Decreto cautelare 21 maggio 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01582/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Avr per L'Ambiente S.p.A. (Già Teorema S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9546943298, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Baglivo, Alessandro Pracilio, Francesco Patrono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Mario Marino Guadalupi, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cantobelli, Marco Lancieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Teknoservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, Anna Floriana Resta, Luna Felici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- della Determinazione del Comune di Brindisi n. reg. gen. 391 del 20 marzo 2025, comunicata in pari data alla ricorrente tramite PEC, avente ad oggetto “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente. Gara europea a procedura aperta telematica. CPV: 90511100-3. CIG: 9546943298. Aggiudicazione in favore di Teknoservice Srl”;
- ove occorrer possa, della Determina dirigenziale AMB/reg. gen. n. 1746 del 19 dicembre 2024, con cui il Comune di Brindisi ha disposto la riapertura delle operazioni di gara, con riconvocazione della Commissione giudicatrice “ai fini della determinazione della nuova graduatoria e dell’individuazione dell’aggiudicatario”;
- della nota prot. 11471 del 10 gennaio 2025, con cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi il verbale, di pari data, dal quale si evince che – esclusa VRPA – Teknoservice Srl è risultata la partecipante che ha ottenuto il maggiore punteggio derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti sia per l’offerta tecnica che per quella economica;
- del verbale sottoscritto in data 19 marzo 2025 dal Segretario Generale del Comune di Brindisi, dal Dirigente Settore Contratti e Appalti, dal Dirigente del Settore Ambiente e Igiene Urbana, dal dirigente della Civica Avvocatura, citato nella Determinazione comunale n. reg. gen. 391 del 20 marzo 2025, mai trasmesso alla ricorrente e da questa non conosciuto, con il quale sarebbe stato stabilito di aggiudicare l’appalto alle condizioni tecnico-economiche rinvenienti nell’offerta formulata da Teknoservice Srl;
- del verbale della Commissione di gara del 13 gennaio 2025 (citato nella nota trasmessa dal Comune ad VRPA il 31 marzo 2025), mai trasmesso alla ricorrente e da questa non conosciuto;
- della nota prot. n. 31401 del 5 marzo 2025, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Brindisi, con la quale è stata valutata la documentazione inviata da Teknoservice Srl relativamente alle indagini penali in corso;
- sempre ove necessario, di tutti gli atti costituenti la lex specialis , compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati, le comunicazioni e gli atti adottati a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9640/2024, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso;
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. a valere anche quale istanza istruttoria ex artt. 63-65 c.p.a.:
- della nota trasmessa alla ricorrente tramite PEC il 3 aprile 2025, nella parte in cui il Comune di Brindisi, riscontrando parzialmente l’istanza di accesso formulata da VRPA, ha dichiarato che la documentazione inviata da Teknoservice Srl relativamente alle indagini penali in corso non sarebbe ostensibile “in quanto coperta da segreto istruttorio”;
- delle precedenti note comunali del 31 marzo 2025 e del 1° aprile 2025.
Nonché, sin da ora, per la declaratoria di inefficacia
del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata nell’ottica del prospettato subentro qui contestato.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VR PER L'AMBIENTE S.P.A. (GIÀ TEOREMA S.P.A.) il 19/05/2025:
per l’annullamento, previa idonea misura cautelare,
-oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- della Determinazione del Comune di Brindisi n. reg. gen. 700 del 12 maggio 2025, comunicata in pari data alla ricorrente tramite PEC, avente ad oggetto “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente. Gara europea a procedura aperta telematica. CPV: 90511100-3. CIG: 9546943298. Cessazione degli effetti del contratto con la ditta VR S.p.A. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Fissazione della data di efficacia – Contenzioso pendente sulla nuova aggiudicazione”;
- ove occorrer possa, della nota del Comune di Brindisi n. prot. 0034101 del 12 marzo 2025, mai ostesa alla ricorrente e depositata in giudizio il 16 maggio 2025, con cui è stato proposto di “avviare il procedimento di autotutela comunicando lo stesso alla ditta aggiudicataria ai fini della dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e della conseguente eventuale stipula del nuovo contratto con l’operatore economico oggi primo classificato in graduatoria”;
- della nota dell’AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti - prot. n. 0002013 del 28 aprile 2025, con cui l’Agenzia ha fornito riscontro al Comune di Brindisi rispetto alla “richiesta di chiarimenti sull’applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 201/2022 e della delibera ARERA n. 385/2023 – Riconoscimento investimenti residui in caso di cessazione anticipata del servizio – Nota del 9 aprile 2025, prot. n. 45227”;
- sempre ove necessario, di tutti gli atti costituenti la lex specialis , compresi il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto ed i suoi allegati, le comunicazioni e gli atti adottati a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9640/2024, ed ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, nelle sole parti e/o interpretazioni che risultino contrarie alle censure contenute nel presente ricorso per motivi aggiunti;
Nonché per la declaratoria di inefficacia
- del contratto di appalto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata nell’ottica del prospettato subentro qui contestato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi, della Teknoservice S.r.l. e dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa DA SS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, della determinazione - reg. gen. n. 391 del 20.03.2025 - del Comune di Brindisi avente ad oggetto “ Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/ recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente. Gara europea a procedura aperta telematica. CPV: 90511100-3, CIG: 9546943298. Aggiudicazione in favore di Teknoservice srl” e per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 3 e 21- nonies della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 122 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2012, violazione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, omessa motivazione.
2) in via subordinata: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 e dell’art. 22 dell’Allegato A alla delibera Arera n. 385/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Parte ricorrente, altresì, ha proposto istanza di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., a valere anche quale istanza istruttoria ai sensi degli artt. 63-65 c.p.a., a tutti gli atti e/o documenti alla fase di gara relativa all’accertamento dei requisiti generali di onorabilità posseduti dalla controinteressata aggiudicataria.
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni resistenti e la controinteressata, eccependo in rito l’inammissibilità del gravame e, nel merito, insistendo per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e diritto.
All’esito della camera di consiglio del 21.05.2025, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 203 del 21.05.2025, nel confermare il decreto monocratico sopra richiamato, ha respinto l’istanza cautelare proposta.
Con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 19.05.2025, il gravame è stato esteso alla determinazione comunale - reg. gen. n. 700 del 12.05.2025, avente ad oggetto “ servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/ recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente. Gara europea a procedura aperta telematica. CPV: 90511100-3, CIG: 9546943298. Cessazione degli effetti del contratto con la ditta VR s.p.a. in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Fissazione della data di efficacia – Contenzioso pendente sulla nuova aggiudicazione”, mediante deduzione delle seguenti censure:
1) in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto: violazione art. 3 e 21- nonies della L. n. 241/1990, violazione art. 122 c.p.a., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, della L.R. n. 24/2012 violazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti omessa motivazione.
2) in ordine all’esclusione del riconoscimento del valore di subentro: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, e 23 del D.lgs. 201/2022, dell’art 22 dell’allegato A alla delibera Arera n. 363/2021 e delle delibere Arera 262-385/2023, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Con decreto presidenziale n. 203 del 21.05.2025 è stata respinta l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
All’esito della camera di consiglio del 10.06.2025, con ordinanza collegiale n. 237 dell’11.06.2025, è stata respinta - in ciò confermando il decreto monocratico sopra richiamato - l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma di legge.
All’udienza pubblica del 26.11.2025, previo avviso, ai sensi dell’art. 73, 3 comma, c.p.a., di eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo, (come già rilevato dalla difesa della società controinteressata), la causa è stata introitata in decisione.
In via preliminare si rileva quanto segue.
Va, in accoglimento delle eccezioni sollevata dalla controinteressata, dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva.
Nella specie, parte ricorrente, è insorta avverso la nuova aggiudicazione disposta dal Comune di Brindisi, in favore della Teknoservice s.r.l., in esecuzione della sentenza n. 9640 del 02.12.2024 con la quale il Consiglio di Stato - nel riformare la sentenza di questo T.A.R. n. 191/2024 - ha annullato l’aggiudicazione all’odierna ricorrente per le accertate omissioni dichiarative (violazione dell’art. 80, comma 5 bis e c- ter ) del D.lgs. n. 50/2016) e per il mancato rispetto delle prescrizioni minime previste dal Capitolato Speciale di Appalto per quanto attinente l’offerta tecnica. (cfr. sentenza del Cons. di Stato, n. 9640/2024, all. 1 difesa controinteressata del 05.05.2025).
Il Collegio osserva che in relazione all’affidamento dei contratti pubblici l’interesse legittimante l’impugnativa degli atti di gara (e nella specie dell’aggiudicazione) è quello pretensivo all’aggiudicazione in vista della futura ed eventuale stipula del contratto per il cui affidamento è stata bandita la procedura di gara.
