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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 157/2024 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Paladini, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, Viale Lo Re n.6;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Lecce Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Rubichi n.16, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Novembre e dall'Avv. Anna De Giorgi
APPELLATO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 da intendersi qui per integralmente riportate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 02.12.2022, ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di essere assegnataria dell'immobile sito in Lecce alla via Bolzano n. 29 sc. A int.4 BU00101004 RU 37375
dall'anno 2005, deduceva di aver presentato in data 28.09.2021 all'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Ufficio Vendite domanda di acquisto dell'alloggio in godimento alle condizioni previste dalla Legge n.
560/1993.
Successivamente, in seguito al sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Lecce, su richiesta dell'agenzia
, emergeva l'assenza dell'assegnataria e la presenza dell'ex coniuge nell'alloggio de quo. Parte_2
Per tale ragione con lettera raccomandata del 15.06.22, il su istanza di , Controparte_1 Parte_2
notificava alla ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza deducendo, all'esito dell'istruttoria, la carenza dei requisiti prescritti per l'assegnazione e dando termine per il deposito di note.
Espresso parere favorevole alla decadenza dall'assegnazione da parte della Commissione Provinciale Alloggi,
con determina dirigenziale del 21.10.22, il sulla scorta degli accertamenti, eseguiti Controparte_1
dichiarava la ricorrente decaduta dall'assegnazione dell'alloggio in questione, intimandole la riconsegna entro
15 giorni dalla notifica della determina.
La ricorrente adiva quindi il Tribunale di Lecce per sentire dichiarare nulla, illegittima e inefficace la determina dirigenziale n. 2675 del 21.10.22, in quanto adottato nella forma di ordinanza contingibile e urgente, potere di cui il Comune era sprovvisto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto al permanere nell'alloggio in presenza dei requisiti di legge;
in subordine, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto ad un congruo termine dilatorio per il rilascio dell'immobile, ovvero l'assegnazione temporanea di un altro alloggio per un congruo termine.
Ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 12.04.2023, il contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con sentenza n. 2160/3023 del 13.07.2023 così
provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
• rigetta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara la legittimità del provvedimento di decadenza
emesso dall'A.C. di Lecce;
• condanna la ricorrente a rifondere in favore del le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cap come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 12.02.2024 e depositato Parte_1
in Cancelleria in data 19.02.2024. Si è costituito il chiedendo di respingere il gravame, in quanto inammissibile e comunque Controparte_1
infondato.
Disposto il mutamento dal rito ordinario al rito speciale locatizio, all'udienza del 13.03.2025, previa discussione della causa a mezzo deposito di note di trattazione scritta, il Collegio pronunciava sentenza comunicando telematicamente il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione, e quindi con rito ordinario, laddove
ratione materiae, esso doveva essere introdotto nelle forme del rito locatizio, come già celebrato in primo grado (art. 447 bis c.p.c.).
La sentenza impugnata non è stata notificata e, pertanto, risulta rilevante, ai fini dell'ammissibilità del gravame,
la data di deposito in Cancelleria (13.07.2023); l'atto di appello, dunque, doveva essere depositato entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, ovverosia – tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale - entro il 13.02.2024. Invece, l'iscrizione a ruolo della causa, con il deposito dell'atto di citazione in appello, è avvenuta in data 19.02.2024.
L'appello deve essere dunque dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (ex plurimis, Cass. n. 9530 del 2010; v. anche Cass. n. 20705 del 2018).
I principi innanzi richiamati sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte, la quale, in relazione a procedimento soggetto anch'esso al rito del lavoro, ha affermato che “nel procedimento di opposizione ad
ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011,
quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve
aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo
per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass.
n. 19754 del 2024).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il
19.2.2024 da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Parte_1 Controparte_1
data 13.07.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del che liquida in Controparte_1
3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 157/2024 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Paladini, presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, Viale Lo Re n.6;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Lecce Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Rubichi n.16, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Novembre e dall'Avv. Anna De Giorgi
APPELLATO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.03.2025 da intendersi qui per integralmente riportate.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 02.12.2022, ritualmente notificato, la ricorrente, premesso di essere assegnataria dell'immobile sito in Lecce alla via Bolzano n. 29 sc. A int.4 BU00101004 RU 37375
dall'anno 2005, deduceva di aver presentato in data 28.09.2021 all'Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - Ufficio Vendite domanda di acquisto dell'alloggio in godimento alle condizioni previste dalla Legge n.
560/1993.
Successivamente, in seguito al sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale di Lecce, su richiesta dell'agenzia
, emergeva l'assenza dell'assegnataria e la presenza dell'ex coniuge nell'alloggio de quo. Parte_2
Per tale ragione con lettera raccomandata del 15.06.22, il su istanza di , Controparte_1 Parte_2
notificava alla ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza deducendo, all'esito dell'istruttoria, la carenza dei requisiti prescritti per l'assegnazione e dando termine per il deposito di note.
Espresso parere favorevole alla decadenza dall'assegnazione da parte della Commissione Provinciale Alloggi,
con determina dirigenziale del 21.10.22, il sulla scorta degli accertamenti, eseguiti Controparte_1
dichiarava la ricorrente decaduta dall'assegnazione dell'alloggio in questione, intimandole la riconsegna entro
15 giorni dalla notifica della determina.
La ricorrente adiva quindi il Tribunale di Lecce per sentire dichiarare nulla, illegittima e inefficace la determina dirigenziale n. 2675 del 21.10.22, in quanto adottato nella forma di ordinanza contingibile e urgente, potere di cui il Comune era sprovvisto e, per l'effetto, accertare e dichiarare il proprio diritto al permanere nell'alloggio in presenza dei requisiti di legge;
in subordine, riconoscere in capo alla ricorrente il diritto ad un congruo termine dilatorio per il rilascio dell'immobile, ovvero l'assegnazione temporanea di un altro alloggio per un congruo termine.
Ritualmente costituitosi con comparsa depositata in data 12.04.2023, il contestava tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e concludeva per il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con sentenza n. 2160/3023 del 13.07.2023 così
provvedeva:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
• rigetta la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara la legittimità del provvedimento di decadenza
emesso dall'A.C. di Lecce;
• condanna la ricorrente a rifondere in favore del le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cap come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 12.02.2024 e depositato Parte_1
in Cancelleria in data 19.02.2024. Si è costituito il chiedendo di respingere il gravame, in quanto inammissibile e comunque Controparte_1
infondato.
Disposto il mutamento dal rito ordinario al rito speciale locatizio, all'udienza del 13.03.2025, previa discussione della causa a mezzo deposito di note di trattazione scritta, il Collegio pronunciava sentenza comunicando telematicamente il dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di appello è stato introdotto con atto di citazione, e quindi con rito ordinario, laddove
ratione materiae, esso doveva essere introdotto nelle forme del rito locatizio, come già celebrato in primo grado (art. 447 bis c.p.c.).
La sentenza impugnata non è stata notificata e, pertanto, risulta rilevante, ai fini dell'ammissibilità del gravame,
la data di deposito in Cancelleria (13.07.2023); l'atto di appello, dunque, doveva essere depositato entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, ovverosia – tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale - entro il 13.02.2024. Invece, l'iscrizione a ruolo della causa, con il deposito dell'atto di citazione in appello, è avvenuta in data 19.02.2024.
L'appello deve essere dunque dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., e ciò anche se l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima (ex plurimis, Cass. n. 9530 del 2010; v. anche Cass. n. 20705 del 2018).
I principi innanzi richiamati sono stati da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte, la quale, in relazione a procedimento soggetto anch'esso al rito del lavoro, ha affermato che “nel procedimento di opposizione ad
ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011,
quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve
aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo
per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass.
n. 19754 del 2024).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il
19.2.2024 da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Parte_1 Controparte_1
data 13.07.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore del che liquida in Controparte_1
3.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito