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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8895/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8895/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 in data 13 maggio 1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Grassi, presso il cui studio sito in Bergamo, via dei Partigiani n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE CONTRO
( ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], ammessa al Gratuito Patrocinio con provvedimento n.40/2022 del 26/01/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Galli presso il cui studio in Desio, Via Tintoretto n. 7, ha eletto domicilio, giusta procura in atti CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: contratto di compravendita, accollo mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
27.01.2025):
CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Per i motivi di cui in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 cpc accertare l'inadempimento grave e imputabile alla signora quale acquirente CP_1
pagina 1 di 9 dell'unità immobiliare sita in Desio alla Via Mantegazza 51 e pertanto dichiararsi risolto il contratto di vendita immobiliare stipulato con la venditrice signora
[...]
con atto Repertorio n. 35515 – Raccolta n. 20606 del notaio dr.ssa Pt_1 CP_2
in data 30/01/2020 e per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di procedere alla intestazione alla signora (CF. Parte_1 [...]
), nata a [...].) in data 13/05/1973 e residente in C.F._1
Concorezzo (Mb) Via Montegrappa n. 27, dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani 3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato
tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del CP_3
Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore.
- Condannare la convenuta signora alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1 oggetto del contratto libero da persone e/o cose;
- Condannare la signora a rimborsare all'attrice le somme dalla stessa CP_1 tutte anticipate ad oggi pari ad € 1.169,19 per le rate non corrisposte nn. 181 – 185 che verranno eventualmente saldate o rimaste a carico della signora all'Istituto di Pt_1
Credito;
- condannarsi la signora al pagamento in favore dell'attrice CP_1 dell'ulteriore somma dovuta per l'occupazione. dell'unità immobiliare – da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia - con decorrenza dalla data del rogito fino alla liberazione effettiva della medesima;
- compensarsi le somme dovute dalla Signora alla Signora per le Parte_1 CP_1 rate di mutuo dalla stessa convenuta pagate, con quanto dovuto dalla stessa signora
all'attrice per tutte le rate che venissero dall'attrice stessa corrisposte nonché CP_1 dovute dalla convenuta a titolo di rimborso per l'occupazione dell'unità immobiliare e
pagina 2 di 9 per l'effetto condannarsi la signora al pagamento della differenza in CP_1 esubero dovuta alla signora;
Parte_1
- Condannarsi la signora al risarcimento di tutti i danni occorsi alla CP_1 signora che verranno liquidati secondo giustizia;
Pt_1
IN OGNI CASO Spese e competenze di causa Interamente rifuse. Con ogni formale riserva.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
28.01.2025):
“Voglia il Tribunale In via principale
Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto (quanto all'asserito grave inadempimento della ) e certamente destituite di ogni CP_1 fondamento in diritto;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui accolga la domanda di restituzione dell'immobile (per aver accertato l'inadempimento della convenuta nei confronti dell'attrice)
Condannare l'attrice a restituire alla convenuta quanto dalla stessa versato per le rate di mutuo dal gennaio 2020 alla restituzione.
In ogni caso con la refusione delle spese del giudizio
In via istruttoria Si intendono disconosciuti i doc. 5-6-7-10-11 dei quali non è destinataria la convenuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 accertare l'inadempimento grave della convenuta chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di vendita immobiliare, con conseguente intestazione dell'immobile in oggetto;
la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, libero da persone e/o cose;
a rimborsare all'attrice le somme dalla stessa tutte anticipate ad oggi pari ad € 1.169,19; al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma dovuta per l'occupazione dell'unità immobiliare - da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia – con decorrenza dalla data del rogito fino alla liberazione effettiva della medesima. Inoltre, ha richiesto di compensare le somme dovute da parte attrice alla convenuta, per le rate di mutuo dalla stessa convenuta pagate, con quanto dovuto dalla stessa signora all'attrice per tutte le rate che venissero dall'attrice stessa corrisposte, nonché CP_1 dovute dalla convenuta a titolo di rimborso per l'occupazione dell'unità immobiliare.
ha riferito: Parte_1
pagina 3 di 9 - di aver ceduto, con atto di compravendita datato 30.01.2020, ad CP_1
l'immobile ad uso abitativo collocato a Desio, via Mantegazza n.51;
- di aver concordato il prezzo di € 80.378,23, corrispondente al residuo del mutuo comprensivo della rata n. 167 del piano di ammortamento del mutuo stesso da onorarsi mediante accollo passivo a carico della parte acquirente del mutuo stesso;
- che, il predetto accollo deve considerarsi cumulativo, non essendovi stata la liberazione di da parte della mutuante;
Parte_1
- che, sin dalla data di stipula del rogito tardava ad adempiere le CP_1 obbligazioni assunte ai fini del perfezionamento dell'accollo del mutuo a suo carico e, in particolare, alla data del 21 settembre 2020, non aveva ancora provveduto ad effettuare i necessari adempimenti richiestile dall'istituto per effettuare il regolare passaggio degli addebiti delle rate a suo carico;
- che parte attrice, pertanto, si vedeva costretta, nonostante la cessione della proprietà del bene, a far fronte ad alcune rate per un totale di € 1.169,19 corrispondenti alle rate del mutuo n. 168 di € 461,41, n. 169 di € 451,44, n. 170 di € 82,56, n. 171 di € 82,17 e n. 172 di € 91,61 per capitale ed interessi;
- che, in data 5 novembre 2020, giungeva la comunicazione da parte dell'istituto di credito di “adesione all'accollo”, convenuta tra le parti, senza liberazione del debitore originario;
- che, dopo poco tempo, , non avendo ottenuto la liberazione da parte Parte_1 dell'Istituto di credito mutuante cominciava a ricevere da parte della Controparte_4 solleciti di pagamento di rate non saldate da parte di in particolare, con CP_1 riferimento alle rate n. 181 – 184, con scadenza al 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 e 23/8 del 2021, dell'importo di € 456,21 per la rata n. 181 e di € 456,20 per le rimanenti, per un totale di
€ 1.824,81 ad oggi aumentato ad € 2.281,01;
- che in data 9 settembre 2021, dava notizia, anticipandone i contenuti, Controparte_4
a , in quanto coobbligata, di aver incaricato una società di recupero crediti Parte_1 esterna al fine di procedere al recupero stragiudiziale del credito, con conseguente avvertimento, in caso di permanenza dell'insoluto, dell'attivazione degli strumenti a tutela del credito. L'odierna attrice, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di
[...]
ha avviato il presente procedimento al fine di ottenere sia la risoluzione del CP_1 contratto di compravendita stipulato con la convenuta sia la restituzione di quanto pagato, con annesso risarcimento del danno e indennità di occupazione. si è costituita nel rispetto dei termini di legge e ha contestata tutto quanto CP_1 dedotto e affermato da parte attrice, chiedendo, in via principale, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, invece, di condannare parte attrice a restituire alla convenuta quanto dalla stessa versato per le rate di mutuo dal gennaio 2020 alla restituzione. La medesima ha affermato di non aver mai ricevuto alcun sollecito dalla con la CP_5 quale aveva concordato un piano di rientro in forza del quale aveva versato € 1.603,00 (€ 650,00 a febbraio 2022, € 500,00 a giugno 2022, € 458,00 ad ottobre 2022). pagina 4 di 9 Dopo una serie di rinvii chiesti dai legali delle parti per trattative pendenti tra le medesime, all'udienza del 10.02.2023 il difensore di parte convenuta dichiarava di rinunciare al mandato e di averlo comunicato alla cliente. Il G.I. concedeva – su richiesta del legale di parte attrice –i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.06.2023 nelle quale il legale di parte attrice chiedeva un rinvio essendo pendenti trattative con la Banca mutuataria. All'udienza del 30.01.2024 il difensore di parte attrice faceva presente che il credito originario era stato ceduto più volte ed era necessario individuare il cessionario per avviare le trattative e chiedeva, a tal fine, un rinvio. All'udienza dell'11.07.2024 le parti comunicavano il mancato raggiungimento dell'accordo e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 06.02.2025 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. La domanda proposta da parte attrice deve intendersi fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte.
ha ceduto, con atto di compravendita datato 30.01.2020, ad Parte_1 CP_1
l'immobile ad uso abitativo collocato a Desio, via Mantegazza n.51, dietro pagamento della somma di euro 80.378,23 regolato mediante accollo passivo alla parte acquirente del residuo del mutuo concesso alla parte venditrice da Banca per la Casa s.p.a. Parte attrice, in via principale, ha chiesto di accertare l'inadempimento grave imputabile a parte convenuta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita immobiliare stipulato tra le parti stesse. Come noto, la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1453 c.c., - rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento” – prevede espressamente che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno.” In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, come noto, il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, l'inadempimento deve essere tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” o, in altre parole, l'inadempimento non comporta la risoluzione se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto.
pagina 5 di 9 La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che adegua il principio dell'art. 1455 c.c.