Ebbene, la società ricorrente, in quanto operatore economico escluso dalla procedura di gara con sentenza giudiziale, definitiva per quanto in atti, non è legittimata a sollevare contestazioni avverso una aggiudicazione disposta a favore di altro operatore economico.
Ciò in quanto, la posizione della società VR per l’Ambiente s.p.a., attinta da una definitiva ed incontrovertibile statuizione giudiziale di esclusione dalla gara, non potrebbe distinguersi da quella di qualsiasi altro operatore che non ha partecipato alla gara e che, pertanto, non può vantare alcuna aspettativa concreta ad ottenere l’aggiudicazione della procedura in esame.
Tali conclusioni sono conformi all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ il concorrente definitivamente escluso non è legittimato a ricorrere avverso gli atti di aggiudicazione conclusivi della procedura (Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018; Cons. Stato, sez. V, n. 1849 del 2018); per concorrente definitivamente escluso si intende quel concorrente destinatario di un provvedimento di esclusione della stazione appaltante non impugnato, ovvero la cui esclusione sia stata pronunciata all’esito di un giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato ” (cfr. Cons di Stato, sez. V, 20.3.2023, n. 2793, id Cons Stato Sez. III 15.7.2021, n. 5354).
Né rileva, sul punto, il richiamo all’essere la ricorrente, pur esclusa dalla gara, soggetto titolare di un contratto di appalto stipulato nelle more del contenzioso giudiziale e non attinto dalla sentenza caducatoria del Consiglio di Stato n. 9640/2024 sopra richiamata.
E ciò in considerazione del fatto che, quanto alla sorte del richiamato contratto di appalto, rep. 12410 del 19.12.2023, la gravata aggiudicazione “ nel dare atto che il contratto…continuerà ad essere efficace sino alla data di avvio dell’esecuzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario” ha rimesso ad apposita e successiva determinazione dirigenziale ogni statuizione sul punto.
Il che induce ad escludere la sussistenza in capo alla ricorrente qualsivoglia interesse qualificato legittimante l’azione di annullamento proposta avverso la nuova aggiudicazione disposta in favore della società Teknoservice s.r.l.
Con riferimento, poi, ai motivi aggiunti proposti avverso la determinazione n. 700/2025 di cessazione degli effetti del contratto di appalto stipulato con la VR per l’Ambiente s.p.a. e di esclusione del riconoscimento del valore di subentro in favore della ditta uscente, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalle difese delle Amministrazioni resistenti e della controinteressata.
Nella fattispecie in esame, si discute della legittimità o meno delle determinazioni assunte dall’Ente civico mediante spendita di potere pubblicistico in conseguenza di fatti e/o vizi riconducibili alla fase dell’evidenza pubblica (annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione); circostanza questa che radica senz’altro la giurisdizione del giudice adito.
Va, del pari, disattesa l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità del gravame proposta dal Comune di Brindisi; e ciò in considerazione del dato letterale dell’art. 5.2. lett. d) del contratto di appalto, rep. n. 12410 del 19.12.2023 con cui si è inteso circoscrivere l’oggetto della rinuncia alle sole ed eventuali questioni risarcitorie connesse al giudizio conclusosi con la caducazione dell’aggiudicazione disposta in favore dell’odierna ricorrente; questioni queste che esulano dall’oggetto del presente giudizio.
Nel merito si rileva quanto segue.
Preliminarmente occorre richiamare i tratti salienti della controversia.
La vicenda in esame concerne la procedura di gara indetta dal Comune di Brindisi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento /recupero, raccolta differenziata e ulteriori servizi accessori per l’ambiente.
La gara di che trattasi è stata, in un primo momento, aggiudicata in favore della VR per l’Ambiente s.p.a. (odierna ricorrente).
La Teknoservice s.r.l., seconda classificata in gara e attuale controinteressata, ha impugnato detta aggiudicazione (RG n. 845/2023).
Nelle more del giudizio, in data 19.12.2023, è stato firmato il contratto di affidamento del servizio in esame con la società VR per l’Ambiente s.p.a. per la durata di mesi 24 (prorogabili di ulteriori 12 mesi) con decorrenza dal 01.10.2023 al 30.09.2025.
Il ricorso proposto dalla Teknoservice s.r.l. avverso l’aggiudicazione citata è stato respinto da questo T.A.R. con sentenza n. 191/2024.
Avverso la richiamata sentenza l’odierna controinteressata ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (RG n. 4150/2024).
Il Consiglio di Stato, con sentenza 9640 del 2.12.2024, nel rilevare che “..l’aggiudicataria avrebbe dovuto dichiarare tali circostanze per consentire alla stazione appaltante di poter valutare la propria affidabilità morale e professionale e l’incidenza dei citati fatti penalmente rilevanti sul presente appalto……Nel caso di specie tali omissioni dichiarative hanno violato sia l’art. 80, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 il quale sanziona l’operatore che, anche per negligenza, abbia tentato di influenzare il processo decisionale della stazione appaltante, omettendo le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ….. e che l’aggiudicataria ha offerto un prodotto diverso da quello minimo richiesto dal bando di gara senza che rilevi sotto tale profilo l’equivalenza in termini di “utenze servite” avendo l’aggiudicataria inopinatamente sostituito il prodotto richiesto dalle regole di gara..”, nel riformare la sentenza n. 191/2024, ha annullato i provvedimenti impugnati ( id est l’aggiudicazione disposta in favore della VR per l’Ambiente s.p.a.).
In conseguenza della sentenza di cui sopra, con determinazione del 19.12.2024 il Comune di Brindisi ha disposto la riapertura delle operazioni di gara e all’esito, tenuto conto della posizione in graduatoria della Teknoservice s.r.l., l’appalto è stato affidato a quest’ultima società con la determinazione n. 391/2025 gravata con il ricorso introduttivo.
Con successiva determinazione comunale n.700 del 12.5.2025 poi:
-è stata disposta la cessazione degli effetti del contrato con la VR per l’Ambiente s.p.a. alla data del 31.5.2025;
-è stato disposto il subentro della controinteressata nel contratto in essere con decorrenza 1.6.2025;
-è stato escluso il riconoscimento del valore di subentro in favore della società VR per l’Ambiente s.p.a.
Alla luce di quanto sopra la ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio censurando l’illegittimità della condotta assunta dal Comune di Brindisi: 1) quanto alla dichiarazione di inefficacia del contratto: per violazione di legge (artt. 3 e 21 nonies L. n. 241 del 1990, art. 122 c.p.a. art. 24 comma 2 L.R. n. 24/2012 e art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 2) quanto all’esclusione del valore del riconoscimento del valore di subentro: per violazione di legge (artt. 19, comma 2, e 23 del D.lgs n. 201 del 2022 e dell’Allegato A alla delibera Arera n. 363 del 2021 e alle delibere Arera 262-385 del 2023) e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.
Così inquadrata la vicenda, è possibile procedere all’esame delle doglianze attoree formulate con i motivi aggiunti del 19.05.2025.
Il gravame è infondato.
Infondate sono, in primo luogo, le contestazioni con cui la ricorrente ha censurato la condotta dell’Amministrazione comunale con riferimento alla dichiarazione di inefficacia del contratto rep. n. 12410 del 19.12.2023 stipulato con la VR PA (con naturale scadenza al 30.09.2025).
Innanzitutto, ad avviso del Collegio, non sono condivisibili le censure con cui la ricorrente si duole della violazione degli artt. 121 e 122 c.p.a. per non aver il giudice amministrativo, nell’annullare l’originaria aggiudicazione, nulla statuito in ordine alle sorti del rapporto contrattuale medio tempore intercorso tra la VR per l’Ambiente s.p.a. e il Comune di Brindisi.
Nella specie, infatti, non viene in rilievo un problema di caducazione automatica del contratto per effetto dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione (circostanza questa in ogni caso esclusa dagli artt. 121 e 122 c.p.a.) quanto, invero, il potere dell’Amministrazione di incidere unilateralmente sul contratto, medio tempore stipulato, in presenza di vizi dell’aggiudicazione per come acclarati definitivamente in sede giudiziale.
Dunque se è vero, come sostiene parte ricorrente, che l’annullamento dell’aggiudicazione, alla luce degli artt. 121 e 122 c.p.a., non comporta ex se l’inefficacia del contratto per caducazione automatica; ciò però non significa che l’Amministrazione non possa intervenire, incidendo su di un contratto già stipulato.
Tale assunto trova conferma nell’orientamento giurisprudenziale formatosi nelle more del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 ( ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame) secondo il quale “ l’amministrazione non può rimanere inerte ma è tenuta a valutare se, alla luce delle ragioni che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione, permangano o meno le condizioni per la continuazione del rapporto contrattuale in essere con l’operatore economico (illegittimo) aggiudicatario ovvero se non risponda maggiormente all’interesse pubblico, risolvere il contratto e indire una nuova procedura di gara (in applicazione del potere riconosciuto ora dall’art. 108, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cfr. Cons. di Stato sez.IV, 5 maggio 2016, n. 1798) ” (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 22.11.2019, n. 7976; Cons. di Stato, Sez. V, 29.04.2020, n. 2731, id. Sez. V, 14.7.2022, n. 6014).
Il che trova conferma nell’attuale quadro normativo e, in particolare, nell’art. 122, rubricato “Risoluzione” del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il cui 1 comma così dispone:
“Fatto salvo quanto previsto dall’art. 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una delle seguenti condizioni: omissis lett. c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 94 comma 1, e avrebbe dovuto pertanto esser escluso dalla procedura di gara”.
Nella specie, il Comune di Brindisi, a fronte dell’annullamento giudiziale, ha ritenuto - con la determinazione gravata (la n. 700 del 12.05.2025) - che le ragioni ivi addotte, non consentissero il permanere della continuazione del rapporto contrattuale, instaurato in pendenza del giudizio proposto dalla attuale controinteressata avverso l’originaria aggiudicazione, e ha dichiarato, pertanto, l’inefficacia del contratto medesimo con decorrenza a far data dal 31.05.2025.
Non colgono nel segno, poi, neppure le censure sollevate con riferimento al vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e omessa motivazione; e ciò in considerazione dell’iter procedimentale e motivazionale richiamato in calce al gravato provvedimento.
Infatti, a fronte delle acclarate e incontestate omissioni dichiarative (requisiti generali) dell’attuale ricorrente e della non conformità dell’offerta tecnica dalla stessa presentata (sacchi di carta anziché contenitori grigi per i rifiuti cartacei), la stazione appaltante, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’alternativa tra indire una nuova procedura per l’affidamento del servizio o affidare il servizio, per il periodo di esecuzione residua, alle medesime condizioni offerte in sede di gara al nuovo operatore economico primo classificato, ha optato per quest’ultima soluzione con valutazioni esenti, per quanto in atti, da profili di manifesta illogicità e/o irrazionalità, unici sanzionabili in sede giudiziale.
Né parte ricorrente, ha introdotto nel corso del processo, al di là delle sia pur pregevoli argomentazioni difensive, elementi di prova o, quanto meno, un principio di prova idonei a contrastare l’iter logico argomentativo seguito dalla stazione appaltante.
A nulla rileva in senso contrario il riferimento attoreo alla questione “moralità e/o affidabilità” del nuovo aggiudicatario; e ciò in considerazione del fatto che, le censure proposte sul punto, oltre ad essere inammissibili per il rilevato difetto di legittimazione, si appalesano comunque infondate alla luce delle valutazioni effettuate dall’amministrazione comunale; valutazioni queste esenti, per quanto in atti, dal vizio dell’eccesso di potere.
Le ulteriori doglianze prospettate sotto il profilo in esame sono tutte generiche e indimostrate.
Vanno, del pari, respinte le contestazioni con cui la società ricorrente si duole del mancato riconoscimento in proprio favore del valore di subentro.
L’art. 19 del D.lgs., 23 dicembre 2022, n. 201, dispone che:
“1.Omissis;
2.Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell’Unione europea, in caso di durata dell’affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici riferibili agli investimenti stessi.”.
Il successivo art. 23, poi, dispone che “ Alla scadenza del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, all’esito del nuovo affidamento, il nuovo gestore subentra nella disponibilità delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all’art. 19, comma 2”.
In piena conformità alle norme sopra richiamate, Arera, mediante la delibera n. 385/2023, ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio - Allegato A- il cui art. 22, per quanto d’interesse, dispone che:
1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente
3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l’Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. omissis;
5. L’Ente territorialmente competente individua con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente….”
Tali norme vanno a completare, la disciplina prevista dagli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 - ratione temporis applicabile al contratto oggetto del presente giudizio - che individuano le ipotesi di cessazione anticipata del contratto (cfr. recesso unilaterale art. 109, e risoluzione art. 108).
Chiarito quanto sopra, appare evidente come la fattispecie in esame - risoluzione del contratto intercorso con un operatore economico definitivamente escluso per effetto dell’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione (cfr. sentenza del Cons. di Stato n. 9640/2024 citata) - non possa rientrare nel campo applicativo dell’art. 19 del Dlgs. n. 201 del 2022.
In senso contrario all’assunto attoreo depone il dato letterale delle norme richiamate con cui il legislatore ha inteso accordare tutela all’affidamento di buona fede del gestore uscente nell’originaria durata del contratto; e ciò attraverso il riconoscimento, in favore dello stesso, di un indennizzo, da porsi a carico del subentrante, per le ipotesi di cessazione anticipata dell’esecuzione del contratto per fatti evidentemente non imputabili allo stesso.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla interpretazione estensiva prospettata dalla difesa attorea posto che l’interpretazione estensiva, pur estendendo il campo di applicazione della norma a fattispecie dalla stessa non contemplate, resta sempre ancorata al dato letterale della legge.
E il dato letterale della legge nella specie è chiaro nel riconoscere il valore di subentro in favore del gestore uscente in presenza di sopravvenienze contrattuali tra le quali non è possibile ricomprendere l’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.
Privo di pregio è anche il richiamo ad altro contenzioso (sentenza Cons. di Stato n. 4100/2020 di cui alla vicenda relativa all’ARO LE 10) per essere lo stessa riferibile a fattispecie differente - scioglimento anticipato del contratto per clausola risolutiva espressa di cui all’art. 18 del contratto - da quella di cui si discorre nella specie (all.ti 34 e 35 al ricorso).
Ma anche a voler ritenere che il riconoscimento del valore di subentro spetti anche nell’ipotesi di cui si discorre, le contestazioni attoree non appaiono condivisibili alla luce del dato letterale dell’art. 23 del D.lgs. 201 del 2022 che, in caso di cessazione anticipata del contratto, prevede che “ il nuovo gestore subentra nelle reti degli impianti e nelle altre dotazioni patrimoniali essenziali per lo svolgimento del servizio. Si applicano le disposizioni in tema di indennizzo del gestore uscente di cui all’art. 19, comma2”
É evidente come la tutela accordata al gestore uscente risieda nel riconoscimento dell’indennizzo là dove il nuovo gestore subentrante possa far affidamento (utilizzandole) sulle attrezzature messe a disposizione dal precedente gestore.
E tale circostanza non ricorre nella specie in esame posto che, per quanto in atti, la Teknoservice s.r.l. ha dichiarato di disporre di un parco mezzi autonomo pienamente adeguato e di non aver necessità di acquisire i beni strumentali del gestore uscente.
Del che ne viene dato conto, non contestato, nella delibera gravata (cfr. nota comunale prot. 45227 del 09.04.2025 in calce alla delibera n. 700/2025 gravata).
Il venir meno del suo presupposto fondante - utilizzo degli impianti e delle dotazioni patrimoniali messe a disposizione dal gestore uscente - esclude in radice il riconoscimento di qualsivoglia indennizzo.
Tutte le residue censure sono generiche e indimostrate oltre che contrastanti con il dato letterale delle norme applicabili che non considerano, ai fini del computo dell’indennizzo, i costi sostenuti dal gestore uscente ma solo gli investimenti per i beni strumentali necessari per l’espletamento del nuovo servizio a cura del subentrante.
Anche, infine, sotto il profilo del quantum preteso, le censure attoree si appalesano infondate risolvendosi, alcune (punto II.18 della memoria difensiva del 10.11.2025: costi per la realizzazione della prima fase) in inammissibili richieste perché formulate per la prima volta con la memoria difensiva ex art. 73 c.p.a. e, altre (pretesi benefici derivanti dall’utilizzo delle richiamate dotazioni patrimoniali a cura del gestore uscente, presunte stime di ammortamento), in asserzioni difensive prive di qualsivoglia supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra, legittime sono le determinazioni assunte dall’Amministrazione comunale all’esito del riesercizio del potere susseguente la sentenza del Consiglio di Stato n. 9640/2024.
In conclusione, per quanto esposto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto della legittimazione a ricorrete e vanno respinti i motivi aggiunti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della questione esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, per le ragioni di cui in motivazione:
-dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;
-respinge i motivi aggiunti;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI PR, Presidente FF
DA SS, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA SS | VI PR |
IL SEGRETARIO