Articolo 11 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 10Articolo 12
Versione
30 luglio 1954
Art. 11.
Fermo restando il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , l'assegnazione del personale di cui ai comma stessi alle singole Amministrazioni, e, nell'ambito di ciascuna Amministrazione, ai rispettivi ruoli di pari gruppo, sara' effettuata, di massima, tenendo conto delle funzioni e mansioni istituzionalmente inerenti ai ruoli di provenienza dei singoli funzionari ed impiegati e dell'attitudine di essi, per preparazione specifica e attribuzioni di fatto esercitate, rispetto alle specifiche funzioni proprie delle Amministrazioni di destinazione ed alle funzioni e mansioni proprie dei rispettivi ruoli. Per il personale comandato sara' tenuto particolare conto della ripartizione in atto dei singoli funzionari e impiegati tra i vari organi ed istituti dello Stato e delle funzioni e mansioni ivi da essi esercitate, nonche' dell'attitudine dimostrata rispetto a tali funzioni e mansioni.
Entrata in vigore il 30 luglio 1954
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