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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 252/2015 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità medica”
tra
(C.F. ), esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Parte_1 C.F._1 minore (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Persona_1 C.F._2
Giacomo Buccoliero, presso il cui studio a Francavilla Fontana (BR), in via San Lorenzo n. 125, è elettivamente domiciliato;
attore
e
(P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Di Leo, presso il cui studio a Bari, in via Piccinni n. 33, è elettivamente domiciliata;
convenuta
*******
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di genitore della Parte_1 minore ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dei danni subiti dalla Persona_1 figlia in conseguenza delle condotte omissive e negligenti prestate dal personale sanitario dell'ente convenuto. Ha dichiarato che, in data 3 settembre 2009, , madre di si Persona_2 Persona_1 recò presso l'Ospedale di Francavilla Fontana per essere sottoposta ad intervento di “parto naturale pilotato”; che nel corso dell'operazione, avrebbe subito la paresi del plesso brachiale Persona_1 destro a causa delle manovre eseguite durante l'intervento dai sanitari e che, sia nel post parto che nel periodo successivo alle dimissioni, la minore non avrebbe ricevuto le terapie e le cure appropriate;
ha dedotto che, nonostante le terapie riabilitative eseguite successivamente, Per_1
[...
avrebbe subito postumi invalidanti permanenti quantificati nella misura del 35%. Ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta assunta dai sanitari ed i danni riscontrati, atteso che né durante il parto né successivamente, la bambina avrebbe subito traumi di altra natura.
Ha chiesto, dunque, di accertare la responsabilità dei sanitari per i danni subiti dalla figlia e, per l'effetto, di condannare al risarcimento dei danni, quantificati in 277.844,50 euro CP_2 per lesioni personali (di cui 232.299,00 euro per danno biologico permanente, 41.405,50 euro corrispondenti a 455 giorni di invalidità temporanea assoluta e 4.140,50 euro corrispondenti a 91 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%), in 55.568,90 euro per danni morali, pari ad 1/5 del danno biologico, applicando il criterio della c.d. personalizzazione, oltre interessi, nonché in ulteriori 50.000,00 euro per il danno esistenziale subito per il disagio e la sofferenza psico-fisica ed in 150.000,00 euro per il danno da perdita di chance a causa dell'impossibilità di svolgere attività sportive di natura agonistica o di accedere ad attività lavorative di tipo militare o simili richiedenti una perfetta integrità fisica, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
costituendosi in giudizio, ha negato qualsivoglia responsabilità dei sanitari che CP_2 ebbero in cura la madre della minore. Ha dedotto, infatti, che anche nel giudizio di a.t.p., svoltosi presso questo Tribunale, il c.t.u. avrebbe escluso la riconducibilità delle lesioni subite da Per_1
[...
a traumi da parto, chiarendo che le dimensioni del feto non avrebbero costituito un fattore di rischio tale da obbligare al taglio cesareo, ed avrebbe accertato la ricorrenza di una micro permanente per esiti di paresi brachiale destra di modesta entità e di tipo plessico quantificata nel 4% (di gran lunga inferiore rispetto a quella indicata dall'attore). Ha chiesto, dunque, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti e del fascicolo di n. 298/2011 R.G. e con l'espletamento di due c.c.t.t.u.u. medico-legali; assegnata CP_3 al sottoscritto giudicante in data 29 novembre 2021, la causa è stata rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 24 novembre 2023, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Si dà atto che parte attrice, negli scritti conclusivi, ha riquantificato il risarcimento in ragione degli esiti della c.t.u. medico-legale disposta nel corso del giudizio.
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Preliminarmente appare opportuno precisare che il presente giudizio ha ad oggetto unicamente il risarcimento dei danni subiti da al momento della nascita, a nulla Persona_1 rilevando i pregiudizi, di natura morale e psicologica, asseritamente subiti dai genitori, rispetto ai quali non è stata formulata alcuna domanda da parte attrice, pur in presenza di deduzioni sul punto negli atti introduttivi.
In ordine alla responsabilità medica si deve dare atto che l'art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d.
), confermando l'orientamento giurisprudenziale già invalso, ha inquadrato quella della CP_4 struttura ospedaliera nell'alveo della responsabilità contrattuale, in ragione dell'avvenuta stipulazione di un contratto atipico di spedalità, mediante l'acquisizione del consenso, anche implicito (tramite l'accettazione) del paziente, con la conseguente applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c.; diversamente, è stata “decontrattualizzata” la responsabilità del medico, di natura invece extracontrattuale o aquiliana, salva l'ipotesi della sussistenza di un pregresso contratto d'opera professionale stipulato con il paziente;
nell'ambito del rapporto di spedalità il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente la prestazione (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario (ex art. 1228 c.c.).
