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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/07/2024, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 47 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIESSI STEFANIA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour 8
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.4.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, così provvedere:
1. affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la IG minore , con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
Pt_
2. porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mediante bonifico bancario in favore della NO CP_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT pari ad €
1.000,00 (prima rivalutazione maggio 2025) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie Per_2
pagina 1 di 3 e e disporre sin d'ora che l'importo di € 1.000,00 si ridurrà ad € 700,00 a decorrere dal mese successivo Per_1 all'indipendenza economica di (rivalutazione annuale del nuovo importo con indice base al mese di Per_2 prima erogazione);
3. prevedere la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno relative alle figlie a carico come individuate e regolamentate dal Protocollo 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia, ad eccezione dell'ultima rata della retta per il Master attualmente frequentato da che resta a carico del padre al 100%; Per_2
4. disporre che potrà incontrare il padre almeno una volta alla settimana ed anche per più giorni Per_1 consecutivi accordandosi direttamente con lo stesso, senza pernotto infrasettimanale o durante i week-end se il padre è assente per impegni lavorativi, previo avviso alla madre;
5. assegnare alla NO la casa familiare sita in Pavia Piazzale Collegio Cairoli 4, che vi Parte_1 risiederà con le figlie e dare atto che il sig. si impegna a rilasciare il domicilio familiare e a trasferirsi CP_1 altrove entro il 10 maggio 2024;
6. dare atto che i genitori prestano consenso all'avvio del sostegno psicologico per la IG , con Per_1 ripartizione al 50% della spesa per professionista individuato di comune accordo;
7. dare atto che le parti convengono che al momento della risoluzione del contratto locativo riferito all'attuale casa familiare, la somma di € 3.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale e rimborsata dal locatore Pt_ maggiorata di interessi sarà trattenuta interamente dalla NO;
8. dare atto che, nell'ambito di reciproche attribuzioni economiche dirette alla risoluzione della crisi familiare e alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti compreso il rapporto dare-avere per mantenimento arretrato, con riferimento alle partecipazioni societarie delle parti nella AL Giovanna Snc di G. AL & C. il Sig. CP_1
si impegna e si obbliga a cedere e a trasferire senza corrispettivo alla NO , che si
[...] Parte_1 impegna e si obbliga ad accettare, la quota pari al 20% del capitale sociale;
le parti si impegnano ad effettuare l'atto notarile di cessione entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione della Pt_ responsabilità genitoriale presso il Notaio che sarà individuato dalla NO;
le spese dell'atto notarile e degli oneri accessori saranno a carico di , che chiederà l'applicazione delle agevolazioni fiscali Parte_1 di Legge;
9. dare atto che il Sig. si obbliga alla riconsegna entro il 10 maggio 2024 dell'autovettura Jeep targata CP_1
FN999AN alla NO , nella sua qualità di legale rappresentante della AL Giovanna Snc;
Parte_1
10. spese legali compensate.
11. le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che successivamente al deposito del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modalità di affido e di collocamento della IG minore pagina 2 di 3 (nata il [...]) oltre che in relazione al regime di frequentazione con la stessa ed agli aspetti Per_1 economici inerenti al mantenimento anche dell'altra IG (nata il [...]) e maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
il Tribunale reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni sottoscritte siano rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le ulteriori domande delle parti possono, del resto, essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
il
Tribunale, del resto, prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti ed esulanti dallo specifico oggetto del presente giudizio.
Il fatto che tra le parti sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 9/1/2024:
- affida la IG minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- recepisce integralmente gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio del diritto di visita ed agli aspetti economici relativi al mantenimento delle figlie indicati in motivazione e da intendersi integralmente richiamati;
- dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- compensa le spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 47 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CHIESSI STEFANIA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CANNATA' MONICA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Pavia, Corso Cavour 8
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.4.2024 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, così provvedere:
1. affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la IG minore , con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
Pt_
2. porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mediante bonifico bancario in favore della NO CP_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT pari ad €
1.000,00 (prima rivalutazione maggio 2025) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie Per_2
pagina 1 di 3 e e disporre sin d'ora che l'importo di € 1.000,00 si ridurrà ad € 700,00 a decorrere dal mese successivo Per_1 all'indipendenza economica di (rivalutazione annuale del nuovo importo con indice base al mese di Per_2 prima erogazione);
3. prevedere la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra assegno relative alle figlie a carico come individuate e regolamentate dal Protocollo 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia, ad eccezione dell'ultima rata della retta per il Master attualmente frequentato da che resta a carico del padre al 100%; Per_2
4. disporre che potrà incontrare il padre almeno una volta alla settimana ed anche per più giorni Per_1 consecutivi accordandosi direttamente con lo stesso, senza pernotto infrasettimanale o durante i week-end se il padre è assente per impegni lavorativi, previo avviso alla madre;
5. assegnare alla NO la casa familiare sita in Pavia Piazzale Collegio Cairoli 4, che vi Parte_1 risiederà con le figlie e dare atto che il sig. si impegna a rilasciare il domicilio familiare e a trasferirsi CP_1 altrove entro il 10 maggio 2024;
6. dare atto che i genitori prestano consenso all'avvio del sostegno psicologico per la IG , con Per_1 ripartizione al 50% della spesa per professionista individuato di comune accordo;
7. dare atto che le parti convengono che al momento della risoluzione del contratto locativo riferito all'attuale casa familiare, la somma di € 3.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale e rimborsata dal locatore Pt_ maggiorata di interessi sarà trattenuta interamente dalla NO;
8. dare atto che, nell'ambito di reciproche attribuzioni economiche dirette alla risoluzione della crisi familiare e alla definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti compreso il rapporto dare-avere per mantenimento arretrato, con riferimento alle partecipazioni societarie delle parti nella AL Giovanna Snc di G. AL & C. il Sig. CP_1
si impegna e si obbliga a cedere e a trasferire senza corrispettivo alla NO , che si
[...] Parte_1 impegna e si obbliga ad accettare, la quota pari al 20% del capitale sociale;
le parti si impegnano ad effettuare l'atto notarile di cessione entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza di regolamentazione della Pt_ responsabilità genitoriale presso il Notaio che sarà individuato dalla NO;
le spese dell'atto notarile e degli oneri accessori saranno a carico di , che chiederà l'applicazione delle agevolazioni fiscali Parte_1 di Legge;
9. dare atto che il Sig. si obbliga alla riconsegna entro il 10 maggio 2024 dell'autovettura Jeep targata CP_1
FN999AN alla NO , nella sua qualità di legale rappresentante della AL Giovanna Snc;
Parte_1
10. spese legali compensate.
11. le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che successivamente al deposito del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle modalità di affido e di collocamento della IG minore pagina 2 di 3 (nata il [...]) oltre che in relazione al regime di frequentazione con la stessa ed agli aspetti Per_1 economici inerenti al mantenimento anche dell'altra IG (nata il [...]) e maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente;
il Tribunale reputa che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condizioni sottoscritte siano rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Le ulteriori domande delle parti possono, del resto, essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
il
Tribunale, del resto, prende atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti ed esulanti dallo specifico oggetto del presente giudizio.
Il fatto che tra le parti sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 9/1/2024:
- affida la IG minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- recepisce integralmente gli accordi raggiunti dalle parti in ordine all'esercizio del diritto di visita ed agli aspetti economici relativi al mantenimento delle figlie indicati in motivazione e da intendersi integralmente richiamati;
- dà atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
- compensa le spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 20.6.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3