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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3187 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 12/08/1968 rappresentata e difesa, dall'avv. CHIEFFALLO MARIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dalla dott.ssa MELIADO' ALESSANDRA giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: graduatorie pubblico impiego
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso del 14.6.2022 , collaboratore scolastico in servizio Parte_1 presso l' di adiva codesto On. Tribunale Controparte_2 CP_1 del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo.
Esponeva come Il , con decreto n. 50 del 3 marzo 2021, Controparte_3 disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 non consentendole quindi, pur avendone i requisiti, di partecipare alla seconda fascia delle chiamate per incarichi.
Denunciava pertanto la disparità di trattamento con il personale docente, per il quale pur essendo le GPS ad esaurimento viene consentito l'aggiornamento periodico dei titoli posseduti, poiché ai sensi della legge 03.05.1999 n. 124 è attuata una piena parificazione nella regolamentazione dell'accesso agli incarichi per entrambi i profili professionali.
Invocava pertanto il diritto ad accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo- e, per l'effetto che venisse ordinata all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nella resistenza dell'amministrazione, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti del diritto.
Il ricorso è da accogliere dovendosi condividere le motivazioni dei precedenti richiamati dalla parte ricorrente.
2 In via preliminare, si rileva che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario;
ed infatti, in tema di personale scolastico, le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
"petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (cfr. Cass. , sez. un., 19/04/2023, n. 10538).
Nel merito si osserva come da ultimo la giurisprudenza amministrativa (cf.C.D.S.
Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso della ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di “chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia CP_1
delle graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di
3 rango superiore, ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia. Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.
Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato:
“per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”. Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999. (cfr. Tribunale di Bari n. 1077/2024;
Tribunale Arezzo n. 238/2022; Tribunale Napoli n. 1534/2023; Tribunale di
Bologna n. 252/2023).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dalla ricorrente e quantunque non contestato, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.
4 Pertanto, occorre dare atto che la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno trenta giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico secondo la domanda;
- condanna il resistente ad inserire l'interessata nella predetta CP_3
seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.628,5 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 18.3.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3187 2022 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ME) 12/08/1968 rappresentata e difesa, dall'avv. CHIEFFALLO MARIO giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dalla dott.ssa MELIADO' ALESSANDRA giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: graduatorie pubblico impiego
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso del 14.6.2022 , collaboratore scolastico in servizio Parte_1 presso l' di adiva codesto On. Tribunale Controparte_2 CP_1 del Lavoro per ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di assistente amministrativo.
Esponeva come Il , con decreto n. 50 del 3 marzo 2021, Controparte_3 disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio
2021/22, 2022/23, 2023/24 non consentendole quindi, pur avendone i requisiti, di partecipare alla seconda fascia delle chiamate per incarichi.
Denunciava pertanto la disparità di trattamento con il personale docente, per il quale pur essendo le GPS ad esaurimento viene consentito l'aggiornamento periodico dei titoli posseduti, poiché ai sensi della legge 03.05.1999 n. 124 è attuata una piena parificazione nella regolamentazione dell'accesso agli incarichi per entrambi i profili professionali.
Invocava pertanto il diritto ad accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA -profilo di assistente amministrativo- e, per l'effetto che venisse ordinata all'amministrazione l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Nella resistenza dell'amministrazione, scambiate le note di trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Presupposti del diritto.
Il ricorso è da accogliere dovendosi condividere le motivazioni dei precedenti richiamati dalla parte ricorrente.
2 In via preliminare, si rileva che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario;
ed infatti, in tema di personale scolastico, le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
"petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (cfr. Cass. , sez. un., 19/04/2023, n. 10538).
Nel merito si osserva come da ultimo la giurisprudenza amministrativa (cf.C.D.S.
Ord. del Consiglio di Stato 3453/22 e Sent. 8245 del 27 dicembre 2021), ha espresso il principio per il quale, anche in vigenza della norma di cui all'art.1 comma 1 del D.M. n. 75 del 2001, che riserva l'inserimento in seconda fascia solo a coloro che hanno svolto 30 giorni di servizio entro il 19.04.2001, ogni lavoratore che abbia conseguito, anche in data successiva - come nel caso della ricorrente - i 30 giorni di servizio richiesti in via generale per l'inserimento in seconda fascia, ha diritto ad esservi collocato, anche in caso di “chiusura di fatto” della stessa da parte del : difatti, bloccare l'accesso alla seconda fascia CP_1
delle graduatorie del personale ATA altro, non significa che violare il comma 11 dell'art. 4 L. 124/1999, il quale prevede che al personale ATA, si applichi, in punto di formazione delle graduatorie, la medesima disciplina del personale docente, per il quale esistono e sono aggiornate costantemente graduatorie.
Tale soluzione ermeneutica è preferibile in quanto il D.M. 75/2001, atto amministrativo, a prescindere dal suo carattere normativo o di generale amministrazione, deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di
3 rango superiore, ovvero la L.124/1999, che non ha inteso disporre la sostanziale chiusura della seconda fascia della graduatoria per personale A.T.A., ma ha invece previsto aggiornamenti delle graduatorie con le stesse modalità del personale docente, non disponendo alcuna data di scadenza per la revisione della seconda fascia. Ne va da sé che un atto amministrativo successivo non può porsi in contrasto con la legge e, ove ciò fosse, il G.O. è pienamente legittimato a disapplicarlo in via incidentale.
Pertanto, la scadenza del 19.04.2001 ai fini dell'ingresso in seconda fascia, così come prevista dall'art.1 co.1 D.M. 75/2001, non può certamente valere per coloro che alla predetta data non avevano avuto nemmeno la possibilità di conseguire il requisito delle trenta giornate di servizio effettivo, ma solo per coloro che alla data del 19.04.2001 avevano già maturato il requisito prescritto.
Opinare diversamente significa sostanzialmente permettere ad un atto amministrativo posteriore l'abrogazione di una legge, fattispecie prevista solo dall'art. 17 L.400/1988 per i regolamenti cd. “delegificanti”, che debbono tuttavia essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato:
“per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”. Il citato D.M. 75/2001 è carente di tali requisiti, pertanto, lo stesso non può in alcun modo abrogare la disposizione di cui all'art.4 L.124/1999. (cfr. Tribunale di Bari n. 1077/2024;
Tribunale Arezzo n. 238/2022; Tribunale Napoli n. 1534/2023; Tribunale di
Bologna n. 252/2023).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato dalla ricorrente e quantunque non contestato, il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.
4 Pertanto, occorre dare atto che la ricorrente è in possesso dei requisiti per l'inserimento in seconda fascia.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che parte ricorrente è in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno trenta giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico secondo la domanda;
- condanna il resistente ad inserire l'interessata nella predetta CP_3
seconda fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge;
- condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.628,5 oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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