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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4562 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa TO Di Maio, nella causa iscritta al N.
17117 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA AN WA , giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, , con la dott. MILAZZO
EMANUELA resistente –
Avente ad oggetto: invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 20.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni del ricorrente ha depositato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (invalidità 51%) a far data dal
20.06.2024;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA
AN WA
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/11/2024 , il ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento del
1 requisito sanitario necessario per ottenere l'invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato dott.
[...]
così concludeva “si configura, nel complesso un'invalidità civile del Per_1
51% (per analogia con i cod.7217, 6452), in applicazione delle tabelle delle percen- tuali di invalidità del Min. della Sanità 5/2/1992, sin dalla data della presentazione della domanda, 20.06.2024”.
La causa all'udienza del 20.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , vanno condivise, in Per_1 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 20/10/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario dott.ssa TO Di Maio, nella causa iscritta al N.
17117 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GULOTTA AN WA , giusta procura in atti ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, , con la dott. MILAZZO
EMANUELA resistente –
Avente ad oggetto: invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato
A seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 20.10.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni del ricorrente ha depositato SENTENZA avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (invalidità 51%) a far data dal
20.06.2024;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente, che liquida in complessivi € 1.250,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. GULOTTA
AN WA
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 25/11/2024 , il ricorrente proponeva ricorso ex art. 442 cpc al fine di ottenere il riconoscimento del
1 requisito sanitario necessario per ottenere l'invalidità ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato dott.
[...]
così concludeva “si configura, nel complesso un'invalidità civile del Per_1
51% (per analogia con i cod.7217, 6452), in applicazione delle tabelle delle percen- tuali di invalidità del Min. della Sanità 5/2/1992, sin dalla data della presentazione della domanda, 20.06.2024”.
La causa all'udienza del 20.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta è stata posta in decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
- rilevato che le conclusioni del CTU, dott. , vanno condivise, in Per_1 quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. consulenza in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Decide come in parte dispositiva.
Così deciso in Palermo il 20/10/2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta.
IL GIUDICE ONORARIO
TO Di Maio
2