Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito Piero Panariti, difeso dall'avv. Giuseppe Gerbino per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
US ZO, SA IO e US ZA, quali eredi di AR ZO, elettivamente domiciliate in Roma, via Piave n. 52, presso l'avv. Renato Carcione, difese dagli avv.ti Domenico Vivona Zuaro e Salvatore Ciaravino per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- resistenti -
ed inoltre sul ricorso incidentale proposto da:
US ZO, SA IO e US ZA, come sopra domiciliate e difese;
- ricorrenti -
contro
Comune di Castellammare del Golfo, in persona del Sindaco;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 599 del 19 maggio-29 giugno 2000;
sentiti il Consigliere Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Renato Carcione, con delega, per le resistenti e ricorrenti incidentali;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del primo profilo del ricorso incidentale ed il rigetto del secondo profilo dello stesso ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR ZO il 9 febbraio 1989 ha citato davanti al Tribunale di Trapani il Comune di Castellammare del Golfo e l'imprenditore Carlo Bosco, chiedendone la condanna in solido al pagamento dell'indennità per l'occupazione legittima di un suo fondo di mq. 7137, disposta con provvedimento del 27 gennaio 1983 al fine della realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica, nonché al risarcimento del danno derivatole dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione medesima oltre il previsto quinquennio e dalla definitiva acquisizione dell'area con l'attuazione di quel programma senza l'adozione di decreto espropriativo.
Il giudizio, interrotto per il sopravvenuto fallimento del Bosco, è stato riassunto nei confronti del Curatore.
Il Tribunale, accogliendo la domanda solo nei riguardi del Comune, lo ha condannato al pagamento di lire 59.772.375, quale indennità per il periodo di occupazione legittima fino al 3 marzo 1988, di lire 19.299.336, quale danno per il prolungarsi senza titolo dell'occupazione fino al 14 aprile 1989, data del verificarsi dell'appropriazione del fondo con l'ultimazione degli alloggi progettati, e di lire 385.985.251, quale danno per la perdita della proprietà, oltre agli interessi legali.
Il Comune ha proposto gravame, eccependo l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti risarcitori, nonché l'incompetenza del Tribunale sulla richiesta inerente all'indennità di occupazione, in quanto funzionalmente devoluta in unico grado alla cognizione della Corte d'appello.
La ZO ha replicato sostenendo l'inammissibilità dell'impugnazione, per la mancanza di censure specifiche, e comunque contestandone il fondamento.
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 29 giugno 2000, ha reputato ammissibile il gravame, considerando, quanto all'eccezione di prescrizione (sollevata in secondo grado, come consentito dall'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990 n. 353), che non ne precludeva l'esame l'omessa indicazione delle circostanze di fatto sulle quali si basava, e, quanto all'eccezione d'incompetenza, che la relativa questione era da affrontarsi anche d'ufficio. Ha poi escluso il verificarsi di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sul rilievo che il dies a quo del termine di cinque anni era il 3 marzo 1988, data della cessazione del periodo di occupazione temporanea legittima, come accertato dal Tribunale con statuizione sul punto non censurata, e che di conseguenza non poteva essere condiviso l'assunto del Comune, secondo cui al momento della citazione introduttiva era in corso l'occupazione legittima e quel diritto al risarcimento non era ancora insorto (non potendo così beneficiare d'interruzione della prescrizione per effetto della citazione stessa).
La Corte di Palermo ha invece condiviso la tesi dell'incompetenza per materia del Tribunale sul credito indennitario, e, affermando la propria competenza in unico grado, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, lo ha liquidato in lire 35.862.825, con il criterio degli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata per l'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 332, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992
n. 359.
Il Comune, con ricorso notificato il 19 gennaio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Palermo, formulando tre censure.
US ZO, SA IO e US ZA, nella qualità di eredi di AR ZO, hanno presentato controricorso, ed hanno contestualmente proposto ricorso incidentale condizionato, con un'unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il ricorso incidentale rinnova la tesi dell'inammissibilità dell'appello del Comune, sotto il profilo della carenza di specifici motivi (art. 342 cod. proc. civ.), e va esaminato con priorità, per la natura della deduzione, senza che rilevi la sua proposizione in via subordinata all'eventuale accoglimento del ricorso principale, in ragione del carattere pregiudiziale della questione sollevata e dell'assenza del potere delle parti d'interferire mediante formule di condizionamento sull'ordine logico dei quesiti da definire (Cass. s.u. 23 maggio 2001 n. 212). Le ricorrenti incidentali non avanzano pertinenti critiche alla sentenza impugnata, ove ha ritenuto ininfluente l'eventuale genericità dell'appello in ordine all'eccezione di difetto di competenza del Tribunale, per la rilevabilità anche d'ufficio d'incompetenza di tipo funzionale, ed invece insistono nell'inammissibilità dell'appello stesso con riguardo all'eccezione di prescrizione, perché avanzata in modo generico e meramente enunciativo.