, come sopra richiamato, ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, così da poter desumere la gravità dell'inadempimento anche dalla rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché del concreto interesse dall'altra parte all'esatta prestazione. La Suprema Corte ha statuito, relativamente alla valutazione della gravità dell'inadempimento, che “Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass. Civ., n. 22346/2014). Occorre rilevare che dalla documentazione presente in atti emerge che parte convenuta ha acquistato, in data 30.01.2020, l'immobile di proprietà dell'odierna attrice mediante accollo passivo del residuo mutuo ammontante ad euro 80.378,23. Inoltre, si evince che, sin dalla data successiva alla stipula del rogito, non CP_1 ha adempiuto alle obbligazioni assunte ai fini del perfezionamento dell'accollo del mutuo a suo carico;
in particolare – come si legge dallo scambio di e-mail tra parte attrice e la referente della Banca – la convenuta si recava in banca, solo nel mese di giugno, portando con sé “documentazione incompleta” ai fini del perfezionamento dell'operazione (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice). Tale inadempimento è stato, inoltre, sollecitato da parte attrice per il tramite del difensore che ha inviato una lettera raccomandata di sollecito in data 21.09.2020 nella quale ad veniva intimato di adempiere all'obbligazione assunta entro 10 CP_1 giorni dal ricevimento (cfr. doc. 8 parte attrice). Solamente in data 05.10.2020, circa 10 mesi dopo la stipula del rogito, la ha CP_5 comunicato alle parti in causa l'adesione all'accollo convenuto, senza liberazione del debitore originario che resta, pertanto, obbligato in solido al pagamento delle rate (cfr. doc. 9 parte attrice). Per stessa ammissione di parte attrice, il quantum versato a titolo di saldo rate del mutuo dalla convenuta, a decorrere dalla data del rogito sino al 2024, ammonta ad euro 3.763,51, con ultimo versamento risalente alla data del 31.01.2023 (cfr. pag. 14 comparsa conclusionale parte attrice).
pagina 6 di 9 Per contro, non sussiste riscontro documentale al maggior importo, indicato genericamente in somma superiore ad Euro 6.000,00 asseritamente pagato dalla convenuta(cfr. comparsa di costituzione). La somma versata da risulta, allo stato degli atti, nettamente inferiore CP_1 rispetto al debito assunto con la stipula del contratto di compravendita e corrispondente ad euro 80.378,23. Inoltre, il mancato pagamento delle rate da parte della convenuta ha indotto la Banca creditrice a richiedere il pagamento delle rate scadute e non onorate dall'acquirente a
, venditrice, obbligata in solido, la quale ha saldato le rate nn. 168 – 172 Parte_1 quantificate in euro 1.169,19 per capitale ed interessi. Il grave inadempimento, di cui è chiamata a rispondere, ha condotto ad CP_1 un aumento della posizione a sofferenza ammontante ad euro 84.120,04, a fronte degli originari euro 80.378,23 concordati in sede di rogito. Alla luce di quanto appena esposto, dunque, il mancato pagamento delle rate accollate dall'odierna convenuta dalla data di stipula del rogito 30.01.2020, l'esiguo numero di rate saldate dalla stessa, l'aumento dell'esposizione debitoria, consentono di qualificare l'inadempimento di come grave in quanto il medesimo ha causato e sta CP_1 causando un grave pregiudizio all'odierna attrice la quale potrebbe subire azioni esecutive derivanti dalla mancata esecuzione dell'obbligazione assunta. Pertanto, il contratto di vendita immobiliare stipulato con la venditrice con Parte_1 atto Repertorio n. 3551 – Raccolta n. 20606 del notaio dr.ssa in data Controparte_2
30.01.2020, deve essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., e, per l'effetto, deve restituire l'immobile oggetto del contratto libero da CP_1 persone e/o cose a , entro e non oltre la data del 30.10.2025. Parte_1
Deve ordinarsi, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla intestazione a ( ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ag.) in data 13/05/1973 e residente in [...], dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani 3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza, con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore. pagina 7 di 9 Parte attrice ha, inoltre, chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione dell'unità immobiliare, con decorrenza dalla data del rogito alla liberazione effettiva della medesima, da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia. Sul punto, è doveroso sottolineare il recente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudicante, che