Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Giovanni Sgambati Presidente
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1608/2024 V.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Mezzetti del Parte_1
foro di Pisa;
RECLAMANTE /APPELLANTE
contro rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Niccoli del Controparte_1
foro di Pisa;
RECLAMATO /APPELLATO
e nei confronti in persona del Procuratore Generale della Repubblica Controparte_2
presso questa Corte d'Appello;
Passata in decisione all'udienza del 4.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Per : <… insistendosi quindi nelle opposizioni proposte Parte_1
all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie ed alla richiesta audizione di
e per l'accoglimento del reclamo proposto dal Sig. e quindi CP_3 Parte_1
1
al padre, e la divisione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, Voglia
[...]
statuire che resti con la madre il lunedì con pernotto ed il sabato e la CP_3
domenica, alternativamente con il padre, disponendo altresì che i genitori provvedano direttamente al mantenimento ordinario della figlia, revocata l'ipotesi subordinata relativa alla previsione di un contributo mensile, con percezione al 100% dell'assegno unico universale da parte della , rigettando il reclamo incidentale proposto nella CP_1
memoria di costituzione da , inammissibile, prima ancora che infondato. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze, spese generali, IVA e CAP come per legge>>.
Per <Insiste affinchè l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione, Voglia: 1) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e
dichiarare la tempestività e l'ammissibilità - e per l'effetto la relativa esaminabilità - del
reclamo incidentale interposto dalla Sig.ra avverso l'ordinanza del Tribunale di CP_1
Pisa n. cronol. 5466/2024 del 17.07.2024, per tutte le ragioni esposte in atti;
2) Nel
merito, rigettare il reclamo principale interposto dal Sig. e, stante il Parte_1
nuovo regime lavorativo della Sig.ra così come delineato in narrativa, si chiede CP_1
che la Corte - in accoglimento del reclamo incidentale interposto dalla Sig.ra CP_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Pisa n. cronol. 5466/2024 del 17.07.2024,
[...]
anche in punto istruttorio – disponga, oltre all'affidamento condiviso, il collocamento
della minore presso la madre (in Comparsa di risposta era infatti stato chiesto il
collocamento temporaneo al padre, sino al nuovo regime di orario lavorativo). Con ciò e
per l'effetto, stabilendo gli orari di visita del padre per due giorni alla settimana nel
pomeriggio e un weekend alternato tra i genitori, disponendo altresì - stante il verosimile
diniego che verrà all'uopo opposto dal Sig. e a seguito dell'auspicato Parte_1
accoglimento della domanda di collocamento l'iscrizione della bambina nella locale scuola
primaria di La Scala - San Miniato (ubicata quest'ultima accanto alla casa materna). In
via istruttoria, oltre all'ammissione dei documenti e delle istanze articolate nei precedenti
2 atti (sulle quali si insiste), si chiede che l'Ill.ma Corte di Appello – qualora lo ritenga
necessario, proceda all'ascolto della minore con le modalità di cui all'art. 473 bis.4 c.p.c.
In ipotesi, voglia autorizzare la sig.ra a farsi coadiuvare da una educatrice (baby CP_1
sitter), per riprendere o portare la minore alla scuola di Fucecchio nei giorni di sua
spettanza, in attesa che la stessa divenga automunita. Sempre e comunque, con integrale
vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa come per
legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario>>.
I FATTI DI CAUSA
Con ordinanza pubblicata il 17.7.2024 il Tribunale di Pisa, provvedendo sulla domanda di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di , nata il [...] dalla cessata Persona_2
relazione non matrimoniale tra (nato nel 1987) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1982):
[...]
- riscontrata l'esistenza di reiterate condotte violente, aggressive e discontrollate poste in essere da anche in presenza della figlia Controparte_1
nei confronti del padre a causa di atteggiamenti di gelosia;
CP_3
- esaminati tutti gli elementi emersi all'esito dell'istruttoria (condotta in via essenzialmente documentale mediante l'acquisizione dei verbali del pronto soccorso attestanti le aggressioni subite dal e i file audio e video relativi Parte_1
a condotte tenute dalla madre in presenza della minore) e ritenuto che: <la coppia
genitoriale non sia pronta, allo stato, per l'adozione in comune delle decisioni più
importanti nell'interesse della figlia minore>>, pur avendo ciascun genitore un significativo legame affettivo con la figlia nell'ambito del quale: <il padre è la
figura che assume maggiormente una posizione regolante, mentre la madre è meno
affidabile e scostante …. Nonostante la bontà della relazione individuale di ciascun
genitore con la figlia, le parti non appaiono ancora in grado di instaurare un proficuo
dialogo sulle questioni che riguardano la bambina e la conflittualità è ancora elevata …>>;
3 - considerato che: <il padre è la figura che dà maggiori garanzie: ha un saldo
legame affettivo con la figlia, che ha mostrato di sapere anche contenere, quando la
bambina era stanca o nervosa, come risulta dall'osservazione dei Servizi, è più trasparente
e collaborativo con i Servizi, ha mostrato di non ostacolare il rapporto fra la figlia e la
RE più grande, figlia della sola con la quale continua lui stesso ad avere CP_1
rapporti…>>;
- ritenuto che pertanto andava confermato l'affido esclusivo al padre già
disposto in via provvisoria e che la andava ammonita a non tenere CP_1
condotte aggressive verso il e a non far uso di droghe in presenza della Parte_1
figlia minore;
- tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti che consentivano al di disporre di un reddito netto mensile pari ad almeno 1.500 euro alle Parte_1
dipendenze del padre titolare di società con dipendenti, pur dichiarando somme considerevolmente maggiori e pari a circa 42.000 euro nel 2022, 11.000 euro nel
2021 e 62.0000 euro nel 2020, mentre la guadagnava, coi mercatini, circa CP_1
500/400 euro a mercato e circa 2.800 euro annue quale dipendente di una cooperativa, mentre il figlio guadagnava circa 1.000 euro al mese lordi;
Per_3
- considerato altresì che disponeva dell'abitazione Parte_1
messagli a disposizione, già ristrutturata, dal proprio padre, mentre la CP_1
doveva sostenere un canone di locazione di 650 euro mensili;
- così statuiva: <1) conferma l'affido esclusivo della minore al padre con
collocazione prevalente presso di lui;
2) - dispone che la minore trascorra con la madre
due giorni a settimana con pernotto da individuarsi, salvo diverso accordo, in quelli del
mercoledì e del giovedì e, a settimane alterne, i week end dal sabato al lunedì mattina;
nelle settimane in cui la minore non trascorre con la madre il fine settimana, questa
trascorrerà con la madre stessa i giorni dal martedì al giovedì mattina;
durante le vacanze
natalizie, la minore trascorrerà con un genitore il giorno dal 24 dicembre alle ore 17 fino
4 al 25 dicembre alle ore 17 e con l'altro genitore, dalle ore 17 del 25/12 fino alle ore 17 del
26 con la madre;
nello stesso modo, la minore trascorrerà con un genitore il 31 dicembre,
fino al 1/1 alle ore 10 e l'1 gennaio dalle 10 in poi, con l'altro genitore;
il 6 gennaio sarà
trascorso in modo alternato di anno in anno con ognuno dei genitori. Durante le vacanze
pasquali la bambina starà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì
dell'Angelo, in modo alternato Durante le vacanze estive, ciascuno dei genitori potrà stare
con la bambina due settimane, anche non consecutive;
i genitori dovranno accordarsi per
i periodi di rispettiva spettanza entro il 31 maggio di ogni anno;
3) -. ammonisce la
resistente a non fare uso di droghe in presenza dei figli e a non tenere ulteriori condotte
aggressive nei confronti del ricorrente, alla presenza dei figli;
4).- dispone la prosecuzione
dell'educativa domiciliare presso l'abitazione della quando la bambina sta con la CP_1
madre; 5).-pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre quale contributo di
mantenimento del minore l'importo mensile di 650,00 euro oltre rivalutazione automatica
secondo indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il 5 di ogni mese;
6)-. dispone che
i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie,
scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che
ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta
elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con
lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta
alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato
il silenzio assenso. A tali fini i genitori comunicheranno, a mezzo dei propri difensori,
entro dieci giorni i propri indirizzi di posta elettronica. Una volta effettuata la spesa,
l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla
presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario;
7).- invita le parti a proseguire
la mediazione;
8)-. Invita la resistente a sottoporsi, presso il Serd territorialmente
5 competente, a un percorso diagnostico di valutazione per la dipendenza da sostanze
stupefacenti. Spese compensate>>.
