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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Rieti Via Cintia n 61 presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cecilia, che la rappresenta e difende come da procura in atti attrice
E
(ex Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. Dott. avente CP_2 Controparte_3
sede in Rieti, Via degli Olivi n. 20 (c.f. , elett.te dom.ta in Rieti, Via Cavour n. 9, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Gioia Tiberti che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 22.07.2020 la Sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio l per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“piaccia al Tribunale adito, respinte le domande, eccezioni, richieste e deduzioni ex adverso formulate, previo accertamento della sussistenza dei fatti così come dedotti in narrativa: 1) dichiarare l'Ater di Rieti, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, responsabile del sinistro occorso alla Sig.ra a norma dell'art. 2051 cod. civ. e, comunque ed in ogni Parte_1 caso, a norma dell'art. 2043 cod. civ. e, per l'effetto 2) condannare l'Ater di Rieti, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 causa dell'incidente de quo ed ammontanti ad Euro 10.000,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto fino al soddisfo, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa 3) vittoria di spese, compensi professionali oltre Rimb. Forf. L. P. ed accessori come per legge”.
Assumeva l'attrice che, in data 23.08.2019, alle ore 15,30, circa, si trovava unitamente alla Sig.ra ed al Sig. , a bordo dell'autovettura di proprietà e condotta dal Parte_2 Persona_1
Sig. nel piazzale del condominio di Via Pollastrini n. 118 (Rieti); che il Sig. CP_4 CP_4
fermava l'autovettura nel suddetto piazzale per far scendere la attrice, che si trovava nel
[...]
sedile davanti lato passeggero e che la stessa, a causa del manto stradale dissestato, cadeva a terra battendo violentemente il ginocchio destro;
che veniva prontamente soccorsa dal Sig. CP_4
e dalla figlia e portata nell'appartamento della figlia che
[...] Parte_2 Persona_2 veniva chiamato il 118 e la attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Rieti dove le veniva diagnosticato: “trauma contusivo con ematoma e tumefazione al ginocchio dx” con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni”.
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e CP_1 di carenza di legittimazione passiva e contestando ed impugnando sia in fatto che in diritto l'assunto di parte attrice, rilevando la totale assenza di responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro.
La causa, veniva istruita con le prove testimoniali e con la CTU medico legale.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, si rigetta la eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto, pur nella sua estrema genericità e descrizione del fatto, l'atto introduttivo ha permesso alla parte convenuta di costituirsi e di articolare una difesa puntuale sul fatto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, la nullità della citazione per incertezza della domanda, di cui all'art. 164 IV comma c.p.c., sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto e la valutazione deve essere fatta con riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte, è agevole dedurre quali siano i presupposti di fatto della domanda.
Parimenti, si rigetta la eccezione di legittimazione passiva della in quanto priva del potere di CP_1
custodia e di vigilanza sulla cosa avendo trasferito poteri e funzioni in via esclusiva ad un diverso soggetto e precisamente alla c.d. “Autogestione”, costituita ai sensi della legislazione regionale vigente. Invero, nel regolamento di autogestione esiste una dettagliata indicazione di quali siano gli interventi di manutenzione affidati alla autogestione e quali gli interventi di manutenzione che competono all' e, nel caso di specie, l'attività necessaria per il ripristino della pavimentazione CP_1
del tratto di strada interno è stata caratterizzata da un intervento di manutenzione straordinaria come previsto dall'art. 10 del Regolamento prodotto in atti al punto Strutture murarie art. 3 punto a).
Passando al merito della controversia, occorre premettere che la attrice invoca principalmente la
CP_ responsabilità dell' convenuto per danni da cose in custodia.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il caso fortuito può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile e segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. n 24529/2009).
Nel caso in esame la attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la buca presente nel piazzale condominiale) e l'evento lesivo (la propria caduta).
Due dei testimoni escussi hanno riferito di aver visto cadere la attrice mentre scendeva dalla autovettura e altri, pur non avendo assistito alla caduta della attrice, hanno riferito di averla trovata in terra e che ivi era presente una buca proprio “nell'area in cui il passeggero va a poggiare i piedi per scendere” (cfr. teste ). Testimone_1
Di contro, il convenuto Rieti avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo CP_1 che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo a interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale la responsabilità del custode viene esclusa.
Tuttavia, non può non evidenziarsi come lo stesso comportamento dell'attrice abbia concorso nella causazione dell'evento.
Sul punto va ricordato che, il comportamento colposo del soggetto danneggiato ovvero l'uso della cosa senza la normale diligenza, se non vale ad escludere il nesso causale può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
L'ora diurna in cui il sinistro si è verificato, la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, la disattenzione nello scendere dall'autovettura senza guardare dove mettere i piedi sono elementi che contribuiscono al riconoscimento di un concorso di colpa.
Richiamando il principio di auto responsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale n. 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Nella fattispecie in esame è senz'altro ravvisabile una condotta colposa della attrice la quale non è stata diligente e prudente nel momento in cui si accingeva alla discesa dalla autovettura.
Il contributo causale di tale condotta colposa della attrice è pari al 40% e di conseguenza, in applicazione dell'art. 1227 c.c. 1° comma, di tale riduzione si deve tenere conto nella liquidazione del danno.
Si deve quindi dichiarare il diritto della attrice al risarcimento dei danni subiti nei seguenti termini.
Per quanto attiene alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott. possono essere integralmente Persona_3
condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che la attrice in seguito all'evento traumatico del 23.08.2019 ha riportato
“trauma contusivo del ginocchio destro” con postumi invalidanti “caratterizzati dagli esiti dolorosi della contusione profonda del ginocchio dx e dalla tumefazione dei tessuti molli della stessa articolazione, compatibile con ematoma organizzato.”
Il Dott. ha poi valutato tali esiti, riconoscendo una invalidità permanente parziale nella Per_3
misura del 3% (tre per cento), da riferirsi ad esclusivo danno biologico riconoscendo altresì una invalidità temporanea totale di giorni 15 e parziale al 75% di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e spese mediche documentate pari ad € 333,53, da ritenersi congrue.
Nel liquidare tale danno, si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, che individuano un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno complessivo subito dalla attrice ammonta ad Euro
8.353,53 di cui Euro 5.175,00 per il danno da invalidità temporanea, Euro 2.845,00 per il danno da invalidità permanente ed Euro 333,53 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile all'attrice nella misura del 40%, la convenuta CP_1
Provincia di Rieti deve essere condannata al pagamento in favore della attrice della somma di
[...]
Euro 5.012,11.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico del le spese per la CTU liquidate con separato Controparte_6
decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione in favore della attrice della somma di Euro 5.012,11 oltre interessi legali come in motivazione;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, per Euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva e
Cap come per legge e rimborso spese al 15%;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.
Rieti, 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Francesca Tosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 975 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Rieti Via Cintia n 61 presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Cecilia, che la rappresenta e difende come da procura in atti attrice
E
(ex Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t. Dott. avente CP_2 Controparte_3
sede in Rieti, Via degli Olivi n. 20 (c.f. , elett.te dom.ta in Rieti, Via Cavour n. 9, P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Gioia Tiberti che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato via pec in data 22.07.2020 la Sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio l per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“piaccia al Tribunale adito, respinte le domande, eccezioni, richieste e deduzioni ex adverso formulate, previo accertamento della sussistenza dei fatti così come dedotti in narrativa: 1) dichiarare l'Ater di Rieti, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, responsabile del sinistro occorso alla Sig.ra a norma dell'art. 2051 cod. civ. e, comunque ed in ogni Parte_1 caso, a norma dell'art. 2043 cod. civ. e, per l'effetto 2) condannare l'Ater di Rieti, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla Sig.ra Parte_1 causa dell'incidente de quo ed ammontanti ad Euro 10.000,00 oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto fino al soddisfo, o quella diversa somma che risulterà in corso di causa 3) vittoria di spese, compensi professionali oltre Rimb. Forf. L. P. ed accessori come per legge”.
Assumeva l'attrice che, in data 23.08.2019, alle ore 15,30, circa, si trovava unitamente alla Sig.ra ed al Sig. , a bordo dell'autovettura di proprietà e condotta dal Parte_2 Persona_1
Sig. nel piazzale del condominio di Via Pollastrini n. 118 (Rieti); che il Sig. CP_4 CP_4
fermava l'autovettura nel suddetto piazzale per far scendere la attrice, che si trovava nel
[...]
sedile davanti lato passeggero e che la stessa, a causa del manto stradale dissestato, cadeva a terra battendo violentemente il ginocchio destro;
che veniva prontamente soccorsa dal Sig. CP_4
e dalla figlia e portata nell'appartamento della figlia che
[...] Parte_2 Persona_2 veniva chiamato il 118 e la attrice veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Rieti dove le veniva diagnosticato: “trauma contusivo con ematoma e tumefazione al ginocchio dx” con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni”.
Si costituiva in giudizio l' sollevando eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e CP_1 di carenza di legittimazione passiva e contestando ed impugnando sia in fatto che in diritto l'assunto di parte attrice, rilevando la totale assenza di responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del sinistro.
La causa, veniva istruita con le prove testimoniali e con la CTU medico legale.
La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, si rigetta la eccezione di nullità dell'atto di citazione in quanto, pur nella sua estrema genericità e descrizione del fatto, l'atto introduttivo ha permesso alla parte convenuta di costituirsi e di articolare una difesa puntuale sul fatto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, la nullità della citazione per incertezza della domanda, di cui all'art. 164 IV comma c.p.c., sussiste solo se l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto e la valutazione deve essere fatta con riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti allegati.
Dalla lettura dell'atto introduttivo e dalla documentazione depositata nel fascicolo di parte, è agevole dedurre quali siano i presupposti di fatto della domanda.
Parimenti, si rigetta la eccezione di legittimazione passiva della in quanto priva del potere di CP_1
custodia e di vigilanza sulla cosa avendo trasferito poteri e funzioni in via esclusiva ad un diverso soggetto e precisamente alla c.d. “Autogestione”, costituita ai sensi della legislazione regionale vigente. Invero, nel regolamento di autogestione esiste una dettagliata indicazione di quali siano gli interventi di manutenzione affidati alla autogestione e quali gli interventi di manutenzione che competono all' e, nel caso di specie, l'attività necessaria per il ripristino della pavimentazione CP_1
del tratto di strada interno è stata caratterizzata da un intervento di manutenzione straordinaria come previsto dall'art. 10 del Regolamento prodotto in atti al punto Strutture murarie art. 3 punto a).
Passando al merito della controversia, occorre premettere che la attrice invoca principalmente la
CP_ responsabilità dell' convenuto per danni da cose in custodia.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Il caso fortuito può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile e segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. n 24529/2009).
Nel caso in esame la attrice ha provato la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia (la buca presente nel piazzale condominiale) e l'evento lesivo (la propria caduta).
Due dei testimoni escussi hanno riferito di aver visto cadere la attrice mentre scendeva dalla autovettura e altri, pur non avendo assistito alla caduta della attrice, hanno riferito di averla trovata in terra e che ivi era presente una buca proprio “nell'area in cui il passeggero va a poggiare i piedi per scendere” (cfr. teste ). Testimone_1
Di contro, il convenuto Rieti avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo CP_1 che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, fosse idoneo a interrompere il suddetto nesso, cioè il caso fortuito, in presenza del quale la responsabilità del custode viene esclusa.
Tuttavia, non può non evidenziarsi come lo stesso comportamento dell'attrice abbia concorso nella causazione dell'evento.
Sul punto va ricordato che, il comportamento colposo del soggetto danneggiato ovvero l'uso della cosa senza la normale diligenza, se non vale ad escludere il nesso causale può integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
L'ora diurna in cui il sinistro si è verificato, la conoscenza dei luoghi da parte dell'attrice, la disattenzione nello scendere dall'autovettura senza guardare dove mettere i piedi sono elementi che contribuiscono al riconoscimento di un concorso di colpa.
Richiamando il principio di auto responsabilità affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia, gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr. Corte Costituzionale n. 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Nella fattispecie in esame è senz'altro ravvisabile una condotta colposa della attrice la quale non è stata diligente e prudente nel momento in cui si accingeva alla discesa dalla autovettura.
Il contributo causale di tale condotta colposa della attrice è pari al 40% e di conseguenza, in applicazione dell'art. 1227 c.c. 1° comma, di tale riduzione si deve tenere conto nella liquidazione del danno.
Si deve quindi dichiarare il diritto della attrice al risarcimento dei danni subiti nei seguenti termini.
Per quanto attiene alla natura e all'entità delle lesioni oggetto della domanda risarcitoria, le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato, Dott. possono essere integralmente Persona_3
condivise in quanto fondate su accurate valutazioni, correttamente ed esaurientemente motivate, che devono intendersi qui integralmente recepite.
L'ausiliario ha sostenuto che la attrice in seguito all'evento traumatico del 23.08.2019 ha riportato
“trauma contusivo del ginocchio destro” con postumi invalidanti “caratterizzati dagli esiti dolorosi della contusione profonda del ginocchio dx e dalla tumefazione dei tessuti molli della stessa articolazione, compatibile con ematoma organizzato.”
Il Dott. ha poi valutato tali esiti, riconoscendo una invalidità permanente parziale nella Per_3
misura del 3% (tre per cento), da riferirsi ad esclusivo danno biologico riconoscendo altresì una invalidità temporanea totale di giorni 15 e parziale al 75% di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 30 e spese mediche documentate pari ad € 333,53, da ritenersi congrue.
Nel liquidare tale danno, si ritiene di fare applicazione delle tabelle milanesi, aggiornate al 2024, che individuano un danno non patrimoniale unitariamente inteso, comprensivo della componente morale e di quella esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica), che pertanto non debbono essere ulteriormente liquidate.
Nella fattispecie oggetto del giudizio, il danno complessivo subito dalla attrice ammonta ad Euro
8.353,53 di cui Euro 5.175,00 per il danno da invalidità temporanea, Euro 2.845,00 per il danno da invalidità permanente ed Euro 333,53 a titolo di danno patrimoniale per le cure mediche.
Tenuto conto del concorso di colpa ascrivibile all'attrice nella misura del 40%, la convenuta CP_1
Provincia di Rieti deve essere condannata al pagamento in favore della attrice della somma di
[...]
Euro 5.012,11.
Devono poi essere riconosciuti gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni
Unite della Suprema Corte (Sent. N. 1712/95), con decorrenza dalla produzione dell'evento calcolati al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo e non sulla somma già rivalutata.
Da oggi e fino all'effettivo saldo vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato dal DM 147/22.
Pone definitivamente a carico del le spese per la CTU liquidate con separato Controparte_6
decreto.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna la convenuta in persona del rappresentante legale Controparte_1
pro tempore, alla corresponsione in favore della attrice della somma di Euro 5.012,11 oltre interessi legali come in motivazione;
2. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della attrice, ponendone il pagamento in favore dell'Erario, per Euro 2.552,00 per compensi professionali oltre Iva e
Cap come per legge e rimborso spese al 15%;
3. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU.
Rieti, 28 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Tosi