In tema di responsabilità contrattuale, secondo la giurisprudenza ormai pacifica sul punto, il creditore si deve limitare ad allegare l'inadempimento, incombendo sulla controparte la prova del fatto estintivo;
ricorre, infatti, una presunzione di inadempimento che solleva il creditore dalla dimostrazione della causalità materiale, ovvero nel nesso tra inadempimento e danno evento: essa, infatti, è assorbita nella causalità giuridica, da intendersi come il nesso tra inadempimento e danno conseguenza risarcibile;
pertanto, attraverso l'allegazione dell'inadempimento il creditore allega anche il nesso di causalità materiale.
La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto che tali adempimenti probatori trovino una propria giustificazione nelle obbligazioni di dare o di fare, ma non anche in quelle in cui è richiesto un facere professionale: in caso di responsabilità medica, ad esempio, si verificano delle circostanze peculiari che giustificano una deroga rispetto all'ordinario criterio di ripartizione dell'onere probatorio. Si tratta di fattispecie in cui la prestazione della struttura sanitaria non può qualificarsi come un'obbligazione di risultato, bensì come un'obbligazione di mezzi, dal momento che il risultato atteso dal paziente – ovvero la guarigione, l'interesse primario – dipende da fattori anche indipendenti dalla prestazione sanitaria resa: ciò che, dunque, ragionevolmente deve richiedersi all'esercente la professione medica e alla struttura è porre in essere un comportamento professionale e diligente ex art. 1176 c.c., idoneo a consentire la guarigione. A differenza delle altre obbligazioni da inadempimento, dunque, si verifica un disallineamento tra l'oggetto dell'adempimento (prestazione diligente, interesse di natura strumentale dedotto nell'obbligazione) e l'interesse del creditore (guarigione, interesse primario): ne consegue che in queste fattispecie il danno-evento coincide con la lesione dell'interesse primario e non dell'interesse dedotto nella prestazione, la cui lesione, dunque, non integra il danno-evento. Il paziente, deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto e/o il “contatto” e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, ovvero il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, restando a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile (ex multis, Cass. n. 28991/2019, n.
20547/2014, n. 4792/2013).
Occorre rilevare che nel caso in esame non è oggetto di contestazione l'esecuzione dell'intervento di parto naturale pilotato presso il P.O. di Francavilla Fontana;
la controversia, dunque, ha ad oggetto la valutazione dell'operato dei sanitari che ebbero in cura la madre di al momento della nascita e la minore nell'immediato e nei giorni successivi. Persona_1
Nel corso del presente giudizio sono state disposte due consulenze medico-legali che, pur discostandosi dagli esiti del giudizio di a.t.p., sono pervenute a delle conclusioni pressoché sovrapponibili che appaiono condivisibili;
per chiarezza espositiva e per completezza d'indagine, appare opportuno fare riferimento alla seconda c.t.u., affidata al dott. , il quale ha dato atto Per_3 che alla minore, subito dopo il parto, fu diagnosticata una lesione di tipo superiore (Erb-Duchenne), che coinvolge il gruppo radicolare superiore, costituito da C5-C6 (come dimostrato nella foto allegata a pag. 8 della relazione) ed i cui sintomi più rilevanti sono: paralisi in adduzione e rotazione interna della spalla per interessamento dei muscoli deltoide, sopraspinoso e sottospinoso;
deficit di flessione del gomito per interessamento di bicipite, brachiale e coracobrachiale, nonché deficit di supinazione per interessamento di bicipite e supinatore. L'ausiliario ha dato atto che dalla documentazione medica è emerso che all'epoca il riflesso di – ovvero un riflesso Per_4 caratteristico del neonato, che distende gambe e braccia, se stimolato inaspettatamente da uno stimolo acustico forte e improvviso – risultò alterato per il deficit di abduzione della spalla e che il riflesso di prensione palmare era ridotto. Il consulente ha altresì precisato che circa il 90% dei bambini che subiscono tali lesioni recupera totalmente i deficit non oltre il secondo mese di vita, con evidenza clinica di recupero (flessione del gomito) e che, nel caso in esame, non sono stati rilevati in problemi associati (frattura di clavicola, di omero, S. di Persona_1 Persona_5 paralisi del nervo frenico e nervo faciale) né deficit sensitivi.
