Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 22.01.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 22/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to Palomba Stefano
E
CP_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.01.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste. Si costituiva l' CP 2 convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio...
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione".
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP.
Nella presente fattispecie, la parte ricorrente ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di ATP, senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". 66
Nel ricorso introduttivo, non è stato messo in alcun modo in evidenza l'erroneità sotto un profilo scientifico delle valutazioni operate dal CTU, effettuando critiche all'operato del CTU del tutto vaghe, non supportate da alcun riferimento a criteri medico-legali e limitandosi a fare riferimento alla mancata indicazione da parte del ctu dell'attività lavorativa svolta dal periziando
In ogni caso e per mera completezza va evidenziato che il Ctu ha indicato e tenuto conto nell'elaborato peritale dell'attività lavorativa svolta dal Pt 1 che cosi come dedotta nel ricorso in Atp è quella di operaio generico.
In conclusione, la parte opponente ha proposto censure generiche, prive di qualunque riscontro medico-legale, per cui la domanda va dichiarata inammissibile. Ne discende che va dichiarata l'insussistenza del requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Vista la dichiarazione ex art. art. 152 C.P.C. disp att. C.P.C. nulla per le spese. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 Dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1 Così deciso in Nola il 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola