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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6163 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27762/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 27762/2015 avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI
CADUTI IN SUCCESSIONE
TRA
DI , CF. , nata a [...] il Persona_1 C.F._1
21.02.1930 e residente in [...]al Corso Italia n. 146, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. ROMANO
ENRICO (C.F. ) e dall'Avv. FERRARO ERMANNO (C.F. C.F._2
) presso i quali è elett. te dom. ta al Corso Vittorio Emanuele n. C.F._3
670,PEC ; Email_1
ATTRICE
CONTRO
, CF. , nato a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._4
RI in Via Monticelle n. 10, rapp. e dif., giusta mandato in atti dall'Avv. MARTONE
CLEMENTE (C.F. ), i del Foro di Cassino con studio alla Via O. C.F._5
Spaventola n. 18 in Formia, ed elett.te dom.to presso gli stessi alla Via Suarez n. 15 in
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Gennaro De Chiara. I suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del procedimento agli indirizzi PEC
, fax 077121031; Email_2 Email_3
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. Di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il sig. . Controparte_1
Parte attrice deduceva che:
essa ed il figlio sig. erano divenuti proprietari, ciascuno per la Controparte_1
quota di ½, dell'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU,
Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3 m, vani 4,5, per successione legittima dal rispettivo coniuge e padre sig. deceduto in Persona_2
RI (con ultimo domicilio in Napoli) in data 10.06.2013, giusta dichiarazione di successione registrata a Napoli in data 02.11.2013 al n. 5287, vol. 9990;
la sig.ra aveva dedotto, altresì, che, con atto per Notaio Parte_1
di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, registrato in data Per_3
4.04.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158, essa ed il figlio, sig. avevano Controparte_1
[... proceduto alla divisione del predetto immobile, con attribuzione alla sig.ra del diritto di usufrutto vitalizio e del diritto di nuda proprietà, avente ad Pt_1
oggetto il medesimo immobile, al sig. Controparte_1
la sig.ra aveva dedotto altresì che, costituendo l'immobile Parte_1
oggetto della divisione la casa coniugale, essa era ed è titolare del relativo diritto di abitazione quale coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 c.c., con la conseguenza che essa non aveva la necessità ed interesse a conseguire l'usufrutto vitalizio dell'immobile de quo in sede di divisione, ben potendo continuare ad occupare lo stesso sino alla data del suo decesso nel pieno esercizio del diritto di abitazione;
l'attrice aveva dedotto anche che essendo stato attribuito ad essa in sede di scioglimento della comunione ereditaria di cui si discute un diritto, di natura
[... reale, sostanzialmente assimilabile a quello di abitazione di cui essa sig.ra era già titolare, la “divisione” per cui è causa era priva di qualsivoglia Pt_1
causa ed oggetto, non essendo intervenuta nella fattispecie in esame alcuna attribuzione concreta. Inoltre, la “trasformazione” della quota ideale di cui era titolare la sig.ra in un determinato bene avente lo stesso valore Pt_1
economico di quello attribuito all'altro condividente, determinava che l'atto per
Notaio di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, era Per_3
incontestabilmente nullo, annullabile e, comunque, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, per violazione degli artt. 1325 e ss. e 1418 e ss. c.c.;
la “quota” attribuitale con l'atto di divisione menzionato, consistente nel diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile di cui si discute non corrispondeva, né avrebbe potuto corrispondere al valore della quota che le spettava di diritto, pari al 50% del valore di mercato dell'immobile stesso alla data della divisione o alla data di apertura della successione del sig. e ciò tenendo Persona_2
anche conto del fatto che il valore del predetto “diritto di abitazione” di cui era titolare la sig.ra andava “stralciato” dall'asse ereditario;
Pt_1
alla sig.ra non poteva essere attribuita una quota inferiore al valore di Pt_1
¾ della metà (1/2) della quota di titolarità del convenuto sig. Controparte_1
[... considerato che il valore della quota di “usufrutto” attribuito ad essa sig.ra
(avente anni 84 al momento dell'atto di divisione) in relazione Pt_1
all'immobile in questione, anche a voler determinare il relativo valore ai sensi del d.lgs. 346/1990 e del d.p.r. 131/1986, era inferiore al 37,50% (ovvero ai ¾ della metà dell'immobile) della quota pari al 50% spettante invece di diritto ad essa sig.ra Pt_1
la sig.ra aveva dedotto, inoltre, che in presenza di tale situazione era Pt_1
evidente l'intervenuta lesione per oltre un quarto della quota ereditaria spettante ad essa sig.ra nella qualità di condividente ai sensi dell'art. Pt_1
763 c.c., con la conseguente sussistenza nel caso concreto dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla rescissione della divisione in questione;
la sig.ra aveva dedotto, inoltre, che con atto di Parte_1
compravendita per Notaio i Gaeta del 15.04.2014, rep. n. 1444/1142, Per_3
lei ed il figlio, sig. avevano venduto a terzi gli immobili siti in Controparte_1
CC (AV) riportati in N.C.E.U del Comune di CC al foglio
13, particelle 597, sub 3, 601 e 606 tra loro graffate categoria A/2, cl. 2 vani 3 e
597, sub 12, cat. C/6, cl. 2, mq. 16;
il prezzo della suddetta vendita, stabilito nell'importo di euro 45.000,00 era stato corrisposto, anche per la quota spettante ad essa sig.ra Parte_1
pari a 3/4, mediante due assegni circolari entrambi intestati al solo nominativo
(“ ) rispettivamente: Controparte_1
-il primo, dell'importo di euro 6.550,00, n. 52-04587424 10, emesso in data
10.4.2014 dalla “Banca di Credito Popolare S.p.A.”;
-il secondo, dell'importo di euro 38.450,00, n. 64-0084306708, emesso in data
11.04.2014 dalla “Unipol Banca S.p.A.”, il tutto per il complessivo importo di euro
45.000,00;
la somma di euro 33.750,00, costituente la quota parte del prezzo della suddetta vendita, spettante di diritto ad essa sig.ra non era stata mai restituita Pt_1
alla stessa dal convenuto sig. più volte sollecitato a tale Controparte_1
restituzione (da ultimo anche con lettera dell'8.09.2015). Di conseguenza la sig.ra aveva il diritto di ottenere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2037 c.c., la restituzione da parte del sig. della somma di euro Controparte_1
33.750,00 e/o, gradatamente, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta per la causale esposta, ed, in via gradata e salvo gravame, ad ottenere la condanna del sig. lla corresponsione di un indennizzo per arricchimento CP_1
senza causa ex art. 2041 c.c., pari all'importo di cui sopra, il tutto sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per il maggior danno, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento e perdita della redditività del denaro sempre dal sorgere del credito al saldo effettivo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo;
aveva promosso contestualmente e separatamente un procedimento di mediazione. Tutto quanto premesso, chiedeva al Giudice di: dichiarare nulla, annullare, e, comunque, revocare e/o priva di effetti giuridici, la divisione di cui all'atto per Notaio di Per_3
Gaeta del 1°.4.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data 4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158 ed il medesimo atto, con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
in via gradata e salvo gravame rispetto alla domanda, accertare e dichiarare l'intervenuta lesione di oltre un quarto del diritto ereditario spettante ad essa in conseguenza dell'atto di divisione per
Notaio di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data Per_3
4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn.
11843/7157/11844/7158, e, per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 763 c.c. e di ogni altra norma relativa, la rescissione della divisione per cui è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile innanzi indicato, sempre preservando il diritto di abitazione in capo alla esponente sig.ra , con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
Parte_1
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero dello stesso da ogni relativa responsabilità, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
condannare il convenuto sig. alla Controparte_1
restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 33.750,00 Parte_1
e/o, gradatamente, di quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, spettante ad essa sig.ra in relazione atto di compravendita per Notaio i Gaeta Pt_1 Per_3
del 15.4.2014, rep. n. 1444/1142, ed in via ancor più gradata e sempre salvo gravame, alla corresponsione, sempre in favore di essa sig.ra di un indennizzo per Pt_1
arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nella misura corrispondente alla somma sopra indicata e, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che codesto
Ecc.mo Tribunale riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, il tutto sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento e perdita della redditività del denaro sempre dal sorgere del credito al saldo effettivo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo con ogni pronuncia consequenziale;
in caso di sua opposizione, condannare genericamente il convenuto sig. al Controparte_1
risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla esponente sig.ra Parte_1
da liquidarsi in separato giudizio.
