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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/08/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5551 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria D'Alessio, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t. cod . fisc rappresentato e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di deliberazione della Giunta Comunale n N 345/ 16 del e di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Raffaella Di Mauro e come in atti dom.to
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07.05.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzata, ha proposto appello avverso la sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016, resa dal Giudice di Pace di , denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha Controparte_1 dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali n. 39543/Z e n. 39546/Z, notificati in data
28.08.2015, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 007, comma 9/14 del CdS “perché transitava in z.t.l senza averne titolo”.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso i riferiti verbali, ben potendo l'opponente – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP - proporre impugnazione cumulativa avverso più sanzioni amministrative elevate in proprio danno, per asserita violazione della medesima disposizione. Nel merito l'appellante ha riproposto i motivi di opposizione già fatti valere in primo grado, specie per quanto concerne la mancata prova della violazione contestata. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contestando il gravame e concludendo per Controparte_1 la sua inammissibilità ed in subordine per il rigetto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c. e contenente la chiara indicazione dei motivi che sorreggono l'impugnazione e le parti della sentenza che si intendono impugnare.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Merita accoglimento innanzitutto la prima doglianza concernente la erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Invero, nessuna norma di legge o principio di diritto impone la necessità per la parte destinataria della notifica di più verbali di contestazione di sanzioni amministrative per condotte, per così dire, “seriali” di proporre distinti ricorsi;
né alcuna disposizione commina la sanzione dell'inammissibilità in caso di proposizione di un ricorso cumulativo.
Anzi, alla conclusione opposta conduce l'esigenza di speditezza processuale e di contenimento dei tempi e costi della giustizia. Detta posizione ermeneutica ha infine ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ammissibile la presentazione di un ricorso c.d. “cumulativo” (cfr. Cass. civile, sez. II, ordinanza
15/11/2011 n° 23881).
Di conseguenza, l'impugnazione proposta in primo grado deve senz'altro ritenersi ammissibile e la sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016 va integralmente riformata.
Quanto precede, impone la necessità di decidere il merito dell'impugnativa proposta.
All'uopo va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
Va infatti ribadita la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Nel caso di specie il ha imputato alla un doppio transito in zona a traffico Controparte_1 Pt_1 limitato, senza averne titolo. L'appellante ha contestato l'addebito. I due verbali impugnati sono stati redatti non a seguito di contestazione immediata ma mediante l'utilizzo di apparecchiature che avrebbero accertato la violazione.
Quanto precede implica innanzitutto che il verbale, quanto alla condotta materiale ivi descritta, non sono assistiti da fede privilegiata, non avendo il P.U. provveduto ad accertare direttamente la stessa. Sicché, a fronte della contestazione operata dal ritenuto trasgressore, il ha l'onere di provare che questi Controparte_1 ha effettivamente tenuto la condotta vietata. In assolvimento di tale onere il ha prodotto in primo grado CP_1 due riproduzioni fotografiche, in copia, una per ciascun verbale. Tuttavia, se risulta leggibile la targa dell'autovettura che effettua il transito, non è possibile evincere dalle due foto, né la data e l'ora dello stesso, né, invero, la strada ove avviene, se dunque effettivamente in zona a traffico limitato.
Quanto precede non consente di ritenere provata la violazione ascritta a . Parte_1
Il motivo di opposizione ritualmente riproposto in grado d'appello va quindi accolto.
In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016, i verbali impugnati vanno annullati.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i verbali impugnati, elevati in danno dell'appellante;
- Condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 300,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 360,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il 20.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa
Aurelia Cuomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5551 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria D'Alessio, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t. cod . fisc rappresentato e difeso, in Controparte_1 P.IVA_1 virtù di deliberazione della Giunta Comunale n N 345/ 16 del e di procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Raffaella Di Mauro e come in atti dom.to
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07.05.2025
FATTO E DIRITTO
L'appellante, in epigrafe generalizzata, ha proposto appello avverso la sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016, resa dal Giudice di Pace di , denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha Controparte_1 dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dei verbali n. 39543/Z e n. 39546/Z, notificati in data
28.08.2015, con cui le veniva contestata la violazione dell'art. 007, comma 9/14 del CdS “perché transitava in z.t.l senza averne titolo”.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto l'insussistenza dei presupposti in fatto ed in diritto per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado avverso i riferiti verbali, ben potendo l'opponente – contrariamente a quanto ritenuto dal GdP - proporre impugnazione cumulativa avverso più sanzioni amministrative elevate in proprio danno, per asserita violazione della medesima disposizione. Nel merito l'appellante ha riproposto i motivi di opposizione già fatti valere in primo grado, specie per quanto concerne la mancata prova della violazione contestata. Quindi, ha chiesto, in accoglimento dell'appello, l'integrale riforma della sentenza impugnata e per l'effetto porre le spese del doppio grado di giudizio a carico della convenuta soccombente.