L'assunto è infondato.
Il requisito della specificità dei motivi di gravame deve essere riscontrato in relazione alla concreta vicenda.
Quando, come nel caso in esame, l'eccezione di prescrizione sia rimasta estranea al dibattito di primo grado e sia stata introdotta soltanto in secondo grado (nell'esercizio di facoltà concessa dalla normativa del tempo), il predetto requisito sussiste in presenza d'inequivoco riferimento dell'appellante al diritto per il quale sarebbe maturata la prescrizione estintiva ed al termine all'uopo applicabile, essendo i relativi elementi sufficienti ad individuare e delimitare la questione, mentre la mancanza di sostegno argomentativo e di indicazioni sui dati di fatto che evidenzierebbero il verificarsi della prescrizione medesima resta rilevante al diverso fine della consistenza dell'eccezione, da apprezzarsi sulla scorta delle circostanze già acclarate in causa.
I primi due motivi del ricorso principale censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto detta eccezione. Premesso che il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., può formarsi su un capo autonomo della decisione, non quindi su un mero accertamento di fatto con valenza incidentale, il Comune critica la Corte d'appello per aver ritenuto precluso il controllo sull'affermazione del Tribunale inerente al momento della cessazione dell'occupazione temporanea legittima.
Il riesame dell'epoca di detta cessazione, decisivo per stabilire il giorno iniziale del termine prescrizionale, era doveroso, ad avviso del ricorrente, in quanto una sollecitazione al riguardo era implicita nell'eccezione di prescrizione, non essendo configurabile in proposito acquiescenza ex art. 329 secondo comma cod. proc. civ.. I motivi sono infondati.
Nel processo d'appello il tema del dibattito è circoscritto non soltanto dall'eventuale formazione di giudicato interno, su quelle parti della sentenza di primo grado che integrino statuizioni autonome e che siano esplicitamente od implicitamente accettate, ma anche, nell'ambito delle domande ed eccezioni portate all'esame del giudice di secondo grado, dai motivi dell'atto di gravame, la cui doverosa specificità non consente d'indagare e pronunciare su questioni che non siano rilevabili d'ufficio, e che non siano state sollevate dalla parte istante, direttamente, od indirettamente, in relazione ai necessari antecedenti logici delle tesi avanzate. Nella specie, il Tribunale ha determinato il momento della nascita del diritto al risarcimento del danno allegato dalla ZO, ed il Comune, nell'eccepirne con l'appello l'estinzione per prescrizione, si è limitato a sostenere il decorso del relativo termine. Ne deriva che la Corte di Palermo non aveva il potere-dovere di rivedere detto accertamento, in quanto una diversa collocazione nel tempo dell'insorgenza del diritto al ristoro del danno non era addotta a corredo dell'eccezione e non ne costituiva implicito presupposto.
Il terzo motivo del ricorso, con la denuncia di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., è rivolto a sostenere che la Corte di Palermo
non poteva statuire sull'indennità di occupazione legittima, in assenza di domanda della parte appellata, la quale si era limitata a confutare l'eccezione d'incompetenza del Tribunale. Il motivo è infondato.
La domanda di riconoscimento e di liquidazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, formulata in primo grado ed accolta dal Tribunale, è stata inequivocamente mantenuta ferma in secondo grado, con l'espressa richiesta della ZO di conferma anche sul punto della sentenza appellata.
La Corte di Palermo, pertanto, nel decidere su tale indennità, dopo aver ritenuto l'incompetenza del Tribunale ed affermato la propria competenza quale giudice di unico grado, non è incorsa in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in quanto ha accordato alla ZO il bene dalla stessa reclamato anche nella fase processuale attivata dal Comune.
La diversa problematica dell'ammissibilità di una decisione in unico grado, da parte del giudice alla cui cognizione la domanda sia portata in fase d'appello, non può essere affrontata in questa sede, dato che la soluzione positiva adottata dalla Corte di Palermo non è investita dalla censura in esame, la quale si esaurisce nella deduzione d'inosservanza dell'art. 112 cod. proc. civ.. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti.
La reciprocità della soccombenza rende equa la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta, e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 10 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004