ha superato la nozione di “danno in re ipsa” e ha individuato l'adozione di due categorie di “danno normale” o “danno presunto”. Secondo tale pronuncia, la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e, se necessario, dimostrata seppur attraverso mezzi indiretti. Atto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 33645/22). Nel caso di specie, il danno per l'occupazione dell'unità immobiliare deve essere valutato ex art. 1226 c.c. e deve essere individuato equitativamente nella somma di euro 400,00 al mese a far decorso dalla data del rogito 30.01.2020 sino alla data 31.05.2025 quantificato in complessive euro 26.000,00 Da tale importo devono essere detratte le somme dovute da in favore di Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma in CP_1 eccedenza nei confronti di . Parte_1
Segnatamente, ha effettuato pagamenti per euro 1.169,19, mentre Parte_1 [...] per euro 3.763,51; ciò comporterebbe una restituzione da parte di CP_1 Parte_1 di euro 2.594,32 in favore di CP_1
Tuttavia, dovendo pagare nei confronti di una somma, CP_1 Parte_1 determinata in euro 26.000,00, derivante dalla moltiplicazione di euro 400,00 (per ogni mese) a far decorso dalla data del rogito, avvenuto in data 30.01.2020, sino alla data del 31.05.2025, la somma di euro 2.594,32 deve essere posta in compensazione con tale importo, non dovendo pagare alcunché ad Parte_1 CP_1
Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione parametrata agli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. risolve il contratto di vendita immobiliare stipulato tra la venditrice Parte_1
e l'acquirente con atto Repertorio n. 3551 – Raccolta n. 20606 del CP_1 notaio dr.ssa in data 30.01.2020; Controparte_2
2. condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto CP_1 risolto, libero da persone e/o cose entro, e non oltre, la data 30.10.2025;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla intestazione alla signora ( ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ag.) in data 13/05/1973 e residente in [...], dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani
3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza, con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore;
4. condanna a corrispondere a la somma di euro 400,00 CP_1 Parte_1 per ciascun mese a titolo di indennità di occupazione, con decorrenza dalla data del rogito, ossia 30.01.2020, sino alla data del 31.05.2025 pari a complessivi euro 26.000,00 dalla cui somma deve porsi in compensazione il credito vantato da nei confronti di pari ad euro 2.594,32; CP_1 Parte_1
5. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1 euro 4217,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
6. con sentenza esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8895/2021 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 in data 13 maggio 1973, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Grassi, presso il cui studio sito in Bergamo, via dei Partigiani n. 8, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTRICE CONTRO
( ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], ammessa al Gratuito Patrocinio con provvedimento n.40/2022 del 26/01/2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Galli presso il cui studio in Desio, Via Tintoretto n. 7, ha eletto domicilio, giusta procura in atti CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: contratto di compravendita, accollo mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
27.01.2025):
CONCLUSIONI:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Per i motivi di cui in atto di citazione e nella memoria ex art. 183 cpc accertare l'inadempimento grave e imputabile alla signora quale acquirente CP_1
pagina 1 di 9 dell'unità immobiliare sita in Desio alla Via Mantegazza 51 e pertanto dichiararsi risolto il contratto di vendita immobiliare stipulato con la venditrice signora
[...]
con atto Repertorio n. 35515 – Raccolta n. 20606 del notaio dr.ssa Pt_1 CP_2
in data 30/01/2020 e per l'effetto ordinarsi al Conservatore dei Registri
[...]
Immobiliari di procedere alla intestazione alla signora (CF. Parte_1 [...]
), nata a [...].) in data 13/05/1973 e residente in C.F._1
Concorezzo (Mb) Via Montegrappa n. 27, dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani 3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza. Il tutto salvo errori e come meglio in fatto e con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato
tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del CP_3
Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore.
- Condannare la convenuta signora alla restituzione dell'immobile CP_1 CP_1 oggetto del contratto libero da persone e/o cose;
- Condannare la signora a rimborsare all'attrice le somme dalla stessa CP_1 tutte anticipate ad oggi pari ad € 1.169,19 per le rate non corrisposte nn. 181 – 185 che verranno eventualmente saldate o rimaste a carico della signora all'Istituto di Pt_1
Credito;
- condannarsi la signora al pagamento in favore dell'attrice CP_1 dell'ulteriore somma dovuta per l'occupazione. dell'unità immobiliare – da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia - con decorrenza dalla data del rogito fino alla liberazione effettiva della medesima;
- compensarsi le somme dovute dalla Signora alla Signora per le Parte_1 CP_1 rate di mutuo dalla stessa convenuta pagate, con quanto dovuto dalla stessa signora
all'attrice per tutte le rate che venissero dall'attrice stessa corrisposte nonché CP_1 dovute dalla convenuta a titolo di rimborso per l'occupazione dell'unità immobiliare e
pagina 2 di 9 per l'effetto condannarsi la signora al pagamento della differenza in CP_1 esubero dovuta alla signora;
Parte_1
- Condannarsi la signora al risarcimento di tutti i danni occorsi alla CP_1 signora che verranno liquidati secondo giustizia;
Pt_1
IN OGNI CASO Spese e competenze di causa Interamente rifuse. Con ogni formale riserva.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
28.01.2025):
“Voglia il Tribunale In via principale
Rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto (quanto all'asserito grave inadempimento della ) e certamente destituite di ogni CP_1 fondamento in diritto;
In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui accolga la domanda di restituzione dell'immobile (per aver accertato l'inadempimento della convenuta nei confronti dell'attrice)
Condannare l'attrice a restituire alla convenuta quanto dalla stessa versato per le rate di mutuo dal gennaio 2020 alla restituzione.
In ogni caso con la refusione delle spese del giudizio
In via istruttoria Si intendono disconosciuti i doc. 5-6-7-10-11 dei quali non è destinataria la convenuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 accertare l'inadempimento grave della convenuta chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di vendita immobiliare, con conseguente intestazione dell'immobile in oggetto;
la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, libero da persone e/o cose;
a rimborsare all'attrice le somme dalla stessa tutte anticipate ad oggi pari ad € 1.169,19; al pagamento in favore dell'attrice dell'ulteriore somma dovuta per l'occupazione dell'unità immobiliare - da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia – con decorrenza dalla data del rogito fino alla liberazione effettiva della medesima. Inoltre, ha richiesto di compensare le somme dovute da parte attrice alla convenuta, per le rate di mutuo dalla stessa convenuta pagate, con quanto dovuto dalla stessa signora all'attrice per tutte le rate che venissero dall'attrice stessa corrisposte, nonché CP_1 dovute dalla convenuta a titolo di rimborso per l'occupazione dell'unità immobiliare.
ha riferito: Parte_1
pagina 3 di 9 - di aver ceduto, con atto di compravendita datato 30.01.2020, ad CP_1
l'immobile ad uso abitativo collocato a Desio, via Mantegazza n.51;
- di aver concordato il prezzo di € 80.378,23, corrispondente al residuo del mutuo comprensivo della rata n. 167 del piano di ammortamento del mutuo stesso da onorarsi mediante accollo passivo a carico della parte acquirente del mutuo stesso;
- che, il predetto accollo deve considerarsi cumulativo, non essendovi stata la liberazione di da parte della mutuante;
Parte_1
- che, sin dalla data di stipula del rogito tardava ad adempiere le CP_1 obbligazioni assunte ai fini del perfezionamento dell'accollo del mutuo a suo carico e, in particolare, alla data del 21 settembre 2020, non aveva ancora provveduto ad effettuare i necessari adempimenti richiestile dall'istituto per effettuare il regolare passaggio degli addebiti delle rate a suo carico;
- che parte attrice, pertanto, si vedeva costretta, nonostante la cessione della proprietà del bene, a far fronte ad alcune rate per un totale di € 1.169,19 corrispondenti alle rate del mutuo n. 168 di € 461,41, n. 169 di € 451,44, n. 170 di € 82,56, n. 171 di € 82,17 e n. 172 di € 91,61 per capitale ed interessi;
- che, in data 5 novembre 2020, giungeva la comunicazione da parte dell'istituto di credito di “adesione all'accollo”, convenuta tra le parti, senza liberazione del debitore originario;
- che, dopo poco tempo, , non avendo ottenuto la liberazione da parte Parte_1 dell'Istituto di credito mutuante cominciava a ricevere da parte della Controparte_4 solleciti di pagamento di rate non saldate da parte di in particolare, con CP_1 riferimento alle rate n. 181 – 184, con scadenza al 23/4, 23/5, 23/6, 23/7 e 23/8 del 2021, dell'importo di € 456,21 per la rata n. 181 e di € 456,20 per le rimanenti, per un totale di
€ 1.824,81 ad oggi aumentato ad € 2.281,01;
- che in data 9 settembre 2021, dava notizia, anticipandone i contenuti, Controparte_4
a , in quanto coobbligata, di aver incaricato una società di recupero crediti Parte_1 esterna al fine di procedere al recupero stragiudiziale del credito, con conseguente avvertimento, in caso di permanenza dell'insoluto, dell'attivazione degli strumenti a tutela del credito. L'odierna attrice, stante il mancato pagamento delle rate del mutuo da parte di
[...]
ha avviato il presente procedimento al fine di ottenere sia la risoluzione del CP_1 contratto di compravendita stipulato con la convenuta sia la restituzione di quanto pagato, con annesso risarcimento del danno e indennità di occupazione. si è costituita nel rispetto dei termini di legge e ha contestata tutto quanto CP_1 dedotto e affermato da parte attrice, chiedendo, in via principale, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, invece, di condannare parte attrice a restituire alla convenuta quanto dalla stessa versato per le rate di mutuo dal gennaio 2020 alla restituzione. La medesima ha affermato di non aver mai ricevuto alcun sollecito dalla con la CP_5 quale aveva concordato un piano di rientro in forza del quale aveva versato € 1.603,00 (€ 650,00 a febbraio 2022, € 500,00 a giugno 2022, € 458,00 ad ottobre 2022). pagina 4 di 9 Dopo una serie di rinvii chiesti dai legali delle parti per trattative pendenti tra le medesime, all'udienza del 10.02.2023 il difensore di parte convenuta dichiarava di rinunciare al mandato e di averlo comunicato alla cliente. Il G.I. concedeva – su richiesta del legale di parte attrice –i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 20.06.2023 nelle quale il legale di parte attrice chiedeva un rinvio essendo pendenti trattative con la Banca mutuataria. All'udienza del 30.01.2024 il difensore di parte attrice faceva presente che il credito originario era stato ceduto più volte ed era necessario individuare il cessionario per avviare le trattative e chiedeva, a tal fine, un rinvio. All'udienza dell'11.07.2024 le parti comunicavano il mancato raggiungimento dell'accordo e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 06.02.2025 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione, previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
II. La domanda proposta da parte attrice deve intendersi fondata nel merito per le ragioni di seguito esposte.
ha ceduto, con atto di compravendita datato 30.01.2020, ad Parte_1 CP_1
l'immobile ad uso abitativo collocato a Desio, via Mantegazza n.51, dietro pagamento della somma di euro 80.378,23 regolato mediante accollo passivo alla parte acquirente del residuo del mutuo concesso alla parte venditrice da Banca per la Casa s.p.a. Parte attrice, in via principale, ha chiesto di accertare l'inadempimento grave imputabile a parte convenuta e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di vendita immobiliare stipulato tra le parti stesse. Come noto, la richiesta di risoluzione del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 1453 c.c., - rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento” – prevede espressamente che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso il risarcimento del danno.” In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, come noto, il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. presuppone che l'inadempimento soddisfi il connotato della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c.; in particolare, con specifico riferimento al concetto di non scarsa importanza, l'inadempimento deve essere tale da alterare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale. Il giudice deve tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Ai sensi dell'art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” o, in altre parole, l'inadempimento non comporta la risoluzione se non impedisce la realizzabilità dell'intento perseguito dalle parti con il contratto.
pagina 5 di 9 La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito che adegua il principio dell'art. 1455 c.c.
, come sopra richiamato, ad un criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale, così da poter desumere la gravità dell'inadempimento anche dalla rilevanza della violazione del contratto, con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del rapporto, nonché del concreto interesse dall'altra parte all'esatta prestazione. La Suprema Corte ha statuito, relativamente alla valutazione della gravità dell'inadempimento, che “Il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.” (Cass. Civ., n. 22346/2014). Occorre rilevare che dalla documentazione presente in atti emerge che parte convenuta ha acquistato, in data 30.01.2020, l'immobile di proprietà dell'odierna attrice mediante accollo passivo del residuo mutuo ammontante ad euro 80.378,23. Inoltre, si evince che, sin dalla data successiva alla stipula del rogito, non CP_1 ha adempiuto alle obbligazioni assunte ai fini del perfezionamento dell'accollo del mutuo a suo carico;
in particolare – come si legge dallo scambio di e-mail tra parte attrice e la referente della Banca – la convenuta si recava in banca, solo nel mese di giugno, portando con sé “documentazione incompleta” ai fini del perfezionamento dell'operazione (cfr. doc. 5 e 6 parte attrice). Tale inadempimento è stato, inoltre, sollecitato da parte attrice per il tramite del difensore che ha inviato una lettera raccomandata di sollecito in data 21.09.2020 nella quale ad veniva intimato di adempiere all'obbligazione assunta entro 10 CP_1 giorni dal ricevimento (cfr. doc. 8 parte attrice). Solamente in data 05.10.2020, circa 10 mesi dopo la stipula del rogito, la ha CP_5 comunicato alle parti in causa l'adesione all'accollo convenuto, senza liberazione del debitore originario che resta, pertanto, obbligato in solido al pagamento delle rate (cfr. doc. 9 parte attrice). Per stessa ammissione di parte attrice, il quantum versato a titolo di saldo rate del mutuo dalla convenuta, a decorrere dalla data del rogito sino al 2024, ammonta ad euro 3.763,51, con ultimo versamento risalente alla data del 31.01.2023 (cfr. pag. 14 comparsa conclusionale parte attrice).
pagina 6 di 9 Per contro, non sussiste riscontro documentale al maggior importo, indicato genericamente in somma superiore ad Euro 6.000,00 asseritamente pagato dalla convenuta(cfr. comparsa di costituzione). La somma versata da risulta, allo stato degli atti, nettamente inferiore CP_1 rispetto al debito assunto con la stipula del contratto di compravendita e corrispondente ad euro 80.378,23. Inoltre, il mancato pagamento delle rate da parte della convenuta ha indotto la Banca creditrice a richiedere il pagamento delle rate scadute e non onorate dall'acquirente a
, venditrice, obbligata in solido, la quale ha saldato le rate nn. 168 – 172 Parte_1 quantificate in euro 1.169,19 per capitale ed interessi. Il grave inadempimento, di cui è chiamata a rispondere, ha condotto ad CP_1 un aumento della posizione a sofferenza ammontante ad euro 84.120,04, a fronte degli originari euro 80.378,23 concordati in sede di rogito. Alla luce di quanto appena esposto, dunque, il mancato pagamento delle rate accollate dall'odierna convenuta dalla data di stipula del rogito 30.01.2020, l'esiguo numero di rate saldate dalla stessa, l'aumento dell'esposizione debitoria, consentono di qualificare l'inadempimento di come grave in quanto il medesimo ha causato e sta CP_1 causando un grave pregiudizio all'odierna attrice la quale potrebbe subire azioni esecutive derivanti dalla mancata esecuzione dell'obbligazione assunta. Pertanto, il contratto di vendita immobiliare stipulato con la venditrice con Parte_1 atto Repertorio n. 3551 – Raccolta n. 20606 del notaio dr.ssa in data Controparte_2
30.01.2020, deve essere dichiarato risolto, ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c., e, per l'effetto, deve restituire l'immobile oggetto del contratto libero da CP_1 persone e/o cose a , entro e non oltre la data del 30.10.2025. Parte_1
Deve ordinarsi, inoltre, al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla intestazione a ( ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ag.) in data 13/05/1973 e residente in [...], dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani 3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza, con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore. pagina 7 di 9 Parte attrice ha, inoltre, chiesto la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma dovuta per l'occupazione dell'unità immobiliare, con decorrenza dalla data del rogito alla liberazione effettiva della medesima, da calcolarsi nella media delle locazioni per la stessa tipologia di immobile nel comune di Desio o come ritenuto di giustizia. Sul punto, è doveroso sottolineare il recente orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Giudicante, che ha superato la nozione di “danno in re ipsa” e ha individuato l'adozione di due categorie di “danno normale” o “danno presunto”. Secondo tale pronuncia, la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e, se necessario, dimostrata seppur attraverso mezzi indiretti. Atto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Nel caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, pertanto, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (cfr. Cass. Civ. sez. un. n. 33645/22). Nel caso di specie, il danno per l'occupazione dell'unità immobiliare deve essere valutato ex art. 1226 c.c. e deve essere individuato equitativamente nella somma di euro 400,00 al mese a far decorso dalla data del rogito 30.01.2020 sino alla data 31.05.2025 quantificato in complessive euro 26.000,00 Da tale importo devono essere detratte le somme dovute da in favore di Parte_1
con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma in CP_1 eccedenza nei confronti di . Parte_1
Segnatamente, ha effettuato pagamenti per euro 1.169,19, mentre Parte_1 [...] per euro 3.763,51; ciò comporterebbe una restituzione da parte di CP_1 Parte_1 di euro 2.594,32 in favore di CP_1
Tuttavia, dovendo pagare nei confronti di una somma, CP_1 Parte_1 determinata in euro 26.000,00, derivante dalla moltiplicazione di euro 400,00 (per ogni mese) a far decorso dalla data del rogito, avvenuto in data 30.01.2020, sino alla data del 31.05.2025, la somma di euro 2.594,32 deve essere posta in compensazione con tale importo, non dovendo pagare alcunché ad Parte_1 CP_1
Non possono essere riconosciuti gli importi richiesti a titolo di indennità di occupazione parametrata agli ulteriori canoni che andranno a maturare sino al rilascio, trattandosi di inammissibile condanna in futuro, essendo inapplicabile al caso di specie l'art. 664 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. risolve il contratto di vendita immobiliare stipulato tra la venditrice Parte_1
e l'acquirente con atto Repertorio n. 3551 – Raccolta n. 20606 del CP_1 notaio dr.ssa in data 30.01.2020; Controparte_2
2. condanna alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto CP_1 risolto, libero da persone e/o cose entro, e non oltre, la data 30.10.2025;
3. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla intestazione alla signora ( ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Ag.) in data 13/05/1973 e residente in [...], dell'unità immobiliare così indicata: a parte del fabbricato condominiale sito in Comune di Desio Frazione S. Carlo con accesso da Via Mantegazza e precisamente: appartamento composto da soggiorno con angolo cottura e patio al piano terreno e da soggiorno, camera e bagno al primo piano (detti piani collegati tra loro da scala interna) con accesso vano esterno con sottoscala. Il tutto censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: Foglio 2 (due) mappali 45 (quarantacinque) e 188 (centoottantotto) subalterno 4 (quattro), tra loro graffati, Via Paolo Mantegazza n. 3, Piani T-1, categoria A74, classe 3, vani
3 superficie catastale mq 77 rendita catastale Euro 154,94 (centocinquantaquattrovirgolanoavantaquattro) (planimetria allegata alla denuncia di variazione protocollo n. 49106 approvata dall'U.T.E. di Milano in data 3 ottobre 1988). Coerenze mappali 42, 46, 188 (parte) Via Mantegazza, con annesse le proporzionali quote di comproprietà su tutti gli spazi ed enti comuni all'intero fabbricato condominiale, tali per legge, fatto, uso e destinazione. A norma dell'art. 1117 del Codice Civile, nelle quote millesimali indicate nel Regolamento di condominio approvato ed in vigore;
4. condanna a corrispondere a la somma di euro 400,00 CP_1 Parte_1 per ciascun mese a titolo di indennità di occupazione, con decorrenza dalla data del rogito, ossia 30.01.2020, sino alla data del 31.05.2025 pari a complessivi euro 26.000,00 dalla cui somma deve porsi in compensazione il credito vantato da nei confronti di pari ad euro 2.594,32; CP_1 Parte_1
5. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1 euro 4217,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
6. con sentenza esecutiva.
Monza, 25 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo pagina 9 di 9