Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2256/2019, posta in decisione in data 23.12.2024, per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a RT C.F._1
CANICATTI' in data 01/04/1963, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. NOTO GIANCARLO VIA UNITA' D'ITALIA 2/A
92100 AGRIGENTO;
e con elezione di domicilio in via C/O AVV. CLAUDIA
GIAMBRA CORSO FINOCCHIARO APRILE 195/B PALERMO presso il medesimo difensore
, nata ad [...] il [...] (C. F: Controparte_2
), residente in [...] e C.F._2
, nata ad [...] i 23.12.1982 (C. F: ), Parte_2 C.F._3
1
CANNIZZARO (C.F: ) e ROSA VALENTI (C.F: C.F._4
). C.F._5
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._6 in data 09/05/1965, con il patrocinio dell'Avv. CARAPEZZA CLAUDIO e dall'Avv.
MAZZARELLA EP ( ) VIA CALTANISSETTA,1 C.F._7
PALERMO; e con elezione di domicilio in via Caltanissetta n. 1. . presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. Controparte_3 P.IVA_2
), con il patrocinio dell'Avv. RIZZO EP ANGELO e dall'Avv. GENOVESE
VITTORIO ) e con elezione di domicilio in via Piazza C.F._8
Linares 25 92027 Licata presso il medesimo difensore
PE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RIZZO DANIELE CP_4 P.IVA_3
con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
PE
(C.F. ), nato a AGRIGENTO in [...] CP_5 C.F._9
17/07/1982,
(C.F. ), nato a [...] in Controparte_6 C.F._10
data 01/09/1982,
(C.F. ), nato ad ARAGONA in [...] Controparte_7 C.F._11
22/06/1939,
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La citava Controparte_8
dinanzi al Tribunale di Palermo, Sezione V, rispettivamente: la società
[...]
la società , (amministratore unico della CP_1 CP_4 RT società dall'epoca della costituzione al 30.12.2008, nonché Controparte_8
amministrato unico di fino al 30.4.2008, Controparte_1 successivamente presidente del c.d.a. di quest'ultima società e poi, dal 24.2.2012, liquidatore della stessa), e , (componenti del CP_9 Controparte_2
c.d.a. della dal 30.12.2008), (presidente del Controparte_8 Controparte_7
c.d.a. della dal 30.12.2008 e liquidatore dal 24.2.2012), Controparte_8
con (componenti della c.d.a. di Controparte_6 Parte_3 [...]
dal 30.12.2008) e (componente del C.d.a. di Controparte_1 CP_5
unitamente a e ). CP_4 Controparte_2 Parte_3
La Curatela agiva per ottenere la condanna in solido dei convenuti, ritenuti responsabili della distrazione di risorse dal patrimonio della fallita, in favore della e della entrambe riconducibili alla Controparte_1 CP_4
medesima compagine sociale della fallita. In particolare, la condotta distrattiva si sarebbe realizzata mediante la stipulazione, da parte della Controparte_8
Contr di alcuni contratti con la la – segnatamente un contratto di ricerca CP_4
e di acquisto di know-how con la prima ed un contratto di affitto di ramo d'azienda con la seconda.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, di accertare la responsabilità in capo agli
Amministratori ai sensi dell'art. 146 L.Fall, nonché la responsabilità corrente dei soci
(ex art 2476 co. VII c.c.) e delle altre società (ex art. 2043 c.c.), con la condanna di tutti i convenuti in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 554.141,33 in ragione del valore delle utilità in tesi illecitamente sottratte al patrimonio sociale e, dunque, ai creditori.
I convenuti - ritualmente costituiti ad accezione di , dichiarato CP_7
contumace - eccepivano preliminarmente l'estinzione dell'azione di responsabilità ai
3 sensi dell'art. 75 c.p.p. essendosi la Curatela costituita parte civile nel processo penale di bancarotta fraudolenta intentato contro la Nel Controparte_8
merito, assumevano la correttezza delle operazioni contestate e la riconducibilità delle scelte ad esse sottese nell'alveo nel merito gestorio, insindacabile in sede giudiziaria.
Istruita la causa documentalmente e con consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale, con sentenza n. 4396/2019, accoglieva parzialmente il ricorso della
Curatela.
In motivazione, il primo Giudice, preliminarmente disattendeva l'eccezione di estinzione del processo ex art. 75 co. 1 in quanto la costituzione di parte civile della curatela nel processo penale indicato – sulla base degli atti in causa- si riferiva a persone diverse rispetto a quelle convenute nel processo civile. Pertanto, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, quanto piuttosto in ipotesi di responsabilità solidale riconducibile all'art. 2055 c.c., la prosecuzione delle due azioni risultava pienamente ammissibile.
Ciò dedotto, il Tribunale, entrando nel merito della questione evidenziava che i due contratti denominati “Progetto di ricerca” e “Acquisto know how” intercorsi tra la e la risultavano Controparte_8 Controparte_1 irragionevolmente sbilanciati a favore di quest'ultima in quanto nella realtà rappresentavano uno strumento per scaricare esclusivamente sulla CP_8
perdite e rischi, preservando la e garantendole
[...] Controparte_1
solo i benefici della ricerca e di guadagno. Per quanto concerneva invece il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato dalla con la Controparte_8 CP_4
il Giudice di prime cure giungeva a conclusioni diverse da quelle prospettate
[...]
dalla Curatela, ritenendo che il contratto fosse congruo alle scelte gestionali della società e non dannoso per la Controparte_8
Conclusivamente, il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti di:
[...]
(presidente e componente del cda della fallita, oltre che soci Controparte_11 della all'epoca della stipula dei contratti sopra Controparte_1
esaminati), (terza componente del cda della fallita), Controparte_2
e (presidente e componente del cda di RT Parte_3 CP_1
oltre che soci della fallita all'epoca della stipula dei contratti in Controparte_1
4 questione), nonché della (beneficiaria delle condotte Controparte_1
distrattive poste in essere dai predetti soci e amministratori al fine di favorirla in danno dell'altra poi fallita). Rigettava, di contro, la domanda nei confronti di che, pur essendo componente del cda di Controparte_6 Controparte_1
non rivestiva alcun ruolo nella fallita e, dunque, non necessariamente aveva
[...]
consapevolezza delle condizioni in cui versava. La domanda veniva altresì, rigettata nei confronti di e di , componente della cda della fallita CP_4 CP_5 all'epoca della stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda. Infatti, secondo il
Tribunale, la stipula del contratto in questione non era idonea a fondare alcuna responsabilità dei suoi autori, né la mera qualità di socio della fallita, ricoperta da all'epoca della stipula del secondo dei due contratti ritenuti invece fonte di CP_5
responsabilità, era da sola sufficiente a fondare una sua responsabilità concorrente.
Pertanto, il Giudice di primo grado condannava , Controparte_7 CP_2
, , e
[...] CP_11 RT Parte_3 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della Curatela Controparte_1 fallimentare della , di € 460.000,00. Controparte_8
Condannava altresì i convenuti soccombenti alle spese di lite e di ctu.
Avverso la suddetta sentenza, veniva proposto separato appello da RT
, in proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della
[...] [...]
da congiuntamente con Controparte_1 Controparte_2 CP_11
nonché da . Parte_3
La Curatela del fallimento della ritualmente costituita Controparte_8
contestava integralmente i motivi di appello, insistendo per il riconoscimento della responsabilità nei confronti degli appellanti.
Con ordinanza del 27.11.2020 i tre procedimenti venivano riuniti. Celebratasi la prima udienza ed accolta l'istanza di inibitoria, con ordinanza del 29.12.2020 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 4396/2019 con riguardo al periculum:
l'importo complessivo della condanna risultava di non scarso rilievo.
Disposta la trattazione scritta e precisate le conclusioni con note telematiche, all'udienza del 23.12.2024 le cause venivano poste in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 In via preliminare, gli appellanti e CP_11 Controparte_2
hanno sollevato eccezione di giudicato penale, deducendo che il Parte_3
procedimento penale iscritto al Rg. 686/2017, instaurato nei confronti dei soggetti che hanno ricoperto, a vario titolo, le cariche di consiglieri di amministrazione, liquidatori e sindaci delle società e si è Controparte_8 Controparte_1
concluso con sentenza n. 1527/2022 pronunciata dal Tribunale di Agrigento il
25.10.2022 e pubblicata il 23.1.2023. Con detta pronuncia, CP_11
e sono stati assolti con formula piena - “per Controparte_2 Parte_3 non aver commesso il fatto” - da ogni addebito di bancarotta fraudolenta loro originariamente contestato, in relazione ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio.
Ebbene, occorre disattendere l'eccezione di giudicato penale sollevata dagli appellanti, non potendosi attribuire efficacia di cosa giudicata alla sentenza richiamata.
Giova sul punto rilevare che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia vincolante del giudicato penale nei confronti del giudizio civile presuppone, quale requisito imprescindibile, che la sentenza penale sia divenuta definitiva. Trattasi di presupposto di fatto e di diritto la cui esistenza deve essere positivamente allegata e dimostrata dalla parte che intende giovarsi dell'efficacia extra-penale della decisione.
Nel caso di specie, parte appellata si è limitata a produrre la sentenza penale, senza tuttavia fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuto passaggio in giudicato della medesima. Né risulta prodotto alcun certificato di cancellerie o provvedimento idoneo a confermare la definitività della pronuncia richiamata.
D'altro canto, la curatela appellata ha dedotto che la sentenza suddetta era stata appellata, affermazione che per quanto detto, spettava agli appellanti confutare.
In mancanza della dimostrazione del passaggio in giudicato, difetta uno dei presupposti necessari affinché la sentenza penale possa esplicare efficacia vincolante nel presente giudizio civile.
L'eccezione sollevata, pertanto, deve essere disattesa.
Ciò posto, si rende ora necessario ripercorrere gli avvenimenti oggetto della controversia, al fine di poter accedere all'esame del merito della presente causa. 6 Ebbene, i fatti oggetto di controversia, che avrebbero costituito atti di mala gestio da parte degli amministratori e soci poiché distrattivi e illogicamente sbilanciati, riguardano due contratti stipulati tra le società e Controparte_8
Milena Pharmaceutica.
Occorre osservare che le due società sono state costituite a pochi mesi di distanza l'una dall'altra, hanno sedi limitrofe ed oggetto sociale sostanzialmente complementare: fabbricazione di articoli plastici e commercio di dispositivi medici e set infusionali la e fabbricazione di articoli plastici e Controparte_8
assemblaggio di set infusionali, la Controparte_1
All'epoca della sottoscrizione dei contratti oggetto della contestazione, le due società avevano identica compagine, collegi sindacali coincidenti per 2/3 e consigli di amministrazione composti per 2/3 da soci che erano pure soci dell'altra.
Il primo dei due contratti era denominato “Progetto di ricerca” – sottoscritto il
2.9.2009 e integrato il 3.3.2010- e affidava alla fallita un progetto di ricerca per lo
“sviluppo di materiali e prodotti phtahalati free”, da svolgersi nell'ambito di una richiesta di finanziamento su un bando MISE, volto a realizzare una miglioria nel tubetto Miprex, già prodotto della I risultati della ricerca Controparte_1
e le nuove metodologie messe a punto sarebbero stati di esclusiva proprietà della committente che, tuttavia, avrebbe garantito alla l'esclusiva nella Parte_4
distribuzione dei nuovi prodotti. Come pattuito in sede di integrazione, tuttavia in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, la avrebbe Parte_4
dovuto stornare, mediante note di credito, i pagamenti ricevuti dalla
[...]
per effettuare la ricerca nella fase iniziale e i relativi risultati Controparte_1
sarebbero stati a quel punto di proprietà della che avrebbe potuto Parte_4 commercializzare i tubolari innovativi anche senza l'assenso della committente.
L'importo fatturato da a per la Controparte_8 Controparte_1 realizzazione della ricerca ammontava ad € 301.712,80 che poi, stante l'assenza di finanziamento, risultano essere state stornate alla stessa, con nota di credito del 2013 come contrattualmente previsto.
Il secondo contratto denominato “Acquisto know how” è stato sottoscritto in data 3.3.2010 e prevedeva che la cedeva alla Controparte_1 Parte_4
– a fronte di un corrispettivo di €150.000,00 più iva – informazione e specifiche
7 tecniche per la produzione dei tubetti e tubolari Miprex compounds, oltre che le specifiche tecnologiche per l'estrusione di semilavorati e parti innovative, nonché un pacchetto di clienti al quale vendere in esclusiva i prodotti in questione. Tuttavia, il contratto di know-how non riportava ulteriori dettagli in merito al know-how ceduto, né in riferimento a brevetti o dettagli tecnici, né specifica, in merito al secondo punto quale sia l'eventuale clientela ceduta.
In conformità al contratto, la in data 31.12.2010 Controparte_1 emetteva una fattura recante la descrizione “contratto di fornitura di know-how
3.3.2010” per l'importo complessivo di 180.000,00 comprensivo di Iva al 20%.
Ciò posto, la Corte è chiamata in tale sede a valutare se, sulla base dei contratti in atti, possa ravvisarsi una responsabilità degli amministratori e dei soci delle società, per aver posto in essere operazioni negoziali oggettivamente sfavorevoli per la fallita e a favore della connotate da profili di mala Controparte_1
gestio.
Con il primo motivo di appello, , e RT Controparte_2 deducono l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il CP_11 giudice di primo grado ha omesso di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 75, comma 1 c.p.p., nonostante la Curatela del fallimento della si Parte_4
fosse costituita parte civile nel processo penale a carico dei convenuti del giudizio di grado.
La doglianza è infondata.
L'art 75, comma 1, c.p.p. prevede che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile nel processo penale, l'esercizio dell'azione civile in sede diversa comporta la rinunzia agli atti del giudizio, con conseguente estinzione del processo civile. Tuttavia, tale effetto estintivo opera soltanto qualora vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra le domande proposte nei due giudizi, e dunque, allorché
l'azione civile venga proposta nei confronti dei medesimi soggetti e in relazione ai medesimi fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la ratio della norma sia quella di evitare una duplicazione di giudizi per l'identica pretesa
8 risarcitoria, e che l'estinzione non può essere dichiarata in assenza di una perfetta sovrapponibilità tra le azioni esercitate nelle due sedi. (Cass. Penale n. 43061/2023).
Ebbene, nel caso di specie risulta che la costituzione di parte civile della
Curatela nel processo penale a carico degli amministratori e dei sindaci della
[...] avvenuta all'udienza del 27.3.2017 avanti al collegio penale, si Controparte_8
riferisce esclusivamente alla posizione dei sindaci della società ( Parte_5
e , imputati nel processo penale, ma non Controparte_12 CP_13
convenuti nel presente giudizio civile.
Per conseguenza, manca il presupposto dell'identità soggettiva tra le parti e della coincidenza tra i rispettivi oggetti dell'azione, sicché non opera la rinunzia agli atti del giudizio civile e la conseguente estinzione del presente processo.
Il motivo deve dunque essere rigettato avendo fatto il Tribunale corretta applicazione del principio sopra enunciato.
Con il secondo motivo, , e RT Controparte_2 CP_11 lamentano l'erroneità della sentenza per non aver il Tribunale ritenuto
[...]
necessarie le prove orali richieste dagli odierni appellanti nelle memorie difensive, nonostante le stesse risultino essenziali per la decisione.
La doglianza è infondata.
Le prove orali richieste dagli odierni appellanti risultano dirette, in particolare, all'accertamento delle ragioni che avrebbero determinato il ritardo nella nomina del
Comitato tecnico, ritardo che, secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe influito negativamente sull'erogazione del finanziamento in favore della società.
Inoltre, gli appellanti contestano l'omesso richiamo del consulente tecnico d'ufficio, ritenendo che i chiarimenti richiesti non sarebbero stati adeguatamente approfonditi.
Sul punto, va innanzitutto osservato che il Tribunale ha correttamente escluso la rilevanza e l'utilità delle prove orali dedotte, in quanto estranee all'oggetto principale del giudizio. L'addebito di responsabilità formulato nei confronti degli odierni appellanti riguarda, infatti, la stipula di un contatto volto a trasferire in capo alla società poi fallita l'intero carico economico ed il rischio derivante da un'attività di ricerca e sviluppo, senza un'adeguata copertura finanziaria e in assenza di garanzie sull'effettivo esito dell'iniziativa. 9 Ne consegue che le circostanze dedotte a mezzo testimoniale risultano in tale sede irrilevanti ai fini della presente controversia, in quanto non idonee a escludere o attenuare la responsabilità in ordine alla scelta negoziale compiuta dagli amministratori, né a mutare il quadro probatorio delineato attraverso la documentazione in atti.
Anche la doglianza relativa al mancato richiamo della consulenza tecnica è infondata. Il C.T.U., infatti, ha fornito puntuale riscontro alle osservazioni formulate dalla difesa degli appellanti, come risulta dall'elaborato peritale (pg. 34). Non sussistevano, pertanto, le condizioni per disporre un nuovo richiamo del ctu, trattandosi di chiarimenti già resi.
Con il terzo motivo del gravame, gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda della Curatela fallimentare in relazione ai primi due contratti stipulati tra le società, ritenendo che gli stessi fossero frutto di mala gestio degli amministratori, in violazione della regola generale del business judgmen rule. In particolare, il giudice di prime cure, secondo gli appellanti, avrebbe illegittimamente sindacato le scelte gestionali degli amministratori attraverso un giudizio formulato ex post e fondato su mere presunzioni.
Più specificamente, quanto al contratto di ricerca, gli appellanti contestano la valutazione del Tribunale che ha ritenuto tale contratto sbilanciato a favore della società e non ha considerato che i costi sostenuti dalla Controparte_1 [...]
erano giustificati rispetto alla prospettiva favorevole di poter Controparte_8
commercializzare in esclusiva un prodotto unico al mondo, nonché di disporre dei risultati della ricerca nel caso in cui il progetto non fosse andato a buon fine.
In riferimento, invece, al contratto relativo all'acquisto di know-how, gli appellanti insistono nel riconoscimento della trasmissione effettiva delle competenze e conoscenze e, conseguentemente, nella legittimità del contratto stipulato, richiamando il principio di insindacabilità delle decisioni di merito adottate dagli amministratori, sottolineando l'ampio margine di discrezionalità di cui questi ultimi sono titolari.
La doglianza si rileva infondata.
10 La Corte osserva, infatti, che, se è vero, come pacificamente affermato dalla
Corte di Cassazione (Cass. n. 3409 del 12.12.2013), che l'amministratore non può essere ritenuto responsabile per aver compiuto scelte economicamente inopportune, trattandosi di valutazioni ricadenti nell'ambito della discrezionalità imprenditoriale e che, eventualmente, possono costituire giusta causa di revoca, ma non fonte di responsabilità contrattuale verso la società, è altresì vero che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può estendersi ad un sindacato sulle scelte di gestione nella loro complessità.
Tuttavia, in tale giudizio può legittimamente rientrare la verifica circa l'omissione di quelle cautele, indagini e informazioni preventive che normalmente devono accompagnare scelte di tale natura, valutando la diligenza nell'apprezzamento preliminare dei rischi connessi alle operazioni.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato la responsabilità degli amministratori che, in ipotesi di apporto economico da parte di una società verso un'altra, non abbiano adottato le cautele necessarie, corredando le proprie decisioni di idonee verifiche, indagini e informazioni preventive (Cass. n. 28669 del 27.12..2013).
Ebbene, nel caso di specie, relativamente al contratto di ricerca, dagli atti emerge che lo stessa prevedeva l'affidamento alla società fallita di un progetto di ricerca per lo “sviluppo di materiali e prodotti phtahalati free”, nell'ambito di una richiesta di finanziamento pubblico (bando MISE), finalizzato a migliorare il tubetto
Miprex, già prodotto da . I risultati della ricerca, nonché CP_1 Controparte_1
le metodologie sviluppate, sarebbero stati di esclusiva proprietà della committente, la quale avrebbe garantito a l'esclusiva nella distribuzione dei Controparte_8
nuovi prodotti.
Come successivamente integrato contrattualmente, in caso di mancata erogazione del finanziamento pubblico, la avrebbe dovuto Controparte_8
stornare, mediante nota di credito, i pagamenti ricevuti da Controparte_1
per la fase iniziale della ricerca (prodromica al finanziamento) e, in tale
[...]
evenienza, i risultati sarebbero divenuti di proprietà della Controparte_8 che avrebbe potuto commercializzare i tubolari innovativi anche senza l'assenso della committente.
11 Sul punto, il consulente tecnico ha rilevato che l'attività prevista si configurava come un'attività di sperimentazione e ricerca, caratterizzata da esiti incerti, soprattutto in ipotesi di mancata erogazione del finanziamento, con conseguente interruzione dell'attività nella fase iniziale. Sulla base di tale considerazione, il contratto risultava irragionevolmente sbilanciato a favore di Controparte_1
la quale non assumeva alcun rischio economico, mentre
[...] Controparte_8
assumeva integralmente il rischio legato al mancato finanziamento, circostanze
[...]
che, dal punto di vista della rendeva irragionevole Controparte_8
l'accordo, indipendentemente dalle ragioni che avevano determinato il diniego del finanziamento che sfuggivano tra l'altro dal controllo della Controparte_8
Al momento della stipula, pertanto, erano concretamente ipotizzabili due scenari alternativi ed entrambi possibili: a) assenza di corrispettivo a favore di CP_8
per mancata erogazione del finanziamento, con conseguente
[...] sostenimento da parte della stessa di tutti i costi di ricerca, quantificati in €
319.480,00 ; b) acquisizione da parte di della ricerca Controparte_1 sviluppata da con riconoscimento a quest'ultima di un Controparte_8 corrispettivo pari ad € 319.4800,00 a copertura della ricerca effettuata.
In entrambi i casi, non assume alcun onere Controparte_1
economico diretto, essendo i costi sostenuti da e coperti dal Controparte_8
finanziamento pubblico;
in sostanza, il rischio connesso alla mancata erogazione del finanziamento è stato integralmente trasferito su E' Controparte_8
Cont evidente che gli amministratori della al momento della Controparte_8 stipula del contratto in questione, abbiano deliberatamente aderito ad un'operazione che, sin dall'origine, presentava un evidente squilibrio economico a sfavore della società. In particolare, emerge con chiarezza che, indipendentemente dall'esito futuro dell'iniziativa, la società non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio economico concreto dall'accordo sottoscritto, essendo stato integralmente trasferito sulla stessa il carico dei costi e dei rischi, in assenza di un effettivo ritorno patrimoniale. Tale scelta gestionale si configura, pertanto, come manifestamente pregiudizievole per la società amministrata, e risulta incompatibile con i principi di corretta amministrazione e con l'obbligo di diligente tutela dell'interesse sociale imposti agli organi gestori.
12 Invero, in relazione al presunto vantaggio riconosciuto a Controparte_8 dalla possibilità di commercializzare i prodotti derivanti dall'attività di ricerca, si
[...] osserva che, già anteriormente alla stipula dei contratti, gran parte dell'attività della consisteva nella commercializzazione dei prodotti realizzati Controparte_8 da Pertanto, l'esclusiva nella commercializzazione dei Controparte_1
nuovi prodotti risultava mera giustificazione di un contratto svantaggioso per
[...]
Controparte_8
Per quanto concerne invece il contratto di cessione del know-how, si osserva che l'oggetto dello stesso consisteva in: (i) trasferimento da parte di
[...]
alla di informazioni e specifiche Controparte_1 Controparte_8
tecniche per la produzione di tubetti e tubolari, con particolare riferimento al prodotto
Miprex, nonché di specifiche tecnologie per l'estrusione dei semilavorati e per componenti innovativi;
(ii) cessione di un pacchetto clienti composto da case di cura e aziende farmaceutiche, che avrebbe consentito alla di Controparte_8
commercializzare in via esclusiva i prodotti DEPH FREE realizzati da
[...]
Controparte_14
Tale contratto prevedeva un corrispettivo complessivo pari a € 150.000,00 oltre
IVA; in applicazione di quanto pattuito, pertanto, Controparte_1 emetteva fattura per l'importo totale di € 180.000,00, comprensivo di IVA al 20%, recante la causale “contratto di fornitura di know-how 3.3.2010”.
Ebbene, anche con riferimento a tale secondo contratto, si deve osservare che un simile esborso non possa ritenersi conforme a criteri di diligenza amministrativa, considerato che e già da Controparte_1 Controparte_8
diverso tempo collaboravano insieme nelle attività di ricerca per lo sviluppo di nuovi materiali medici, come si evince anche dal contratto di ricerca sopra menzionato.
Inoltre, il contenuto del know-how ceduto risulta vago e generico, non essendo possibile identificare in modo chiaro e specifico le informazioni, le specifiche tecniche e i brevetti trasmessi. Il contratto si limita infatti ad una indicazione approssimativa di “know-how per la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi materiali”, senza fornire alcun dettaglio tecnico o scientifico che ne giustifichi il valore economico.
13 Ancora, non viene fornito un elenco dettagliato dei clienti ceduti né un rendiconto sull'andamento del fatturato conseguito in precedenza con le commesse provenienti da tali clienti, così da poter valutare concretamente il valore commerciale della clientela trasferita.
Invero, in ordine all'aumento di fatturato registrato da Controparte_8 nell'anno 2010 rispetto al 2009 evidenziato dagli appellanti, il consulente tecnico ha accertato che tale incremento è da ricondursi a rapporti commerciali con clienti già esistenti, senza evidenza di nuove acquisizioni derivanti direttamente dall'accordo di know-how.
Alla luce di tali elementi, considerando che la condizione economica in cui versava la al momento della stipula dei contratti già Controparte_8 mostrava delle criticità, e considerando anche il rapporto di “dipendenza economica” già esistente tra le due società, il contratto appare non frutto di una scelta gestionale diligente e fondata su una valutazione economica razionale, ma piuttosto un artificio volto a trasferire risorse finanziarie dalla alla Controparte_8 CP_1
senza giustificato motivo. Controparte_1
Sussiste, pertanto, sin dall'origine un evidente squilibrio contrattuale in danno di che rende tale contratto irragionevolmente svantaggioso ex Controparte_8
ante e pertanto sintomatico di mala gestio da parte degli amministratori.
