Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/06/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
RGV. n. 76 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati: Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.V.G n. 76/2025, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia (es. mantenimento figli naturali e legittimi) ” promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, rispettivamente, dall'Avv. ROMANO GIUSEPPINA e dall'Avv. BOTTILLO ANGELA, presso lo studio delle quali sono rispettivamente ed elettivamente domiciliati come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrenti nonché il PM in sede parte necessaria
------------------------------- In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore nata il [...] prevedendo Per_1 che:
- a) la piccola viene affidata ad entrambi i genitori ma di fatto vivrà materialmente con la madre presso la quale è collocata con residenza anagrafica in Nocera Inferiore alla via Marco Nonio Balbo, 61/18 presso i nonni materni;
la sig.ra , ove lo ritenga opportuno, potrà Parte_1 trasferire altrove la propria residenza, sempre in Italia, e quella della figlia con obbligo di Per_1 comunicazione al sig. . In considerazione dell'affidamento condiviso i genitori si Parte_2 danno reciprocamente ampia disponibilità per quanto riguarda l'assistenza e la cura in comune della figlia sino alla sua indipendenza economica;
b) tenendo conto della tenera età della piccola (1 anno) e delle esigenze affettive ed Per_1 educative della minore e del fatto che oggi con il papà, per una serie di circostanze dovute al lavoro di quest'ultimo in Catanzaro, necessita ancora la presenza della madre, sino a quando non si stabilirà una relazione tra la minore ed il padre al punto che la madre potrà lasciare la figlia con il padre, il diritto di visita del padre, viene così calibrato fino al terzo anno di età: potrà tenere con sé la figlia, ed alla presenza della madre il venerdì pomeriggio dalle ore 18,30 alle ore 20,00; alternativamente una settimana il sabato dalle 9,30 alle 11,30 e la successiva settimana di domenica dalle 15,00 alle 18.00 orari che potrebbero variare in virtù delle esigenze della minore;
c) per quanto riguarda le festività natalizie, pasquali ed estive, il padre potrà tenere con sé la piccola , nel periodo natalizio, alternativamente, il giorno 24 dicembre dalle ore 11,30 alle Per_1 ore 13,00 ed il giorno di Natale dalle ore 17,00 alle ore 19,00; alternativamente la vigilia di capodanno dalle ore 17.00 alle 19.00 ed il giorno di capodanno dalle ore 17,00 alle ore 19,00; l'epifania dalle ore 16,00 alle ore 18,00; il giorno di pasqua e il Lunedì dell'Angelo, alternativamente, dalle ore 11,00 alle ore 12,30; orari che potrebbero variare in virtù delle esigenze della minore nonché del lavoro del padre;
mentre il periodo estivo, il padre, concorderà con la madre i giorni e l'ora e ciò sino al raggiungimento del terzo anno di età della piccola;
Per_1
d) con il raggiungimento del terzo anno di età la piccola potrà pernottare a casa del padre Per_1 due weekend al mese dal sabato alle 12,00 alla domenica alle 18,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre;
per quanto riguarda le Festività Natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre dalle ore 10,00 sino al 26 dicembre alle ore 20,00 e dal 30 dicembre dalle ore 10,00 al 01 gennaio alle ore 20,00, compatibilmente con i turni di servizio del padre;
nonché il giorno dell'epifania alternativamente;
per le vacanze Pasquali ad anni alterni dal Sabato Santo alle ore 17,00 a Pasqua alle ore 20,00; il Lunedi dell'Angelo ad anni alterni dalle ore 10,00 alle ore 20,00; durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana a Luglio e una settimana ad Agosto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e in tale periodo il diritto di visita rimane interrotto, il tutto compatibilmente con le esigenze lavorative del padre, ovvero delle ferie di quest'ultimo e del lavoro della madre;
e) gli onomastici e compleanni della minore saranno trascorsi presso una ludoteca, preventivamente concordata, alla presenza dei genitori e dei nonni;
in caso di disaccordo, saranno trascorsi, alternativamente, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, indipendentemente dal giorno di spettanza;
ovvero in tale giorno il diritto di visita viene interrotto;
per quanto concerne l'onomastico e il compleanno dei genitori, comprensivo della “festa della mamma” e della “festa del papà” il diritto di visita viene, altresì, interrotto e la minore trascorrerà la festività con il genitore;
f) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il loro recapito, anche telefonico e comunque hanno l'obbligo, quando hanno con sé la minore, di portare l'altro a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località; g) il padre si impegna a corrispondere alla figlia, come già sta facendo, un assegno di mantenimento e sostentamento di EURO 300,00 mensili suscettibile di adeguamento automatico annuale in virtù della variazione Istat verificatasi nell'anno precedente, Istat che sarà conteggiato a decorrere dal terzo anno di età della bimba, detto assegno verrà versato a mezzo bonifico entro i primi cinque giorni di ogni mese;
h) il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, fra le quali sono necessariamente ed esclusivamente da ricomprendersi quelle scolastiche, mediche, sanitarie, farmaceutiche, mentre le attività ludiche, sportive e ricreative dovranno essere previamente concordate e documentate;
i) i genitori si impegnano, altresì, a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti la figlia specie in ordine alla scelta di Istituti Scolastici e ciò nel rispetto delle inclinazioni e capacità intellettive della ragazza e del suo gradimento;
l) l'assegno unico a favore della minore è percepito interamente dalla sig.ra Parte_1 alla quale il Sig. rimetterà la sua quota pari al 50% ed il sig. sin d'ora dichiara Pt_2 Parte_2 espressamente di rinunciare al 50% di detto assegno;
m) entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito telefonico anche dei luoghi di villeggiatura quando hanno con sé la minore e a concedersi il reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie ed eventuali autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della Carta D'Identità valida anche per l'espatrio. Spese legali compensate con espressa rinuncia alla solidarietà professionale degli avvocati”;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato ab initio e contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1
in relazione alle condizioni sopra riportate, tutte richiamate per relationem e Parte_2 da intendersi parte integrante del presente provvedimento;
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire