Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Sentenza 28 settembre 2023
Rigetto
Sentenza breve 29 novembre 2023
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 28/09/2023, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2023
N. 05259/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2023, proposto da
SC AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, SC Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 509 del 4.1.2023 della segnalazione certificata di inizio attività del 20.7.2022 (prot. n. 35319) a firma del Dirigente del Settore Urbanistica in pretesa esecuzione della sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 7228/2022;
b) dell'ordinanza di demolizione n. 20 del 18.1.2023 mercé la quale, in esito all'annullamento della SCIA impugnato sub a), è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente al muro di cinta edificato ai sensi dell'art. 31 del D.P;
c) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. AN ha chiesto l’annullamento del provvedimento di ritiro in autotutela, prot.n. 509 del 04.01.2023, avente ad oggetto una SCIA presentata in data 20.07.2022, nonché della successiva ordinanza di demolizione, n.20 del 18.01.2023, con cui è stato ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a un muro di cinta edificato dal ricorrente.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si assume che l’attività edilizia realizzata sarebbe conforme alla legge e non in contrasto con la disciplina urbanistica locale; ed infatti, il vincolo di zonizzazione del P.R.G. che destina la zona Fc a “Parco naturalistico, tecnologico e dei servizi”, subordinando ogni trasformazione territoriale alla redazione di un piano attuativo ad iniziativa pubblico o privata, non osterebbe alla costruzione di un modesto muro di cinta; peraltro, l’art. 165 del RUEC disporrebbe che “i muri di cinta, come i muri di recinzione, hanno la funzione di demarcare la linea di confine tra diverse proprietà o di separazione tra spazi con diversa funzione. E' consentita la costruzione di muri di cinta di altezza massima pari a 2,50 m”; anche ai sensi della L.r. n. 13/2022 la costruzione avrebbe potuto essere oggetto di semplice CILA;
2) ancora, si deduce che i pozzi ARIN disterebbero più di 10 mt dai confini del lotto di proprietà del ricorrente e il perimetro del muro di cinta sarebbe ben distante dall’area di captazione delle acque di falda;
3) con il terzo motivo si deduce l’illegittimità, in via derivata, dell’ordinanza di demolizione;
4) infine, detta ordinanza sarebbe illegittima anche in via autonoma in ragione del fatto che le opere de quibus rientrerebbero nella previsione dell’art. 3, lett. b), citato Testo Unico e, di conseguenza, il regime sanzionatorio eventualmente applicabile sarebbe quello, decisamente più favorevole per il privato, posto dall’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 nella misura in cui, laddove un intervento edilizio è realizzabile mediante SCIA o addirittura CILA secondo la normativa regionale, è escluso l’effetto acquisitivo.
Si è costituito il Comune di Afragola, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica in data 21 settembre 2023 la causa è stata discussa e, all’esito, trattenuta in decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che si passa ad esporre.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce che i provvedimenti in questa sede gravati sarebbero frutta di un’errata qualificazione del manufatto realizzato: la realizzazione di un muro di cinta sul fondo di sua proprietà, pur in zona FC del vigente PRG destinata a “parco naturalistico tecnologico”, non implicherebbe, infatti, nessuna trasformazione territoriale né un incremento del carico urbanistico, con la conseguenza che si tratterebbe di un’attività di edilizia libera, o legittimata dalla sola presentazione di S.C.I.A.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente non colgono nel segno.
Esaminata la documentazione versata in atti, il Collegio rileva che le previsioni del vigente P.R.G., prevedono, per l’edificazione in Zona FC “parco naturalistico tecnologico”, la necessità di un piano attuativo; ed infatti, secondo quanto emerge dal provvedimento di autotutela qui gravato, l’area in cui ricade il fondo in commento è “ interna all’ambito speciale n.1, specificamente destinata alla realizzazione del parco, integrato con servizi, attrezzature e attività produttive compatibili, da realizzare nell’intorno della nuova stazione Napoli-Afragola della linea ferroviaria AV ”; come sancito dall’art. 36 delle vigenti N.T.A., gli interventi nella zona di riferimento “ sono soggetti all’approvazione di progetto di opera pubblica, ovvero a piano urbanistico attuativo (Pua) di iniziativa pubblica o privata. Ogni intervento, realizzato da soggetti diversi dal Comune o dall’Ente istituzionalmente preposto, dovrà essere convenzionato con il Comune per assicurare il raggiungimento dei fini pubblici e del generale interesse ”.
Dunque, in questo contesto, sarebbe possibile prescindere dall’osservanza delle prescrizioni appena richiamate solo ove fosse possibile ritenere trattarsi di attività edilizia del tutto libera, circostanza che, da quanto emerge dagli atti, deve escludersi: viene, infatti, in rilievo una recinzione di un fondo di estensione pari a 65,90 are realizzata mediante erezione di una muratura in cemento armato (cfr. provvedimento di annullamento in autotutela impugnato). Dunque, trattandosi di attività edilizia suscettibile di avere un impatto sul contesto di riferimento, deve, necessariamente, farsi applicazione della normativa urbanistico-edilizia vigente nel territorio comunale; né, d’altro canto, tali conclusioni contrastano con il libero esercizio delle facoltà che competono al proprietario: in termini “ La necessità di premunirsi di un apposito titolo abilitativo, sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico, per la realizzazione di un muro di cinta non implica alcuna vulnerazione al diritto di proprietà costituzionalmente tutelato, ovvero alla potestà del dominus di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, per far valere lo ius exludendi alios, costituente il contenuto tipico della proprietà, ai sensi dell'art. 841 c.c., atteso che per soddisfare i predetti fini è sufficiente la posa di una mera recinzione non implicante alcun carico urbanistico, mentre sempre al medesimo fine il ricorso ad ogni ulteriore e diversa opera maggiormente invasiva, posta a presidio della proprietà, deve presentarsi come conforme anzitutto alla normativa urbanistica e paesaggistica ” (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 31/01/2017, n.677); “ Anche la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione ” ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/5/2023, n. 4889).
Quanto appena osservato esclude l’interesse alla disamina della seconda censura svolta con il ricorso introduttivo, posto che ciò che si è osservato in precedenza è sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento di ritiro in autotutela contestato: “ In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 31/07/2023, n.7405).
Per completezza si segnala, comunque, che la prospettata distanza dai pozzi ARIN, maggiore rispetto a quella contestata dal Comune resistente, è circostanza meramente allegata ma rimasta indimostrata.
Deve, di conseguenza, escludersi anche la sussistenza di una invalidità in via derivata dell’ordinanza di demolizione, prospettata con il terzo motivo di gravame.
Infine, è infondato anche l’ultimo motivo di censura, in ragione del fatto che, per le circostanze in precedenza poste in risalto, l’attività di edificazione posta in essere non è realizzabile a mezzo di S.C.I.A./C.I.L.A.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO