Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/05/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Stefano Tarantola Consigliere
Dott.Francesca Traverso Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 418 / 2021 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to TOLOMELLI MASSIMO ROMUALDO presso Parte_1 il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to CARRETTO GIUSEPPE presso il cui studio è Controparte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
Come in atto di appello
PARTE APPELLATA
Come in comparsa di costituzione e risposta
FATTO E DIRITTO
Rilevato :
-che con atto di appello ritualmente notificato ha interposto Parte_1
appello contro la sentenza n. 1861/2020 emessa dal Tribunale di Genova;
-che all'udienza del 10.03.2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'articolo 309 c.p.c. al 21.05.2025;
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-che ai sensi degli articoli 181-309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
-che, infatti, il giudizio di primo grado è stato introdotto successivamente all'entrata in vigore del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il cui articolo 50 ha modificato l'articolo 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'articolo 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di mancata comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichiararsi altresì l'estinzione del giudizio.
Ritenuto:
-che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi (Cass.sentt. n. 5610 del 2001; n. 12537 del 2003; n. 11594 del 2005; ord. 11434 del 2007);
- che non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2)nulla sulle spese;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 21.05.2025
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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