[...]
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo al Giudice di: dichiarare Controparte_1
improcedibile la domanda e concedere un termine per l'espletamento del procedimento di mediazione;
in subordine rigettare tutte le domande dell'attrice poiché improcedibili, inammissibili e infondate.
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposte ed espletate la prove testimoniali e la consulenza di ufficio;
il Giudice all'udienza del 05.12.2024 ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
In primo luogo va disattesa l'eccezione d'improcedibilità essendo stato regolarmente instaurato il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di mediazione presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli , conclusosi con verbale negativo a causa dell'assenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01/03/2010 n. Controparte_1
28, come modificato dalla legge 09/08/2013 n. 98,
In secondo luogo passando va disattesa la domanda di annullamento dell'atto di divisione per Notaio di Gaeta del 01.04.2014, ex art. 1325 e 1418 c.c., essendo Per_3
lo stesso perfettamente valido ed efficace, considerato che non viene impugnato per errore, violenza e dolo.
Non si ravvisano gli estremi degli artt. 1325 e 1418 c.c. perché tutti i requisiti di validità dell'atto erano presenti al momento della stipula, specie con particolare riferimento all'accordo tra le parti e alla causa.
Difatti la parte ha espressamente scelto di realizzare il proprio Parte_1
diritto ereditario sull'immobile con un usufrutto vitalizio, volendo disporne a fini diversi rispetto al diritto di abitazione e di uso del mobilio ex art. 540 c.c.
Difatti la causa del contratto viene generalmente identificata nella “ragione pratica” dell'operazione negoziale, l'assetto di interessi al quale le parti intendono dare vita attraverso il negozio da loro posto in essere. Le attribuzioni patrimoniali che i contraenti programmano di realizzare devono infatti avere una loro ragione giustificativa quali lo scambio tra prestazioni, lo scopo di liberalità, l'assunzione di una garanzia che rappresentano alcune delle possibili cause di un negozio giuridico, alcuni dei possibili assetti di interesse che le parti realizzano attraverso il negozio, alcuni delle possibili la ragioni giustificative degli spostamenti patrimoniali programmati dal contratto.
Possiamo anzi affermare che la causa degli spostamenti patrimoniali può di regola identificarsi in una causa onerosa, in una causa di liberalità o in una causa di garanzia.
Pertanto nell'atto pubblico in questione, con la precisa scelta dell'usufrutto vitalizio,
l'attrice ha anche rinunziato per “facta concludentia” al diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c., pattuendo un diritto , quale appunto l'usufrutto, incompatibile e di ampiezza molto più estesa rispetto al “ mero uso” dei beni ai sensi dell'art.540 c.c. .
Priva di pregio è la tesi parte attrice che il valore dei beni ricevuti sia sostanzialmente analogo , in quanto tale circostanza è frutto unicamente dell'età comunque piuttosto avanzata della stessa che porta , per una serie di ragione a fare combaciare i due valori.
Detta divisione essendo poi stata redatta con atto pubblico di divisione, debitamente trascritto, ha garantito comunque anche il requisito della forma.
In merito alla domanda subordinata di rescissione della divisione , la legge prevede, in presenza di una lesione oltre il quarto, all'art. 763 c.c. la rescindibilità del contratto di divisione qualora taluno dei condividenti dimostri di essere stato leso oltre il quarto e quindi dimostri, cioè, di aver conseguito beni di valore inferiore di almeno un quarto rispetto al valore della quota spettante. La norma consente che l'azione di rescissione possa essere esercitata anche in caso di divisione fatta dal testatore, ma qualora il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede . La lesione oltre il quarto, in ogni caso, deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè nel momento dell'attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti e l'impugnazione deve avere ad oggetto il primo atto con cui si realizzi una divisione definitiva, indipendentemente da successive formalizzazioni. ai sensi e per gli effetti dell'art.763 c.c.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale di avvalersi della CTU espletata dal CTU ing.
il quale ha determinato il valore venale dell'immobile sito in Napoli al Persona_4
Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl.
3m, vani 4,5,in € 158.000 laddove invece il diritto di usufrutto risulta pari al 20% dello stesso ovvero ad € 31.600, risulta quindi evidente la lesione in capo alla
[...]
di oltre un quarto la quota di diritto, scaturente dalla successione legittima Parte_1 del marito sig. con la conseguente fondatezza della domanda di Persona_2
rescissione ex art. 763 c.c.
In merito poi alla domanda di restituzione della somma di € 33.750,00 (euro trentatremilasettecentocinquantavirgolazero), pari alla quota di sua titolarità con riferimento al corrispettivo della vendita dell'immobile di cui all'atto per Notaio di Gaeta del 15.4.2014, rep. n. 1444/1142, incassato integralmente dal Per_3
convenuto sig. va rilevato che, nel caso concreto, contrariamente a Controparte_1
quanto dedotto da esso sig. non è certo intervenuta né, comunque, è stata CP_1
provata qualsivoglia assunta “donazione remuneratoria” e/o “modale” che sarebbe stata posta in essere in suo favore dalla attrice sig.ra . Parte_1
Va precisato, inoltre che la donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario. (Cass. civ. n. 10262/2016),
Anzi dall'esame della Ipotesi questa non certo ravvisabile nel caso concreto, né, comunque, dimostrata dal convenuto sig. di tanto onerato anche in Controparte_1
forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.. così come pure, la pretesa restituzione della somma di euro 10.000,00 dedotta per la prima volta solo nel secondo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, quindi, in maniera inammissibile, inoltre non risulta fornita dal convenuto sig. la prova dell'imputazione di tale Controparte_1
somma alla restituzione parziale del prezzo di vendita degli immobili di cui si discute. Da tali ragioni deriva l'accoglimento anche della domanda di restituzione della somma di €
33.750,00 in capo al convenuto Controparte_1
Le circostanze poi dedotte da parte convenute sulla volontà di parte attrice di porre in affitto l'immobile de quo e di volere remunerare il figlio er l'assistenza Controparte_1
prestata al padre , sono poi state confutate anche dall'esame delle dichiarazioni dei testi.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
La causa va poi rimessa in istruttoria in relazione all'ulteriore domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione inerente lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5. e per le determinazioni definitive sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , iscritta al N.R.G. Parte_1 Controparte_1
27762/2015 avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE , così provvede:
• Dichiara la rescissione ex art. 763 c.c. del contratto di divisione a rogito Notaio Per_3
di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data 4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez.
SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5,
• Condanna alla restituzione in favore della attrice di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 33.750,00 oltre interessi come in parte motiva.
• Ordina al competente conservatore la trascrizione della presente sentenza relativa all'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5 sollevando lo stesso da ogni responsabilità.
• Dispone la remissione della causa sul ruolo per le ulteriori determinazioni inerenti scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile sito in Napoli al Corso
Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5. come da separata ordinanza.
• Spese al definitivo .
Napoli,16.06.2025. IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 27762/2015 avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI
CADUTI IN SUCCESSIONE
TRA
DI , CF. , nata a [...] il Persona_1 C.F._1
21.02.1930 e residente in [...]al Corso Italia n. 146, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. ROMANO
ENRICO (C.F. ) e dall'Avv. FERRARO ERMANNO (C.F. C.F._2
) presso i quali è elett. te dom. ta al Corso Vittorio Emanuele n. C.F._3
670,PEC ; Email_1
ATTRICE
CONTRO
, CF. , nato a [...] il [...], residente ad Controparte_1 C.F._4
RI in Via Monticelle n. 10, rapp. e dif., giusta mandato in atti dall'Avv. MARTONE
CLEMENTE (C.F. ), i del Foro di Cassino con studio alla Via O. C.F._5
Spaventola n. 18 in Formia, ed elett.te dom.to presso gli stessi alla Via Suarez n. 15 in
Napoli, presso lo studio dell'Avv. Gennaro De Chiara. I suddetti avvocati dichiarano di voler ricevere le comunicazioni del procedimento agli indirizzi PEC
, fax 077121031; Email_2 Email_3
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4),
c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, la cui immediata operatività anche per i giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della
“novella” (4/7/2009) è espressamente sancita dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 58, comma 2°, L. cit. Di conseguenza, i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice, la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio il sig. . Controparte_1
Parte attrice deduceva che:
essa ed il figlio sig. erano divenuti proprietari, ciascuno per la Controparte_1
quota di ½, dell'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU,
Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3 m, vani 4,5, per successione legittima dal rispettivo coniuge e padre sig. deceduto in Persona_2
RI (con ultimo domicilio in Napoli) in data 10.06.2013, giusta dichiarazione di successione registrata a Napoli in data 02.11.2013 al n. 5287, vol. 9990;
la sig.ra aveva dedotto, altresì, che, con atto per Notaio Parte_1
di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, registrato in data Per_3
4.04.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158, essa ed il figlio, sig. avevano Controparte_1
[... proceduto alla divisione del predetto immobile, con attribuzione alla sig.ra del diritto di usufrutto vitalizio e del diritto di nuda proprietà, avente ad Pt_1
oggetto il medesimo immobile, al sig. Controparte_1
la sig.ra aveva dedotto altresì che, costituendo l'immobile Parte_1
oggetto della divisione la casa coniugale, essa era ed è titolare del relativo diritto di abitazione quale coniuge superstite ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 c.c., con la conseguenza che essa non aveva la necessità ed interesse a conseguire l'usufrutto vitalizio dell'immobile de quo in sede di divisione, ben potendo continuare ad occupare lo stesso sino alla data del suo decesso nel pieno esercizio del diritto di abitazione;
l'attrice aveva dedotto anche che essendo stato attribuito ad essa in sede di scioglimento della comunione ereditaria di cui si discute un diritto, di natura
[... reale, sostanzialmente assimilabile a quello di abitazione di cui essa sig.ra era già titolare, la “divisione” per cui è causa era priva di qualsivoglia Pt_1
causa ed oggetto, non essendo intervenuta nella fattispecie in esame alcuna attribuzione concreta. Inoltre, la “trasformazione” della quota ideale di cui era titolare la sig.ra in un determinato bene avente lo stesso valore Pt_1
economico di quello attribuito all'altro condividente, determinava che l'atto per
Notaio di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, era Per_3
incontestabilmente nullo, annullabile e, comunque, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, per violazione degli artt. 1325 e ss. e 1418 e ss. c.c.;
la “quota” attribuitale con l'atto di divisione menzionato, consistente nel diritto di usufrutto vitalizio dell'immobile di cui si discute non corrispondeva, né avrebbe potuto corrispondere al valore della quota che le spettava di diritto, pari al 50% del valore di mercato dell'immobile stesso alla data della divisione o alla data di apertura della successione del sig. e ciò tenendo Persona_2
anche conto del fatto che il valore del predetto “diritto di abitazione” di cui era titolare la sig.ra andava “stralciato” dall'asse ereditario;
Pt_1
alla sig.ra non poteva essere attribuita una quota inferiore al valore di Pt_1
¾ della metà (1/2) della quota di titolarità del convenuto sig. Controparte_1
[... considerato che il valore della quota di “usufrutto” attribuito ad essa sig.ra
(avente anni 84 al momento dell'atto di divisione) in relazione Pt_1
all'immobile in questione, anche a voler determinare il relativo valore ai sensi del d.lgs. 346/1990 e del d.p.r. 131/1986, era inferiore al 37,50% (ovvero ai ¾ della metà dell'immobile) della quota pari al 50% spettante invece di diritto ad essa sig.ra Pt_1
la sig.ra aveva dedotto, inoltre, che in presenza di tale situazione era Pt_1
evidente l'intervenuta lesione per oltre un quarto della quota ereditaria spettante ad essa sig.ra nella qualità di condividente ai sensi dell'art. Pt_1
763 c.c., con la conseguente sussistenza nel caso concreto dei presupposti di fatto e di diritto per procedere alla rescissione della divisione in questione;
la sig.ra aveva dedotto, inoltre, che con atto di Parte_1
compravendita per Notaio i Gaeta del 15.04.2014, rep. n. 1444/1142, Per_3
lei ed il figlio, sig. avevano venduto a terzi gli immobili siti in Controparte_1
CC (AV) riportati in N.C.E.U del Comune di CC al foglio
13, particelle 597, sub 3, 601 e 606 tra loro graffate categoria A/2, cl. 2 vani 3 e
597, sub 12, cat. C/6, cl. 2, mq. 16;
il prezzo della suddetta vendita, stabilito nell'importo di euro 45.000,00 era stato corrisposto, anche per la quota spettante ad essa sig.ra Parte_1
pari a 3/4, mediante due assegni circolari entrambi intestati al solo nominativo
(“ ) rispettivamente: Controparte_1
-il primo, dell'importo di euro 6.550,00, n. 52-04587424 10, emesso in data
10.4.2014 dalla “Banca di Credito Popolare S.p.A.”;
-il secondo, dell'importo di euro 38.450,00, n. 64-0084306708, emesso in data
11.04.2014 dalla “Unipol Banca S.p.A.”, il tutto per il complessivo importo di euro
45.000,00;
la somma di euro 33.750,00, costituente la quota parte del prezzo della suddetta vendita, spettante di diritto ad essa sig.ra non era stata mai restituita Pt_1
alla stessa dal convenuto sig. più volte sollecitato a tale Controparte_1
restituzione (da ultimo anche con lettera dell'8.09.2015). Di conseguenza la sig.ra aveva il diritto di ottenere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1
2037 c.c., la restituzione da parte del sig. della somma di euro Controparte_1
33.750,00 e/o, gradatamente, di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta per la causale esposta, ed, in via gradata e salvo gravame, ad ottenere la condanna del sig. lla corresponsione di un indennizzo per arricchimento CP_1
senza causa ex art. 2041 c.c., pari all'importo di cui sopra, il tutto sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per il maggior danno, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento e perdita della redditività del denaro sempre dal sorgere del credito al saldo effettivo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo;
aveva promosso contestualmente e separatamente un procedimento di mediazione. Tutto quanto premesso, chiedeva al Giudice di: dichiarare nulla, annullare, e, comunque, revocare e/o priva di effetti giuridici, la divisione di cui all'atto per Notaio di Per_3
Gaeta del 1°.4.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data 4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158 ed il medesimo atto, con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
in via gradata e salvo gravame rispetto alla domanda, accertare e dichiarare l'intervenuta lesione di oltre un quarto del diritto ereditario spettante ad essa in conseguenza dell'atto di divisione per
Notaio di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data Per_3
4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn.
11843/7157/11844/7158, e, per l'effetto, disporre, ai sensi dell'art. 763 c.c. e di ogni altra norma relativa, la rescissione della divisione per cui è causa, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile innanzi indicato, sempre preservando il diritto di abitazione in capo alla esponente sig.ra , con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
Parte_1
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della sentenza, con esonero dello stesso da ogni relativa responsabilità, con ogni pronuncia connessa e consequenziale;
condannare il convenuto sig. alla Controparte_1
restituzione in favore della sig.ra della somma di euro 33.750,00 Parte_1
e/o, gradatamente, di quella eventuale diversa somma, maggiore o minore, spettante ad essa sig.ra in relazione atto di compravendita per Notaio i Gaeta Pt_1 Per_3
del 15.4.2014, rep. n. 1444/1142, ed in via ancor più gradata e sempre salvo gravame, alla corresponsione, sempre in favore di essa sig.ra di un indennizzo per Pt_1
arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. nella misura corrispondente alla somma sopra indicata e, comunque, nella diversa somma, maggiore o minore, che codesto
Ecc.mo Tribunale riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, il tutto sempre oltre interessi al tasso bancario corrente e d'uso dal sorgere del credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, svalutazione monetaria, ritardo nel pagamento e perdita della redditività del denaro sempre dal sorgere del credito al saldo effettivo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziaria all'effettivo soddisfo con ogni pronuncia consequenziale;
in caso di sua opposizione, condannare genericamente il convenuto sig. al Controparte_1
risarcimento di ogni danno subito e subendo dalla esponente sig.ra Parte_1
da liquidarsi in separato giudizio.
[...]
Si costituiva in giudizio il sig. chiedendo al Giudice di: dichiarare Controparte_1
improcedibile la domanda e concedere un termine per l'espletamento del procedimento di mediazione;
in subordine rigettare tutte le domande dell'attrice poiché improcedibili, inammissibili e infondate.
Concessi i termini ex art.183, co.6, cpc;
disposte ed espletate la prove testimoniali e la consulenza di ufficio;
il Giudice all'udienza del 05.12.2024 ha assegnato la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia e passando alla disamina della "res controversa", la domanda giudiziale è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.
In primo luogo va disattesa l'eccezione d'improcedibilità essendo stato regolarmente instaurato il procedimento di mediazione innanzi all'Organismo di mediazione presso il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli , conclusosi con verbale negativo a causa dell'assenza di parte convenuta ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 01/03/2010 n. Controparte_1
28, come modificato dalla legge 09/08/2013 n. 98,
In secondo luogo passando va disattesa la domanda di annullamento dell'atto di divisione per Notaio di Gaeta del 01.04.2014, ex art. 1325 e 1418 c.c., essendo Per_3
lo stesso perfettamente valido ed efficace, considerato che non viene impugnato per errore, violenza e dolo.
Non si ravvisano gli estremi degli artt. 1325 e 1418 c.c. perché tutti i requisiti di validità dell'atto erano presenti al momento della stipula, specie con particolare riferimento all'accordo tra le parti e alla causa.
Difatti la parte ha espressamente scelto di realizzare il proprio Parte_1
diritto ereditario sull'immobile con un usufrutto vitalizio, volendo disporne a fini diversi rispetto al diritto di abitazione e di uso del mobilio ex art. 540 c.c.
Difatti la causa del contratto viene generalmente identificata nella “ragione pratica” dell'operazione negoziale, l'assetto di interessi al quale le parti intendono dare vita attraverso il negozio da loro posto in essere. Le attribuzioni patrimoniali che i contraenti programmano di realizzare devono infatti avere una loro ragione giustificativa quali lo scambio tra prestazioni, lo scopo di liberalità, l'assunzione di una garanzia che rappresentano alcune delle possibili cause di un negozio giuridico, alcuni dei possibili assetti di interesse che le parti realizzano attraverso il negozio, alcuni delle possibili la ragioni giustificative degli spostamenti patrimoniali programmati dal contratto.
Possiamo anzi affermare che la causa degli spostamenti patrimoniali può di regola identificarsi in una causa onerosa, in una causa di liberalità o in una causa di garanzia.
Pertanto nell'atto pubblico in questione, con la precisa scelta dell'usufrutto vitalizio,
l'attrice ha anche rinunziato per “facta concludentia” al diritto di abitazione di cui all'art. 540 c.c., pattuendo un diritto , quale appunto l'usufrutto, incompatibile e di ampiezza molto più estesa rispetto al “ mero uso” dei beni ai sensi dell'art.540 c.c. .
Priva di pregio è la tesi parte attrice che il valore dei beni ricevuti sia sostanzialmente analogo , in quanto tale circostanza è frutto unicamente dell'età comunque piuttosto avanzata della stessa che porta , per una serie di ragione a fare combaciare i due valori.
Detta divisione essendo poi stata redatta con atto pubblico di divisione, debitamente trascritto, ha garantito comunque anche il requisito della forma.
In merito alla domanda subordinata di rescissione della divisione , la legge prevede, in presenza di una lesione oltre il quarto, all'art. 763 c.c. la rescindibilità del contratto di divisione qualora taluno dei condividenti dimostri di essere stato leso oltre il quarto e quindi dimostri, cioè, di aver conseguito beni di valore inferiore di almeno un quarto rispetto al valore della quota spettante. La norma consente che l'azione di rescissione possa essere esercitata anche in caso di divisione fatta dal testatore, ma qualora il testatore abbia stabilito la quota di ciascun erede . La lesione oltre il quarto, in ogni caso, deve sussistere ed essersi verificata al momento della divisione, cioè nel momento dell'attribuzione delle porzioni ai singoli condividenti e l'impugnazione deve avere ad oggetto il primo atto con cui si realizzi una divisione definitiva, indipendentemente da successive formalizzazioni. ai sensi e per gli effetti dell'art.763 c.c.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale di avvalersi della CTU espletata dal CTU ing.
il quale ha determinato il valore venale dell'immobile sito in Napoli al Persona_4
Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl.
3m, vani 4,5,in € 158.000 laddove invece il diritto di usufrutto risulta pari al 20% dello stesso ovvero ad € 31.600, risulta quindi evidente la lesione in capo alla
[...]
di oltre un quarto la quota di diritto, scaturente dalla successione legittima Parte_1 del marito sig. con la conseguente fondatezza della domanda di Persona_2
rescissione ex art. 763 c.c.
In merito poi alla domanda di restituzione della somma di € 33.750,00 (euro trentatremilasettecentocinquantavirgolazero), pari alla quota di sua titolarità con riferimento al corrispettivo della vendita dell'immobile di cui all'atto per Notaio di Gaeta del 15.4.2014, rep. n. 1444/1142, incassato integralmente dal Per_3
convenuto sig. va rilevato che, nel caso concreto, contrariamente a Controparte_1
quanto dedotto da esso sig. non è certo intervenuta né, comunque, è stata CP_1
provata qualsivoglia assunta “donazione remuneratoria” e/o “modale” che sarebbe stata posta in essere in suo favore dalla attrice sig.ra . Parte_1
Va precisato, inoltre che la donazione remuneratoria, contratto che soggiace alle condizioni di forma previste dall'art. 782 c.c., consiste in un'attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale, volta a compensare i servizi resi dal donatario. (Cass. civ. n. 10262/2016),
Anzi dall'esame della Ipotesi questa non certo ravvisabile nel caso concreto, né, comunque, dimostrata dal convenuto sig. di tanto onerato anche in Controparte_1
forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c.. così come pure, la pretesa restituzione della somma di euro 10.000,00 dedotta per la prima volta solo nel secondo termine ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, quindi, in maniera inammissibile, inoltre non risulta fornita dal convenuto sig. la prova dell'imputazione di tale Controparte_1
somma alla restituzione parziale del prezzo di vendita degli immobili di cui si discute. Da tali ragioni deriva l'accoglimento anche della domanda di restituzione della somma di €
33.750,00 in capo al convenuto Controparte_1
Le circostanze poi dedotte da parte convenute sulla volontà di parte attrice di porre in affitto l'immobile de quo e di volere remunerare il figlio er l'assistenza Controparte_1
prestata al padre , sono poi state confutate anche dall'esame delle dichiarazioni dei testi.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dì denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice dì rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "ex multis", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo
2000, n. 2796).
La causa va poi rimessa in istruttoria in relazione all'ulteriore domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione inerente lo scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5. e per le determinazioni definitive sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro , iscritta al N.R.G. Parte_1 Controparte_1
27762/2015 avente ad oggetto: DIVISIONE DI BENI CADUTI IN SUCCESSIONE , così provvede:
• Dichiara la rescissione ex art. 763 c.c. del contratto di divisione a rogito Notaio Per_3
di Gaeta del 01.04.2014, rep. n. 1418, racc. n. 1124, reg. in data 4.4.2014 e trascritto all'Agenzia del Territorio di Napoli 1, in data 4.4.2014 ai nn. 11843/7157/11844/7158, avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez.
SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5,
• Condanna alla restituzione in favore della attrice di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 33.750,00 oltre interessi come in parte motiva.
• Ordina al competente conservatore la trascrizione della presente sentenza relativa all'immobile sito in Napoli al Corso Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6,
p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5 sollevando lo stesso da ogni responsabilità.
• Dispone la remissione della causa sul ruolo per le ulteriori determinazioni inerenti scioglimento della comunione ereditaria in relazione all'immobile sito in Napoli al Corso
Italia n. 146, riportato in NCEU, Sez. SEC al foglio 6, p.lla 205, sub 15, cat. A/3, cl. 3m, vani 4,5. come da separata ordinanza.
• Spese al definitivo .
Napoli,16.06.2025. IL GIUDICE MONOCRATICO
DOTT. GIOVANNI D'ISTRIA
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.