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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/08/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3264/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3264/2024 promossa da:
- (CPF: ; titolare del RG n° 15203386 Parte_1 PartitaIVA_1
SSP-SP), nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
- (CPF: ; titolare del RG n° 46797553 SSP-SP), Parte_2 C.F._1 nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
- (CPF: ; titolare del RG n° 49.727.335-4 SSP- Parte_3 C.F._2
SP), nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
tutti residenti in Av. Navarro de Andrade n. 325 Centro, Santa Fé do Sul – SP, CAP: 15.775-000,
Brasile e tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Macor ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in via Poscolle n° 59/A, Udine, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato il giorno 21 novembre 1884, a Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di CP_2 Controparte_3
Gioiosa Ionica - doc. in atti n° 1).
(conosciuto anche gli alias o ) era Persona_1 Persona_2 Persona_3 emigrato in brasile, dove aveva, aveva sposato, il 30 novembre 1907, ad Araraquara-SP, in Brasile,
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 2) e dove era deceduto Persona_4 senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
Dall'unione matrimoniale tra e il 15 novembre 1912, era Persona_1 Persona_4 nato, ad Araraquara-SP, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il Parte_4 quale (con l'alias ) aveva sposato, ad Aracatuba-SP, in Brasile, il 28 novembre 1931, Persona_5
da quel moneto in poi passata a chiamarsi (Cfr. Persona_6 Persona_7 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e , l'11 giugno 1938, era Persona_5 Persona_7 nato, a Valparaiso-SP, in Brasile, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_1 atti n° 6), il quale aveva sposato, a Santa Fé do Sul-SP, in Brasile, il 3 dicembre 1960,
[...]
da quel moneto in poi passata a chiamarsi (Cfr. certificato di Per_8 Persona_9 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7).
Dall'unione matrimoniale tra e , il 21 agosto 1963, Parte_1 Persona_9 era nato, a Paranapua-SP, in Brasile, , odierno ricorrente (Cfr. Parte_1
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8), il quale aveva sposato, a Santa Fé do Sul-SP, in
Brasile, il 29 luglio 1989, , da quel moneto in poi passata a chiamarsi Persona_10
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9). Persona_11
Dall'unione matrimoniale tra e , Parte_1 Persona_11 era nati, a Santa Fé do Sul-SP, in Brasile, due figli, entrambi odierni ricorrenti:
[...]
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10) e Parte_2
2 , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_3 atti n° 11).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero tentato di presentare richiesta di convocazione presso il d'Italia a San Paolo, attraverso il Parte_5 portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti nn° 12A, 12B e 12 C), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “Nello specifico la domanda, inoltrata al Consolato di Sao Paulo NON può essere evasa, posto che è notorio il monumentale ritardo nell'evasione delle pratiche, che ne rende pure superflua l'attesa di tempo dalla spedizione delle domande, che verrà pur in seguito documentata: ne viene che la ricorrente si trova nell'impossibilità assoluta di ottener soddisfazione al proprio diritto”, concludendo, dunque, che “in merito al concreto interesse ad agire si rimarca come le medesime decisioni evidenzino la sussistenza del medesimo nell'ipotesi in cui risulti l'impossibilità di tutela in sede amministrativa,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta ed il decorso di un indeterminabile lasso di tempo, in quanto la sussistenza di detti elementi di fatto comportano una palese lesione dell'interesse stesso e giustifichino il ricorso al Giudice Ordinario”
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della loro cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data 22 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 del ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, “perché non è chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana”, osservando che “la trasposizione del contraddittorio nella fase giudiziale determina un'inaccettabile lesione del diritto di difesa del
, essendo ovvio che ciò che l'Autorità amministrativa non è in grado di fare Controparte_1 nella fase extragiudiziaria, cioè la verifica della documentazione presentata dall'istante, non può essere fatto neppure per la difesa in giudizio, a meno di non voler ritenere che debba essere data priorità alle vertenze giudiziarie, privilegiando coloro che sono in grado di sostenere le spese legali
a discapito di chi ritiene di attendere l'ordinario corso dell'istanza amministrativa”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
3 Attraverso il deposito telematico delle “Note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza” del 7 luglio 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal CP_1 convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare sull'asserita mancanza di interesse ad agire (“l'atteggiamento del resistente è in linea difensiva conforme ad altre posizioni prese dall'Avvocatura di Stato locale”).
Dunque, la difesa riportava le diverse pronunce dei Tribunali italiani in merito ai noti ritardi dei consolati brasiliani nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza e precisava non solo che, diversamente da quanto affermato dal resistente, “Invero sono state allegate (12) CP_1 le richieste di accesso al sito del irraggiungibile, quindi ben diversamente da quanto Parte_5 afferma la pubblica”, ma anche affermava che la stessa Avvocatura, nelle proprie comparse difensive ha spesso riportato i dati inerenti i lunghi ritardi consolari (offrendo, a tal proposito, una nota ministeriale del mese di gennaio dell'anno 2023, relativa ai ritardi dell'anno 2022).
Allo scadere dei termini previsti per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il 10 luglio
2025 la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , Persona_1 nel tempo possano essere state tramutate in o , presso Persona_2 Persona_3
l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
4 Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
5 Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, pertanto il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda Controparte_1 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato d'Italia in San Paolo-Brasile.
I ricorrenti hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il (con l'unica modalità di accesso alla Parte_5
6 domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di non inferiore ai sette anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° 12A, 12B e 12C) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nei mesi di aprile e maggio
2024 e, nel caso di uno di loro, anche a dicembre 2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato alcune informazioni (screenshot estratto dal profilo social del Parte_6
[... San Paolo nel quale si avvisa la disponibilità sul sistema PRENOT@MI di nuove posizioni aperte per i candidati inseriti nelle file di attesa 2016/2017, registrati sul portale entro il 5 maggio 2024; nota informativa del 30 gennaio 2023, inviata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale alle diverse avvocature distrettuali, secondo la quale, nel 2022, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste delle cittadinanze iure sanguinis in Brasile, ed in particolare, a San Paolo, venivano stimati in 11 anni), grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo- Parte_7
BR, superano di gran lunga il termine previsto di 730 giorni, attestandosi a non meno di 7/8 anni.
Pertanto, è di tutta evidenza come il compente Italiano in San Paolo – Brasile non sia in Parte_5 grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani
7 tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 21 novembre 1884, a Persona_1
Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
19 luglio 2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_1 [...]
o , figlio di e di Per_2 Persona_3 Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...].”. CP_2
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da Per_1
ai propri figli e ai relativi discendenti.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un
8 numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile), , nato
[...] Parte_2 il 09/12/1990 a Santa Fé do Sul-SP (Brasile) e , nato il [...] a Parte_3
Santa Fé do Sul-SP (Brasile), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 agosto 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3264/2024 promossa da:
- (CPF: ; titolare del RG n° 15203386 Parte_1 PartitaIVA_1
SSP-SP), nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
- (CPF: ; titolare del RG n° 46797553 SSP-SP), Parte_2 C.F._1 nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
- (CPF: ; titolare del RG n° 49.727.335-4 SSP- Parte_3 C.F._2
SP), nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile);
tutti residenti in Av. Navarro de Andrade n. 325 Centro, Santa Fé do Sul – SP, CAP: 15.775-000,
Brasile e tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Massimo Macor ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale, sito in via Poscolle n° 59/A, Udine, giusta unica procura notarile autenticata e tradotta, nonché munita di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
1 -Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato il giorno 21 novembre 1884, a Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria, figlio dei cittadini italiani e (Cfr. certificato di nascita, rilasciato dal Comune di CP_2 Controparte_3
Gioiosa Ionica - doc. in atti n° 1).
(conosciuto anche gli alias o ) era Persona_1 Persona_2 Persona_3 emigrato in brasile, dove aveva, aveva sposato, il 30 novembre 1907, ad Araraquara-SP, in Brasile,
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 2) e dove era deceduto Persona_4 senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. certificato negativo di naturalizzazione brasiliano – doc. in atti n° 3).
Dall'unione matrimoniale tra e il 15 novembre 1912, era Persona_1 Persona_4 nato, ad Araraquara-SP, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 4), il Parte_4 quale (con l'alias ) aveva sposato, ad Aracatuba-SP, in Brasile, il 28 novembre 1931, Persona_5
da quel moneto in poi passata a chiamarsi (Cfr. Persona_6 Persona_7 certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5).
Dall'unione matrimoniale tra e , l'11 giugno 1938, era Persona_5 Persona_7 nato, a Valparaiso-SP, in Brasile, (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_1 atti n° 6), il quale aveva sposato, a Santa Fé do Sul-SP, in Brasile, il 3 dicembre 1960,
[...]
da quel moneto in poi passata a chiamarsi (Cfr. certificato di Per_8 Persona_9 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7).
Dall'unione matrimoniale tra e , il 21 agosto 1963, Parte_1 Persona_9 era nato, a Paranapua-SP, in Brasile, , odierno ricorrente (Cfr. Parte_1
Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8), il quale aveva sposato, a Santa Fé do Sul-SP, in
Brasile, il 29 luglio 1989, , da quel moneto in poi passata a chiamarsi Persona_10
(Cfr. certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9). Persona_11
Dall'unione matrimoniale tra e , Parte_1 Persona_11 era nati, a Santa Fé do Sul-SP, in Brasile, due figli, entrambi odierni ricorrenti:
[...]
, nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10) e Parte_2
2 , nato il [...] (Cfr. Certificato di nascita brasiliano – doc. in Parte_3 atti n° 11).
In particolare, sull'interesse ad agire dei ricorrenti, la difesa ha evidenziato che, nonostante avessero tentato di presentare richiesta di convocazione presso il d'Italia a San Paolo, attraverso il Parte_5 portale telematico “Prenot@mi” (Cfr. docc. in atti nn° 12A, 12B e 12 C), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, non avevano ricevuto alcun riscontro, atteso che “Nello specifico la domanda, inoltrata al Consolato di Sao Paulo NON può essere evasa, posto che è notorio il monumentale ritardo nell'evasione delle pratiche, che ne rende pure superflua l'attesa di tempo dalla spedizione delle domande, che verrà pur in seguito documentata: ne viene che la ricorrente si trova nell'impossibilità assoluta di ottener soddisfazione al proprio diritto”, concludendo, dunque, che “in merito al concreto interesse ad agire si rimarca come le medesime decisioni evidenzino la sussistenza del medesimo nell'ipotesi in cui risulti l'impossibilità di tutela in sede amministrativa,
l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta ed il decorso di un indeterminabile lasso di tempo, in quanto la sussistenza di detti elementi di fatto comportano una palese lesione dell'interesse stesso e giustifichino il ricorso al Giudice Ordinario”
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della loro cittadinanza.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, in data 22 maggio 2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_1 del ricorrente, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di non avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché ha argomentato l'infondatezza della domanda giudiziale, “perché non è chiaramente dedotta e provata la trasmissione per linea di sangue della cittadinanza italiana”, osservando che “la trasposizione del contraddittorio nella fase giudiziale determina un'inaccettabile lesione del diritto di difesa del
, essendo ovvio che ciò che l'Autorità amministrativa non è in grado di fare Controparte_1 nella fase extragiudiziaria, cioè la verifica della documentazione presentata dall'istante, non può essere fatto neppure per la difesa in giudizio, a meno di non voler ritenere che debba essere data priorità alle vertenze giudiziarie, privilegiando coloro che sono in grado di sostenere le spese legali
a discapito di chi ritiene di attendere l'ordinario corso dell'istanza amministrativa”.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
3 Attraverso il deposito telematico delle “Note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza” del 7 luglio 2025, la difesa dei ricorrenti impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto dal CP_1 convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, in particolare sull'asserita mancanza di interesse ad agire (“l'atteggiamento del resistente è in linea difensiva conforme ad altre posizioni prese dall'Avvocatura di Stato locale”).
Dunque, la difesa riportava le diverse pronunce dei Tribunali italiani in merito ai noti ritardi dei consolati brasiliani nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza e precisava non solo che, diversamente da quanto affermato dal resistente, “Invero sono state allegate (12) CP_1 le richieste di accesso al sito del irraggiungibile, quindi ben diversamente da quanto Parte_5 afferma la pubblica”, ma anche affermava che la stessa Avvocatura, nelle proprie comparse difensive ha spesso riportato i dati inerenti i lunghi ritardi consolari (offrendo, a tal proposito, una nota ministeriale del mese di gennaio dell'anno 2023, relativa ai ritardi dell'anno 2022).
Allo scadere dei termini previsti per il deposito delle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., il 10 luglio
2025 la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, anche laddove le generalità del capostipite , Persona_1 nel tempo possano essere state tramutate in o , presso Persona_2 Persona_3
l'Anagrafe di Stato Civile Brasiliana, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e della data e del luogo di nascita.