Ebbene, accertata la sussistenza del danno, l'ausiliario ne ha confermato la riconducibilità all'intervento eseguito dai sanitari, i quali hanno causato lo stiramento del plesso presumibilmente – in applicazione del principio del “più probabile che non” vigente nel procedimento civile – a causa di un'errata assistenza al momento del “disimpegno” totale della spalla, circostanza favorita dal fatto la bambina avesse un peso rilevante;
il consulente ha chiarito che il trauma può essere causato da “anormali rotazioni di testa e spalle che alterano il disimpegno del feto dal canale del parto” indipendentemente dal peso del feto;
nel caso poi di macrosomia fetale, “le spalle rimangono incastrate nel canale (distocia di spalla) e vanno riportate sul diametro antero-posteriore con manovre ostetriche”: che abbia o meno influito le dimensioni della neonata, in ogni caso si deve ritenere che le manovre adottata durante il parto siano all'origine delle lesioni riportate al plesso brachiale. L'ausiliario, confrontando i rilievi clinici pregressi con l'esame obiettivo espletato, ha riscontrato dei modesti esiti del trauma, ormai stabilizzati, che denotano un'evoluzione in miglioramento della lesione del plesso brachiale destro. In particolare, egli ha ritenuto che Per_1
[...
abbia attualmente dei postumi invalidanti permanenti quantificati nel 6-8% - comprensivi anche degli ulteriori cicli di FKT che espleterà nel corso della vita – e, per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, ha dapprima quantificato un periodo di inabilità totale di 445 giorni ed un successivo periodo di inabilità parziale al 50% di 91 giorni.
Il consulente, in risposta ad un quesito integrativo del precedente giudice istruttore, ha altresì quantificato un periodo di inabilità parziale al 25% a decorrere dal mese di marzo 2011 fino all'instaurazione del presente giudizio, avvenuta nel mese di gennaio 2015, in ragione del prosieguo delle cure mediche e riabilitative che la minore avrebbe continuato ad espletare nel corso di tale arco temporale, idonee ad incidere, seppur in misura ridotta, sullo svolgimento delle proprie attività quotidiane;
il c.t.p. di ha contestato la quantificazione di un periodo di inabilità CP_2 temporanea al 25% così lungo, anche tenuto conto che i cicli riabilitativi eseguiti avrebbero ad oggetto un danno ormai stabilizzato e che di essi non sarebbe stata fornita prova documentale.
Ebbene, si ritiene di condividere parzialmente tali contestazioni: occorre rilevare, infatti, che il concetto di temporaneità della inabilità parziale sia ontologicamente incompatibile con il riconoscimento dello stesso per un arco di tempo così lungo, anche tenuto conto della mancanza in atti di documentazione attestante l'esecuzione di tali trattamenti in tutto il periodo di riferimento e la circostanza che gli stessi abbiano determinato una effettiva inabilità, sia pure limitata al 25%. Lo stesso c.t.u., infatti, ha fondato le proprie conclusioni servendosi della “Cartella Clinica "La Nostra Famiglia" sede di Ostuni”, aperta nel 2009, in cui è riportato un “Avvio presa in carico riabilitativa, programma chinesiologico per paralisi del plesso brachiale con cadenza trisettimanale. Previsto controllo tra circa un mese (prima della chiusura natalizia del centro)”, con la programmazione di un percorso che appare a breve termine e che non sembra considerare un arco temporale comprensivo di tutti gli anni di riferimento;
la successiva documentazione, infatti, è datata dal 2016 in poi. Alla luce di tali considerazioni e considerata la natura di peritus peritorum rivestita dal giudicante, appare opportuno ridurre della metà le mensilità di inabilità temporanea al 25% considerate dal consulente, riconoscendone un numero pari a 33 (in luogo di 65), ovvero un periodo di 990 giorni (30 giorni per 33 mensilità).
In ordine alla quantificazione, trattandosi di lesione micropermanente, occorre richiamare gli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni, applicabili anche ai casi di responsabilità medica ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale normativa trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n. 28990/2019); l'applicazione di tali tabelle non è stata peraltro contestata da parte attrice.
Per ciò che concerne il danno morale, ferma restando la sua diversità ontologica rispetto al danno biologico, ormai pacifica, è necessario che la parte che agisca per ottenerne il risarcimento fornisca in giudizio gli elementi di prova necessari per la valutazione dell'an e del quantum, anche in applicazione del principio di vicinanza e prossimità della prova;
l'onere probatorio, trattandosi di un pregiudizio che attiene ad un bene immateriale, può essere fornito anche mediante il ricorso alla prova presuntiva, a condizione che il danneggiato alleghi i fatti noti da cui risalire, in base ad un ragionamento inferenziale, a quelli ignoti della sussistenza ed entità del pregiudizio, con l'avvertenza che, avendo il danno morale una dimensione eminentemente soggettiva, in tal caso al puntuale onere di allegazione non può corrispondere un onere probatorio altrettanto ampio (ex multis, Cass., ord., n. 19922 del 12/07/2023).
La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale si deve procedere ad una compiuta istruttoria, finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, incombendo sull'interprete l'onere di distinguere, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (il c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura e della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazione (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass., ord., n. 23469 del 28/09/2018). L'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass., ord., n. 6444 del 03/03/2023).
Nel caso in esame non si ritiene opportuno il riconoscimento del danno morale per un duplice ordine di ragioni: preliminarmente, si rileva che il fisiologico pregiudizio derivante dalla situazione di sofferenza fisica accertata sia già incluso nella liquidazione del danno biologico, potendo essere oggetto di separata quantificazione quel danno morale che ecceda l'id quod plerumque accidit; ebbene, nel caso in esame parte attrice non ha fornito alcuna prova di pregiudizi che vadano oltre la fisiologica sofferenza conseguenza delle lesioni fisiche, né essi sono emersi nel corso della consulenza, in cui, nonostante l'ausilio di una consulente psicologa che ha interloquito con la minore, il c.t.u. ha ritenuto che la percentuale di postumi permanenti accertata includa anche i disagi relazioni e di confronto con i coetanei che è possibile, ma non certo, che Persona_1 svilupperà nel corso della crescita, astrattamente idonei a causarle difficoltà nella vita di relazione. L'astratta verificazione di tali danni e l'assenza di prova in ordine all'effettivo riscontro degli stessi, dunque, osta al riconoscimento del danno morale.
Alla luce di tali considerazioni e dovendosi includere nel danno biologico anche i pregiudizi psicologici di cui si è detto, appare opportuno riconoscere in favore di la percentuale Persona_1 massima di postumi permanenti indicata dal c.t.u., ovvero l'8%; in applicazione della normativa innanzi richiamata, dunque, si deve quantificare un danno biologico permanente pari a 12.233,09 euro ed un danno biologico temporaneo pari a 31.350,24 euro, per un ammontare complessivo di
43.583,33 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria: in particolare, la somma deve essere devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno per anno.
Come accertato dal consulente, non sono residuati in danni estetici o posturali Persona_1 che possano incidere nella quantificazione del risarcimento.
Le spese mediche documentate, pari a 622,00 euro, appaiono congrue e compatibili con le lesioni subite ed i trattamenti espletati e, per tali ragioni, devono essere risarcite.
Non può trovare accoglimento la domanda formulata da parte attrice relativa al risarcimento del danno da perdita di chance dovuto all'impossibilità di di svolgere attività sportive Persona_1 di natura agonistica o accedere ad attività lavorative di tipo militare o simili richiedenti una perfetta integrità fisica. Si rammenta, infatti, che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che si ritiene condivisibile, per “chance” non può intendersi una mera aspettativa di fatto, bensì una concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione e, pertanto, la sua perdita deve determinare un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. Per tale ragione, il risarcimento da perdita di chance può essere riconosciuto quando si provi - con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni – l'esistenza e l'apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità e laddove si accerti la sussistenza del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno: in ordine a tale ultimo aspetto, attesa la natura del concetto di
“chance”, deve risultare causalmente certo che alla condotta colpevole sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità, mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico, ovvero può essere incerto che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata. Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
Nel caso in esame, non sono stati forniti elementi probatori, neppure per presunzioni, che avesse intenzione di svolgere attività sportive a livello agonistico o ambisse a svolgere Persona_1 professioni per cui è richiesta una perfetta integrità fisica: al contrario, la richiesta è stata formulata in termini estremamente generici, astratti e meramente probabilistici, anche tenuto conto della tenerissima età della minore nel momento in cui si è verificato il fatto illecito, che esclude che fosse già consolidata la volontà di dedicarsi a qualsivoglia tipo di attività; né sono emersi nel corso del giudizio elementi probatori idonei a dimostrare che la minore abbia sviluppato nella crescita questo tipo di propensioni e che, a causa delle lesioni, non abbia potuto perseguirle.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, e successive modifiche ed aggiornamenti, per lo scaglione di riferimento relativamente alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
Le spese delle c.c.t.t.u.u. espletate devono essere poste definitivamente in capo a parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 252/2015 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda formulata da parte attrice e condanna Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali subiti da al momento della nascita, quantificati in 43.583,33 euro, Persona_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di danno biologico, ed in 622,00 euro, oltre interessi, a titolo di rimborso per le spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore Parte_1 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore;
Persona_1
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, quantificate in 3.809 euro, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., nonché di ulteriori 1.214,00 euro per il contributo unificato e 27,00 euro per spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese delle c.c.t.t.u.u. in capo a parte convenuta.
Il presente provvedimento è redatto con la collaborazione della dott.ssa Piera Tapperi, componente l'Ufficio per il Processo del sottoscritto magistrato.
Così deciso in Brindisi in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice
Roberta Marra