In via conclusiva, deve ritenersi che entrambi i contratti oggetto di contestazione
– sia quello relativo alla partecipazione al progetto di ricerca, sia quello avente ad oggetto la cessione del know-how- non costituiscano espressione di una scelta gestionale improntata a criteri di diligenza, prudenza e tutela dell'interesse sociale, ma risultino, al contrario, stipulati in evidente danno della società CP_8
.
[...]
Già sulla base di una valutazione ex ante, e dunque senza necessità di accertare nel dettaglio l'effettivo ammontare della perdita patrimoniale successivamente registrata, risulta agevolmente percepibile il marcato squilibrio contrattuale in cui tali operazioni si inserivano.
Tali accordi risultano, in sostanza, costruiti in modo da determinare un trasferimento di risorse economiche a favore della società Le Controparte_1
14 iniziative contrattuali poste in essere, infatti, erano orientate a favorire lo sviluppo e l'espansione commerciale di quest'ultima, ma senza che essa si facesse carico dei relativi rischi economici, che venivano invece integralmente assunti dalla società
[...]
. CP_8
Il Tribunale ha, pertanto, correttamente esaminato il contenuto e la natura degli accordi oggetto di contestazione, evidenziandone il carattere pregiudizievole per la società e la violazione dei doveri gestori da parte degli Controparte_8
amministratori.
Con il quarto motivo, e censurano la Controparte_2 Parte_2
sentenza per aver il Tribunale quantificato il danno in misura corrispondente alle presunte perdite subite dalla società fallita a seguito dei contratti oggetto di contestazione, senza, a loro dire, operare una corretta valutazione causale. Inoltre, si dolgono che il Giudice di primo grado abbia condannato i convenuti al risarcimento del danno in applicazione del principio di soccombenza, omettendo di considerare “il parziale accoglimento delle difese dei convenuti in merito alle ulteriori maggiori, esorbitanti richieste della curatela”.
La doglianza è infondata.
Sul tema della quantificazione del danno, invero nel caso di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro gli ex amministratori, compete a chi agisce dare la prova della sua esistenza, del suo ammontare e del fatto che esso è stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto,
“potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio”
(Cass.
4.4.2011 n. 7606).
La questione è stata definita da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite n.
9100 del 6.5.2015 che hanno enunciato il seguente principio di diritto: “nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del
15 danno risarcibile dev'essere operata, avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata
l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Nelle predette azioni la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si procede ad una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso
l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la Curatela abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente, fornendo specifica allegazione e dimostrazione degli addebiti ascrivibili agli amministratori in relazione alle due operazione negoziali: il primo addebito è connesso alla nota di credito emessa in data
4.5.2013 dalla società fallita per il contratto di ricerca;
il secondo addebito riguarda la fattura n. 487 del 31.10.2010 emessa a fronte del contratto di cessione di know-how stipulato in data 3.10.2010.
La Curatela ha pertanto richiesto il ristoro del danno patrimoniale subito dalla società in conseguenza della stipulazione dei predetti contratti Controparte_8
con la società limitando la domanda agli importi Controparte_1
effettivamente previsti dagli accordi.
In relazione alla sussistenza del nesso di responsabilità, il Tribunale ha correttamente accertato che, al momento della sottoscrizione dei contratti in questione, facevano parte dell'organo amministrativo della società fallita i sig.ri
, e ai quali pertanto è Controparte_2 RT Parte_2
stato legittimamente imputato il danno conseguente. È stata invece correttamente esclusa la responsabilità del sig. , il cui ingresso nel consiglio di CP_5
amministrazione è avvenuto successivamente alla stipulazione dei contratti.
16 Pertanto, il giudice di primo grado ha legittimamente qualificato il danno in ragione delle perdite documentate derivanti da specifici atti gestori imputabili agli amministratori convenuti, e ha correttamente applicato il principio di soccombenza in sede di regolamentazione delle spese processuali. Non sussistono, infatti, elementi idonei a fondare una situazione di soccombenza reciproca, considerato che il rigetto della domanda avanzata dalla Curatela non aveva coinvolto le odierne appellanti.
Alla luce di quanto sopra, il motivo di gravame deve essere rigettato.
Deve, invece, essere accolto il primo motivo di appello proposto da
[...]
con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il Parte_3
Tribunale erroneamente condannato in solido con i tre consiglieri delle società fallita nonostante egli non sia mai stato amministratore della ma Controparte_8
solamente socio della stessa.
