Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 13/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Valentina Del Rio Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 634 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PICONE GIUSEPPE, pec:
[...]
Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], rappresen- CP_1
tata e difesa dall'avv. DI PAOLA FABIO SIMONE , PEC: Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio .
Tribunale di Palermo sez. I civile
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15 gennaio 2025 le parti con-
cludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 settembre 2024 Parte_1
ha evocato in giudizio chiedendo al Tribunale di: “a) pro- CP_1
nunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, e del novellato art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio
contratto tra il SI. e la SI.ra , in data Parte_1 CP_1
23.7.2015, nella Repubblica della Tunisia - Delegazione La Marsa - Comu-
ne La Marsa Circoscrizione Città Riadh, con atto trascritto nel registro di
matrimonio sotto il n. 19 - 2015; atto di matrimonio trascritto presso gli uffi-
ci dello stato civile: Atto N. 23 parte II serie C - anno 2015 - Comune di
SCIACCA (AG) - Ufficio 1; ) ordinanare all'Ufficiale dello stato civile compe- tente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) Emettere ogni altro
consequenziale provvedimento di legge. S.J. d) Vinte le spese di giudizio.”
Si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla domanda princi-
pale relativa allo status e chiedendo in via riconvenzionale il riconosci-
mento in suo favore di un importo a titolo di assegno divorziale.
Nello specifico ha rassegnato al Tribunale le seguenti CP_1
testuali conclusioni: “In via principale, previa comparizione personale delle
parti per l'emissione dei provvedimenti necessari ed urgenti, pronunciare,
ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B) L. 1 dicembre 1970 n. 898, e 473 bis 49
c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
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CP_
e contratto in data 23.07.2015 in Tunisia – La Parte_1
Marsa – Circoscrizione della città di Riadh, con atto trascritto nel registro di
matrimonio al n. 19 – 2015 e trascritto al Comune di Sciacca – Ufficio dello
Stato Civile all'Atto n. 23, parte II Serie C – anno 2015, con conseguente
onere della cancelleria di trasmissione dell'annotazione al competente Uffi-
cio dello Stato Civile. Nel merito, ordinare al sig. di cor- Parte_1
rispondere alla sig.ra un assegno divorzile nella misura di CP_1
€ 200/00 mensili, ovvero in quella maggiore o minore somma che dovesse
essere ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, in ragione di tutte le considerazioni che si sono espresse innanzi. In subordine, confermare le disposizioni emesse dal Tribunale di Sciacca, con
sentenza n. 220/2024, in ordine all'assegno da corrispondere da parte del
in favore di nella misura di € 100,00 Parte_1 CP_1
mensili”.
Fallito il tentativo di conciliazione la causa, stante la natura documen-
tale dell'istruttoria, è stata rimessa in decisione al Collegio.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, la domanda tendente ad ot-
tenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va ac-
colta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione;
che da tale data in poi non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma-
teriale e spirituale tra di essi;
che risulta documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza n. 220/2024 pronunciava questo Tribunale in data 10-17.04.2024 passata in giudicato.
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Resta dunque da esaminare la domanda riconvenzionale svolta dalla resistente in ordine all'assegno divorzile.
A tal proposito va preliminarmente rilevato che, come ampiamente no-
to, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di di-
vorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni ogget-
tive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della nor-
ma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la re-
lativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va-
lutazione comparativa delle condizioni economico/patrimoniali delle parti,
in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (cfr Cass. Sezioni Unite 11-07-2018, n. 18287).
Nell'ambito del predetto orientamento, è stato poi precisato che, ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibili-
tà di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impos-
sibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale, alla formazione del patri-
monio comune o di quello dell'altro coniuge, mentre è stata esclusa la possibilità di attribuire rilievo, a tal fine, al solo squilibrio economico esi-
stente tra le parti o all'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto
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la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno, e l'en-
tità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/07/2018, n. 18287, cit;
nel medesimo senso, successivamente, Cass.,
Sez. I, 9/08/2019, n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603 e Cassazione
civile sez. I, 20/04/2023, (ud. 17/03/2023, dep. 20/04/2023), n.10614).
Come ha ben messo in evidenza in più occasioni la Suprema Corte di
Cassazione, invero, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si ar-
ticola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggetti-ve, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della mi-
sura dell'assegno mentre nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione pon-
derata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5.
L'assegno divorzile, infatti, non può tradursi in una impropria rendita di posizione nel senso di essere riconosciuto, tout court, per il divario reddituale trai coniugi, realizzandosi altrimenti per tal via un'alterazione della funzione dell'assegno stesso che travalica il limite della ragionevolez-
za (Cfr. Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013, Pres., est. Palazzo).
I criteri di interpretazione dell'articolo 5 legge 898 del 1970, poi, sono mutati, per effetto del revirement adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 11504 del 2017 per cui sulla scorta del nuovo insegna-
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mento il giudice, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito dalle disposizioni che regolano la corresponsione dell'assegno di mantenimento: A) deve verifi-
care, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autorespon-
sabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole",
ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al ri-
conoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente - se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossi-
bilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniu-
ge), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o auto-
nomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente me-
desimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il di-
ritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.
Ciò posto, guardando a questo nuovo indirizzo di giurisprudenza e col-
locandone i principi nel caso di specie deve necessariamente concludersi in senso negativo circa la spettanza dell'assegno di divorzio all'odierna re-
sistente, avendo gli esiti dell'istruttoria evidenziato la carenza dei presup-
posto richiesti dalla norma sopra citata (inadeguatezza dei mezzi o all'im-
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possibilità di procurarseli per ragioni oggettive) per il riconoscimento del diritto in questione.
Dalle risultanze processuali è infatti emerso che la ha in- CP_1
trattenuto un rapporto di lavoro come badante nell'anno 2023 ed oggi è
pienamente in condizione di reperire delle occupazioni lavorative che,
sebbene almeno in un primo momento precarie e comunque non remune-
rative o particolarmente qualificate, le consentono di avere un tenore di vita dignitoso.
Contemporaneamente, ritiene il Collegio che non sussistono nemmeno i presupposti per il riconoscimento di una componente compensativa-
perequativa dell'assegno divorzile.
Nessuna prova infatti la resistente ha fornito in ordine al contributo dalla stessa fornita alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell'odierno ricorrente, anche in considerazione della breve durata del rapporto matrimoniale.
Alla luce di quanto fin qui esposto, tenuto conto dell'età delle resisten-
te e della comprovata capacità di quest'ultima di procurarsi i mezzi ne-
cessari al proprio sostentamento, in applicazione dei principi sopra ri-
chiamati ritiene il Tribunale che non sussistono i presupposti per il rico-
noscimento in favore della del diritto all'assegno divorzile ri- CP_1
chiesto, per cui la relativa domanda deve essere rigettata.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccomben-
za parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
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Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Tunisia - Dele-
gazione La Marsa - Comune La Marsa Circoscrizione Città Riadh, in data
23/07/2015, da nato a SCIACCA (AG), in [...] Parte_1
27/01/1933, e da nata in TUNISIA, in [...] CP_1
19/04/1966, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sciac-
ca al n. 23, parte II serie C, dell'anno 2015;
RIGETTA la domanda di riconoscimento dell'assegno di divorzio svolta da nei confronti di CP_1 Parte_1
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
06/03/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Valentina Stabile Antonio Tricoli
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma
digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ.
mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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