Con ricorso depositato il 26.7.2024 proponeva Parte_1
impugnazione, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'istanza depositata il 9 luglio 2024 con cui erano state rappresentate sopravvenienze rilevanti ai fini del calendario di frequentazione madre/figlia, che doveva essere limitato al solo giorno del lunedì, perché per gli altri giorni la madre lavorava e la minore restava con il padre, il quale si occupava di lei nei giorni di spettanza della madre recandosi presso l'abitazione della Chiedeva anche la CP_1
riduzione dell'assegno posto a carico del padre, rammendando di percepire €
1.500 mensili quale socio al 25% della AS SE Snc e contestando di essere mai stato socio della Manifatture Toscana Srl. Allegava inoltre che la adesso aveva una stabile occupazione e percepiva un contributo per il CP_1
mantenimento della figlia , nata nel 2011 da un precedente matrimonio, Per_4
riscuotendo l'assegno unico universale per le due figlie, oltre ad una pensione del nonno brasiliano militare. Inoltre, il primo figlio della ormai CP_1
maggiorenne e convivente con la madre, aveva iniziato a lavorare come dipendente. Sulla scorta di ciò chiedeva che, in parziale riforma dell'ordinanza/sentenza impugnata, fermo l'affido esclusivo di al CP_3
padre, fosse rivisto il calendario di visita tra la minore e la madre che poteva tenere con sé il lunedì con pernotto ed il sabato e la domenica, CP_3
alternativamente con il padre, disponendo che i genitori provvedessero al mantenimento diretto della minore ed al 50% delle spese straordinarie, o in subordine che l'assegno ordinario a carico del padre fosse ridotto ad € 150
mensili, annualmente rivalutabile.
Con comparsa depositata il 29.10.2024 si costituiva per Controparte_1
chiedere il rigetto del reclamo principale. Allegava che: <se da un lato corrisponde
6 al vero che la sig.ra ha attualmente quale unica giornata libera il lunedì, dall'altro CP_1
è altrettanto vero che la piccola vede proprio nel lunedì il giorno caratterizzato CP_3
da maggiori impegni …>>, per cui la individuazione nel giorno di lunedì per la frequentazione madre/figlia avrebbe diminuito il tempo per stare con la madre e coi fratelli. Allegava di lavorare tutti i giorni dalle 18:00 alle 23:00 eccettuato il lunedì e che entro dicembre 2024 tale orario di lavoro sarebbe stato modificato e concentrato nelle ore della mattina, con eliminazione del giorno libero del lunedì.
Rimarcava le ottime condizioni economiche del padre inserito in un contesto imprenditoriale familiare che contemplava circa cinquanta dipendenti. Essa
invece, doveva far fronte ad un canone di locazione per l'abitazione di CP_1
euro 580 mensili e contestava di percepire alcuna pensione dal nonno brasiliano.
Proponeva inoltre reclamo incidentale, lamentando che il primo giudice non aveva tenuto adeguatamente conto delle condotte discontrollate del padre risultanti dai video in atti. Evidenziava che medio tempore essa a) aveva CP_1
reperito un'occupazione lavorativa presso la pizzeria Pizzarte di San Miniato,
allo stato in sostituzione di una collega in maternità ma verosimilmente destinato a trasformarsi in attività a tempo indeterminato con concentrazione delle ore lavorative la mattina;
b) aveva reperito un'abitazione in locazione al canone di euro 580,00 mensile, reputata idonea dai servizi sociali rispetto ai bisogni della minore;
c) aveva iniziato i corsi di scuola guida per prendere la patente di guida;
d) aveva cessato di fare uso di sostanze stupefacenti leggere (peraltro mai fatto in presenza della minore) e di fare i mercatini per vendita di manufatti.
Concludeva chiedendo che la minore fosse affidata ad entrambi i genitori e solo temporaneamente collocata presso il padre in via prevalente, in attesa che la madre, ottenuta la patente di guida, avesse potuto concentrare le ore lavorative nella mattinata. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo principale e
7 l'accoglimento di quello incidentale, con l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, acquisita una relazione aggiornata dei servizi sociali e concesso alle parti un termine per memorie e per precisare, quanto alla i suoi orari lavorativi, all'udienza del 4 aprile 2025, CP_1
svoltasi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano le rispettive note difensive e il procedimento era posto in decisione.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del
Tribunale, impugnato da , deve riconoscersi il valore sostanziale Parte_1
di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso
(peraltro in forma di ordinanza) ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c., con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché
risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato
(cfr., Cass., n. 26122/2013; n. 6318/2011).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello e la decisione della Corte in forma di sentenza.
Passando, quindi, all'esame del merito dell'impugnazione principale proposta dal e di quella incidentale avanzata dalla ritiene Parte_1 CP_1
questa Corte che le stesse non possano essere accolte per le ragioni di seguito evidenziate.
8 I plurimi file audio e video analiticamente esaminati dal primo giudice danno conto di un rapporto conflittuale tra le parti, talvolta trasmodato in aggressioni, anche fisiche, poste in essere dalla ai danni del , CP_1 Parte_1
pur in presenza della minore nata nel 2018. Per_5
L'accertamento condotto in tal senso dal primo giudice non è stato specificatamente contraddetto dalla la quale, anche con la propria CP_1
comparsa di costituzione in questo grado del giudizio, ha, piuttosto, evidenziato che anche il padre non era alieno da condotte alterate, che tuttavia, a differenza di quelle della madre, non risultano sfociate in aggressioni fisiche alla presenza della minore.
La mole di file audio e video depositata in atti (e già analiticamente esaminata dal primo giudice) dà, quindi, il quadro di un nucleo familiare ormai disgregato nel quale sono presenti dinamiche relazionali che possono facilmente sfociare in litigi che hanno avuto modalità maggiormente disfunzionali da parte della madre, in un contesto familiare complesso, che vede la presenza anche dei figli avuti da precedenti relazioni della CP_1
Il quadro risultante non muta neppure con la produzione di ulteriori file
audio da parte della in questo grado del giudizio, inerenti litigi col CP_1
ove si rilevano i toni concitati di quest'ultimo. Parte_1
Dalle relazioni dei Servizi Sociali che seguono il nucleo familiare, emerge un legame affettivo molto forte di con entrambi i genitori e con i figli CP_3
( e ) che la ha avuto da precedenti unioni, con particolare Per_3 Per_4 CP_1
riguardo alla RE . Per_4
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali che hanno in carico il nucleo (acquisita in questo grado del giudizio), all'esito delle visite domiciliari presso l'abitazione del e della , emerge, inoltre, che Parte_1 CP_1
la ha manifestato atteggiamenti non sempre costanti ed affidabili nei CP_1
9 confronti della minore, non riuscendo sempre a rispettare il calendario di visita di . Il dato (reiteratamente lamentato dal ) è stato ammesso Per_5 Parte_1
anche dalla , la quale ha allegato che ciò era dovuto ad una grave malattia CP_1
insorta nel figlio più grande Sostanzialmente la minore sta con la madre Per_3
prevalentemente nel fine settimana.
Mentre la pediatra che segue la minore, contattata dall'assistente sociale,
non ha segnalato criticità, le insegnanti di (che frequenta la prima Per_6
elementare) hanno evidenziato che il padre è molto presente e si presenta regolarmente alle riunioni, a differenza della madre che si era presentata in un'unica occasione. Le insegnanti hanno inoltre riscontrato che la minore,
quando era stata dalla madre, ove passava molto tempo anche con la RE più
grande guardando video, rientrando a scuola manifestava atteggiamenti definiti come “strani” (come togliersi il grembiule e tenere scoperta la pancia annodando la maglietta o imitare le unghie ricostruite della RE con delle mollette per capelli) che paiono volti ad imitare la RE più grande . Pur svolgendo Per_4
regolarmente i compiti, le maestre hanno riferito che è leggermente più indietro rispetto agli altri bambini della sua età (v. relazione del 1.4.2025).
L'esito dell'educativa domiciliare svolta presso la madre restituisce un profilo meno normativo della rispetto al padre. Quando è dalla madre la CP_1
minore, sovente in compagnia della RE più grande , ha libero accesso a Per_4
video che non sono da bambini. Si conferma inoltre che la non segue la CP_1
figlia e non la tiene con sé secondo il calendario, ma sostanzialmente quando può,
siccome gravata sia dalla condizione del figlio maggiore (che recentemente è
stato attinto da una malattia) ed impegnata in una nuova attività lavorativa, tanto da non poter comunicare all'assistenza sociale il giorno della settimana successiva in cui svolgere l'incontro di educativa domiciliare perché ancora non aveva individuato i giorni in cui la figlia poteva stare da lei.
10 La riesce con difficoltà anche a rispettare l'impegno di telefonare CP_1
alla minore agli orari concordati con il padre, posto che anche durante l'incontro domiciliare presso l'abitazione del padre (che attualmente condivide con i propri genitori, ossia con i nonni paterni di , la minore ha riferito che stava CP_3
ancora aspettando la telefonata della madre e di non sapere quando sarebbe andata dalla mamma. Alla visita domiciliare presso l'abitazione della madre del
28.3.2025 si è evidenziato il forte legame tra e e l'ammirazione Per_4 CP_3
di quest'ultima nei confronti della RE più grande che tende ad imitare.
Dalla medesima relazione di aggiornamento del Servizio sociale si rileva inoltre che all'incontro del 26.3.2024 presso il Centro Zonale Minori è stata osservata la relazione padre/figlia, in termini del tutto positivi.
Si riscontra inoltre che il padre non pone ostacoli alla relazione tra la minore e la madre, di cui ricerca la presenza nella vita della figlia.
Tenuto conto delle plurime relazioni del servizio sociale che monitora il nucleo, nonché della relazione della dott. , ritiene questa Corte Parte_2
che debbano essere confermate anche in questa sede le valutazioni espresse dal primo giudice in merito alle modalità di affidamento e collocamento della minore, nonché di frequentazione con il genitore non collocatario.
Sebbene entrambi i genitori costituiscano un valido punto di riferimento per la minore, il padre, più affidabile e concreto, manifesta una più appropriata capacità genitoriale, idonea a consentire a anche sotto il profilo CP_3
normativo, un'ambiente sereno e maggiormente equilibrato rispetto alle esigenze della minore. Egli può, inoltre, contare sull'ausilio dei nonni paterni che,
attualmente, coabitano con lui, in attesa che terminino (presumibilmente a breve)
i lavori di ristrutturazione di un'abitazione autonoma posta a poca distanza.
D'altro lato, l'affido congiunto richiesto dalla madre, date le modalità con le quali il conflitto tra le parti si è manifestato, potrebbe esporre maggiormente la
11 minore al rischio di assistere ad episodi di violenza assistita per lei grandemente pregiudizievoli, dando luogo a nuove edizioni di una conflittualità che potrebbe accendersi anche con riguardo alla gestione della minore. Né pare inutile sottolineare che trattasi di affido esclusivo (e non rafforzato), per cui le scelte più
importanti e di rilievo per la vita della minore dovranno comunque essere concordate tra i genitori.
Anche con riguardo al regime di collocamento prevalente e di visita di con il genitore non collocatario le statuizioni assunte dal primo giudice CP_3
meritano conferma.
Il primo giudice, come sopra anticipato, ha previsto che la minore trascorra dalla madre due giorni alla settimana con pernottamento (salvo diverso accordo il mercoledì ed il giovedì) quando l'week end è di competenza della madre, e dal martedì al giovedì con pernotto quando l'week end è di competenza del padre.
Tale assetto si sottrae alle censure mosse dal , posto che l'attuale Parte_1
orario di lavoro della , concentrato nelle sole ore della mattina, come CP_1
documentato in atti, non pare più confliggere (come in passato) con la possibilità
che la madre possa tenere con sé nei giorni e negli orari stabiliti dal CP_3
primo giudice, per cui sul punto va respinta l'impugnazione proposta dal padre per limitare al solo giorno del lunedì la permanenza della minore presso la madre.
L'appello proposto dal va, invece, accolto con riguardo alla Parte_1
diminuzione del contributo al mantenimento della minore posto dal primo giudice a carico del padre e quantificato in € 650.
è dotata di capacità lavorativa e di guadagno e, oltre a Controparte_1
svolgere dei mercatini con gioielli da lei fabbricati (dalla quale ricavava un reddito di circa 500/400 euro a mercatino), attualmente ha reperito un'attività
12 lavorativa presso una pizzeria che le consente di contribuire maggiormente anche alle necessità della figlia disponendo di uno stipendio mensile CP_3
di circa € 850, come da busta paga in atti.
A differenza del , che è proprietario di un'abitazione posta nella Parte_1
vicinanza dei propri genitori, la deve sostenere un canone di locazione CP_1
di € 580 annui e provvedere al mantenimento della figlia (sebbene col Per_4
contributo del padre di quest'ultima), mentre il figlio già svolgeva attività Per_3
lavorativa e contribuiva alle spese familiari.
Tali circostanze, immutate le condizioni reddituali del come Parte_1
riscontrate dal primo giudice, conducono questa Corte ad apprezzare un miglioramento della condizione reddituale della ed a ritenere sussistenti CP_1
i presupposti per la riduzione del contributo del padre al mantenimento della minore (che attualmente frequenta la prima elementare) all'importo di CP_3
€ 500 mensili annualmente rivalutabili. Oltre tale soglia non pare, infatti,
possibile diminuire l'assegno, tenuto conto degli oneri abitativi che gravano la e dei bisogni evolutivi della minore. CP_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese del doppio grado vanno integralmente compensate,
come peraltro già statuito dal primo giudice senza motivi di censura sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo/appello proposto, con ricorso depositato il 26.7.2024
da nei confronti di e con l'intervento necessario Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero avverso la ordinanza/sentenza del Tribunale di Pisa
pubblicata in data 17.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
13 1) in parziale riforma dell'ordinanza/sentenza impugnata, riduce ad € 500
mensili, annualmente rivalutabili su base Istat, il contributo al mantenimento della figlia minore posto a carico del padre;
CP_3
2) conferma nel resto l'ordinanza/sentenza impugnata;
3) compensa le spese del doppio grado.
Firenze, 7 aprile 2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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