolo 12 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 11Articolo 13
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16 ottobre 1986
Art. 12. (Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore) 1. L'ultimo comma dell' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e' sostituito dai seguenti:
"Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e' assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".
Nota all' art. 12, comma 1 :
L' art. 20 del D.P.R. n. 834/1981 modifica l' art. 107 del D.P.R. n. 915/1978 , il cui testo e' il seguente, dopo le modifiche apportate dal presente articolo:
"Art. 107 (Funzionamento della Commissione medica superiore). - La commissione medica superiore puo' funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.
Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ad uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidita' in esame.
Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, puo' delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorita' sanitaria locale.
La commissione da' inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore e' chiamato a far parte, ove la natura dell'infermita' lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.
Il personale della segreteria della Commissione medica superiore e' fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della Commissione e assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.
Il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanera', con proprio decreto, le norme relative al funzionamento e alle procedure della Commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche di guerra ai fini di un maggiore coordinamento e snellimento della loro attivita'".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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