Stesso dicasi per tutti gli altri soggetti coinvolti nella discendenza, i quali risultano essere puntualmente indentificati.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
4 Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
5 Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da avo italiano, pertanto il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda Controparte_1 può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille.
Orbene, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano hanno evidenziato le lungaggini relative alla richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n.
91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente Consolato d'Italia in San Paolo-Brasile.
I ricorrenti hanno denunciato, infatti, che l'avvio del procedimento anzidetto coincide con la fissazione di un apposito appuntamento presso il (con l'unica modalità di accesso alla Parte_5
6 domanda, prevista per via telematica attraverso il portale Prenot@mi), quale attività propedeutica alla successiva istanza, evidenziando come l'Organo amministrativo non sia in grado di dare contezza, entro termini determinati e certi, riguardo la definizione del procedimento, dando, invece, dimostrazione di tempi di attesa di non inferiore ai sette anni, indicando sui propri siti istituzionali che, ad oggi, i consolati non sono in grado di dare certezza riguardo i tempi di definizione delle richieste di cittadinanza.
Grazie, infatti, alla documentazione allegata (Cfr. docc. in atti nn° 12A, 12B e 12C) si è evinto che l'Autorità consolare di San Paolo, ad ogni tentativo di prenotazione (effettuato, in più tentativi, da tutti i ricorrenti, attraverso il servizio consolare telematico “Prenot@mi”, nei mesi di aprile e maggio
2024 e, nel caso di uno di loro, anche a dicembre 2024) ha risposto attraverso il messaggio automatico che ha indicato il raggiungimento del limite massimo dei possibili inserimenti nella lista di attesa dei richiedenti, invitando ad effettuare, il mese successivo, un nuovo tentativo di prenotazione.
La Difesa ha dunque allegato alcune informazioni (screenshot estratto dal profilo social del Parte_6
[... San Paolo nel quale si avvisa la disponibilità sul sistema PRENOT@MI di nuove posizioni aperte per i candidati inseriti nelle file di attesa 2016/2017, registrati sul portale entro il 5 maggio 2024; nota informativa del 30 gennaio 2023, inviata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale alle diverse avvocature distrettuali, secondo la quale, nel 2022, i tempi di attesa per l'evasione delle richieste delle cittadinanze iure sanguinis in Brasile, ed in particolare, a San Paolo, venivano stimati in 11 anni), grazie alle quali è possibile desumere che i tempi di attesa di evasione delle domande riconoscimento iure sanguinis presentate al a San Paolo- Parte_7
BR, superano di gran lunga il termine previsto di 730 giorni, attestandosi a non meno di 7/8 anni.
Pertanto, è di tutta evidenza come il compente Italiano in San Paolo – Brasile non sia in Parte_5 grado di indicare i tempi presumibili di espletamento della pratica, che, ad ogni modo, andrebbero a superare di molto i due anni (730 giorni), se solo si considera che, ad oggi, i tempi di attesa per la sola presentazione della domanda superano i 7/8 anni.
Da tale inerzia del Consolato italiano competente ne deriva l'interesse ad agire dei ricorrenti. È emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli Uffici competenti.
Anche indipendentemente dalle previsioni normative, sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani
7 tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c.
Del 1865). La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'avo italiano , nato il giorno 21 novembre 1884, a Persona_1
Gioiosa Ionica, in Provincia di Reggio Calabria e deceduto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (Cfr. doc. in atti n° 3).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
19 luglio 2024, dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile, nel quale si legge quanto segue: “NON RISULTA fino alla data attuale, registro di naturalizzazione in nome di o Persona_1 [...]
o , figlio di e di Per_2 Persona_3 Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...].”. CP_2
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dell'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana iure sanguinis veniva trasmessa da padre a figlio, senza interruzione da Per_1
ai propri figli e ai relativi discendenti.
[...]
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa nel proprio ricorso, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un
8 numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del ministero dell'interno né della procura della repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
– accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti, Parte_1
, nato il [...] a [...] Fé do Sul-SP (Brasile), , nato
[...] Parte_2 il 09/12/1990 a Santa Fé do Sul-SP (Brasile) e , nato il [...] a Parte_3
Santa Fé do Sul-SP (Brasile), il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, 2 agosto 2025.
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani.
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