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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8601 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69762/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AC AN LI, elettivamente domiciliato in Via Costantino,4 00145 Roma ITALIA presso il difensore avv. AC AN LI
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. INGRILLI LAURA ( VIA OVIDIO 26 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA OVIDIO 26 00193 ROMA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha avanzato opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 17103/2022 emesso dal Tribunale di Roma, richiesto dal
[...]
dell'importo di € 10.277,97, oltre interessi ex Dl. 231/2002 a titolo di fornitura di CP_1 energia elettrica somministrata alla società con sede in Amorosi, Via Telese n. 129.
La opponente ha contestato in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adìto, nel merito, il difetto dei requisiti ex artt. 633 e ss CPC e la riferibilità del contratto di fornitura alla opponente medesima.
Concessi i termini di cui all'art. 183 CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, udienza tenuta in modalità cartolare. Con ordinanza dello 05.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate negli scritti difensivi, si osserva:
1) in primo luogo, l'eccezione, preliminare / pregiudiziale, di incompetenza non può essere condivisa applicandosi in esame l'art. 1182 CC trattandosi di obbligazione inerente la consegna di somme di denaro e le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 CPC per cui la competenza si radica, in modo alternativo, presso la sede della società convenuta (in tal modo, quella opposta);
2) nel merito, il disconoscimento operato dalla società opponente relativamente ai contratti sottoscritti con diverse società di fornitura (allegati da odierna CP_1 opposta) si è mostrato alquanto fugace nel primo atto di costituzione della società, che segna il momento per sollevare ritualmente tale contestazione, decorso il quale il disconoscimento del contratto non è tempestivo;
3) nel caso in esame, nell'atto di opposizione la parte opponente si era riservata di avanzare il formale disconoscimento del contratto che interessa le odierne parti del giudizio, e solo nella comparsa conclusiva, ha meglio precisato la eccezione de qua, avverso la quale, d'altro canto, la società opposta non ha avanzato la formale richiesta di espletamento, per quanto di interesse, del giudizio di verificazione ex artt.
pagina 2 di 3 214 e ss CPC;
4) ed anzi, la società non ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione, né ha CP_1
Part avanzato richieste probatorie idonee a contestare le difese della , odierna opponente;
5) dalla lettura degli scritti conclusivi, la società opposta non sembra neppure aver contrastato la tesi della parte opponente circa l'insussistenza della prova dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, chiedendo, e concludendo per la compensazione delle spese di lite e per il rigetto di una sua eventuale condanna ai sensi dell'art. 96 CPC, sollecitata dalla;
Parte_1
6) ne consegue che, alla luce delle contestazioni e delle difese avanzate dalla società opponente, delle richieste conclusive della società opposta, nonché del materiale probatorio offerto da entrambe, si reputa poter concludere per la revoca del decreto ingiuntivo per essere manchevoli le condizioni di liquidità della ragione di credito, e, per effetto dell'incertezza della difesa della opponente, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 17103/2022 emesso il 29.09.2022 dal Tribunale di Roma;
2) letto l'art. 92 CPC, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
ROMA, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69762/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AC AN LI, elettivamente domiciliato in Via Costantino,4 00145 Roma ITALIA presso il difensore avv. AC AN LI
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANCINI GIANLUCA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. INGRILLI LAURA ( VIA OVIDIO 26 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA OVIDIO 26 00193 ROMA presso il difensore avv. MANCINI GIANLUCA
OPPOSTA / CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha avanzato opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo di pagamento n. 17103/2022 emesso dal Tribunale di Roma, richiesto dal
[...]
dell'importo di € 10.277,97, oltre interessi ex Dl. 231/2002 a titolo di fornitura di CP_1 energia elettrica somministrata alla società con sede in Amorosi, Via Telese n. 129.
La opponente ha contestato in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adìto, nel merito, il difetto dei requisiti ex artt. 633 e ss CPC e la riferibilità del contratto di fornitura alla opponente medesima.
Concessi i termini di cui all'art. 183 CPC, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, udienza tenuta in modalità cartolare. Con ordinanza dello 05.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 CPC per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le richieste delle parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate negli scritti difensivi, si osserva:
1) in primo luogo, l'eccezione, preliminare / pregiudiziale, di incompetenza non può essere condivisa applicandosi in esame l'art. 1182 CC trattandosi di obbligazione inerente la consegna di somme di denaro e le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 CPC per cui la competenza si radica, in modo alternativo, presso la sede della società convenuta (in tal modo, quella opposta);
2) nel merito, il disconoscimento operato dalla società opponente relativamente ai contratti sottoscritti con diverse società di fornitura (allegati da odierna CP_1 opposta) si è mostrato alquanto fugace nel primo atto di costituzione della società, che segna il momento per sollevare ritualmente tale contestazione, decorso il quale il disconoscimento del contratto non è tempestivo;
3) nel caso in esame, nell'atto di opposizione la parte opponente si era riservata di avanzare il formale disconoscimento del contratto che interessa le odierne parti del giudizio, e solo nella comparsa conclusiva, ha meglio precisato la eccezione de qua, avverso la quale, d'altro canto, la società opposta non ha avanzato la formale richiesta di espletamento, per quanto di interesse, del giudizio di verificazione ex artt.
pagina 2 di 3 214 e ss CPC;
4) ed anzi, la società non ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione, né ha CP_1
Part avanzato richieste probatorie idonee a contestare le difese della , odierna opponente;
5) dalla lettura degli scritti conclusivi, la società opposta non sembra neppure aver contrastato la tesi della parte opponente circa l'insussistenza della prova dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, chiedendo, e concludendo per la compensazione delle spese di lite e per il rigetto di una sua eventuale condanna ai sensi dell'art. 96 CPC, sollecitata dalla;
Parte_1
6) ne consegue che, alla luce delle contestazioni e delle difese avanzate dalla società opponente, delle richieste conclusive della società opposta, nonché del materiale probatorio offerto da entrambe, si reputa poter concludere per la revoca del decreto ingiuntivo per essere manchevoli le condizioni di liquidità della ragione di credito, e, per effetto dell'incertezza della difesa della opponente, per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 17103/2022 emesso il 29.09.2022 dal Tribunale di Roma;
2) letto l'art. 92 CPC, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
ROMA, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3