Sul punto, il Tribunale ha motivato la propria decisione richiamando l'art. 2476 co. 7, a mente del quale il socio risponde nei confronti della società, dei creditori sociali e degli altri soci qualora abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento dell'atto dannoso. Secondo il giudice di primo grado, tale elemento intenzionale sarebbe desumibile, nel caso di specie, dalla concorrente qualità di amministratore della rivestita da , Controparte_1 Parte_3 società quest'ultima parte contrattuale degli accordi con Controparte_8
Tuttavia, detta ricostruzione non può essere condivisa.
La responsabilità del socio ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. presuppone una partecipazione consapevole e volontaria alla decisione che ha cagionato il danno alla società, attraverso un atto deliberativo o un'autorizzazione esplicita che non può essere desunta automaticamente dalla posizione ricoperta in un diverso ente giuridico, ancorché coinvolto nella medesima operazione contrattuale.
Come chiarito dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 8031/2019, la responsabilità del socio ex art. 2476, comma 7, c.c., si configura anche in assenza di una ingerenza sistematica nella gestione, purché però emerga una partecipazione consapevole e intenzionale all'atto dannoso. Tale partecipazione può essere desunta da manifestazioni di volontà anche non formali, purché comunque idonee a influire sulle scelte gestorie della società.
17 Ed invero, l'interpretazione sistematica della responsabilità di cui all'art. 2476, comma 7, c.c. deve rifuggire dal rischio di prefigurare ambiti di responsabilità oggettiva e deve essere incentrata sul carattere dell'intenzionalità che deve connotare la decisione del socio o l'autorizzazione al compimento di atti di mala gestio degli amministratori.
Ciò impone che l'onere probatorio non può essere limitato -come pretende la curatela fallimentare – alla allegazione della qualità di amministratore della
[...]
ma deve essere inverato in una serie di elementi probatori Controparte_1
idonei a dimostrare che il socio si sia rappresentato ed abbia voluto influire, mediante l'atto posto in essere, sull'atto gestorio dell'amministratore (cfr. Tribunale di Milano
9.7.2009).
Nel caso di specie, non risulta provata ne allegata una partecipazione diretta e intenzionale di a un atto gestorio della Parte_3 Controparte_8
produttivo di danno, ne tanto meno una condotta che possa essere qualificata come
“decisione” o “autorizzazione” in senso tecnico-giuridico, rilevante ai fini della norma in esame.
Pertanto, la condanna in solido disposta nei confronti di deve Parte_3 ritenersi erronea e, per l'effetto, va riformata la sentenza impugnata nei suoi confronti, con esclusione ella sua responsabilità in ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.
Conclusivamente, alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello deve essere rigettato nei confronti di , e RT CP_11 CP_2
, in quanto infondato in fatto e in diritto. Deve invece essere accolto il
[...]
gravame proposto da con conseguente riforma parziale della Parte_3
sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità e disposto la condanna in solido con gli altri convenuti.
Per l'effetto, deve essere escluso da ogni responsabilità in Parte_3
ordine ai fatti oggetto del presente giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti,
, , e Controparte_2 RT Parte_2 Parte_6
[...]
[...] e si liquidano in solido a loro carico in complessivi € 15.000,00, per compensi,
[...]
oltre oneri forfettari, CPA e IVA
Quanto alla posizione di , le spese seguono la soccombenza e si Parte_3 liquidano a carico della Curatela per il primo grado del giudizio, in complessivi €
12.678,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 16.821,00 di cui di cui € 15.000,00 per compensi ed €
1.821,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA
Nei riguardi di , si dispone la compensazione delle spese, tenuto conto CP_4
che la stessa non ha avanzato istanze.
Nulla sulle spese nei riguardi dei contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i
Procuratori delle parti, nella contumacia di , CP_5 Controparte_15
: Controparte_7
1) accoglie l'appello proposto da nei confronti della Parte_3 [...]
Controparte_8 Parte_3 CP_2
, e
[...] Parte_2 RT Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_16 CP_5
avverso la sentenza n. 4396/2019, pronunziata dal Tribunale di Palermo in data
9.10.2019 e per l'effetto rigetta la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 146 L. Fall, proposta nei sui confronti dalla Controparte_8
[...]
2) rigetta l'appello proposto da in proprio e nella qualità di RT
rappresentante legale della , di , Controparte_1 Controparte_2
e di avverso la suddetta sentenza;
Parte_2
3) condanna , , e Controparte_2 RT Parte_2
in solido al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida Parte_7 in complessivi € 15.000,00, oltre accessori;
19 4) condanna la al Parte_7
pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che Parte_3 liquida in complessivi € 12.678,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 16.821,00, oltre accessori;
5) dichiara interamente compensate le spese nei riguardi di Controparte_4
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 29.5.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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