Ritualmente si è costituito in giudizio il contestando il gravame e concludendo per Controparte_1 la sua inammissibilità ed in subordine per il rigetto.
Non sussistendo i presupposti per l'espletamento di attività istruttoria ex art. 345 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2025.
Questioni Preliminari e merito.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c. e contenente la chiara indicazione dei motivi che sorreggono l'impugnazione e le parti della sentenza che si intendono impugnare.
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò posto, l'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Merita accoglimento innanzitutto la prima doglianza concernente la erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado.
Invero, nessuna norma di legge o principio di diritto impone la necessità per la parte destinataria della notifica di più verbali di contestazione di sanzioni amministrative per condotte, per così dire, “seriali” di proporre distinti ricorsi;
né alcuna disposizione commina la sanzione dell'inammissibilità in caso di proposizione di un ricorso cumulativo.
Anzi, alla conclusione opposta conduce l'esigenza di speditezza processuale e di contenimento dei tempi e costi della giustizia. Detta posizione ermeneutica ha infine ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto ammissibile la presentazione di un ricorso c.d. “cumulativo” (cfr. Cass. civile, sez. II, ordinanza
15/11/2011 n° 23881).
Di conseguenza, l'impugnazione proposta in primo grado deve senz'altro ritenersi ammissibile e la sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016 va integralmente riformata.
Quanto precede, impone la necessità di decidere il merito dell'impugnativa proposta.
All'uopo va richiamato il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(cfr. Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Ciò premesso, l'appello spiegato da è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono. Parte_1
Merita accoglimento il motivo concernente l'erroneità della decisione, nella parte in cui ha ritenuto provata la violazione ascritta nei suoi confronti nel verbale impugnato.
Va infatti ribadita la pacifica giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di impugnazione a sanzione amministrativa: “Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697
c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019).
Conseguentemente, è alla P.A. che spetta l'onere di provare la sussistenza dell'illecito.
Nel caso di specie il ha imputato alla un doppio transito in zona a traffico Controparte_1 Pt_1 limitato, senza averne titolo. L'appellante ha contestato l'addebito. I due verbali impugnati sono stati redatti non a seguito di contestazione immediata ma mediante l'utilizzo di apparecchiature che avrebbero accertato la violazione.
Quanto precede implica innanzitutto che il verbale, quanto alla condotta materiale ivi descritta, non sono assistiti da fede privilegiata, non avendo il P.U. provveduto ad accertare direttamente la stessa. Sicché, a fronte della contestazione operata dal ritenuto trasgressore, il ha l'onere di provare che questi Controparte_1 ha effettivamente tenuto la condotta vietata. In assolvimento di tale onere il ha prodotto in primo grado CP_1 due riproduzioni fotografiche, in copia, una per ciascun verbale. Tuttavia, se risulta leggibile la targa dell'autovettura che effettua il transito, non è possibile evincere dalle due foto, né la data e l'ora dello stesso, né, invero, la strada ove avviene, se dunque effettivamente in zona a traffico limitato.
Quanto precede non consente di ritenere provata la violazione ascritta a . Parte_1
Il motivo di opposizione ritualmente riproposto in grado d'appello va quindi accolto.
In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza n.1794/2016, depositata l'11.03.2016, i verbali impugnati vanno annullati.
Ogni altro motivo deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite, del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro
1.100,00, giudizi di competenza del giudice di pace) in ordine alle spese del primo grado di giudizio;
ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14 (valori medi scaglione di riferimento da euro 0,1 ad euro 1.100,00 giudizi innanzi al Tribunale) per le spese del giudizio di appello.
Si precisa che alcun compenso viene riconosciuto in relazione alla fase istruttoria, in quanto non si è svolta (cfr art. 4 comma 5 lettera c) D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla i verbali impugnati, elevati in danno dell'appellante;
- Condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 300,00 per competenze, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore della controparte che liquida in euro 360,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Nocera Inferiore il 20.08.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo